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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/11/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
RG 20088/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
- gestione Hotel ON ( ) e difesi dall'avv. Giuseppe Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Cincotta.
PARTE RICORRENTE
Contro
Capitaneria di Porto Milazzo ( ) difesa dal comandante p.t. dott. . P.IVA_2 Persona_1
PARTE RESISTENTE
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso come in atti l'opponente propone gravame avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Capitaneria di Porto di Milazzo per i motivi come infra.
Conclude chiedendo l'annullamento del provvedimento.
L'ente resistente si costituisce contestando ogni assunto, come da deduzioni esaminate di seguito.
1 Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla parte ricorrente è contestata la violazione dell'art. 10 comma 2°, lett b) del d.lgs n 4/2012 punita dall'art. 11 commi 5 e 6, per aver detenuto per la successiva commercializzazione, nei locali dell'hotel "ON" gestito dalla , n°2 esemplari di pesce spada (SWO) sottomisura, Parte_1 per un totale di Kg. 8,000.
Con il primo motivo la ricorrente deduce come la normativa ponga il divieto di commercializzare prodotti ittici di taglia inferiore a quella prevista, senza indicare specificamente i parametri di misura o di peso;
pertanto gli accertatori avrebbero dovuto citare la norma secondaria applicabile al caso di specie, tra cui quella nazionale di cui al d.p.r. 1639/68 e la normativa comunitaria di cui al Reg. CE 2017/207, precisando altresì come siano comunque introdotte deroghe al divieto di commercializzazione del pesce sotto taglia entro una percentuale di tolleranza pari al
10% del pescato quanto alla normativa nazionale e al 5% quanto alla normativa comunitaria. Deduce come in carenza di ogni dato di riferimento, il verbale rilevi in termini generici ed indeterminati pregiudicando il diritto di difesa.
Il motivo deve essere disatteso.
Sul punto si osserva come, ai fini della validità della contestazione dell'addebito, primario rilievo debba essere assegnato alla verifica della compiutezza o meno della descrizione del fatto ascritto, nonché del richiamo alla norma che si ritiene violata.
Nel solco di un fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa, tra questi l'indicazione della norma violata, che potrà anche desumersi dalla mera intitolazione del verbale stesso e la descrizione del fatto (tra le tante Cass. n° 1930/2018).
Nel caso in esame si rileva come la complessiva valutazione della contestazione mossa a verbale consenta l'individuazione della fattispecie violata ed una adeguata e completa intelligenza dell'addebito.
La norma risulta specificamente richiamata quale appunto la violazione dell'art. 10 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 4/2012 che pone il divieto di “commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente”; il fatto risulta ben individuato e descritto quale la commercializzazione del pescato pari a due esemplari di pesce spada (SWO) sottomisura, per un totale di kg. 8.
Sulla scorta di tale rilievo la fattispecie normativa violata appare univocamente indicata.
2 Per il resto la circostanza per cui in seno al verbale non sia stata riportata la normativa regolamentare circa la taglia minima, non potrà valere ad inficiare la legittimità della contestazione, né ritenere menomato o pregiudicato in alcun modo il diritto di difesa.
Le dettagliate circostanze descrittive del fatto, peraltro rilevandosi in contradditorio alla presenza delle parti le misure di lunghezza e di peso degli esemplari come da attestazione a verbale e fotografie in atti, permettono l'immediata dovuta rappresentazione del fatto e, conseguentemente,
l'esercizio di ogni compiuta difesa. Difesa, infatti, integralmente esercitata in seno alla presente opposizione che, a fronte della contestazione dell'addebito, articola il gravame deducendo l'insussistenza dei presupposti di legge in fatto e diritto, richiamando le norme di riferimento, come da motivi di ricorso infra in esame.
La violazione risulta dunque contestata in termini legittimi.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'incompleto accertamento dei presupposti di fatto, limitatisi i verbalizzanti al peso delle due specie ittiche considerate sottomisura, omettendo tuttavia di provvedere alla misurazione.
A tenore dell'art. 4 del decreto ministeriale 3 giugno 2015, reso in attuazione delle misure
14, 15 e 16 del «Piano di Azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel
Mediterraneo, (15A05453), pubblicato in GU n.162 del 15-7-2015, “la taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e commercializzazione è stabilita dall'art. 87 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968 (figura 1, in allegato 5). Fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo 7 della Raccomandazione ICCAT n. 13-04, in presenza di esemplari di pesce spada non muniti di rostro (spada), la taglia minima deve essere accertata in ossequio al paragrafo 8 della medesima Raccomandazione (figura 2, in allegato 5)”.
Gli allegati in esame riportano che “ai sensi dell'art. 87 del D.P.R. n. n.1639/1968, la taglia minima del pesce spada è fissata in 140 cm, che, ai sensi del successivo art. 90, devono essere misurati dall'estremità del rostro (spada) fino all'estremità più lunga della pinna caudale”. Ancora “ai sensi del par. 8 della Raccomandazione ICCAT 13-04, la taglia minima del pesce spada è fissata in
90 cm di lunghezza alla forca (misurata, cioè, dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della pinna caudale) o, come alternativa, in 10 Kg di peso vivo, ovvero 9 Kg di peso eviscerato, ovvero 7,5 Kg di peso viscerato e senza branchie. La percentuale di tolleranza consentita, nella sola fase di cattura e/o sbarco, è del 5%”.
Dalla documentazione versata in atti dalla difesa dell'amministrazione resistente si ricava come entrambi gli esemplari siano stati oggetto di relativa misura, rilevata rispettivamente in cm 65
e in cm 68 cm, come da relativa rappresentazione fotografica allegata, dunque in violazione alla
3 taglia minima consentita in cm 90. Del prodotto risulta inoltre acquisito complessivamente il peso in
8 kg, dunque inferiore alla misura minima consentita per ciascuno esemplare pari kg. 7,5, non potendosi certo ipotizzare il peso dell'uno in 7,5 kg e quello dell'altro in appena 0,5 kg, posta la pressoché pari pezzatura, come ricavabile dalla misura degli accertamenti svolti.
La violazione risulta dunque correttamente contestata, ricorrendo gli estremi di fatto prescritti dalla norma.
Con l'ultimo motivo la ricorrente rileva l'insussistenza dell'illecito tenuto conto dell'applicazione del principio di tolleranza prescritto dalla norma. Deduce al riguardo come l'art. 5 bis del regolamento UE 2018/191, preveda che "in deroga al paragrafo 1, le navi da cattura che praticano la pesca attiva di pesce spada possono tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture accidentali di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima, a condizione che tali catture non superino il 5 %, in peso o in numero di esemplari, delle catture totali di pesce spada di tali navi."
Da qui eccepisce come nel caso di specie nessuna indagine abbiano effettuato i verbalizzanti in merito alla provenienza del pescato e se fosse o meno sotto la taglia minima in percentuale superiore a quella consentita rispetto allo stock originario, secondo le disposizioni richiamate, diversamente dovendosi ritenere lecita la commercializzazione da parte del ricorrente rivenditore, qualora originariamente entro la soglia minima.
L'assunto non può essere condiviso divergendo dai principi processuali in tema di onere della prova applicabili al rito.
Dall'accertamento svolto infatti è emersa la detenzione all'interno dei locali commerciali della società ricorrente di due esemplari, rilevati entrambi sotto misura, tale da costituire dunque il 100% del prodotto detenuto.
La deduzione secondo cui i due esemplari rappresentassero il 5% del pescato originario, integra una circostanza, quale fatto impeditivo della violazione e dunque negativo rispetto alla contestazione, tale da dover costituire oggetto di specifica prova in onere alla parte deducente e non certo all'organo accertatore.
In materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione grava sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, dell'illecito (da ultimo Cass. civ.
Sez. II Ord., 08/10/2018, n. 24691). All'amministrazione, “che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta), incombe dunque l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa”.
“All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale
4 del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005;
Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/2008; Cass., Sez. un., n. 20930/2009;
Cass. n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015)” (così Cass. n. 1921/2019).
In difetto di ogni riscontro, come era in onere alla parte opponente dare prova, circa la provenienza degli esemplari sotto misura da un maggior quantitativo di pescato ed entro la soglia del 5% del totale, la relativa deduzione non potrà dunque essere assunta a destituire di fondamento la contestazione ascritta. Anche detto motivo di gravame merita reiezione.
In conclusione l'opposizione dovrà essere rigettata con conseguente conferma del provvedimento di ingiunzione come da dispositivo.
Le spese del giudizio, tenuto conto della difesa della parte resistente per il tramite di funzionari, in difetto di esborsi sostenuti al fine, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta l'opposizione.
Conferma l'ordinanza ingiunzione n. 299/2018 emessa dalla Capitaneria di Porto di Milazzo in data 3.10.2018 ed ogni relativa statuizione.
Compensa interamente le spese del giudizio.
Barcellona P.G., 22 novembre 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
- gestione Hotel ON ( ) e difesi dall'avv. Giuseppe Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Cincotta.
PARTE RICORRENTE
Contro
Capitaneria di Porto Milazzo ( ) difesa dal comandante p.t. dott. . P.IVA_2 Persona_1
PARTE RESISTENTE
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso come in atti l'opponente propone gravame avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Capitaneria di Porto di Milazzo per i motivi come infra.
Conclude chiedendo l'annullamento del provvedimento.
L'ente resistente si costituisce contestando ogni assunto, come da deduzioni esaminate di seguito.
1 Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla parte ricorrente è contestata la violazione dell'art. 10 comma 2°, lett b) del d.lgs n 4/2012 punita dall'art. 11 commi 5 e 6, per aver detenuto per la successiva commercializzazione, nei locali dell'hotel "ON" gestito dalla , n°2 esemplari di pesce spada (SWO) sottomisura, Parte_1 per un totale di Kg. 8,000.
Con il primo motivo la ricorrente deduce come la normativa ponga il divieto di commercializzare prodotti ittici di taglia inferiore a quella prevista, senza indicare specificamente i parametri di misura o di peso;
pertanto gli accertatori avrebbero dovuto citare la norma secondaria applicabile al caso di specie, tra cui quella nazionale di cui al d.p.r. 1639/68 e la normativa comunitaria di cui al Reg. CE 2017/207, precisando altresì come siano comunque introdotte deroghe al divieto di commercializzazione del pesce sotto taglia entro una percentuale di tolleranza pari al
10% del pescato quanto alla normativa nazionale e al 5% quanto alla normativa comunitaria. Deduce come in carenza di ogni dato di riferimento, il verbale rilevi in termini generici ed indeterminati pregiudicando il diritto di difesa.
Il motivo deve essere disatteso.
Sul punto si osserva come, ai fini della validità della contestazione dell'addebito, primario rilievo debba essere assegnato alla verifica della compiutezza o meno della descrizione del fatto ascritto, nonché del richiamo alla norma che si ritiene violata.
Nel solco di un fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa, tra questi l'indicazione della norma violata, che potrà anche desumersi dalla mera intitolazione del verbale stesso e la descrizione del fatto (tra le tante Cass. n° 1930/2018).
Nel caso in esame si rileva come la complessiva valutazione della contestazione mossa a verbale consenta l'individuazione della fattispecie violata ed una adeguata e completa intelligenza dell'addebito.
La norma risulta specificamente richiamata quale appunto la violazione dell'art. 10 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 4/2012 che pone il divieto di “commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente”; il fatto risulta ben individuato e descritto quale la commercializzazione del pescato pari a due esemplari di pesce spada (SWO) sottomisura, per un totale di kg. 8.
Sulla scorta di tale rilievo la fattispecie normativa violata appare univocamente indicata.
2 Per il resto la circostanza per cui in seno al verbale non sia stata riportata la normativa regolamentare circa la taglia minima, non potrà valere ad inficiare la legittimità della contestazione, né ritenere menomato o pregiudicato in alcun modo il diritto di difesa.
Le dettagliate circostanze descrittive del fatto, peraltro rilevandosi in contradditorio alla presenza delle parti le misure di lunghezza e di peso degli esemplari come da attestazione a verbale e fotografie in atti, permettono l'immediata dovuta rappresentazione del fatto e, conseguentemente,
l'esercizio di ogni compiuta difesa. Difesa, infatti, integralmente esercitata in seno alla presente opposizione che, a fronte della contestazione dell'addebito, articola il gravame deducendo l'insussistenza dei presupposti di legge in fatto e diritto, richiamando le norme di riferimento, come da motivi di ricorso infra in esame.
La violazione risulta dunque contestata in termini legittimi.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'incompleto accertamento dei presupposti di fatto, limitatisi i verbalizzanti al peso delle due specie ittiche considerate sottomisura, omettendo tuttavia di provvedere alla misurazione.
A tenore dell'art. 4 del decreto ministeriale 3 giugno 2015, reso in attuazione delle misure
14, 15 e 16 del «Piano di Azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel
Mediterraneo, (15A05453), pubblicato in GU n.162 del 15-7-2015, “la taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e commercializzazione è stabilita dall'art. 87 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968 (figura 1, in allegato 5). Fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo 7 della Raccomandazione ICCAT n. 13-04, in presenza di esemplari di pesce spada non muniti di rostro (spada), la taglia minima deve essere accertata in ossequio al paragrafo 8 della medesima Raccomandazione (figura 2, in allegato 5)”.
Gli allegati in esame riportano che “ai sensi dell'art. 87 del D.P.R. n. n.1639/1968, la taglia minima del pesce spada è fissata in 140 cm, che, ai sensi del successivo art. 90, devono essere misurati dall'estremità del rostro (spada) fino all'estremità più lunga della pinna caudale”. Ancora “ai sensi del par. 8 della Raccomandazione ICCAT 13-04, la taglia minima del pesce spada è fissata in
90 cm di lunghezza alla forca (misurata, cioè, dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della pinna caudale) o, come alternativa, in 10 Kg di peso vivo, ovvero 9 Kg di peso eviscerato, ovvero 7,5 Kg di peso viscerato e senza branchie. La percentuale di tolleranza consentita, nella sola fase di cattura e/o sbarco, è del 5%”.
Dalla documentazione versata in atti dalla difesa dell'amministrazione resistente si ricava come entrambi gli esemplari siano stati oggetto di relativa misura, rilevata rispettivamente in cm 65
e in cm 68 cm, come da relativa rappresentazione fotografica allegata, dunque in violazione alla
3 taglia minima consentita in cm 90. Del prodotto risulta inoltre acquisito complessivamente il peso in
8 kg, dunque inferiore alla misura minima consentita per ciascuno esemplare pari kg. 7,5, non potendosi certo ipotizzare il peso dell'uno in 7,5 kg e quello dell'altro in appena 0,5 kg, posta la pressoché pari pezzatura, come ricavabile dalla misura degli accertamenti svolti.
La violazione risulta dunque correttamente contestata, ricorrendo gli estremi di fatto prescritti dalla norma.
Con l'ultimo motivo la ricorrente rileva l'insussistenza dell'illecito tenuto conto dell'applicazione del principio di tolleranza prescritto dalla norma. Deduce al riguardo come l'art. 5 bis del regolamento UE 2018/191, preveda che "in deroga al paragrafo 1, le navi da cattura che praticano la pesca attiva di pesce spada possono tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture accidentali di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima, a condizione che tali catture non superino il 5 %, in peso o in numero di esemplari, delle catture totali di pesce spada di tali navi."
Da qui eccepisce come nel caso di specie nessuna indagine abbiano effettuato i verbalizzanti in merito alla provenienza del pescato e se fosse o meno sotto la taglia minima in percentuale superiore a quella consentita rispetto allo stock originario, secondo le disposizioni richiamate, diversamente dovendosi ritenere lecita la commercializzazione da parte del ricorrente rivenditore, qualora originariamente entro la soglia minima.
L'assunto non può essere condiviso divergendo dai principi processuali in tema di onere della prova applicabili al rito.
Dall'accertamento svolto infatti è emersa la detenzione all'interno dei locali commerciali della società ricorrente di due esemplari, rilevati entrambi sotto misura, tale da costituire dunque il 100% del prodotto detenuto.
La deduzione secondo cui i due esemplari rappresentassero il 5% del pescato originario, integra una circostanza, quale fatto impeditivo della violazione e dunque negativo rispetto alla contestazione, tale da dover costituire oggetto di specifica prova in onere alla parte deducente e non certo all'organo accertatore.
In materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione grava sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, dell'illecito (da ultimo Cass. civ.
Sez. II Ord., 08/10/2018, n. 24691). All'amministrazione, “che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta), incombe dunque l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa”.
“All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale
4 del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005;
Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/2008; Cass., Sez. un., n. 20930/2009;
Cass. n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015)” (così Cass. n. 1921/2019).
In difetto di ogni riscontro, come era in onere alla parte opponente dare prova, circa la provenienza degli esemplari sotto misura da un maggior quantitativo di pescato ed entro la soglia del 5% del totale, la relativa deduzione non potrà dunque essere assunta a destituire di fondamento la contestazione ascritta. Anche detto motivo di gravame merita reiezione.
In conclusione l'opposizione dovrà essere rigettata con conseguente conferma del provvedimento di ingiunzione come da dispositivo.
Le spese del giudizio, tenuto conto della difesa della parte resistente per il tramite di funzionari, in difetto di esborsi sostenuti al fine, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta l'opposizione.
Conferma l'ordinanza ingiunzione n. 299/2018 emessa dalla Capitaneria di Porto di Milazzo in data 3.10.2018 ed ogni relativa statuizione.
Compensa interamente le spese del giudizio.
Barcellona P.G., 22 novembre 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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