Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 300/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale instaurato
DA
(C.F. ), cittadina italiana, Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e residente a [...], rappresentata e difesa, giusta mandato allegato al ricorso, dall'avv. Valeria
Grasso ( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio a Trento (TN), Via Milano n. 50
Parte ricorrente
CONTRO
( ), cittadino italiano, nato a [...]_1 C.F._3
in data 8.10.1984, residente in [...] - Frazione Covelo n. 115, difeso e rappresentato dall'avv. Camilla Chini ( , elettivamente C.F._4
domiciliato presso il suo studio in Cles (TN) - Piazza Navarrino n. 13, giusta
Parte resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui ai provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dal Giudice delegato sulla base della proposta conciliativa, da quest'ultimo formulata all'udienza del 09 aprile 2025, e delle integrazioni, a tale proposta conciliativa, indicate dalle parti nella predetta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in data 11 febbraio 2025, la ricorrente premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
il resistente, e che, dalla loro unione, nascevano i figli , nata a [...]
Trento il 18.03.2016, e , nata a [...] il [...], ha chiesto Persona_2
dichiararsi la separazione dei coniugi alle condizioni di seguito indicate: “nel merito, in via temporanea come in via definitiva: - disporre che i coniugi vivranno separati nell'obbligo del reciproco rispetto;
- disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre;
- disporre la collocazione prevalente delle figlie minori presso la madre, con diritto di visita del padre a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 20:00 e di un pomeriggio infrasettimanale in un giorno della settimana fisso;
- stabilire che la casa coniugale sia assegnata alla signora Parte_1
quale genitore collocatario delle figlie minori;
- stabilire a carico del signor un assegno di mantenimento a favore delle figlie pari a € 350,00 mensili CP_1
Pag. 2 di 9 per ciascuna figlia, e quindi a complessivi € 700,00 (rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT), ovvero pari all'importo maggiore o minore che sarà ritenuto congruo all'esito dell'istruttoria, con decorrenza dal mese di gennaio
2025; l'assegno di mantenimento sarà versato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora entro il giorno 10 di ogni Parte_1
mese; - disporre che ogni emolumento pubblico a favore delle figlie minori – tra i quali l'assegno unico universale e l'assegno unico provinciale attualmente erogati e già integralmente percepiti dalla signora – continuino ad Parte_1
essere integralmente percepiti dalla signora - stabilire che le parti Parte_1
partecipino alle spese straordinarie delle minori nella misura del 50% ciascuno, facendo riferimento per regolamentazione delle spese alle Linee Guida del
Consiglio Nazionale Forense del 2017; in ogni caso: con vittoria di spese e onorari”.
Si è costituito il resistente il quale ha avanzato le seguenti richieste: “disporre l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con loro residenza anagrafica presso la madre, con riserva di modifica della domanda come dedotto in premessa;
disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Cimone
(TN) - Frazione Covelo n. 115 a , autorizzando Parte_1 CP_1
ad asportare i propri beni personali, con riserva di modifica della
[...]
domanda come dedotto in premessa;
disporre un protocollo di visita delle figlie così disciplinato: il padre avrà con sé le figlie tre giorni in settimana, da stabilirsi ogni anno a gennaio/giugno/settembre, sulla base dei turni di lavoro del padre stesso;
nei fine settimana alternati, il padre avrà con sé le figlie, nei giorni di riposo, tutto il giorno dalla mattina alla sera, eventualmente con pernotto il giorno prima se il turno lo consente;
- durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con le figlie;
per il resto, rimarrà in vigore il protocollo ordinario, fatta salva la flessibilità oraria di consegna/ritiro sulla base delle esigenze delle figlie;
-
Pag. 3 di 9 vacanze scolastiche (natalizie e pasquali e ponti) da suddividere a metà tra i genitori;
- altre/diverse visite da concordarsi tra i genitori con congruo preavviso;
dichiarare tenuto a contribuire al mantenimento CP_1
Per_ Per_ ordinario delle figlie e mediante il versamento della somma mensile complessiva di euro 400,00.= (euro 200,00 per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese sul conto corrente intestato a
, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
porre le Parte_1
spese straordinarie relative alle figlie a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, con rinvio alle Linee Guida 2017 del C.N.F. per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione ed il rimborso;
disporre che l'assegno unico universale competa ad entrambi i genitori al 50% ciascuno;
con vittoria di competenze e spese, oltre al 15% spese generali, c.n.p.a. e i.v.a.”.
All'udienza del 09 aprile 2025, il Giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa alle parti dal tenore di seguito indicato: “a) Affidamento condiviso delle minori , nata a [...] il [...], e , nata a [...]_2
Trento il 18.12.2019, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente delle stesse presso l'abitazione materna;
b) Per quanto concerne il regime degli incontri tra il padre e le predette figlie, si ritiene opportuno disporre che gli stessi avvengano sulla base dell'accordo tra le parti in base ai turni di lavoro del resistente e che, in caso di disaccordo tra le parti, il resistente possa incontrare le figlie nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore
21:30, nonché, nei fine settimana, alternativamente, con l'altro coniuge, dall'orario di uscita dalla scuola del venerdì, sino all'inizio delle lezioni scolastiche del lunedì, con facoltà, dunque, di pernottamento;
per quindici giorni consecutivi, in occasione delle vacanze scolastiche, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio, e, solo in caso di disaccordo, dal 01 al 15 agosto, con la sospensione per ulteriori 15 giorni consecutivi del regime di incontri ordinario durante il periodo estivo al fine di consentire all'altro genitore di trascorrere un
Pag. 4 di 9 periodo di vacanze continuative, da concordare annualmente tra le parti sempre entro il 30 maggio, ovvero, in assenza di accordo, dal 16 al 30 agosto. Per cinque giorni consecutivi in occasione delle vacanze di Natale, ricomprendendosi, ad anni alterni, i giorni di Natale e Capodanno, nonché, per tre giorni consecutivi in occasione delle vacanze pasquali, ricomprendendosi, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. In tutte le altre festività, in maniera alternata con l'altro genitore;
c) Assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
d)Pagamento della rata di mutuo nella misura del 50% a carico di entrambi i coniugi;
e)Obbligo del resistente di provvedere al pagamento della somma di euro 400,00 mensili a titolo di mantenimento delle figlie minori sopra generalizzate (euro 200,00 per ciascuna figlia), che dovranno essere versate entro il giorno 5 di ogni mese, nonché sottoposte a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI; f)Diritto della ricorrente a percepire integralmente le somme previste a titolo di assegno unico universale e provinciale, nonché ogni altro emolumento previsto a favore della prole;
g)Ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, da individuarsi secondo le linee guida del Protocollo del CNF del 2017
e previamente da concordarsi se superiori ad euro 150,00; h)Compensazione integrale delle spese del presente giudizio”.
A questo punto, i procuratori delle parti hanno domandato una modifica del punto b) dell'accordo, chiedendo, in particolare, che “il rientro delle minori presso l'abitazione materna avvenga la domenica entro le ore 20:30. Chiedono, inoltre, che l'accordo venga specificato nel senso che tra le spese straordinarie vengano espressamente incluse quelle di baby-sitter per ragioni di lavoro dei genitori, che graveranno nella misura del 50% a carico di ciascuno di essi. Da ultimo, chiedono che venga dato atto dell'impegno delle parti a seguire un percorso di supporto alla genitorialità”.
Pag. 5 di 9 Sulla scorta del contenuto della predetta proposta conciliativa e delle integrazioni richieste delle parti, il giudice delegato ha, dunque, emesso i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “a) Autorizza le parti a vivere separatamente;
b) Affidamento condiviso delle minori nata a [...]
Trento il 18.03.2016, e , nata a Trento il [...], ad [...] i Persona_2
genitori, con collocazione prevalente delle stesse presso l'abitazione materna;
c)
Per quanto concerne il regime degli incontri tra il padre e le predette figlie, si ritiene opportuno disporre che gli stessi avvengano sulla base dell'accordo tra le parti in base ai turni di lavoro del resistente e che, in caso di disaccordo tra le parti, il resistente possa incontrare le figlie nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 20:30, nonché, nei fine settimana, alternativamente, con l'altro coniuge, dall'orario di uscita dalla scuola del venerdì, sino alla domenica, con riaccompagnamento delle minori presso l'abitazione materna entro le ore 20:30 e con facoltà, dunque, di pernottamento;
per quindici giorni consecutivi, in occasione delle vacanze scolastiche, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio, e, solo in caso di disaccordo, dal 01 al 15 agosto, con la sospensione per ulteriori 15 giorni consecutivi del regime di incontri ordinario durante il periodo estivo al fine di consentire all'altro genitore di trascorrere un periodo di vacanze continuative, da concordare annualmente tra le parti sempre entro il 30 maggio, ovvero, in assenza di accordo, dal 16 al
30 agosto. Per cinque giorni consecutivi in occasione delle vacanze di Natale, ricomprendendosi, ad anni alterni, i giorni di Natale e Capodanno, nonché, per tre giorni consecutivi in occasione delle vacanze pasquali, ricomprendendosi, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. In tutte le altre festività, in maniera alternata con l'altro genitore;
d) Assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
e) Pagamento della rata di mutuo nella misura del 50% a carico di entrambi i coniugi;
f) Obbligo del resistente di provvedere al pagamento della somma di euro 400,00 mensili a titolo di mantenimento delle figlie minori sopra
Pag. 6 di 9 generalizzate (euro 200,00 per ciascuna figlia), che dovranno essere versate entro il giorno 5 di ogni mese, nonché sottoposte a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI; g) Diritto della ricorrente a percepire integralmente le somme previste a titolo di assegno unico universale e provinciale, nonché ogni altro emolumento previsto a favore della prole;
h)
Ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, da individuarsi secondo le linee guida del Protocollo del CNF del 2017
e previamente da concordarsi se superiori ad euro 150,00. Si specifica, inoltre, che tra le spese straordinarie rientrano anche quelle di baby-sitter per ragioni di lavoro dei genitori;
i) Impegno delle parti a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità; j) Compensazione integrale delle spese del presente giudizio”.
A questo punto, i procuratori delle parti hanno discusso la causa oralmente e hanno concluso come da provvedimenti provvisori il cui contenuto è stato sopra riportato.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
……………..
Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed, in particolare, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente
Pag. 7 di 9 con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Per quanto, poi, concerne la regolamentazione degli aspetti inerenti la separazione, si rappresenta che le parti hanno congiuntamente chiesto di volersi separare alle condizioni indicate con i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi ai sensi dell'articolo 473 bis. 22 c.p.c..
Le superiori condizioni, essendo conformi all'interesse della prole e all'ordine pubblico, vanno omologate da parte del Tribunale.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a Trento il 30.01.1984, e nato a [...] in data [...], i CP_1
quali hanno contratto matrimonio a Trento in data 08 ottobre 2018, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 2, parte II, Serie C, dell'anno 2018;
-dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni indicate nei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi all'udienza del 09 aprile
2025;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 09 aprile 2025
Pag. 8 di 9 Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 9 di 9