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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7588 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del 24.9.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 3438/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Torre del CO (NA) alla via Circumvallazione n. 20, presso lo studio dell'avv. Raffaele
Auricchio, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55; RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.2.2025, esponeva di essere titolare Parte_1 di assegno sociale dal settembre 2015 (cat. AS, numero 04038943), pari ad all'importo mensile di € 217,76 (in luogo dell'importo integrale) in ragione della percezione dell'assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge pari ad € 250,00 mensili.
Deduceva di aver ricevuto, in data 26.12.2022, una comunicazione dal seguente tenore:
“[…] la sua pensione numero 04038943 categoria AS è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. […] Pertanto, da gennaio 2021
1 CP_ a gennaio 2023 sulla pensione numero 04038943 categoria AS l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 6.411,69.”.
Aggiungeva di aver ricevuto, in data 24.07.2023, un'ulteriore comunicazione di riliquidazione dal seguente tenore: “[…] La informo che l'assegno sociale n.078- 510004038943 Cat. AS a lei intestato è stato ricalcolato a decorrere dal 1 gennaio 2019.
GL RD Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 agosto 2023, un debito a suo carico di euro 2.508,54”.
Eccepiva l'irripetibilità dell'indebito assistenziale in quanto non causati da dolo, né tantomeno da colpa, ma da un errore commesso dall'ente previdenziale in sede di erogazione della prestazione essendo in possesso di tutti gli elementi reddituali utili. CP_ Tanto premesso, conveniva l' innanzi al Tribunale di Napoli, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare, per i motivi innanzi dedotti, l'integrale irripetibilità della somma complessiva di € 9.338,77 indebitamente erogata alla ricorrente a titolo di assegno sociale per il periodo dal 01.01.2020 al 31.01.2023;
2) per l'effetto, atteso che l' ha già recuperato la somma di € 418,54 a titolo del predetto CP_1 indebito, condannare l' alla restituzione di tale importo nonché di quelli relativi alle CP_1 eventuali trattenute che dovesse operare in corso di causa ai fini del recupero del riferito indebito (con specifica riserva di allegazione e quantificazione di tali somme), nonché al pagamento della maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito da ogni singola trattenuta mensile al saldo;
3) CP_ condannare l' al pagamento delle spese del giudizio – nel rispetto dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, con aumento del compenso ex art.4 comma 1bis come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 147/2022 – con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.”.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, deducendo la legittimità del recupero dell'indebito in quanto determinato dalla mancata comunicazione da parte della ricorrente dei redditi per gli anni dal 2020 al 2023.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 24.9.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.; la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Occorre muovere dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripetibilità dell'indebito assistenziale.
Secondo l'insegnamento della Corte, l'indebito assistenziale è ripetibile solo in presenza di specifiche condizioni: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto,
o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando
2 anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo
l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l'Ispettorato del Lavoro)”, (cfr. Cass n. 5984/2022).
In particolare, in tema di indebito generato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale: "l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass., sez. lavoro, sent. 26036/2019).
Richiamati i principi espressi sul punto dalla Suprema Corte, nella relazione istruttoria allegata dall'ente previdenziale si legge: “[…] la partita debitoria n. 17396600 con importo a debito di € 6.411,69 comprende gli anni 2021 2022 e 2023 scaturito dalla ricostituzione batch del 21 12 2022 a seguito di "lettura campagna red 2020" allegata. mentre la partita debitoria n. 17973945 con importo di € 2.508,54 si riferisce all'anno 2020 a seguito di ricostituzione domus 2107969700029 presentata dall'utente in data 20 07 2023 in cui la signora
[...]
Parte_2
(allegata), mantenimento inserito con la ricostituzione. L'importo annuale
[...] della prestazione AS varia in base al reddito diverso (mantenimento immobili) dell'anno precedente a cui si somma il reddito da AS dell'anno in corso e a seconda dell'importo che ne deriva dalla somma, è erogato l'importo della prestazione, quindi considerando i limiti reddituali stabiliti ogni anno, i debiti sono dovuti.”.
La prospettazione di parte ricorrente, invece, si fonda sull'irripetibilità dell'indebito per aver agito in buona fede, non avendo indotto in errore con il suo comportamento l'ente previdenziale, trattandosi di redditi già conoscibili. Questo giudicante ritiene di condividere la tesi attorea.
In ordine all'obbligo di comunicazione in capo al titolare di prestazioni collegate al reddito, secondo Cassazione n. 13223/2020: “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' (cfr. Cass. 30/06/2020 n. 13223). CP_1
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi ed essi fossero perciò conoscibili dall' CP_1 al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che
3 detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica
CP_1 le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via
CP_1 telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e
CP_1 la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all'
CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma
(che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". La stessa pronuncia n. 13223/2020 afferma che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal CP_1 CP_1 pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso CP_1
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse.
Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le CP_1 prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere”. CP_1
Il ragionamento dei Giudici di legittimità nella sentenza n. 13223/2020 si fonda sull'estensione alla materia assistenziale della stessa regola dell'indebito previdenziale, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso
Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. . CP_2
4 Il principio di diritto elaborato dalla Cassazione è dunque il seguente:
“a) "Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dalla L. n. 441 del 2001, art. 38, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n.
291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".
In conclusione, può affermarsi -come regola valutativa della legittimità della pretesa restitutoria che sussiste il diritto a pretendere le somme versate, solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Orbene poiché nel caso di specie deve affermarsi che l'istante abbia legittimamente fatto affidamento sulla sussistenza dei presupposti per l'erogazione della prestazione nella misura liquidata e che la riduzione della prestazione può legittimamente essere fatta valere solo per il tempo successivo al provvedimento, deve trovare accoglimento il ricorso.
Difatti i provvedimenti di “indebito” sono stati comunicati solo in data 26.12.2022 e 24.07.2023 e non potevano avere effetti retroattivi in relazione agli anni a partire dal 2020. Per altro verso, e ciò è utile ad assorbire ogni ulteriore questione, l' già era a conoscenza della CP_1 circostanza che la ricorrente percepisse l'assegno di mantenimento essendo stato edotto di ciò già a far data dalla domanda amministrativa dell'agosto 2015, ribadita con la trasmissione della dichiarazione RED del 2020 prodotta dallo stesso ente (cfr. prod. parte resistente). Ne consegue che la domanda così come proposta deve essere accolta per cui l' va CP_1 condannato a restituire la somma trattenuta di cui ai provvedimenti di riliquidazione del 26.12.2022 pari ad € 6.411,69 e del 24.07.2023 pari ad € 2.508,54.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso vanno annullate CP_ le comunicazioni del 26.12.2022 e del 24.07.2023 (per l'importo complessivo di €
9.338,77), dichiarando non ripetibile l'indebito ivi riportato;
per l'effetto, l'ente va condannato alla restituzione in favore di di quanto pro tempore trattenuto a tale titolo. Parte_1
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in misura minima tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto, con attribuzione in favore
5 dell'avv. Raffaele Auricchio dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando sulle cause riunite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuto dalla ricorrente l'importo di € 6.411,69 di cui al provvedimento del 26.12.2022, nonché l'importo di € 2.508,54 di cui al CP_ provvedimento del 24.07.2023; per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di della somma trattenuta a titolo di indebito;
Parte_1 CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.860,00, oltre IVA, CA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Raffaele Auricchio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Così deciso in Napoli, il 23.10.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
6
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del 24.9.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 3438/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Torre del CO (NA) alla via Circumvallazione n. 20, presso lo studio dell'avv. Raffaele
Auricchio, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55; RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.2.2025, esponeva di essere titolare Parte_1 di assegno sociale dal settembre 2015 (cat. AS, numero 04038943), pari ad all'importo mensile di € 217,76 (in luogo dell'importo integrale) in ragione della percezione dell'assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge pari ad € 250,00 mensili.
Deduceva di aver ricevuto, in data 26.12.2022, una comunicazione dal seguente tenore:
“[…] la sua pensione numero 04038943 categoria AS è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. […] Pertanto, da gennaio 2021
1 CP_ a gennaio 2023 sulla pensione numero 04038943 categoria AS l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 6.411,69.”.
Aggiungeva di aver ricevuto, in data 24.07.2023, un'ulteriore comunicazione di riliquidazione dal seguente tenore: “[…] La informo che l'assegno sociale n.078- 510004038943 Cat. AS a lei intestato è stato ricalcolato a decorrere dal 1 gennaio 2019.
GL RD Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 agosto 2023, un debito a suo carico di euro 2.508,54”.
Eccepiva l'irripetibilità dell'indebito assistenziale in quanto non causati da dolo, né tantomeno da colpa, ma da un errore commesso dall'ente previdenziale in sede di erogazione della prestazione essendo in possesso di tutti gli elementi reddituali utili. CP_ Tanto premesso, conveniva l' innanzi al Tribunale di Napoli, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare, per i motivi innanzi dedotti, l'integrale irripetibilità della somma complessiva di € 9.338,77 indebitamente erogata alla ricorrente a titolo di assegno sociale per il periodo dal 01.01.2020 al 31.01.2023;
2) per l'effetto, atteso che l' ha già recuperato la somma di € 418,54 a titolo del predetto CP_1 indebito, condannare l' alla restituzione di tale importo nonché di quelli relativi alle CP_1 eventuali trattenute che dovesse operare in corso di causa ai fini del recupero del riferito indebito (con specifica riserva di allegazione e quantificazione di tali somme), nonché al pagamento della maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito da ogni singola trattenuta mensile al saldo;
3) CP_ condannare l' al pagamento delle spese del giudizio – nel rispetto dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, con aumento del compenso ex art.4 comma 1bis come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 147/2022 – con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.”.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, deducendo la legittimità del recupero dell'indebito in quanto determinato dalla mancata comunicazione da parte della ricorrente dei redditi per gli anni dal 2020 al 2023.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 24.9.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.; la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Occorre muovere dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripetibilità dell'indebito assistenziale.
Secondo l'insegnamento della Corte, l'indebito assistenziale è ripetibile solo in presenza di specifiche condizioni: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto,
o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando
2 anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo
l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l'Ispettorato del Lavoro)”, (cfr. Cass n. 5984/2022).
In particolare, in tema di indebito generato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale: "l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass., sez. lavoro, sent. 26036/2019).
Richiamati i principi espressi sul punto dalla Suprema Corte, nella relazione istruttoria allegata dall'ente previdenziale si legge: “[…] la partita debitoria n. 17396600 con importo a debito di € 6.411,69 comprende gli anni 2021 2022 e 2023 scaturito dalla ricostituzione batch del 21 12 2022 a seguito di "lettura campagna red 2020" allegata. mentre la partita debitoria n. 17973945 con importo di € 2.508,54 si riferisce all'anno 2020 a seguito di ricostituzione domus 2107969700029 presentata dall'utente in data 20 07 2023 in cui la signora
[...]
Parte_2
(allegata), mantenimento inserito con la ricostituzione. L'importo annuale
[...] della prestazione AS varia in base al reddito diverso (mantenimento immobili) dell'anno precedente a cui si somma il reddito da AS dell'anno in corso e a seconda dell'importo che ne deriva dalla somma, è erogato l'importo della prestazione, quindi considerando i limiti reddituali stabiliti ogni anno, i debiti sono dovuti.”.
La prospettazione di parte ricorrente, invece, si fonda sull'irripetibilità dell'indebito per aver agito in buona fede, non avendo indotto in errore con il suo comportamento l'ente previdenziale, trattandosi di redditi già conoscibili. Questo giudicante ritiene di condividere la tesi attorea.
In ordine all'obbligo di comunicazione in capo al titolare di prestazioni collegate al reddito, secondo Cassazione n. 13223/2020: “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' (cfr. Cass. 30/06/2020 n. 13223). CP_1
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi ed essi fossero perciò conoscibili dall' CP_1 al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che
3 detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica
CP_1 le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via
CP_1 telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e
CP_1 la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all'
CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma
(che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". La stessa pronuncia n. 13223/2020 afferma che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal CP_1 CP_1 pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso CP_1
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse.
Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le CP_1 prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere”. CP_1
Il ragionamento dei Giudici di legittimità nella sentenza n. 13223/2020 si fonda sull'estensione alla materia assistenziale della stessa regola dell'indebito previdenziale, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso
Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. . CP_2
4 Il principio di diritto elaborato dalla Cassazione è dunque il seguente:
“a) "Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dalla L. n. 441 del 2001, art. 38, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n.
291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".
In conclusione, può affermarsi -come regola valutativa della legittimità della pretesa restitutoria che sussiste il diritto a pretendere le somme versate, solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Orbene poiché nel caso di specie deve affermarsi che l'istante abbia legittimamente fatto affidamento sulla sussistenza dei presupposti per l'erogazione della prestazione nella misura liquidata e che la riduzione della prestazione può legittimamente essere fatta valere solo per il tempo successivo al provvedimento, deve trovare accoglimento il ricorso.
Difatti i provvedimenti di “indebito” sono stati comunicati solo in data 26.12.2022 e 24.07.2023 e non potevano avere effetti retroattivi in relazione agli anni a partire dal 2020. Per altro verso, e ciò è utile ad assorbire ogni ulteriore questione, l' già era a conoscenza della CP_1 circostanza che la ricorrente percepisse l'assegno di mantenimento essendo stato edotto di ciò già a far data dalla domanda amministrativa dell'agosto 2015, ribadita con la trasmissione della dichiarazione RED del 2020 prodotta dallo stesso ente (cfr. prod. parte resistente). Ne consegue che la domanda così come proposta deve essere accolta per cui l' va CP_1 condannato a restituire la somma trattenuta di cui ai provvedimenti di riliquidazione del 26.12.2022 pari ad € 6.411,69 e del 24.07.2023 pari ad € 2.508,54.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso vanno annullate CP_ le comunicazioni del 26.12.2022 e del 24.07.2023 (per l'importo complessivo di €
9.338,77), dichiarando non ripetibile l'indebito ivi riportato;
per l'effetto, l'ente va condannato alla restituzione in favore di di quanto pro tempore trattenuto a tale titolo. Parte_1
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in misura minima tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto, con attribuzione in favore
5 dell'avv. Raffaele Auricchio dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando sulle cause riunite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuto dalla ricorrente l'importo di € 6.411,69 di cui al provvedimento del 26.12.2022, nonché l'importo di € 2.508,54 di cui al CP_ provvedimento del 24.07.2023; per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di della somma trattenuta a titolo di indebito;
Parte_1 CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.860,00, oltre IVA, CA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Raffaele Auricchio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Così deciso in Napoli, il 23.10.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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