CA
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/04/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 605/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 605/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. IODICE Parte_1 P.IVA_1
DOMENICO parte appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MASTELLONE Controparte_1 C.F._1
PASQUALE parte appellata
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma dell'ordinanza del 30 marzo 2023, comunicata in pari data, rep. n. 3642/2023, del
Tribunale di Torino, nella persona del Giudice unico Dott. Enrico Astuni, pronunciata nel giudizio rubricato al n. 4868/2022 di R.G. contrariis reiectis
pagina 1 di 17 In via pregiudiziale e/o preliminare
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per le ragioni di Parte_1
cui in atti;
- accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire della Sig.ra per essere Controparte_1
intervenuta transazione sui diritti oggetto del presente giudizio per le ragioni di cui in atti;
In via principale respingere integralmente le domande avversarie, compresa la domanda di condanna per lite temeraria, per tutte per le ragioni esposte in narrativa;
per l'effetto condannare la sig.ra a ripetere gli importi ricevuti in adempimento dell'ordinanza di primo grado Controparte_1
(euro 7.800,43), pagati dalla dopo il deposito dell'atto di citazione in appello, oltre interessi CP_2
maturati e maturandi a far data dal pagamento.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.””
Per parte appellata:
“Voglia l'On.le Collegio adito, rigettata ogni avversa richiesta, così provvedere:
a) In via preliminare accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità dell'atto di appello;
b) Nel merito ed in accoglimento di tutte le eccezioni svolte nel presente atto, rigettare l'avverso atto di appello e quindi ogni richiesta, deduzione, eccezione o conclusione ivi formulata, perché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e diritto.
c) Condannare parte appellante per lite temeraria nella misura ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte;
d) Condannare parte appellante al pagamento di tutte le spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. DECISIONE OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE
La controversia giunge all'esame di questa Corte a seguito dell'impugnazione proposta da
[...]
avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Torino in data Parte_1
30 marzo 2023, rep. n. 3642/2023, comunicata in pari data, nell'ambito del procedimento n. 4868/2022
R.G.
Con tale provvedimento il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da , ha Controparte_1
dichiarato la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. del contratto di prestito personale rimborsabile mediante pagina 2 di 17 cessione pro solvendo di quote di retribuzione mensile n. 890000606177, stipulato dalla ricorrente con
Eurofiditalia S.p.A. in data 21 giugno 2004, condannando alla restituzione in Parte_1 favore dell'attrice della somma di € 7.088,84 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo, nonché al rimborso delle spese di lite liquidate in € 194,30 per esborsi ed € 3.400,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA se indetraibile, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Tribunale è pervenuto a tale decisione ritenendo fondata la domanda di nullità per usurarietà del contratto, sulla base di un'articolata motivazione che può essere così sintetizzata: in primo luogo, ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da rilevando Parte_1
come, pur essendo la banca mera cessionaria del credito e non del contratto, il debitore ceduto possa opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'originario cedente, non comportando la cessione una modificazione oggettiva del rapporto che viene trasferito al cessionario con gli stessi elementi individuatori e perciò con la stessa causa e le eccezioni causali. Ha inoltre evidenziato come, nel caso di specie, abbia incassato somme eccedenti la misura del credito, avendo ricevuto tutte Parte_1
le rate del mutuo scadenti successivamente alla cessione e fino all'estinzione anticipata.
In secondo luogo, il Tribunale ha disatteso l'eccezione di intervenuta transazione, ritenendo che gli accordi transattivi intercorsi tra le parti nel 2017 avessero natura conservativa e non novativa, in quanto riguardanti esclusivamente il rimborso degli oneri non goduti a seguito dell'estinzione anticipata, senza intervenire sulla validità del contratto né presentarsi come fonte sostitutiva dei diritti e obblighi delle parti. Conseguentemente, ha ritenuto inapplicabile l'art. 1972 comma 2 c.c. e la transazione affetta da nullità in quanto regolante il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido.
Nel merito, il giudice di prime cure ha ritenuto che il premio della polizza assicurativa obbligatoria dovesse essere incluso nel calcolo del TEG ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto, in quanto costo collegato all'erogazione del credito, essendo condizione per accedere al finanziamento, contestuale alla conclusione del contratto e funzionale a garantire il recupero del finanziamento in caso di eventi pregiudizievoli. Ha quindi disatteso la tesi della banca secondo cui le Istruzioni di Banca
d'Italia vigenti all'epoca escludevano tale costo dal calcolo, rilevando come l'istituto di vigilanza non avesse ricevuto alcuna potestà regolamentare dalla legge n. 108/96 e come il giudice ordinario avesse il potere-dovere di disapplicare eventuali provvedimenti amministrativi illegittimi.
Ha inoltre respinto l'argomento relativo alla necessaria omogeneità tra il TEG del singolo rapporto e il tasso soglia, ritenendo che tale principio non potesse andare a discapito della centralità della legge nella definizione della fattispecie usuraria e quindi non potesse implicare l'irrilevanza di un costo inerente ma non rilevato, dovendosi piuttosto fare affidamento sul margine previsto dalla legge per assorbire pagina 3 di 17 eventuali costi non considerati nel tasso medio. Conseguentemente, ha ritenuto che il tasso indicato in contratto (18,92%), comprensivo del premio di polizza, fosse superiore al tasso soglia del 17,91% e ha dichiarato la nullità della clausola sugli interessi ex art. 1815 comma 2 c.c., con conseguente gratuità del finanziamento.
Infine, il Tribunale ha riconosciuto gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. sulla somma oggetto di condanna restitutoria, ritenendo che tale disposizione, pur riferendosi letteralmente all'inadempimento di obbligazioni contrattuali, dovesse trovare applicazione anche ai debiti di valuta derivanti da altre fonti, compresa l'obbligazione restitutoria ex art. 2033 c.c., in quanto la clausola di salvezza iniziale varrebbe ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della norma e non a delimitarne il campo di applicazione.
All'esito del giudizio di primo grado, definito con l'ordinanza oggi impugnata, ha Parte_1 provveduto al pagamento in favore della della somma di € 7.800,43 in esecuzione della CP_1
condanna, come emerge dalle conclusioni precisate nell'atto di appello ove si chiede la ripetizione di tale importo in caso di accoglimento del gravame.
2. IL FATTO
La controversia, come cennato, trae origine da un contratto di prestito personale rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote di retribuzione mensile stipulato in data 21 giugno 2004 tra CP_1
ed Eurofiditalia S.p.A., contraddistinto dal numero . Il finanziamento
[...] P.IVA_2 prevedeva l'erogazione di un importo di € 7.492,90 a fronte di un montante da rimborsare di €
14.904,00 mediante la cessione pro solvendo del quinto dello stipendio, attraverso il pagamento di 108 rate mensili consecutive di € 138,00 ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi calcolati ad un tasso TAN del 4,990%. Il contratto prevedeva inoltre l'addebito di commissioni Eurofiditalia per € 1.488,91, commissioni di intermediazione per € 1.706,40, spese per €
200,00, polizza vita obbligatoria per € 479,82 e polizza impiego obbligatoria per € 618,99, con un
TAEG indicato in contratto del 18,93% ed un TEG del 14,41%.
In data 12 luglio 2004, a distanza di meno di un mese dalla stipulazione, Eurofiditalia S.p.A. ha ceduto il credito nascente dal contratto a in forza di contratto di cessione del 30 Controparte_3
marzo 2004. ha successivamente assunto la denominazione di Neos Finance Controparte_3
S.p.A. in data 14 luglio 2005. A seguito di scissione avvenuta con atto del 22 marzo 2013, il credito è passato ad la quale a sua volta, tramite scissione del 1° Controparte_4
giugno 2015, lo ha trasferito ad Quest'ultima è stata infine incorporata in CP_5 [...]
con atto di fusione del 10 febbraio 2017. Parte_1
pagina 4 di 17 Il prestito è stato estinto anticipatamente in data 30 giugno 2013, dopo il pagamento di 100 rate su 108, come risulta dal conto estintivo che ha previsto lo storno di € 21,05 per interessi dal luglio 2013 e di €
276,00 per pagamenti attesi/anticipati. Nel 2017, a seguito di reclamo presentato dalla mutuataria,
ha provveduto a rimborsare ulteriori somme per oneri e premi assicurativi non maturati Parte_1 alla data di estinzione anticipata, corrispondendo € 236,69 per commissioni finanziarie e accessorie non maturate ed € 81,39 per premio assicurativo non maturato.
In particolare, con lettera di reclamo, la aveva richiesto il rimborso di tutte le somme quali CP_1
costi, spese, interessi anticipatamente corrisposti e commissioni dovuti per la vita residua del contratto, da determinarsi secondo il criterio proporzionale ratione temporis, nonché la restituzione degli interessi applicati ove calcolati in misura superiore a quella prevista per legge e dalle vigenti disposizioni di settore e di tutte le somme eventualmente incamerate in violazione degli artt. 125 e ss. del TUB. A seguito di tale reclamo sono intervenuti due accordi transattivi: con il primo, del 4 settembre 2017, la
, per il tramite del suo legale, ha accettato l'importo di € 236,69 "a tacitazione di ogni CP_1
pretesa relativamente al contratto n. CQ 890000606177, con la precisazione che ove mai la Compagnia
Assicurativa non dovesse provvedere entro 30 gg si ribadirà alla S.V. la richiesta di ristoro commissioni assicurative oltre interessi"; con il secondo, del 30 novembre 2017, ha accettato l'ulteriore importo di € 81,39 "a tacitazione di ogni pretesa relativamente al contratto n. CQ 890000606177".
Successivamente, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato il 20 aprile 2022, la ha CP_1
convenuto in giudizio deducendo l'usurarietà del contratto di finanziamento, in Parte_1
quanto il TEG effettivo, inclusivo del costo delle polizze assicurative obbligatorie, sarebbe stato pari al
18,92%, superiore al tasso soglia vigente all'epoca della stipulazione del 17,91%. Ha quindi chiesto dichiararsi la nullità delle clausole contrattuali e la conseguente gratuità del finanziamento ex art. 1815 comma 2 c.c., con condanna della banca alla restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi e oneri, al netto dei rimborsi già effettuati, quantificate in € 7.583,76, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria.
La banca si è costituita eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto mera cessionaria del credito e non del contratto, nonché la carenza di interesse ad agire della ricorrente per essere intervenuta transazione sui diritti oggetto del giudizio. Nel merito ha contestato l'usurarietà del contratto, sostenendo che il costo delle polizze assicurative obbligatorie non dovesse essere incluso nel calcolo del TEG in base alle Istruzioni di Banca d'Italia vigenti all'epoca e che comunque il confronto tra TEG e tasso soglia dovesse avvenire nel rispetto del principio di omogeneità, riparametrando eventualmente il TEGM per tenere conto del costo medio delle polizze.
pagina 5 di 17 All'esito del giudizio di primo grado, definito con l'ordinanza oggi impugnata, ha Parte_1 provveduto al pagamento in favore della della somma di € 7.800,43 in esecuzione della CP_1
condanna, come emerge dalle conclusioni precisate nell'atto di appello ove si chiede la ripetizione di tale importo in caso di accoglimento del gravame.
3. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Il giudizio di primo grado è stato introdotto dall'odierna appellata con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato il 20 aprile 2022, con il quale l'attrice ha appunto dedotto l'usurarietà del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulato con Eurofiditalia S.p.A., sostenendo che il TEG effettivo, comprensivo del costo delle polizze assicurative obbligatorie, fosse pari al
18,92% e dunque superiore al tasso soglia del 17,91% vigente all'epoca. A sostegno della domanda ha prodotto una perizia tecnica di parte dalla quale emergeva che, includendo nel calcolo il premio della polizza vita di € 479,82 e della polizza impiego di € 618,99, il tasso complessivo superava la soglia di usura, con conseguente diritto alla restituzione di € 7.583,76 al netto dei rimborsi già effettuati.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 3 giugno 2022, eccependo in via Parte_1
preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto mera cessionaria del credito e non del contratto, nonché la carenza di interesse ad agire della ricorrente per essere intervenuta transazione sui diritti oggetto del giudizio. Nel merito ha contestato l'usurarietà del contratto producendo una consulenza tecnica di parte redatta dallo volta a dimostrare che, se il TEGM ante 2010 CP_6
avesse tenuto conto del costo della polizza, sarebbe stato più elevato e ciò sarebbe stato sufficiente ad escludere l'usura, e che comunque il TEG del contratto era intra-soglia se riparametrato secondo criteri di omogeneità.
All'udienza del 15 giugno 2022 i procuratori delle parti hanno discusso la causa e il legale di parte ricorrente, premesso che contratto e cessione del credito erano avvenuti nel 2004 a distanza di meno di un mese l'uno dall'altra, in punto transazioni, sottolineava come, secondo la prospettazione di parte gli accordi in atti riguardavano il rimborso delle commissioni finanziarie e assicurative e non avevano portata generale, limitandosi alle sole questioni dedotte. Ha inoltre chiesto di poter contestare la perizia di controparte, rilevando che offriva un dato non previsto dalla legge e contrario ai principi elaborati dalla Cassazione a Sezioni Unite, in particolare perché il consulente tecnico di , consapevole Pt_1
della modifica trimestrale del TEGM, aveva calcolato lo scostamento medio dei TEGM per la categoria dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio tra un trimestre e quello successivo nel periodo ante 2010, pari a -0,234%.
pagina 6 di 17 Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 giugno 2022, demandava alle parti la rinnovazione del procedimento di mediazione, assegnando termine fino al 20 settembre 2022 a parte attrice per depositare nuova procura attinente all'oggetto della controversia con e Parte_1
termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per presentare istanza di media-conciliazione, rinviando la causa all'udienza dell'11 gennaio 2023. La nuova procura è stata depositata nei termini e la mediazione è stata esperita in data 21 settembre 2022 con esito negativo.
All'udienza dell'11 gennaio 2023 le parti hanno insistito nelle rispettive istanze e il Giudice si è riservato la decisione. Con ordinanza del 30 marzo 2023 il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo non fondate le eccezioni preliminari e nel merito ravvisando l'usurarietà del contratto per inclusione del costo delle polizze assicurative nel TEG. In particolare, quanto alla legittimazione passiva, ha ritenuto che il debitore ceduto possa opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'originario cedente e che comunque abbia incassato somme eccedenti la misura del credito. Quanto alla Parte_1
transazione, ha qualificato gli accordi come conservativi e non novativi, in quanto riguardanti solo il rimborso degli oneri non goduti, con conseguente nullità ex art. 1972 comma 1 c.c. Nel merito, ha ritenuto che il premio della polizza assicurativa obbligatoria dovesse essere incluso nel calcolo del TEG in quanto costo collegato all'erogazione del credito, disattendendo sia il riferimento alle Istruzioni di
Banca d'Italia, in quanto prive di potestà regolamentare, sia l'argomento dell'omogeneità, ritenendo che il margine previsto dalla legge fosse sufficiente ad assorbire i costi non considerati nel tasso medio.
Non sono state svolte attività istruttorie ulteriori rispetto all'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, consistente nel contratto di finanziamento, nel contratto di cessione del credito, nella documentazione relativa alle successive vicende societarie, nel conto estintivo, nella corrispondenza relativa al reclamo e agli accordi transattivi del 2017, nonché nelle perizie tecniche di parte. Il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, non accogliendo la richiesta di CTU tecnico-contabile formulata dall'attrice in via subordinata.
4. LE DIFESE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto di citazione in appello notificato il 2 maggio 2023, ha impugnato Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Torino articolando quattro motivi di gravame. Con il primo motivo l'appellante ha censurato il capo dell'ordinanza che ha riconosciuto la propria legittimazione passiva, richiamando la giurisprudenza secondo cui la cessione del credito, a differenza della cessione di contratto, è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto. Ha evidenziato come il contratto fosse stato stipulato con altra società e come l'estinzione anticipata fosse intervenuta quando il credito era ancora nella titolarità di Controparte_4
pagina 7 di 17 sostenendo che alla cessionaria del solo credito non possa essere opposta una domanda di nullità della clausola di pattuizione degli interessi. Ha inoltre rilevato che ai tempi della scissione di
[...]
in non esisteva alcun debito, essendo il contratto già estinto, e Controparte_4 CP_5
che comunque nessuna costituzione in mora era stata effettuata nei confronti della società scissa.
Con il secondo motivo l'appellante ha contestato il rigetto dell'eccezione di carenza di interesse ad agire per intervenuta transazione, sostenendo che gli accordi del 2017 avevano natura novativa e non conservativa, in quanto facenti espresso riferimento a tutte le pretese relative al contratto di finanziamento e presentanti gli elementi tipici della transazione nelle reciproche concessioni e nella finalità di prevenire le potenziali liti. Ha evidenziato come il reclamo che aveva dato origine alla transazione riguardasse non solo il rimborso degli oneri non goduti ma anche gli interessi extra soglia,
e come la dichiarazione di tacitazione di ogni pretesa fosse stata resa con piena consapevolezza dal legale della mutuataria, con conseguente applicabilità dell'art. 1972 comma 2 c.c. in assenza di illiceità del contratto.
Il terzo motivo di appello ha investito la statuizione di usurarietà del contratto, articolandosi in quattro profili. In primo luogo, l'appellante ha sostenuto che il premio della polizza assicurativa non dovesse essere incluso nel calcolo del TEG in quanto costo non imposto dalla banca ma dalla legge, corrispettivo non del finanziamento ma della prestazione assicurativa ed erogato a un soggetto terzo. In secondo luogo, ha censurato l'affermazione circa l'assenza di potestà regolamentare in capo a Banca
d'Italia, evidenziando come le Istruzioni di vigilanza integrassero la fattispecie penale dell'usura e come la loro eventuale illegittimità si sarebbe propagata ai decreti ministeriali determinando l'inesistenza di valide soglie. In terzo luogo, ha contestato il superamento del principio di omogeneità, sostenendo che il margine previsto dalla legge servisse a remunerare il maggior rischio di insolvenza e non a contenere costi ordinari. Infine, ha dedotto che l'eventuale usurarietà delle sole spese assicurative non potesse travolgere l'intero contratto ma solo il singolo costo.
Con il quarto motivo l'appellante ha censurato il riconoscimento degli interessi ex art. 1284 comma 4
c.c., sostenendo che tale disposizione si applichi esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni contrattuali e non alle obbligazioni restitutorie ex art. 2033 c.c. Ha infine impugnato la condanna alle spese di lite.
si è costituita con comparsa di risposta depositata il 5 settembre 2023, eccependo CP_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto asseritamente privo di specifica indicazione dei capi impugnati e delle modifiche richieste. Nel merito ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, richiamando la giurisprudenza di legittimità che pagina 8 di 17 impone l'inclusione dei costi assicurativi nel TEG e sostenendo la natura conservativa della transazione. Ha inoltre formulato domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Con note di trattazione scritta depositate il 26 settembre 2023 in sostituzione della prima udienza,
l'appellante ha contestato l'eccepita inammissibilità del gravame, evidenziando di aver indicato specificamente i punti dell'ordinanza non condivisi e le relative argomentazioni, nonché l'infondatezza della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. stante la solidità delle proprie argomentazioni. Con successive note integrative del 25 gennaio 2025 ha richiamato ulteriore giurisprudenza a sostegno delle proprie tesi.
Nelle note conclusionali le parti hanno ribadito le rispettive posizioni, con l'appellante che ha anche precisato di aver provveduto al pagamento di € 7.800,43 in esecuzione dell'ordinanza impugnata, chiedendone la ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza dell'11 febbraio 2025, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5. TEMA DEL CONTENDERE
Alla luce delle difese svolte dalle parti e dei motivi di appello articolati dall'istituto di credito, il thema decidendum sottoposto all'esame di questa Corte investe cinque distinte questioni, di cui tre preliminari e due di merito, sulle quali non si è formato alcun giudicato interno.
La prima questione, di carattere pregiudiziale, attiene all'ammissibilità dell'appello, avendo l'appellata eccepito la violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita mancanza di specifica indicazione dei capi impugnati e delle modifiche richieste. Sul punto, è necessario verificare se l'atto di gravame contenga una critica specifica dell'ordinanza impugnata, con puntuale indicazione delle censure mosse alla decisione di primo grado.
La seconda questione, anch'essa preliminare, concerne la legittimazione passiva di Parte_1
rispetto all'azione di nullità per usurarietà del contratto di finanziamento. La problematica
[...]
investe i limiti entro cui il cessionario del credito possa essere chiamato a rispondere delle vicende genetiche del rapporto contrattuale originario, dovendosi in particolare stabilire se la cessione del solo credito, e non dell'intero contratto, precluda la proposizione nei suoi confronti di domande relative alla validità delle clausole contrattuali. Come evidenziato dalla normativa in materia di surrogazione nei contratti di finanziamento, occorre contemperare l'esigenza di tutela del consumatore con la natura derivativa dell'acquisto del cessionario.
La terza questione preliminare riguarda l'efficacia preclusiva degli accordi transattivi intervenuti nel
2017, rispetto ai quali si controverte sulla natura novativa o meramente conservativa e sulla pagina 9 di 17 conseguente applicabilità dell'art. 1972 comma 1 o comma 2 c.c. In particolare, occorre stabilire se le transazioni, aventi formalmente ad oggetto il rimborso di oneri non goduti per effetto dell'estinzione anticipata, abbiano in realtà definito ogni pretesa relativa al contratto di finanziamento, precludendo la successiva azione di nullità per usurarietà.
Nel merito, la prima questione controversa attiene all'inclusione del costo delle polizze assicurative obbligatorie nel calcolo del TEG ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto. Sul punto, come evidenziato dalla Cassazione civile n. 3545 del 7 febbraio 2024, si contrappongono due opposte interpretazioni: quella che valorizza il carattere obbligatorio ex lege delle polizze e la loro estraneità alla determinazione del corrispettivo del finanziamento, e quella che ne afferma la rilevanza quali costi collegati all'erogazione del credito ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p. La questione si intreccia con il problema dell'omogeneità tra TEG e tasso soglia e con il valore da attribuire alle Istruzioni di Banca
d'Italia vigenti all'epoca, che escludevano tali costi dal calcolo.
La seconda questione di merito investe l'applicabilità degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. all'obbligazione restitutoria nascente dalla declaratoria di nullità per usurarietà. Come evidenziato dalla norma sul saggio degli interessi, occorre stabilire se tale disposizione, dettata per l'inadempimento di obbligazioni contrattuali, possa trovare applicazione anche ai debiti di valuta derivanti da altre fonti.
Infine, in caso di accoglimento dell'appello si pone la questione della ripetizione della somma di €
7.800,43 corrisposta da in esecuzione dell'ordinanza impugnata, nonché della Parte_1
regolazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In caso di rigetto, dovrà invece essere esaminata la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c. formulata dall'appellata.
La Corte d'Appello di Torino ha già avuto modo di pronunciarsi su alcune delle questioni controverse, come emerge dalla sentenza n. 3 del 9 gennaio 2023, che ha affermato la necessità di includere i costi assicurativi nel TEG anche per i contratti stipulati prima del 2010, ritenendo che la mancata rilevazione di tali costi ai fini del TEGM non possa precluderne la considerazione nella verifica dell'usurarietà del singolo rapporto.
6. RAGIONI DELLA DECISIONE
6.1 Sull'ammissibilità dell'appello
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'atto di appello sarebbe privo della specifica indicazione dei capi impugnati e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal primo giudice.
L'eccezione è infondata. Come chiarito dalla Cassazione con ordinanza n. 10678 del 19 aprile 2024,
l'art. 342 c.p.c., nel testo novellato dal d.l. n. 83/2012 convertito con l. n. 134/2012, richiede che l'atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei pagina 10 di 17 punti contestati della sentenza impugnata, accompagnata da una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Non è necessario l'utilizzo di forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, in considerazione della natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello.
Come ulteriormente precisato dalla Cassazione con ordinanza n. 16763 del 17 giugno 2024, per le censure riguardanti la ricostruzione dei fatti è necessaria l'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, per le doglianze afferenti questioni di diritto occorre specificare la norma applicabile o l'interpretazione preferibile, mentre per gli errores in procedendo è richiesta la precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere.
Nel caso di specie, l'atto di appello contiene una puntuale indicazione dei capi dell'ordinanza impugnata, individuati specificamente con riferimento alle pagine del provvedimento, e articola in modo chiaro e dettagliato le censure mosse alla decisione di primo grado attraverso quattro distinti motivi di gravame, ciascuno corredato da specifiche argomentazioni in fatto e in diritto.
Come affermato dalla Cassazione con sentenza n. 9065 del 5 aprile 2024, è necessario che l'appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure proposte, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
L'appellante ha chiaramente individuato le parti dell'ordinanza oggetto di censura, esponendo le ragioni per cui ritiene erronea la decisione in punto di legittimazione passiva (pagg. 7-9), efficacia preclusiva della transazione (pagg. 9-11), inclusione dei costi assicurativi nel TEG (pagg. 3-7) e applicabilità degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. (pag. 11). Per ciascun motivo ha articolato specifiche argomentazioni giuridiche, richiamando precedenti giurisprudenziali e contestando puntualmente il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale.
Come chiarito dalla Cassazione con ordinanza n. 14794 del 27 maggio 2024, è sufficiente che l'appellante esprima, anche in modo non formalmente impeccabile ma sostanzialmente adeguato, le ragioni dell'impugnazione, consentendo al giudice e alle controparti di individuare con precisione i punti della sentenza di primo grado oggetto di critica.
Nel caso in esame, l'atto di gravame consente di individuare con precisione le questioni sottoposte all'esame della Corte e le ragioni per cui si chiede la riforma dell'ordinanza impugnata. L'appellante ha infatti contestato specificamente sia le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, sia il percorso argomentativo seguito per giungere a tali conclusioni, proponendo una diversa soluzione delle questioni controverse supportata da puntuali riferimenti normativi e giurisprudenziali.
pagina 11 di 17 Non è pertanto ravvisabile alcuna violazione dell'art. 342 c.p.c., avendo l'atto di appello assolto alla sua funzione di delimitare l'oggetto del giudizio di gravame e consentire l'esercizio del diritto di difesa della controparte, che ha infatti potuto replicare nel merito a tutte le censure formulate dall'appellante.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello deve quindi essere respinta, potendosi procedere all'esame delle ulteriori questioni preliminari e di merito sottoposte all'esame della Corte
6.2 Sulla legittimazione passiva di Parte_1
La questione della legittimazione passiva di rispetto all'azione di nullità per Parte_1
usurarietà del contratto di finanziamento richiede un'attenta analisi del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di cessione del credito, con particolare riferimento alla disciplina speciale dettata dal Testo Unico Bancario a tutela del consumatore.
Il punto di partenza dell'analisi è rappresentato dall'art. 125-septies del Testo Unico Bancario, che stabilisce espressamente come in caso di cessione del credito o del contratto di credito il consumatore possa sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile. Tale norma, di carattere imperativo, è volta a garantire la continuità delle tutele del consumatore indipendentemente dalle vicende circolatorie del credito.
Come chiarito dalla Cassazione con sentenza n. 9479 del 9 aprile 2024, la previsione dell'art. 1263 c.c. secondo cui il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie e gli altri accessori "va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione".
Nel caso di specie, la vicenda circolatoria del credito ha visto il susseguirsi di diverse cessioni: dal contratto originariamente stipulato con Eurofiditalia S.p.A. il 21 giugno 2004, il credito è stato ceduto a il 12 luglio 2004, per poi passare attraverso varie operazioni societarie fino Controparte_3
all'incorporazione di in con atto del 10 febbraio 2017. CP_5 Parte_1
Come affermato dalla Cassazione con ordinanza n. 10860 del 22 aprile 2024, "in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione".
pagina 12 di 17 La circostanza che abbia incassato le rate del finanziamento e abbia gestito Parte_1
direttamente i rapporti con la mutuataria, come dimostrato dalle transazioni intervenute nel 2017 per il rimborso di oneri e premi assicurativi non maturati, conferma la sua piena legittimazione passiva rispetto all'azione di nullità per usurarietà.
Tale conclusione è rafforzata dall'art. 58 del Testo Unico Bancario, che nel disciplinare la cessione di rapporti giuridici prevede la conservazione dei privilegi e delle garanzie a favore del cessionario, confermando la natura derivativa dell'acquisto e l'impossibilità di scindere artificiosamente il credito dalle vicende genetiche del rapporto.
Non può pertanto essere accolta la tesi dell'appellante secondo cui la cessione del solo credito precluderebbe la proposizione nei suoi confronti di domande relative alla validità delle clausole contrattuali. Una simile interpretazione si porrebbe in contrasto con la ratio di tutela del consumatore che permea l'intera disciplina del credito al consumo e rischierebbe di vanificare l'effettività della protezione accordata dalla legge attraverso il mero espediente della cessione del credito.
La legittimazione passiva di deve quindi essere affermata sia in base al principio Parte_1
generale per cui il cessionario subentra nella medesima posizione giuridica del cedente, sia in forza della specifica disciplina di tutela del consumatore dettata dal Testo Unico Bancario, che non consente di eludere attraverso la cessione del credito i presidi posti a garanzia della regolarità del rapporto contrattuale.
Il motivo di appello sul punto deve pertanto essere respinto, con conferma della statuizione del
Tribunale in ordine alla legittimazione passiva dell'appellante.
6.3 Sull'efficacia preclusiva degli accordi transattivi
La questione dell'efficacia preclusiva degli accordi transattivi del 2017 richiede di stabilire se tali negozi, formalmente aventi ad oggetto il rimborso di oneri non goduti per effetto dell'estinzione anticipata, abbiano in realtà definito ogni pretesa relativa al contratto di finanziamento, precludendo la successiva azione di nullità per usurarietà.
L'analisi deve muovere dal contenuto degli accordi, dai quali emerge che con la prima transazione del 4 settembre 2017 la ha accettato l'importo di € 236,69 "a tacitazione di ogni pretesa CP_1
relativamente al contratto n. CQ 890000606177", con la precisazione relativa al possibile ristoro delle commissioni assicurative, mentre con la seconda transazione del 30 novembre 2017 ha accettato l'ulteriore importo di € 81,39 sempre "a tacitazione di ogni pretesa relativamente al contratto".
Nel caso di specie, occorre preliminarmente stabilire se il contratto di finanziamento affetto da usurarietà rientri nella categoria dei contratti illeciti o meramente nulli. Sul punto, la Cassazione a
Sezioni Unite con sentenza n. 19597/2020 ha chiarito che "la pattuizione di interessi usurari determina pagina 13 di 17 la nullità della relativa clausola per contrarietà a norma imperativa, senza che ciò comporti l'illiceità dell'intero contratto".
Tale principio è stato ulteriormente precisato dalla Cassazione con ordinanza n. 24992/2020, secondo cui "l'espressione 'se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi' contenuta nell'art. 1815, comma 2, c.c., ha come chiave di lettura la congiunzione 'e', che unisce nullità della clausola e non debenza di interessi, dal che razionalmente si deduce che gli interessi non dovuti sono quelli previsti nella clausola nulla".
Viene inoltre in rilievo la natura conservativa o novativa della transazione. Come evidenziato dalla
Cassazione con ordinanza n. 7963/2020, "la transazione conservativa, riguardante l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato, perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo".
Nel caso in esame, le transazioni appaiono oggettivamente circoscritte alla questione del rimborso degli oneri non goduti per effetto dell'estinzione anticipata, come emerge sia dal contesto in cui sono intervenute sia dal contenuto delle reciproche concessioni. La formula di tacitazione generale non può quindi essere interpretata come estesa a pretese diverse da quelle effettivamente oggetto di trattativa tra le parti, tanto più in un contesto di contrattazione asimmetrica tra professionista e consumatore.
Ne consegue che gli accordi transattivi del 2017 non precludono l'azione di nullità per usurarietà, in quanto: a) hanno natura conservativa e non novativa, essendo limitati alla regolazione degli effetti dell'estinzione anticipata;
b) non hanno avuto ad oggetto specifico la questione dell'usurarietà del contratto;
c) la formula di tacitazione generale non può essere interpretata come estesa a pretese diverse da quelle effettivamente oggetto di trattativa.
Il motivo di appello sul punto deve pertanto essere respinto, con conferma della statuizione del
Tribunale in ordine all'inefficacia preclusiva delle transazioni rispetto all'azione di nullità per usurarietà.
6.4 Sull'inclusione dei costi assicurativi nel TEG
La questione centrale del merito attiene all'inclusione del costo delle polizze assicurative obbligatorie nel calcolo del TEG ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulato nel 2004.
La Cassazione con sentenza n. 3545/2024 ha definitivamente chiarito che "ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito,
pagina 14 di 17 potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo".
L'appellante sostiene che il costo delle polizze non dovrebbe essere incluso nel TEG in quanto: a) imposto dalla legge e non dalla banca;
b) corrispettivo della prestazione assicurativa e non del finanziamento;
c) erogato a un soggetto terzo. Tali argomentazioni non possono essere condivise.
Nel caso di specie, il collegamento è evidente in quanto: a) la stipula delle polizze è stata contestuale al finanziamento;
b) i premi sono stati trattenuti dall'importo erogato;
c) la durata delle coperture coincide con quella del prestito;
d) le polizze sono state stipulate con compagnie convenzionate con la banca;
e) la banca è beneficiaria delle prestazioni assicurative.
Quanto al principio di omogeneità tra TEG e tasso soglia, le Sezioni Unite con sentenza n. 19597/2020 hanno stabilito che "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, occorre comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo del costo in concreto applicato, con il tasso soglia ricavato a partire dal tasso medio così come rilevato;
onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività al costo lecitamente applicato".
Nel caso di specie, includendo il costo delle polizze (€ 479,82 per rischio vita ed € 618,99 per rischio impiego), il TEG del contratto risulta pari al 18,92%, superiore al tasso soglia del 17,91% vigente all'epoca della stipulazione.
Come evidenziato dalla Cassazione con ordinanza n. 3025/2022, "il margine di tolleranza previsto dalla legge n. 108/1996 assolve proprio alla funzione di assorbire eventuali costi non considerati nel TEGM, senza necessità di complesse operazioni di riparametrazione che rischierebbero di compromettere la certezza del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari".
Ne consegue che, accertato il superamento del tasso soglia, trova applicazione l'art. 1815 comma 2 c.c., con la conseguenza che non sono dovuti interessi né altri oneri collegati all'erogazione del credito.
Il motivo di appello sul punto deve pertanto essere respinto, con conferma della statuizione del
Tribunale in ordine all'usurarietà del contratto e alla conseguente gratuità del finanziamento.
6.5 Sugli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. e sulle spese di lite
L'appellante contesta il riconoscimento degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. sulla somma oggetto di condanna restitutoria, sostenendo che tale disposizione si applicherebbe esclusivamente all'inadempimento di obbligazioni contrattuali e non alle obbligazioni restitutorie ex art. 2033 c.c.
La Cassazione con sentenza n. 4562/2024 ha definitivamente chiarito che "l'art. 1284, comma 4, c.c. trova applicazione a tutte le obbligazioni pecuniarie, sia di fonte contrattuale che legale, in quanto la ratio della norma è quella di assicurare al creditore, attraverso la previsione di un saggio di interesse più
pagina 15 di 17 elevato, un ristoro effettivo del pregiudizio subito per il ritardato adempimento di un'obbligazione di denaro accertata in sede giudiziale".
Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione con ordinanza n. 8796/2024, secondo cui "la clausola di salvezza iniziale contenuta nell'art. 1284, comma 4, c.c. ('se le parti non ne hanno determinato la misura') vale ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo di applicazione alle sole obbligazioni contrattuali".
Nel caso di specie, trattandosi di obbligazione restitutoria conseguente alla declaratoria di nullità ex art. 1815 comma 2 c.c., gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. sono dovuti dalla domanda giudiziale, che ha costituito in mora il debitore rendendo liquido ed esigibile il credito restitutorio.
Il motivo di appello sul punto deve pertanto essere respinto.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00,
a valori medi del pertinente scaglione, tutte le quattro fasi considerate.
Ricorrono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002, essendo l'appello integralmente rigettato.
Non sussistono, di contro, gli estremi della responsabilità processuale aggravata, tanto in ragione dei plurimi mutamenti d'indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito in subiecta materia (di cui le parti, nei rispettivi atti, danno ampiamente conto, ciascuna propugnando partitamente quelli a sé favorevoli), quanto dell'obiettivo margine di controvertibilità conseguente a transazioni parziali e parcellizzate della res litigiosa, cui parte appellata, per prima, ha concorso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino n. 3642/2023 del 30 marzo 2023, ogni diversa
[...]
istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
pagina 16 di 17 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, il 28 febbraio 2025
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 605/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. IODICE Parte_1 P.IVA_1
DOMENICO parte appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MASTELLONE Controparte_1 C.F._1
PASQUALE parte appellata
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma dell'ordinanza del 30 marzo 2023, comunicata in pari data, rep. n. 3642/2023, del
Tribunale di Torino, nella persona del Giudice unico Dott. Enrico Astuni, pronunciata nel giudizio rubricato al n. 4868/2022 di R.G. contrariis reiectis
pagina 1 di 17 In via pregiudiziale e/o preliminare
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per le ragioni di Parte_1
cui in atti;
- accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire della Sig.ra per essere Controparte_1
intervenuta transazione sui diritti oggetto del presente giudizio per le ragioni di cui in atti;
In via principale respingere integralmente le domande avversarie, compresa la domanda di condanna per lite temeraria, per tutte per le ragioni esposte in narrativa;
per l'effetto condannare la sig.ra a ripetere gli importi ricevuti in adempimento dell'ordinanza di primo grado Controparte_1
(euro 7.800,43), pagati dalla dopo il deposito dell'atto di citazione in appello, oltre interessi CP_2
maturati e maturandi a far data dal pagamento.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.””
Per parte appellata:
“Voglia l'On.le Collegio adito, rigettata ogni avversa richiesta, così provvedere:
a) In via preliminare accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità dell'atto di appello;
b) Nel merito ed in accoglimento di tutte le eccezioni svolte nel presente atto, rigettare l'avverso atto di appello e quindi ogni richiesta, deduzione, eccezione o conclusione ivi formulata, perché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e diritto.
c) Condannare parte appellante per lite temeraria nella misura ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte;
d) Condannare parte appellante al pagamento di tutte le spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. DECISIONE OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE
La controversia giunge all'esame di questa Corte a seguito dell'impugnazione proposta da
[...]
avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Torino in data Parte_1
30 marzo 2023, rep. n. 3642/2023, comunicata in pari data, nell'ambito del procedimento n. 4868/2022
R.G.
Con tale provvedimento il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da , ha Controparte_1
dichiarato la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. del contratto di prestito personale rimborsabile mediante pagina 2 di 17 cessione pro solvendo di quote di retribuzione mensile n. 890000606177, stipulato dalla ricorrente con
Eurofiditalia S.p.A. in data 21 giugno 2004, condannando alla restituzione in Parte_1 favore dell'attrice della somma di € 7.088,84 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo, nonché al rimborso delle spese di lite liquidate in € 194,30 per esborsi ed € 3.400,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA se indetraibile, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Tribunale è pervenuto a tale decisione ritenendo fondata la domanda di nullità per usurarietà del contratto, sulla base di un'articolata motivazione che può essere così sintetizzata: in primo luogo, ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da rilevando Parte_1
come, pur essendo la banca mera cessionaria del credito e non del contratto, il debitore ceduto possa opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'originario cedente, non comportando la cessione una modificazione oggettiva del rapporto che viene trasferito al cessionario con gli stessi elementi individuatori e perciò con la stessa causa e le eccezioni causali. Ha inoltre evidenziato come, nel caso di specie, abbia incassato somme eccedenti la misura del credito, avendo ricevuto tutte Parte_1
le rate del mutuo scadenti successivamente alla cessione e fino all'estinzione anticipata.
In secondo luogo, il Tribunale ha disatteso l'eccezione di intervenuta transazione, ritenendo che gli accordi transattivi intercorsi tra le parti nel 2017 avessero natura conservativa e non novativa, in quanto riguardanti esclusivamente il rimborso degli oneri non goduti a seguito dell'estinzione anticipata, senza intervenire sulla validità del contratto né presentarsi come fonte sostitutiva dei diritti e obblighi delle parti. Conseguentemente, ha ritenuto inapplicabile l'art. 1972 comma 2 c.c. e la transazione affetta da nullità in quanto regolante il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido.
Nel merito, il giudice di prime cure ha ritenuto che il premio della polizza assicurativa obbligatoria dovesse essere incluso nel calcolo del TEG ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto, in quanto costo collegato all'erogazione del credito, essendo condizione per accedere al finanziamento, contestuale alla conclusione del contratto e funzionale a garantire il recupero del finanziamento in caso di eventi pregiudizievoli. Ha quindi disatteso la tesi della banca secondo cui le Istruzioni di Banca
d'Italia vigenti all'epoca escludevano tale costo dal calcolo, rilevando come l'istituto di vigilanza non avesse ricevuto alcuna potestà regolamentare dalla legge n. 108/96 e come il giudice ordinario avesse il potere-dovere di disapplicare eventuali provvedimenti amministrativi illegittimi.
Ha inoltre respinto l'argomento relativo alla necessaria omogeneità tra il TEG del singolo rapporto e il tasso soglia, ritenendo che tale principio non potesse andare a discapito della centralità della legge nella definizione della fattispecie usuraria e quindi non potesse implicare l'irrilevanza di un costo inerente ma non rilevato, dovendosi piuttosto fare affidamento sul margine previsto dalla legge per assorbire pagina 3 di 17 eventuali costi non considerati nel tasso medio. Conseguentemente, ha ritenuto che il tasso indicato in contratto (18,92%), comprensivo del premio di polizza, fosse superiore al tasso soglia del 17,91% e ha dichiarato la nullità della clausola sugli interessi ex art. 1815 comma 2 c.c., con conseguente gratuità del finanziamento.
Infine, il Tribunale ha riconosciuto gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. sulla somma oggetto di condanna restitutoria, ritenendo che tale disposizione, pur riferendosi letteralmente all'inadempimento di obbligazioni contrattuali, dovesse trovare applicazione anche ai debiti di valuta derivanti da altre fonti, compresa l'obbligazione restitutoria ex art. 2033 c.c., in quanto la clausola di salvezza iniziale varrebbe ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della norma e non a delimitarne il campo di applicazione.
All'esito del giudizio di primo grado, definito con l'ordinanza oggi impugnata, ha Parte_1 provveduto al pagamento in favore della della somma di € 7.800,43 in esecuzione della CP_1
condanna, come emerge dalle conclusioni precisate nell'atto di appello ove si chiede la ripetizione di tale importo in caso di accoglimento del gravame.
2. IL FATTO
La controversia, come cennato, trae origine da un contratto di prestito personale rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote di retribuzione mensile stipulato in data 21 giugno 2004 tra CP_1
ed Eurofiditalia S.p.A., contraddistinto dal numero . Il finanziamento
[...] P.IVA_2 prevedeva l'erogazione di un importo di € 7.492,90 a fronte di un montante da rimborsare di €
14.904,00 mediante la cessione pro solvendo del quinto dello stipendio, attraverso il pagamento di 108 rate mensili consecutive di € 138,00 ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi calcolati ad un tasso TAN del 4,990%. Il contratto prevedeva inoltre l'addebito di commissioni Eurofiditalia per € 1.488,91, commissioni di intermediazione per € 1.706,40, spese per €
200,00, polizza vita obbligatoria per € 479,82 e polizza impiego obbligatoria per € 618,99, con un
TAEG indicato in contratto del 18,93% ed un TEG del 14,41%.
In data 12 luglio 2004, a distanza di meno di un mese dalla stipulazione, Eurofiditalia S.p.A. ha ceduto il credito nascente dal contratto a in forza di contratto di cessione del 30 Controparte_3
marzo 2004. ha successivamente assunto la denominazione di Neos Finance Controparte_3
S.p.A. in data 14 luglio 2005. A seguito di scissione avvenuta con atto del 22 marzo 2013, il credito è passato ad la quale a sua volta, tramite scissione del 1° Controparte_4
giugno 2015, lo ha trasferito ad Quest'ultima è stata infine incorporata in CP_5 [...]
con atto di fusione del 10 febbraio 2017. Parte_1
pagina 4 di 17 Il prestito è stato estinto anticipatamente in data 30 giugno 2013, dopo il pagamento di 100 rate su 108, come risulta dal conto estintivo che ha previsto lo storno di € 21,05 per interessi dal luglio 2013 e di €
276,00 per pagamenti attesi/anticipati. Nel 2017, a seguito di reclamo presentato dalla mutuataria,
ha provveduto a rimborsare ulteriori somme per oneri e premi assicurativi non maturati Parte_1 alla data di estinzione anticipata, corrispondendo € 236,69 per commissioni finanziarie e accessorie non maturate ed € 81,39 per premio assicurativo non maturato.
In particolare, con lettera di reclamo, la aveva richiesto il rimborso di tutte le somme quali CP_1
costi, spese, interessi anticipatamente corrisposti e commissioni dovuti per la vita residua del contratto, da determinarsi secondo il criterio proporzionale ratione temporis, nonché la restituzione degli interessi applicati ove calcolati in misura superiore a quella prevista per legge e dalle vigenti disposizioni di settore e di tutte le somme eventualmente incamerate in violazione degli artt. 125 e ss. del TUB. A seguito di tale reclamo sono intervenuti due accordi transattivi: con il primo, del 4 settembre 2017, la
, per il tramite del suo legale, ha accettato l'importo di € 236,69 "a tacitazione di ogni CP_1
pretesa relativamente al contratto n. CQ 890000606177, con la precisazione che ove mai la Compagnia
Assicurativa non dovesse provvedere entro 30 gg si ribadirà alla S.V. la richiesta di ristoro commissioni assicurative oltre interessi"; con il secondo, del 30 novembre 2017, ha accettato l'ulteriore importo di € 81,39 "a tacitazione di ogni pretesa relativamente al contratto n. CQ 890000606177".
Successivamente, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato il 20 aprile 2022, la ha CP_1
convenuto in giudizio deducendo l'usurarietà del contratto di finanziamento, in Parte_1
quanto il TEG effettivo, inclusivo del costo delle polizze assicurative obbligatorie, sarebbe stato pari al
18,92%, superiore al tasso soglia vigente all'epoca della stipulazione del 17,91%. Ha quindi chiesto dichiararsi la nullità delle clausole contrattuali e la conseguente gratuità del finanziamento ex art. 1815 comma 2 c.c., con condanna della banca alla restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi e oneri, al netto dei rimborsi già effettuati, quantificate in € 7.583,76, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria.
La banca si è costituita eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto mera cessionaria del credito e non del contratto, nonché la carenza di interesse ad agire della ricorrente per essere intervenuta transazione sui diritti oggetto del giudizio. Nel merito ha contestato l'usurarietà del contratto, sostenendo che il costo delle polizze assicurative obbligatorie non dovesse essere incluso nel calcolo del TEG in base alle Istruzioni di Banca d'Italia vigenti all'epoca e che comunque il confronto tra TEG e tasso soglia dovesse avvenire nel rispetto del principio di omogeneità, riparametrando eventualmente il TEGM per tenere conto del costo medio delle polizze.
pagina 5 di 17 All'esito del giudizio di primo grado, definito con l'ordinanza oggi impugnata, ha Parte_1 provveduto al pagamento in favore della della somma di € 7.800,43 in esecuzione della CP_1
condanna, come emerge dalle conclusioni precisate nell'atto di appello ove si chiede la ripetizione di tale importo in caso di accoglimento del gravame.
3. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Il giudizio di primo grado è stato introdotto dall'odierna appellata con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato il 20 aprile 2022, con il quale l'attrice ha appunto dedotto l'usurarietà del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulato con Eurofiditalia S.p.A., sostenendo che il TEG effettivo, comprensivo del costo delle polizze assicurative obbligatorie, fosse pari al
18,92% e dunque superiore al tasso soglia del 17,91% vigente all'epoca. A sostegno della domanda ha prodotto una perizia tecnica di parte dalla quale emergeva che, includendo nel calcolo il premio della polizza vita di € 479,82 e della polizza impiego di € 618,99, il tasso complessivo superava la soglia di usura, con conseguente diritto alla restituzione di € 7.583,76 al netto dei rimborsi già effettuati.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 3 giugno 2022, eccependo in via Parte_1
preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto mera cessionaria del credito e non del contratto, nonché la carenza di interesse ad agire della ricorrente per essere intervenuta transazione sui diritti oggetto del giudizio. Nel merito ha contestato l'usurarietà del contratto producendo una consulenza tecnica di parte redatta dallo volta a dimostrare che, se il TEGM ante 2010 CP_6
avesse tenuto conto del costo della polizza, sarebbe stato più elevato e ciò sarebbe stato sufficiente ad escludere l'usura, e che comunque il TEG del contratto era intra-soglia se riparametrato secondo criteri di omogeneità.
All'udienza del 15 giugno 2022 i procuratori delle parti hanno discusso la causa e il legale di parte ricorrente, premesso che contratto e cessione del credito erano avvenuti nel 2004 a distanza di meno di un mese l'uno dall'altra, in punto transazioni, sottolineava come, secondo la prospettazione di parte gli accordi in atti riguardavano il rimborso delle commissioni finanziarie e assicurative e non avevano portata generale, limitandosi alle sole questioni dedotte. Ha inoltre chiesto di poter contestare la perizia di controparte, rilevando che offriva un dato non previsto dalla legge e contrario ai principi elaborati dalla Cassazione a Sezioni Unite, in particolare perché il consulente tecnico di , consapevole Pt_1
della modifica trimestrale del TEGM, aveva calcolato lo scostamento medio dei TEGM per la categoria dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio tra un trimestre e quello successivo nel periodo ante 2010, pari a -0,234%.
pagina 6 di 17 Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 giugno 2022, demandava alle parti la rinnovazione del procedimento di mediazione, assegnando termine fino al 20 settembre 2022 a parte attrice per depositare nuova procura attinente all'oggetto della controversia con e Parte_1
termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per presentare istanza di media-conciliazione, rinviando la causa all'udienza dell'11 gennaio 2023. La nuova procura è stata depositata nei termini e la mediazione è stata esperita in data 21 settembre 2022 con esito negativo.
All'udienza dell'11 gennaio 2023 le parti hanno insistito nelle rispettive istanze e il Giudice si è riservato la decisione. Con ordinanza del 30 marzo 2023 il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo non fondate le eccezioni preliminari e nel merito ravvisando l'usurarietà del contratto per inclusione del costo delle polizze assicurative nel TEG. In particolare, quanto alla legittimazione passiva, ha ritenuto che il debitore ceduto possa opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'originario cedente e che comunque abbia incassato somme eccedenti la misura del credito. Quanto alla Parte_1
transazione, ha qualificato gli accordi come conservativi e non novativi, in quanto riguardanti solo il rimborso degli oneri non goduti, con conseguente nullità ex art. 1972 comma 1 c.c. Nel merito, ha ritenuto che il premio della polizza assicurativa obbligatoria dovesse essere incluso nel calcolo del TEG in quanto costo collegato all'erogazione del credito, disattendendo sia il riferimento alle Istruzioni di
Banca d'Italia, in quanto prive di potestà regolamentare, sia l'argomento dell'omogeneità, ritenendo che il margine previsto dalla legge fosse sufficiente ad assorbire i costi non considerati nel tasso medio.
Non sono state svolte attività istruttorie ulteriori rispetto all'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, consistente nel contratto di finanziamento, nel contratto di cessione del credito, nella documentazione relativa alle successive vicende societarie, nel conto estintivo, nella corrispondenza relativa al reclamo e agli accordi transattivi del 2017, nonché nelle perizie tecniche di parte. Il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, non accogliendo la richiesta di CTU tecnico-contabile formulata dall'attrice in via subordinata.
4. LE DIFESE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto di citazione in appello notificato il 2 maggio 2023, ha impugnato Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Torino articolando quattro motivi di gravame. Con il primo motivo l'appellante ha censurato il capo dell'ordinanza che ha riconosciuto la propria legittimazione passiva, richiamando la giurisprudenza secondo cui la cessione del credito, a differenza della cessione di contratto, è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto. Ha evidenziato come il contratto fosse stato stipulato con altra società e come l'estinzione anticipata fosse intervenuta quando il credito era ancora nella titolarità di Controparte_4
pagina 7 di 17 sostenendo che alla cessionaria del solo credito non possa essere opposta una domanda di nullità della clausola di pattuizione degli interessi. Ha inoltre rilevato che ai tempi della scissione di
[...]
in non esisteva alcun debito, essendo il contratto già estinto, e Controparte_4 CP_5
che comunque nessuna costituzione in mora era stata effettuata nei confronti della società scissa.
Con il secondo motivo l'appellante ha contestato il rigetto dell'eccezione di carenza di interesse ad agire per intervenuta transazione, sostenendo che gli accordi del 2017 avevano natura novativa e non conservativa, in quanto facenti espresso riferimento a tutte le pretese relative al contratto di finanziamento e presentanti gli elementi tipici della transazione nelle reciproche concessioni e nella finalità di prevenire le potenziali liti. Ha evidenziato come il reclamo che aveva dato origine alla transazione riguardasse non solo il rimborso degli oneri non goduti ma anche gli interessi extra soglia,
e come la dichiarazione di tacitazione di ogni pretesa fosse stata resa con piena consapevolezza dal legale della mutuataria, con conseguente applicabilità dell'art. 1972 comma 2 c.c. in assenza di illiceità del contratto.
Il terzo motivo di appello ha investito la statuizione di usurarietà del contratto, articolandosi in quattro profili. In primo luogo, l'appellante ha sostenuto che il premio della polizza assicurativa non dovesse essere incluso nel calcolo del TEG in quanto costo non imposto dalla banca ma dalla legge, corrispettivo non del finanziamento ma della prestazione assicurativa ed erogato a un soggetto terzo. In secondo luogo, ha censurato l'affermazione circa l'assenza di potestà regolamentare in capo a Banca
d'Italia, evidenziando come le Istruzioni di vigilanza integrassero la fattispecie penale dell'usura e come la loro eventuale illegittimità si sarebbe propagata ai decreti ministeriali determinando l'inesistenza di valide soglie. In terzo luogo, ha contestato il superamento del principio di omogeneità, sostenendo che il margine previsto dalla legge servisse a remunerare il maggior rischio di insolvenza e non a contenere costi ordinari. Infine, ha dedotto che l'eventuale usurarietà delle sole spese assicurative non potesse travolgere l'intero contratto ma solo il singolo costo.
Con il quarto motivo l'appellante ha censurato il riconoscimento degli interessi ex art. 1284 comma 4
c.c., sostenendo che tale disposizione si applichi esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni contrattuali e non alle obbligazioni restitutorie ex art. 2033 c.c. Ha infine impugnato la condanna alle spese di lite.
si è costituita con comparsa di risposta depositata il 5 settembre 2023, eccependo CP_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto asseritamente privo di specifica indicazione dei capi impugnati e delle modifiche richieste. Nel merito ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, richiamando la giurisprudenza di legittimità che pagina 8 di 17 impone l'inclusione dei costi assicurativi nel TEG e sostenendo la natura conservativa della transazione. Ha inoltre formulato domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Con note di trattazione scritta depositate il 26 settembre 2023 in sostituzione della prima udienza,
l'appellante ha contestato l'eccepita inammissibilità del gravame, evidenziando di aver indicato specificamente i punti dell'ordinanza non condivisi e le relative argomentazioni, nonché l'infondatezza della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. stante la solidità delle proprie argomentazioni. Con successive note integrative del 25 gennaio 2025 ha richiamato ulteriore giurisprudenza a sostegno delle proprie tesi.
Nelle note conclusionali le parti hanno ribadito le rispettive posizioni, con l'appellante che ha anche precisato di aver provveduto al pagamento di € 7.800,43 in esecuzione dell'ordinanza impugnata, chiedendone la ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza dell'11 febbraio 2025, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5. TEMA DEL CONTENDERE
Alla luce delle difese svolte dalle parti e dei motivi di appello articolati dall'istituto di credito, il thema decidendum sottoposto all'esame di questa Corte investe cinque distinte questioni, di cui tre preliminari e due di merito, sulle quali non si è formato alcun giudicato interno.
La prima questione, di carattere pregiudiziale, attiene all'ammissibilità dell'appello, avendo l'appellata eccepito la violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita mancanza di specifica indicazione dei capi impugnati e delle modifiche richieste. Sul punto, è necessario verificare se l'atto di gravame contenga una critica specifica dell'ordinanza impugnata, con puntuale indicazione delle censure mosse alla decisione di primo grado.
La seconda questione, anch'essa preliminare, concerne la legittimazione passiva di Parte_1
rispetto all'azione di nullità per usurarietà del contratto di finanziamento. La problematica
[...]
investe i limiti entro cui il cessionario del credito possa essere chiamato a rispondere delle vicende genetiche del rapporto contrattuale originario, dovendosi in particolare stabilire se la cessione del solo credito, e non dell'intero contratto, precluda la proposizione nei suoi confronti di domande relative alla validità delle clausole contrattuali. Come evidenziato dalla normativa in materia di surrogazione nei contratti di finanziamento, occorre contemperare l'esigenza di tutela del consumatore con la natura derivativa dell'acquisto del cessionario.
La terza questione preliminare riguarda l'efficacia preclusiva degli accordi transattivi intervenuti nel
2017, rispetto ai quali si controverte sulla natura novativa o meramente conservativa e sulla pagina 9 di 17 conseguente applicabilità dell'art. 1972 comma 1 o comma 2 c.c. In particolare, occorre stabilire se le transazioni, aventi formalmente ad oggetto il rimborso di oneri non goduti per effetto dell'estinzione anticipata, abbiano in realtà definito ogni pretesa relativa al contratto di finanziamento, precludendo la successiva azione di nullità per usurarietà.
Nel merito, la prima questione controversa attiene all'inclusione del costo delle polizze assicurative obbligatorie nel calcolo del TEG ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto. Sul punto, come evidenziato dalla Cassazione civile n. 3545 del 7 febbraio 2024, si contrappongono due opposte interpretazioni: quella che valorizza il carattere obbligatorio ex lege delle polizze e la loro estraneità alla determinazione del corrispettivo del finanziamento, e quella che ne afferma la rilevanza quali costi collegati all'erogazione del credito ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p. La questione si intreccia con il problema dell'omogeneità tra TEG e tasso soglia e con il valore da attribuire alle Istruzioni di Banca
d'Italia vigenti all'epoca, che escludevano tali costi dal calcolo.
La seconda questione di merito investe l'applicabilità degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. all'obbligazione restitutoria nascente dalla declaratoria di nullità per usurarietà. Come evidenziato dalla norma sul saggio degli interessi, occorre stabilire se tale disposizione, dettata per l'inadempimento di obbligazioni contrattuali, possa trovare applicazione anche ai debiti di valuta derivanti da altre fonti.
Infine, in caso di accoglimento dell'appello si pone la questione della ripetizione della somma di €
7.800,43 corrisposta da in esecuzione dell'ordinanza impugnata, nonché della Parte_1
regolazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In caso di rigetto, dovrà invece essere esaminata la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c. formulata dall'appellata.
La Corte d'Appello di Torino ha già avuto modo di pronunciarsi su alcune delle questioni controverse, come emerge dalla sentenza n. 3 del 9 gennaio 2023, che ha affermato la necessità di includere i costi assicurativi nel TEG anche per i contratti stipulati prima del 2010, ritenendo che la mancata rilevazione di tali costi ai fini del TEGM non possa precluderne la considerazione nella verifica dell'usurarietà del singolo rapporto.
6. RAGIONI DELLA DECISIONE
6.1 Sull'ammissibilità dell'appello
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'atto di appello sarebbe privo della specifica indicazione dei capi impugnati e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal primo giudice.
L'eccezione è infondata. Come chiarito dalla Cassazione con ordinanza n. 10678 del 19 aprile 2024,
l'art. 342 c.p.c., nel testo novellato dal d.l. n. 83/2012 convertito con l. n. 134/2012, richiede che l'atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei pagina 10 di 17 punti contestati della sentenza impugnata, accompagnata da una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Non è necessario l'utilizzo di forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, in considerazione della natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello.
Come ulteriormente precisato dalla Cassazione con ordinanza n. 16763 del 17 giugno 2024, per le censure riguardanti la ricostruzione dei fatti è necessaria l'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, per le doglianze afferenti questioni di diritto occorre specificare la norma applicabile o l'interpretazione preferibile, mentre per gli errores in procedendo è richiesta la precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere.
Nel caso di specie, l'atto di appello contiene una puntuale indicazione dei capi dell'ordinanza impugnata, individuati specificamente con riferimento alle pagine del provvedimento, e articola in modo chiaro e dettagliato le censure mosse alla decisione di primo grado attraverso quattro distinti motivi di gravame, ciascuno corredato da specifiche argomentazioni in fatto e in diritto.
Come affermato dalla Cassazione con sentenza n. 9065 del 5 aprile 2024, è necessario che l'appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure proposte, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
L'appellante ha chiaramente individuato le parti dell'ordinanza oggetto di censura, esponendo le ragioni per cui ritiene erronea la decisione in punto di legittimazione passiva (pagg. 7-9), efficacia preclusiva della transazione (pagg. 9-11), inclusione dei costi assicurativi nel TEG (pagg. 3-7) e applicabilità degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. (pag. 11). Per ciascun motivo ha articolato specifiche argomentazioni giuridiche, richiamando precedenti giurisprudenziali e contestando puntualmente il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale.
Come chiarito dalla Cassazione con ordinanza n. 14794 del 27 maggio 2024, è sufficiente che l'appellante esprima, anche in modo non formalmente impeccabile ma sostanzialmente adeguato, le ragioni dell'impugnazione, consentendo al giudice e alle controparti di individuare con precisione i punti della sentenza di primo grado oggetto di critica.
Nel caso in esame, l'atto di gravame consente di individuare con precisione le questioni sottoposte all'esame della Corte e le ragioni per cui si chiede la riforma dell'ordinanza impugnata. L'appellante ha infatti contestato specificamente sia le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, sia il percorso argomentativo seguito per giungere a tali conclusioni, proponendo una diversa soluzione delle questioni controverse supportata da puntuali riferimenti normativi e giurisprudenziali.
pagina 11 di 17 Non è pertanto ravvisabile alcuna violazione dell'art. 342 c.p.c., avendo l'atto di appello assolto alla sua funzione di delimitare l'oggetto del giudizio di gravame e consentire l'esercizio del diritto di difesa della controparte, che ha infatti potuto replicare nel merito a tutte le censure formulate dall'appellante.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello deve quindi essere respinta, potendosi procedere all'esame delle ulteriori questioni preliminari e di merito sottoposte all'esame della Corte
6.2 Sulla legittimazione passiva di Parte_1
La questione della legittimazione passiva di rispetto all'azione di nullità per Parte_1
usurarietà del contratto di finanziamento richiede un'attenta analisi del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di cessione del credito, con particolare riferimento alla disciplina speciale dettata dal Testo Unico Bancario a tutela del consumatore.
Il punto di partenza dell'analisi è rappresentato dall'art. 125-septies del Testo Unico Bancario, che stabilisce espressamente come in caso di cessione del credito o del contratto di credito il consumatore possa sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile. Tale norma, di carattere imperativo, è volta a garantire la continuità delle tutele del consumatore indipendentemente dalle vicende circolatorie del credito.
Come chiarito dalla Cassazione con sentenza n. 9479 del 9 aprile 2024, la previsione dell'art. 1263 c.c. secondo cui il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie e gli altri accessori "va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione".
Nel caso di specie, la vicenda circolatoria del credito ha visto il susseguirsi di diverse cessioni: dal contratto originariamente stipulato con Eurofiditalia S.p.A. il 21 giugno 2004, il credito è stato ceduto a il 12 luglio 2004, per poi passare attraverso varie operazioni societarie fino Controparte_3
all'incorporazione di in con atto del 10 febbraio 2017. CP_5 Parte_1
Come affermato dalla Cassazione con ordinanza n. 10860 del 22 aprile 2024, "in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione".
pagina 12 di 17 La circostanza che abbia incassato le rate del finanziamento e abbia gestito Parte_1
direttamente i rapporti con la mutuataria, come dimostrato dalle transazioni intervenute nel 2017 per il rimborso di oneri e premi assicurativi non maturati, conferma la sua piena legittimazione passiva rispetto all'azione di nullità per usurarietà.
Tale conclusione è rafforzata dall'art. 58 del Testo Unico Bancario, che nel disciplinare la cessione di rapporti giuridici prevede la conservazione dei privilegi e delle garanzie a favore del cessionario, confermando la natura derivativa dell'acquisto e l'impossibilità di scindere artificiosamente il credito dalle vicende genetiche del rapporto.
Non può pertanto essere accolta la tesi dell'appellante secondo cui la cessione del solo credito precluderebbe la proposizione nei suoi confronti di domande relative alla validità delle clausole contrattuali. Una simile interpretazione si porrebbe in contrasto con la ratio di tutela del consumatore che permea l'intera disciplina del credito al consumo e rischierebbe di vanificare l'effettività della protezione accordata dalla legge attraverso il mero espediente della cessione del credito.
La legittimazione passiva di deve quindi essere affermata sia in base al principio Parte_1
generale per cui il cessionario subentra nella medesima posizione giuridica del cedente, sia in forza della specifica disciplina di tutela del consumatore dettata dal Testo Unico Bancario, che non consente di eludere attraverso la cessione del credito i presidi posti a garanzia della regolarità del rapporto contrattuale.
Il motivo di appello sul punto deve pertanto essere respinto, con conferma della statuizione del
Tribunale in ordine alla legittimazione passiva dell'appellante.
6.3 Sull'efficacia preclusiva degli accordi transattivi
La questione dell'efficacia preclusiva degli accordi transattivi del 2017 richiede di stabilire se tali negozi, formalmente aventi ad oggetto il rimborso di oneri non goduti per effetto dell'estinzione anticipata, abbiano in realtà definito ogni pretesa relativa al contratto di finanziamento, precludendo la successiva azione di nullità per usurarietà.
L'analisi deve muovere dal contenuto degli accordi, dai quali emerge che con la prima transazione del 4 settembre 2017 la ha accettato l'importo di € 236,69 "a tacitazione di ogni pretesa CP_1
relativamente al contratto n. CQ 890000606177", con la precisazione relativa al possibile ristoro delle commissioni assicurative, mentre con la seconda transazione del 30 novembre 2017 ha accettato l'ulteriore importo di € 81,39 sempre "a tacitazione di ogni pretesa relativamente al contratto".
Nel caso di specie, occorre preliminarmente stabilire se il contratto di finanziamento affetto da usurarietà rientri nella categoria dei contratti illeciti o meramente nulli. Sul punto, la Cassazione a
Sezioni Unite con sentenza n. 19597/2020 ha chiarito che "la pattuizione di interessi usurari determina pagina 13 di 17 la nullità della relativa clausola per contrarietà a norma imperativa, senza che ciò comporti l'illiceità dell'intero contratto".
Tale principio è stato ulteriormente precisato dalla Cassazione con ordinanza n. 24992/2020, secondo cui "l'espressione 'se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi' contenuta nell'art. 1815, comma 2, c.c., ha come chiave di lettura la congiunzione 'e', che unisce nullità della clausola e non debenza di interessi, dal che razionalmente si deduce che gli interessi non dovuti sono quelli previsti nella clausola nulla".
Viene inoltre in rilievo la natura conservativa o novativa della transazione. Come evidenziato dalla
Cassazione con ordinanza n. 7963/2020, "la transazione conservativa, riguardante l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato, perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo".
Nel caso in esame, le transazioni appaiono oggettivamente circoscritte alla questione del rimborso degli oneri non goduti per effetto dell'estinzione anticipata, come emerge sia dal contesto in cui sono intervenute sia dal contenuto delle reciproche concessioni. La formula di tacitazione generale non può quindi essere interpretata come estesa a pretese diverse da quelle effettivamente oggetto di trattativa tra le parti, tanto più in un contesto di contrattazione asimmetrica tra professionista e consumatore.
Ne consegue che gli accordi transattivi del 2017 non precludono l'azione di nullità per usurarietà, in quanto: a) hanno natura conservativa e non novativa, essendo limitati alla regolazione degli effetti dell'estinzione anticipata;
b) non hanno avuto ad oggetto specifico la questione dell'usurarietà del contratto;
c) la formula di tacitazione generale non può essere interpretata come estesa a pretese diverse da quelle effettivamente oggetto di trattativa.
Il motivo di appello sul punto deve pertanto essere respinto, con conferma della statuizione del
Tribunale in ordine all'inefficacia preclusiva delle transazioni rispetto all'azione di nullità per usurarietà.
6.4 Sull'inclusione dei costi assicurativi nel TEG
La questione centrale del merito attiene all'inclusione del costo delle polizze assicurative obbligatorie nel calcolo del TEG ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulato nel 2004.
La Cassazione con sentenza n. 3545/2024 ha definitivamente chiarito che "ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito,
pagina 14 di 17 potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo".
L'appellante sostiene che il costo delle polizze non dovrebbe essere incluso nel TEG in quanto: a) imposto dalla legge e non dalla banca;
b) corrispettivo della prestazione assicurativa e non del finanziamento;
c) erogato a un soggetto terzo. Tali argomentazioni non possono essere condivise.
Nel caso di specie, il collegamento è evidente in quanto: a) la stipula delle polizze è stata contestuale al finanziamento;
b) i premi sono stati trattenuti dall'importo erogato;
c) la durata delle coperture coincide con quella del prestito;
d) le polizze sono state stipulate con compagnie convenzionate con la banca;
e) la banca è beneficiaria delle prestazioni assicurative.
Quanto al principio di omogeneità tra TEG e tasso soglia, le Sezioni Unite con sentenza n. 19597/2020 hanno stabilito che "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, occorre comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo del costo in concreto applicato, con il tasso soglia ricavato a partire dal tasso medio così come rilevato;
onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività al costo lecitamente applicato".
Nel caso di specie, includendo il costo delle polizze (€ 479,82 per rischio vita ed € 618,99 per rischio impiego), il TEG del contratto risulta pari al 18,92%, superiore al tasso soglia del 17,91% vigente all'epoca della stipulazione.
Come evidenziato dalla Cassazione con ordinanza n. 3025/2022, "il margine di tolleranza previsto dalla legge n. 108/1996 assolve proprio alla funzione di assorbire eventuali costi non considerati nel TEGM, senza necessità di complesse operazioni di riparametrazione che rischierebbero di compromettere la certezza del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari".
Ne consegue che, accertato il superamento del tasso soglia, trova applicazione l'art. 1815 comma 2 c.c., con la conseguenza che non sono dovuti interessi né altri oneri collegati all'erogazione del credito.
Il motivo di appello sul punto deve pertanto essere respinto, con conferma della statuizione del
Tribunale in ordine all'usurarietà del contratto e alla conseguente gratuità del finanziamento.
6.5 Sugli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. e sulle spese di lite
L'appellante contesta il riconoscimento degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. sulla somma oggetto di condanna restitutoria, sostenendo che tale disposizione si applicherebbe esclusivamente all'inadempimento di obbligazioni contrattuali e non alle obbligazioni restitutorie ex art. 2033 c.c.
La Cassazione con sentenza n. 4562/2024 ha definitivamente chiarito che "l'art. 1284, comma 4, c.c. trova applicazione a tutte le obbligazioni pecuniarie, sia di fonte contrattuale che legale, in quanto la ratio della norma è quella di assicurare al creditore, attraverso la previsione di un saggio di interesse più
pagina 15 di 17 elevato, un ristoro effettivo del pregiudizio subito per il ritardato adempimento di un'obbligazione di denaro accertata in sede giudiziale".
Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione con ordinanza n. 8796/2024, secondo cui "la clausola di salvezza iniziale contenuta nell'art. 1284, comma 4, c.c. ('se le parti non ne hanno determinato la misura') vale ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo di applicazione alle sole obbligazioni contrattuali".
Nel caso di specie, trattandosi di obbligazione restitutoria conseguente alla declaratoria di nullità ex art. 1815 comma 2 c.c., gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. sono dovuti dalla domanda giudiziale, che ha costituito in mora il debitore rendendo liquido ed esigibile il credito restitutorio.
Il motivo di appello sul punto deve pertanto essere respinto.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00,
a valori medi del pertinente scaglione, tutte le quattro fasi considerate.
Ricorrono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002, essendo l'appello integralmente rigettato.
Non sussistono, di contro, gli estremi della responsabilità processuale aggravata, tanto in ragione dei plurimi mutamenti d'indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito in subiecta materia (di cui le parti, nei rispettivi atti, danno ampiamente conto, ciascuna propugnando partitamente quelli a sé favorevoli), quanto dell'obiettivo margine di controvertibilità conseguente a transazioni parziali e parcellizzate della res litigiosa, cui parte appellata, per prima, ha concorso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino n. 3642/2023 del 30 marzo 2023, ogni diversa
[...]
istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
pagina 16 di 17 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, il 28 febbraio 2025
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 17 di 17