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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
BBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del
3.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 4567/2024 R.G., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Arnaldo Todisco Parte_1
Ricorrente in riassunzione
E
rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Grappone;
CP_1 resistente in riassunzione
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Maria Controparte_2
Abete; resistente in riassunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.2.2024, la ricorrente in epigrafe esponeva che con precedente ricorso dinanzi al Tribunale di Nola del 19.10.2022, avendo ricevuto in data 12.10.2022 comunicazione di irregolarità alla certificazione DURC con invito alla regolarizzazione da parte della sede , CP_1 aveva proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 201300139811 31 000, presuntivamente notificato il 10.02.2014, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 8.535,56, a titolo di contributi previdenziali I.V.S. per gli anni 2005, 2006, 2007, 2011, sanzioni e interessi nonchè avverso l'avviso di addebito n. 371 2018 00140648 39 000, presuntivamente notificato il 04.12.2018, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 2.364,37, a titolo di contributi previdenziali I.V.S. per l'anno 2017 e 2018, sanzioni e interessi , i quali risultavano ostativi al rilascio con esito positivo del DURC.
A sostegno della domanda aveva eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, L. n. 335/1995 per l'avviso di addebito n. 371 2013 00139811 31 000 e l'omessa notifica dell'avviso di addebito n. 371 2018 00140648 39 000. CP_ Tali difese erano state contestate dall' che, costituitosi in giudizio, aveva eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta tardivamente dopo l'inutile decorso del termine ex art.24 d.lgvo n. 46/99 di 40 giorni decorrenti dalla notifica degli avvisi di addebito che erano state compiute ritualmente, oltre che per la mancanza di interesse ad agire della ricorrente. L'Ente aveva, altresì, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito, spettando ad la titolarità Controparte_2 dell'azione esecutiva. , costituitasi a sua volta in giudizio, aveva concluso per il rigetto Controparte_2 del ricorso essendo stato interrotto il decorso del termine di prescrizione con comunicazione provvisoria di iscrizione ipotecaria notificata il 10.11.2015.
Ciò premesso, la ricorrente deduceva che il Tribunale di Nola con ordinanza del 6.2.2024 aveva dichiarato la propria incompetenza parziale per territorio per essere competente il Tribunale di Napoli in relazione all'avviso di addebito nr. 371 2013 0013981131 000, mentre aveva trattenuto la causa relativamente all'impugnazione dell'altro avviso di addebito. La ricorrente, quindi, riassumeva il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale riportandosi alle difese già svolte. Nell'odierno giudizio si costituivano le convenute che, a loro volta, si riportavano alle proprie memorie e concludevano per il rigetto dell'opposizione proposta. All'udienza del 3.2.2025, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa come da separato dispositivo di cui si dava lettura.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento negativo del credito portato dall'avviso di addebito CP_ n. 371 2013 0013981131 000 che, come da comunicazione dell' del 12.10.2022, si pone quale ostativo alla concessione del DURC e di cui la ricorrente ha dedotto la prescrizione. Non è, quindi, impugnato l'estratto di ruolo (da cui la possa aver ipoteticamente Parte_1 appreso dell'esistenza dell'avviso di addebito in oggetto), ma è stata impugnata la comunicazione di irregolarità DURC. Si legge nell'atto impugnato che “La regolarizzazione della posizione debitoria deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. L'assenza del pagamento comporterà la definizione del Documento con esito NON REGOLARE per l'importo relativo alla irregolarità contributiva accertata”. CP_ E', quindi, infondata l'eccezione sollevata dall' che ha dedotto il difetto di interesse ad agire della ricorrente sulla base del disposto del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (c.d. Decreto Fiscale) coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021 n.215, che con l'art.3 bis ha modificato l'art.12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, aggiungendo il comma 4 bis che così dispone:"
4-bis. L' estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Nel caso in esame, l'interesse ad agire sotteso alla impugnativa dell'avviso di irregolarità e, per esso, dell'avviso di addebito deriva dal pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto conseguenti all'attestazione del DURC irregolare e, quindi, da uno dei casi che il legislatore ha ritenuto connotati da una presunzione iuris et de jure di sussistenza dell'interesse ad agire.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, l'avviso di addebito n. 371 2013 00139811 31 000, risulta notificato ritualmente con raccomandata AR n. 65018411300-3 in data 10.02.2014;
Tale regolare notifica preclude ogni esame nel merito, e quindi anche dell'eccezione di prescrizione relativa al periodo maturato fino alla data di notifica dell'avviso di addebito: la mancata tempestiva impugnazione nel termine ex art. 24 d.lgvo 46/99 ha, infatti, reso orma definitivo il credito. La ricorrente, però, ha eccepito la prescrizione maturata anche nel periodo successivo alla notifica del 10.2.2014 in relazione al quale vi è prova di un unico atto interruttivo (dal quale inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale) rappresentato dalla notifica in data 10.11.2015 di una comunicazione di iscrizione ipotecaria che reca anche l'avviso di addebito in esame. Non risultano esservi stati altri atti interruttivi della prescrizione, cosicchè l'avviso di irregolarità oggi impugnato e notificato il 12.10.2022 è il primo atto interruttivo successivo a quello notificato il
10.11.2015; esso è stato posto in essere quando il termine di prescrizione quinquennale era ormai decorso pur considerando i periodi di sospensione del termine di prescrizione dei contributi previdenziali previsti dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid 19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge 1995 n.335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. . Altresì, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. 31.12.2020 n.183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.2021 n.21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, legge n.335/1995, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Pertanto, risulta infondata l'eccezione di secondo cui nella fattispecie operano Controparte_2 due periodi di sospensione: considerati i predetti periodi di sospensione, il primo corrente dal
23.2.2020 al 30.6.2020, il secondo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, pari a complessivi 311 giorni, alla data della notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria avvenuta il 10.11.2015 era già decorso il quinquennio.
Il ricorso è, pertanto, fondato: infatti, fatta salva l'esistenza di altri debiti contributivi ostativi al rilascio del DURC, è risultato accertato che la somma portata dall'avviso di addebito opposto è prescritta e, quindi, non dovuta. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo e vanno poste a carico di Controparte_2
non avendo provveduto ad interrompere utilmente termine prescrizionale.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Accoglie il ricorso e , per l'effetto, dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito opposto;
-Condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che Controparte_2 liquida in euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Ca con attribuzione;
-Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Napoli, 3.2.2015 Il giudice
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del
3.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 4567/2024 R.G., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Arnaldo Todisco Parte_1
Ricorrente in riassunzione
E
rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Grappone;
CP_1 resistente in riassunzione
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Maria Controparte_2
Abete; resistente in riassunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.2.2024, la ricorrente in epigrafe esponeva che con precedente ricorso dinanzi al Tribunale di Nola del 19.10.2022, avendo ricevuto in data 12.10.2022 comunicazione di irregolarità alla certificazione DURC con invito alla regolarizzazione da parte della sede , CP_1 aveva proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 201300139811 31 000, presuntivamente notificato il 10.02.2014, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 8.535,56, a titolo di contributi previdenziali I.V.S. per gli anni 2005, 2006, 2007, 2011, sanzioni e interessi nonchè avverso l'avviso di addebito n. 371 2018 00140648 39 000, presuntivamente notificato il 04.12.2018, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 2.364,37, a titolo di contributi previdenziali I.V.S. per l'anno 2017 e 2018, sanzioni e interessi , i quali risultavano ostativi al rilascio con esito positivo del DURC.
A sostegno della domanda aveva eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, L. n. 335/1995 per l'avviso di addebito n. 371 2013 00139811 31 000 e l'omessa notifica dell'avviso di addebito n. 371 2018 00140648 39 000. CP_ Tali difese erano state contestate dall' che, costituitosi in giudizio, aveva eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta tardivamente dopo l'inutile decorso del termine ex art.24 d.lgvo n. 46/99 di 40 giorni decorrenti dalla notifica degli avvisi di addebito che erano state compiute ritualmente, oltre che per la mancanza di interesse ad agire della ricorrente. L'Ente aveva, altresì, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito, spettando ad la titolarità Controparte_2 dell'azione esecutiva. , costituitasi a sua volta in giudizio, aveva concluso per il rigetto Controparte_2 del ricorso essendo stato interrotto il decorso del termine di prescrizione con comunicazione provvisoria di iscrizione ipotecaria notificata il 10.11.2015.
Ciò premesso, la ricorrente deduceva che il Tribunale di Nola con ordinanza del 6.2.2024 aveva dichiarato la propria incompetenza parziale per territorio per essere competente il Tribunale di Napoli in relazione all'avviso di addebito nr. 371 2013 0013981131 000, mentre aveva trattenuto la causa relativamente all'impugnazione dell'altro avviso di addebito. La ricorrente, quindi, riassumeva il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale riportandosi alle difese già svolte. Nell'odierno giudizio si costituivano le convenute che, a loro volta, si riportavano alle proprie memorie e concludevano per il rigetto dell'opposizione proposta. All'udienza del 3.2.2025, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa come da separato dispositivo di cui si dava lettura.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento negativo del credito portato dall'avviso di addebito CP_ n. 371 2013 0013981131 000 che, come da comunicazione dell' del 12.10.2022, si pone quale ostativo alla concessione del DURC e di cui la ricorrente ha dedotto la prescrizione. Non è, quindi, impugnato l'estratto di ruolo (da cui la possa aver ipoteticamente Parte_1 appreso dell'esistenza dell'avviso di addebito in oggetto), ma è stata impugnata la comunicazione di irregolarità DURC. Si legge nell'atto impugnato che “La regolarizzazione della posizione debitoria deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. L'assenza del pagamento comporterà la definizione del Documento con esito NON REGOLARE per l'importo relativo alla irregolarità contributiva accertata”. CP_ E', quindi, infondata l'eccezione sollevata dall' che ha dedotto il difetto di interesse ad agire della ricorrente sulla base del disposto del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (c.d. Decreto Fiscale) coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021 n.215, che con l'art.3 bis ha modificato l'art.12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, aggiungendo il comma 4 bis che così dispone:"
4-bis. L' estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Nel caso in esame, l'interesse ad agire sotteso alla impugnativa dell'avviso di irregolarità e, per esso, dell'avviso di addebito deriva dal pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto conseguenti all'attestazione del DURC irregolare e, quindi, da uno dei casi che il legislatore ha ritenuto connotati da una presunzione iuris et de jure di sussistenza dell'interesse ad agire.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, l'avviso di addebito n. 371 2013 00139811 31 000, risulta notificato ritualmente con raccomandata AR n. 65018411300-3 in data 10.02.2014;
Tale regolare notifica preclude ogni esame nel merito, e quindi anche dell'eccezione di prescrizione relativa al periodo maturato fino alla data di notifica dell'avviso di addebito: la mancata tempestiva impugnazione nel termine ex art. 24 d.lgvo 46/99 ha, infatti, reso orma definitivo il credito. La ricorrente, però, ha eccepito la prescrizione maturata anche nel periodo successivo alla notifica del 10.2.2014 in relazione al quale vi è prova di un unico atto interruttivo (dal quale inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale) rappresentato dalla notifica in data 10.11.2015 di una comunicazione di iscrizione ipotecaria che reca anche l'avviso di addebito in esame. Non risultano esservi stati altri atti interruttivi della prescrizione, cosicchè l'avviso di irregolarità oggi impugnato e notificato il 12.10.2022 è il primo atto interruttivo successivo a quello notificato il
10.11.2015; esso è stato posto in essere quando il termine di prescrizione quinquennale era ormai decorso pur considerando i periodi di sospensione del termine di prescrizione dei contributi previdenziali previsti dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid 19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge 1995 n.335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. . Altresì, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. 31.12.2020 n.183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.2021 n.21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, legge n.335/1995, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Pertanto, risulta infondata l'eccezione di secondo cui nella fattispecie operano Controparte_2 due periodi di sospensione: considerati i predetti periodi di sospensione, il primo corrente dal
23.2.2020 al 30.6.2020, il secondo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, pari a complessivi 311 giorni, alla data della notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria avvenuta il 10.11.2015 era già decorso il quinquennio.
Il ricorso è, pertanto, fondato: infatti, fatta salva l'esistenza di altri debiti contributivi ostativi al rilascio del DURC, è risultato accertato che la somma portata dall'avviso di addebito opposto è prescritta e, quindi, non dovuta. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo e vanno poste a carico di Controparte_2
non avendo provveduto ad interrompere utilmente termine prescrizionale.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Accoglie il ricorso e , per l'effetto, dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito opposto;
-Condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che Controparte_2 liquida in euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Ca con attribuzione;
-Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Napoli, 3.2.2015 Il giudice
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)