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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5910 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3700/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3700 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Teresa Martucci presso il cui studio, sito in NT UC (CE) alla Via California n. 8, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-ATTORE-
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del pro tempore e
[...] P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata alla Via
A. Diaz n. 11;
-CONVENUTI-
NONCHE'
RO
(C.F. , in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Mariniello presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via G. Filangieri n. 48, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA -
Oggetto: risarcimento danni - infortunio scolastico;
Conclusioni: all'udienza del 3/06/2025 il procuratore della parte attrice “si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed in particolare alle memorie da ultimo depositate in data 23 maggio 2025;insiste per la nomina di un ctu medico legale;
in subordine chiede che la causa vada a sentenza con rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali”; il procuratore della terza chiamata in causa: “si riporta alle note conclusive depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione in riassunzione, a seguito dell'ordinanza di incompetenza territoriale resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 16/11/2021, ha tempestivamente adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la condanna del e del CP_5 [...]
(CE), in solido tra loro, al risarcimento di tutti i Controparte_6
danni, patrimoniali e non, dallo stesso subiti in conseguenza dell'infortunio verificatosi durante una partita di pallavolo.
A tal fine parte attrice ha dedotto che: - in data 19/03/2019 l'attore, mentre partecipava ad un incontro ufficiale di pallavolo organizzato
- 2 -
dall'Istituto scolastico di appartenenza presso la palestra della scuola media
“Istituto Pier delle Vigne” di “veniva involontariamente urtato da un CP_6 altro ragazzo, il quale lo faceva cadere a terra rovinosamente”; - che in conseguenza della caduta l'attore lamentava un forte dolore alla caviglia sinistra;
- che lo stesso veniva prontamente soccorso dai professori ivi presenti i quali gli spruzzavano del ghiaccio spray sulla caviglia gonfia;
- che solo il giorno seguente, al persistere del forte dolore, l'attore si recava presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere (CE) ove, eseguiti tutti gli esami necessari, gli veniva diagnosticata “distorsione caviglia sinistra, pratica Rx con microdistacco malleolare”; - che, nonostante la formale richiesta di risarcimento danni inoltrata via pec alle controparti in data 18/04/2019, non otteneva alcun risarcimento.
In data 16/02/2022 si sono costituiti nel presente giudizio il
[...]
e il eccependo, in via Controparte_1 Controparte_3 preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_7
convenuto stante il rapporto organico che lega il personale scolastico all'Amministrazione statale, unica parte legittimata a resistere in giudizio per fatti imputabili il personale dipendente.
Nel merito, poi, il ha insistito per il rigetto dell'avversa CP_1 pretesa in quanto alcuna responsabilità per l'infortunio verificatosi durante la partita di pallavolo era addebitabile all'Amministrazione scolastica: “Nessuna omissione di vigilanza, dunque, è imputabile all'Amministrazione scolastica essendo il fatto avvenuto in modo del tutto imprevisto ed accidentale in quanto dovuto ad una condotta improvvisa dell'alunno inevitabile da parte dell'insegnante che, proprio per la sua repentinità, non avrebbe potuto intervenire tempestivamente ed efficacemente per evitarlo, ma solo per prestare i primi soccorsi, come si evince dalla citata dichiarazione di infortunio” (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta). La difesa del ha, quindi, ritenuto che l'evento dannoso fosse da ricondurre al caso CP_1
fortuito e ha, in ogni caso, contestato la quantificazione del quantum
- 3 -
debeatur. Infine, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia , al fine di RO essere dalla stessa manlevata nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, in forza della polizza assicurativa n. 29778 stipulata dall'Istituto scolastico per la responsabilità civile.
Con provvedimento del 05/04/2022 il G.I., allora titolare del fascicolo, ha autorizzato la chiamata in causa della RO
, la quale, costituitasi in data 05/10/2022 ha anch'essa
[...] insisto per il rigetto della domanda stante il “carattere eminentemente fortuito dell'evento occorso, evento fortuito logicamente non prevedibile e non neutralizzabile in alcun modo da parte dell'Amministrazione scolastica attesane la natura repentina e incoercibile” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta)
La causa, istruita mediante solo escussione testimoniale, all'udienza
3/06/2025 è stata riservata in decisione previa rinuncia delle parti al deposito degli scritti conclusionali.
In via preliminare, in punto di legittimazione passiva, va precisato che anche dopo l'estensione della personalità giuridica e della conseguente autonomia ai circoli didattici, alle scuole medie ed a quelle superiori, il personale docente degli istituti medesimi conserva il rapporto organico con l'Amministrazione statale e precisamente con il , e Controparte_1
non con i singoli istituti, ancorché dotati di autonomia. Pertanto, essendo riferibili direttamente al , e non ai singoli istituti, gli atti, anche CP_1
illeciti, posti in essere dal personale scolastico, sussiste la legittimazione passiva solo del primo nelle controversie relative ad illeciti ascrivibili a culpa in vigilando, difettando viceversa la legittimazione in capo alla singola scuola
(cfr. Cass., Sez. terza, n. 19158 del 6 novembre 2012 conforme a Cass., Sez. terza, n. 9752 del 10 maggio 2005 e Cass. n. 1042 del 29 aprile 2006).
Va, di conseguenza, affermato il difetto di legittimazione passiva del
E). Controparte_6
- 4 -
Sgomberato il campo da tale questione, e passando direttamente al merito, pacifica appare la frequentazione da parte del minore della predetta scuola, nonché la circostanza che l'infortunio del quale è rimasto vittima si sia verificato durante una partita di pallavolo organizzata dall'Istituto scolastico.
Ciò posto, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il titolo della responsabilità del Controparte_8
, nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui
[...]
dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, per il rapporto di immedesimazione organica intercorrente tra i dipendenti e l'ente, può essere duplice e può esser fatto valere contemporaneamente. Il titolo è contrattuale se la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo, specificatamente assunto dall'autore del danno, di vigilare, ovvero di tenere una determinata condotta o di non tenerla;
extracontrattuale se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri.
Quando una tale situazione si verifica, il danneggiato può scegliere, allora, sia di far valere una sola tra le due responsabilità, sia di farle valere ambedue (Cass. n. 16947 del 2003; più recentemente Cass. ord. n. 8811 del
12/05/2020, Cass. Civ., n. 22752 del 4/10/2013 e Cass. sent. n. 3680/2011).
Nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale l'attore ha invocato a fondamento della propria domanda l'art. 2048 co. 2, c.c. poiché, secondo la propria prospettazione, l'infortunio, avvenuto durante una gara di pallavolo, a causa dell'urto con un altro alunno, era da ricondursi ad una carenza di vigilanza da parte del docente di scienze motorie,
[...]
, in servizio durante l'evento sportivo. Per_1
Ciò chiarito, il Tribunale ritiene infondata la domanda attorea.
Va premesso che secondo quanto costantemente affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione “in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica, organizzatrice di una partita di calcio, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico
- 5 -
della scuola stessa ex art. 2048 c.c., non è sufficiente la sola circostanza di aver fatto svolgere tra gli allievi una gara sportiva, in quanto è necessario che il danno sia conseguenza di un comportamento colposo integrante un fatto illecito posto in essere da altro studente impegnato nella partita ed inoltre che la scuola, in relazione alla gravità del caso concreto, risulti non aver predisposto tutte le misure idonee a evitare il danni” (Cass. civ., sentenza n. 20743 del 28/09/2009).
Sicché la responsabilità dell'istituto ai sensi dell'art. 2048, co. 2, c.c. può configurarsi solo al ricorrere di due presupposti: a) che il danno sia eziologicamente riconducibile alla condotta, integrante fatto illecito, di altro studente, da intendersi non come qualsiasi comportamento scorretto, ma come un'azione posta in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dell'attività sportiva praticata, oppure con lo specifico intento di ledere, anche se tecnicamente non in violazione delle regole del gioco;
b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto, in violazione dell'obbligo di vigilanza che grava sugli insegnanti e sull'ente (cfr.
Cass. civ. n. 9983/2019).
Inoltre, è principio consolidato che la responsabilità scolastica ex art. 2048 c.c. è presunta ma non oggettiva e viene, quindi, esclusa quando l'evento sia imputabile al caso fortuito, inteso come fatto imprevedibile e inevitabile. Ed infatti, come affermato dalla Cassazione, “la scuola risponde dell'infortunio subito dall'alunno solo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo, e l'insegnante di educazione fisica non può garantire l'assoluta incolumità degli alunni nello svolgimento di attività che implicano rischi fisici” (Cass. civ., sez. III, n. 10803/2016; Cass. n.
17909/2017).
Ciò posto, nella vicenda in esame, a differenza di quanto sostenuto da in citazione, l'istruttoria espletata non ha provato che il sinistro Pt_1
oggetto di causa sia stato frutto di un fatto di un altro studente impegnato
- 6 -
nell'attività sportiva, né tanto meno che tale fatto possa essere qualificabile come illecito.
Ed infatti, mentre parte attrice ha dedotto di essersi infortunato durante una partita di pallavolo a causa dell'urto involontario di un altro giocatore nelle relazione del docente di educazione fisica presente al momento del sinistro, , redatta il giorno seguente, il 20/02/2019 si legge Persona_1
“L'alunno mentre giocava a pallavolo poggiava in modo instabile il piede sx
a terra riportando dolore e gonfiore” : di conseguenza per quanto riportato dal docente l'infortunio non sarebbe dovuto ad alcuno scontro con altro giocatore.
ha, poi, confermato tale versione del sinistro Persona_1 oggetto di causa anche nel corso dell'udienza dell' 8/10/2024, laddove lo stesso ha dichiarato “ durante la partita giocava in quel momento in Pt_1
attacco, sotto rete, e nel saltare per fare il muro e tornare a terra poggiò il piede in modo instabile e cadde;
accusava, fin da subito, dolori alla caviglia, ma non ricordo quale e quindi l'ho subito soccorso applicando sul punto dolorante del ghiaccio e l'ho sostituito…non ricordo la dinamica precisa della caduta;
di sicuro stava facendo il muro e stava saldando e nel ricadere
a terra si fece male, probabilmente stava saltando con un suo compagno vicino e non escludo che lui e il compagno nel fare muro non si siano urtati;
comunque ricordo che solo lui si fece male”.
La dinamica dei fatti per come descritta in citazione non ha trovato conforto neanche nelle dichiarazioni dell'altro teste di parte attrice,
[...]
, compagno di classe dell'attore, escusso all'udienza del 9705/2023 il Tes_1 quale si è limitato a riferire: “ricordo che mentre stavamo giocando Pt_1
si fece male e fu subito sostituito;
io in quel momento ero in campo con lui;
non ho visto, però, la dinamica della caduta perché ero impegnato a giocare, mi preoccupavo della partita e non stavo guardando il mio compagno di squadra;
non ricordo neanche in che ruolo stava giocando né posso Pt_1 riferire nulla sulla caduta”.
- 7 -
Alla luce di quanto argomentato, ritiene il Tribunale, che parte attrice non abbia assolto l'onere probatorio che sulla stessa grava non essendo stata raggiunta la prova che l'infortunio di cui è stato vittima l'attore sia stato causato dall'agire di un altro giocatore.
In ogni caso a quanto fin qui detto si aggiunga anche che è la stessa parte attrice ad aver sostenuto, in citazione, che l'altro giocatore lo aveva urtato involontariamente: già tale affermazione è sufficiente di per sé ad escludere l'illiceità del presunto comportamento dell'altro atleta e, quindi, a ritenere non integrato un altro dei presupposti della proposta azione risarcitoria.
Sul punto giova richiamare quando affermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, ove siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso allorquando l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta, mentre la responsabilità non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, nonché nell'ipotesi in cui pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta
l'atto sia a questa funzionalmente connesso ( v. Cass., 8/8/2002, n. 12012 ), rientrando cioè nell'alea normale della medesima (v. Cass., 27/10/2005, n.
20908)” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9983 del 10/04/2019 (Rv. 653425 -
02)).
- 8 -
Dunque, per quanto prospettato dalla stessa parte attrice, l'eventuale, e si ribadisce non provato in tale sede urto con l'altro atleta, era stato dallo stesso compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva. Non si ravvisano, quindi, nella ricostruzione dell'evento operata dall'attore neanche i caratteri dell'illiceità nel comportamento asseritamente causativo del sinistro.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Il rigetto della domanda principale assorbe la disamina della domanda di manleva in quanto domanda dipendente dall'accoglimento della domanda principale.
Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico di parte attrice in considerazione della sua soccombenza sia in favore del che della Compagnia di assicurazione chiamata in causa. In CP_5 particolare va sottolineato che “in forza del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece,
a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”
(cfr. Cass. Ordinanza 26082 del 27/09/2021).
Tanto chiarito, le spese del presente giudizio si liquidano, come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m. tenuto conto del valore della causa per come prospettato in citazione (valore da € 5.201,00
a € 26.000,00) con la con la precisazione che si applicano i parametri minimi di liquidazione in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse e di una preparazione e studio della causa che possa aver richiesto
- 9 -
uno studio significativo per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
di Capua (CE);
[...]
2. Rigetta la domanda proposta da Parte_1
3. Condanna parte attrice al pagamento, in favore del
[...]
, in persona del pro Controparte_9 CP_2
tempore, delle spese del presente giudizio che si liquidano in €
2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
4. Condanna parte attrice al pagamento, in favore della
[...]
, delle spese del presente giudizio RO
che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Giancarlo Mariniello dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 8 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
- 10 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3700 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Teresa Martucci presso il cui studio, sito in NT UC (CE) alla Via California n. 8, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-ATTORE-
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del pro tempore e
[...] P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata alla Via
A. Diaz n. 11;
-CONVENUTI-
NONCHE'
RO
(C.F. , in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Mariniello presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via G. Filangieri n. 48, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA -
Oggetto: risarcimento danni - infortunio scolastico;
Conclusioni: all'udienza del 3/06/2025 il procuratore della parte attrice “si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed in particolare alle memorie da ultimo depositate in data 23 maggio 2025;insiste per la nomina di un ctu medico legale;
in subordine chiede che la causa vada a sentenza con rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali”; il procuratore della terza chiamata in causa: “si riporta alle note conclusive depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione in riassunzione, a seguito dell'ordinanza di incompetenza territoriale resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 16/11/2021, ha tempestivamente adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la condanna del e del CP_5 [...]
(CE), in solido tra loro, al risarcimento di tutti i Controparte_6
danni, patrimoniali e non, dallo stesso subiti in conseguenza dell'infortunio verificatosi durante una partita di pallavolo.
A tal fine parte attrice ha dedotto che: - in data 19/03/2019 l'attore, mentre partecipava ad un incontro ufficiale di pallavolo organizzato
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dall'Istituto scolastico di appartenenza presso la palestra della scuola media
“Istituto Pier delle Vigne” di “veniva involontariamente urtato da un CP_6 altro ragazzo, il quale lo faceva cadere a terra rovinosamente”; - che in conseguenza della caduta l'attore lamentava un forte dolore alla caviglia sinistra;
- che lo stesso veniva prontamente soccorso dai professori ivi presenti i quali gli spruzzavano del ghiaccio spray sulla caviglia gonfia;
- che solo il giorno seguente, al persistere del forte dolore, l'attore si recava presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere (CE) ove, eseguiti tutti gli esami necessari, gli veniva diagnosticata “distorsione caviglia sinistra, pratica Rx con microdistacco malleolare”; - che, nonostante la formale richiesta di risarcimento danni inoltrata via pec alle controparti in data 18/04/2019, non otteneva alcun risarcimento.
In data 16/02/2022 si sono costituiti nel presente giudizio il
[...]
e il eccependo, in via Controparte_1 Controparte_3 preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_7
convenuto stante il rapporto organico che lega il personale scolastico all'Amministrazione statale, unica parte legittimata a resistere in giudizio per fatti imputabili il personale dipendente.
Nel merito, poi, il ha insistito per il rigetto dell'avversa CP_1 pretesa in quanto alcuna responsabilità per l'infortunio verificatosi durante la partita di pallavolo era addebitabile all'Amministrazione scolastica: “Nessuna omissione di vigilanza, dunque, è imputabile all'Amministrazione scolastica essendo il fatto avvenuto in modo del tutto imprevisto ed accidentale in quanto dovuto ad una condotta improvvisa dell'alunno inevitabile da parte dell'insegnante che, proprio per la sua repentinità, non avrebbe potuto intervenire tempestivamente ed efficacemente per evitarlo, ma solo per prestare i primi soccorsi, come si evince dalla citata dichiarazione di infortunio” (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta). La difesa del ha, quindi, ritenuto che l'evento dannoso fosse da ricondurre al caso CP_1
fortuito e ha, in ogni caso, contestato la quantificazione del quantum
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debeatur. Infine, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia , al fine di RO essere dalla stessa manlevata nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, in forza della polizza assicurativa n. 29778 stipulata dall'Istituto scolastico per la responsabilità civile.
Con provvedimento del 05/04/2022 il G.I., allora titolare del fascicolo, ha autorizzato la chiamata in causa della RO
, la quale, costituitasi in data 05/10/2022 ha anch'essa
[...] insisto per il rigetto della domanda stante il “carattere eminentemente fortuito dell'evento occorso, evento fortuito logicamente non prevedibile e non neutralizzabile in alcun modo da parte dell'Amministrazione scolastica attesane la natura repentina e incoercibile” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta)
La causa, istruita mediante solo escussione testimoniale, all'udienza
3/06/2025 è stata riservata in decisione previa rinuncia delle parti al deposito degli scritti conclusionali.
In via preliminare, in punto di legittimazione passiva, va precisato che anche dopo l'estensione della personalità giuridica e della conseguente autonomia ai circoli didattici, alle scuole medie ed a quelle superiori, il personale docente degli istituti medesimi conserva il rapporto organico con l'Amministrazione statale e precisamente con il , e Controparte_1
non con i singoli istituti, ancorché dotati di autonomia. Pertanto, essendo riferibili direttamente al , e non ai singoli istituti, gli atti, anche CP_1
illeciti, posti in essere dal personale scolastico, sussiste la legittimazione passiva solo del primo nelle controversie relative ad illeciti ascrivibili a culpa in vigilando, difettando viceversa la legittimazione in capo alla singola scuola
(cfr. Cass., Sez. terza, n. 19158 del 6 novembre 2012 conforme a Cass., Sez. terza, n. 9752 del 10 maggio 2005 e Cass. n. 1042 del 29 aprile 2006).
Va, di conseguenza, affermato il difetto di legittimazione passiva del
E). Controparte_6
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Sgomberato il campo da tale questione, e passando direttamente al merito, pacifica appare la frequentazione da parte del minore della predetta scuola, nonché la circostanza che l'infortunio del quale è rimasto vittima si sia verificato durante una partita di pallavolo organizzata dall'Istituto scolastico.
Ciò posto, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il titolo della responsabilità del Controparte_8
, nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui
[...]
dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, per il rapporto di immedesimazione organica intercorrente tra i dipendenti e l'ente, può essere duplice e può esser fatto valere contemporaneamente. Il titolo è contrattuale se la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo, specificatamente assunto dall'autore del danno, di vigilare, ovvero di tenere una determinata condotta o di non tenerla;
extracontrattuale se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri.
Quando una tale situazione si verifica, il danneggiato può scegliere, allora, sia di far valere una sola tra le due responsabilità, sia di farle valere ambedue (Cass. n. 16947 del 2003; più recentemente Cass. ord. n. 8811 del
12/05/2020, Cass. Civ., n. 22752 del 4/10/2013 e Cass. sent. n. 3680/2011).
Nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale l'attore ha invocato a fondamento della propria domanda l'art. 2048 co. 2, c.c. poiché, secondo la propria prospettazione, l'infortunio, avvenuto durante una gara di pallavolo, a causa dell'urto con un altro alunno, era da ricondursi ad una carenza di vigilanza da parte del docente di scienze motorie,
[...]
, in servizio durante l'evento sportivo. Per_1
Ciò chiarito, il Tribunale ritiene infondata la domanda attorea.
Va premesso che secondo quanto costantemente affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione “in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica, organizzatrice di una partita di calcio, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico
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della scuola stessa ex art. 2048 c.c., non è sufficiente la sola circostanza di aver fatto svolgere tra gli allievi una gara sportiva, in quanto è necessario che il danno sia conseguenza di un comportamento colposo integrante un fatto illecito posto in essere da altro studente impegnato nella partita ed inoltre che la scuola, in relazione alla gravità del caso concreto, risulti non aver predisposto tutte le misure idonee a evitare il danni” (Cass. civ., sentenza n. 20743 del 28/09/2009).
Sicché la responsabilità dell'istituto ai sensi dell'art. 2048, co. 2, c.c. può configurarsi solo al ricorrere di due presupposti: a) che il danno sia eziologicamente riconducibile alla condotta, integrante fatto illecito, di altro studente, da intendersi non come qualsiasi comportamento scorretto, ma come un'azione posta in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dell'attività sportiva praticata, oppure con lo specifico intento di ledere, anche se tecnicamente non in violazione delle regole del gioco;
b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto, in violazione dell'obbligo di vigilanza che grava sugli insegnanti e sull'ente (cfr.
Cass. civ. n. 9983/2019).
Inoltre, è principio consolidato che la responsabilità scolastica ex art. 2048 c.c. è presunta ma non oggettiva e viene, quindi, esclusa quando l'evento sia imputabile al caso fortuito, inteso come fatto imprevedibile e inevitabile. Ed infatti, come affermato dalla Cassazione, “la scuola risponde dell'infortunio subito dall'alunno solo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo, e l'insegnante di educazione fisica non può garantire l'assoluta incolumità degli alunni nello svolgimento di attività che implicano rischi fisici” (Cass. civ., sez. III, n. 10803/2016; Cass. n.
17909/2017).
Ciò posto, nella vicenda in esame, a differenza di quanto sostenuto da in citazione, l'istruttoria espletata non ha provato che il sinistro Pt_1
oggetto di causa sia stato frutto di un fatto di un altro studente impegnato
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nell'attività sportiva, né tanto meno che tale fatto possa essere qualificabile come illecito.
Ed infatti, mentre parte attrice ha dedotto di essersi infortunato durante una partita di pallavolo a causa dell'urto involontario di un altro giocatore nelle relazione del docente di educazione fisica presente al momento del sinistro, , redatta il giorno seguente, il 20/02/2019 si legge Persona_1
“L'alunno mentre giocava a pallavolo poggiava in modo instabile il piede sx
a terra riportando dolore e gonfiore” : di conseguenza per quanto riportato dal docente l'infortunio non sarebbe dovuto ad alcuno scontro con altro giocatore.
ha, poi, confermato tale versione del sinistro Persona_1 oggetto di causa anche nel corso dell'udienza dell' 8/10/2024, laddove lo stesso ha dichiarato “ durante la partita giocava in quel momento in Pt_1
attacco, sotto rete, e nel saltare per fare il muro e tornare a terra poggiò il piede in modo instabile e cadde;
accusava, fin da subito, dolori alla caviglia, ma non ricordo quale e quindi l'ho subito soccorso applicando sul punto dolorante del ghiaccio e l'ho sostituito…non ricordo la dinamica precisa della caduta;
di sicuro stava facendo il muro e stava saldando e nel ricadere
a terra si fece male, probabilmente stava saltando con un suo compagno vicino e non escludo che lui e il compagno nel fare muro non si siano urtati;
comunque ricordo che solo lui si fece male”.
La dinamica dei fatti per come descritta in citazione non ha trovato conforto neanche nelle dichiarazioni dell'altro teste di parte attrice,
[...]
, compagno di classe dell'attore, escusso all'udienza del 9705/2023 il Tes_1 quale si è limitato a riferire: “ricordo che mentre stavamo giocando Pt_1
si fece male e fu subito sostituito;
io in quel momento ero in campo con lui;
non ho visto, però, la dinamica della caduta perché ero impegnato a giocare, mi preoccupavo della partita e non stavo guardando il mio compagno di squadra;
non ricordo neanche in che ruolo stava giocando né posso Pt_1 riferire nulla sulla caduta”.
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Alla luce di quanto argomentato, ritiene il Tribunale, che parte attrice non abbia assolto l'onere probatorio che sulla stessa grava non essendo stata raggiunta la prova che l'infortunio di cui è stato vittima l'attore sia stato causato dall'agire di un altro giocatore.
In ogni caso a quanto fin qui detto si aggiunga anche che è la stessa parte attrice ad aver sostenuto, in citazione, che l'altro giocatore lo aveva urtato involontariamente: già tale affermazione è sufficiente di per sé ad escludere l'illiceità del presunto comportamento dell'altro atleta e, quindi, a ritenere non integrato un altro dei presupposti della proposta azione risarcitoria.
Sul punto giova richiamare quando affermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, ove siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso allorquando l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta, mentre la responsabilità non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, nonché nell'ipotesi in cui pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta
l'atto sia a questa funzionalmente connesso ( v. Cass., 8/8/2002, n. 12012 ), rientrando cioè nell'alea normale della medesima (v. Cass., 27/10/2005, n.
20908)” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9983 del 10/04/2019 (Rv. 653425 -
02)).
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Dunque, per quanto prospettato dalla stessa parte attrice, l'eventuale, e si ribadisce non provato in tale sede urto con l'altro atleta, era stato dallo stesso compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva. Non si ravvisano, quindi, nella ricostruzione dell'evento operata dall'attore neanche i caratteri dell'illiceità nel comportamento asseritamente causativo del sinistro.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Il rigetto della domanda principale assorbe la disamina della domanda di manleva in quanto domanda dipendente dall'accoglimento della domanda principale.
Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico di parte attrice in considerazione della sua soccombenza sia in favore del che della Compagnia di assicurazione chiamata in causa. In CP_5 particolare va sottolineato che “in forza del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece,
a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”
(cfr. Cass. Ordinanza 26082 del 27/09/2021).
Tanto chiarito, le spese del presente giudizio si liquidano, come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m. tenuto conto del valore della causa per come prospettato in citazione (valore da € 5.201,00
a € 26.000,00) con la con la precisazione che si applicano i parametri minimi di liquidazione in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse e di una preparazione e studio della causa che possa aver richiesto
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uno studio significativo per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M
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Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
di Capua (CE);
[...]
2. Rigetta la domanda proposta da Parte_1
3. Condanna parte attrice al pagamento, in favore del
[...]
, in persona del pro Controparte_9 CP_2
tempore, delle spese del presente giudizio che si liquidano in €
2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
4. Condanna parte attrice al pagamento, in favore della
[...]
, delle spese del presente giudizio RO
che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Giancarlo Mariniello dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 8 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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