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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/10/2025, n. 3610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3610 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2278/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
( C.F.: Parte_1
), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede in via A. de Gasperi Pt_1
n. 55 Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Calamia (c.f.
, con indirizzo PEC C.F._1
t; Email_1
- Appellante
E
(C.F. elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Frattamaggiore (NA) alla Via Riscatto n. 5, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Capasso ( ), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni C.F._3 al seguente numero di Fax. 081/83459.72 e/o alla seguente casella di posta elettronica certificata: Email_2
- Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.07.2023 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro, , titolare di assegno di invalidità civile con percentuale Controparte_1 dell'80%, impugnava la comunicazione di riliquidazione della prestazione Pt_1 datata 20.10.2022 nonché quella del 15.11.2022 avente ad oggetto il recupero dell'importo di € 4.317,27 per asserito indebito assistenziale a decorrere dal 1
1 Gennaio 2020, deducendo l'illegittimità della richiesta e invocando l'applicazione delle norme sulla irripetibilità delle somme percepite in buona fede.
Con sentenza n. n. 876/2024, pubbl. il 21.02.2024, il Giudice adito accoglieva il ricorso ritenendo che l' non avesse adeguatamente motivato la Pt_1 comunicazione di recupero, limitandosi a un generico riferimento al superamento dei limiti reddituali senza documentarne le basi. Ha quindi escluso la sussistenza di dolo o colpa in capo alla beneficiaria e affermato l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede, dichiarando la ricorrente non tenuta alla restituzione della somma di €4.317,27 e condannando l' alla restituzione delle somme Pt_1 trattenute, oltre interessi legali e spese di lite liquidate in € 1,618,00 oltre accessori.
Avverso la suindicata pronuncia, con ricorso depositato presso questa Corte, in data 07.08.2024 ha proposto tempestivo appello l' chiedendone l'integrale Pt_1 riforma.
In via preliminare, parte appellante ha eccepito la nullità della sentenza per erronea dichiarazione di contumacia, rappresentando di essersi ritualmente costituito nel giudizio di primo grado entro il termine di cui all' art. 416 c.p.c mediante deposito telematico della memoria difensiva, come comprovato da ricevute PEC di accettazione e consegna generate dal sistema ministeriale, ma che tale deposito veniva ingiustificatamente rifiutato dalla cancelleria;
deduceva quindi di aver ripresentato l' atto difensivo con istanza di rimessione in termini e note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. prima dell'udienza di discussione, ma nonostante ciò, il Tribunale dichiarava la contumacia dell' e decideva la causa Pt_1 senza esaminare la costituzione e le sue difese.
Nel merito, l' ha censurato la decisione per omessa valutazione del diritto Pt_1 alla prestazione nel periodo contestato e delle cause dell'indebito, deducendo che la ricorrente aveva percepito nell'anno 2020 la somma di € 26.486,00 a titolo di TFR, con conseguente superamento dei limiti reddituali previsti per l'erogazione dell'assegno di invalidità civile. Di conseguenza, ha contestato la sussistenza della buona fede, ritenendo che la percezione di un reddito di tale entità escludesse ogni legittimo affidamento nonché la circostanza, posta dal primo giudice a fondamento della sua decisione, che il provvedimento di recupero fosse privo di motivazione. Ha, pertanto, concluso per il rigetto della domanda originaria e la dichiarazione della sussistenza dell'indebito per euro 4.317,27 con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contradittorio si è costituita che ha resistito al Controparte_1 gravame chiedendone il rigetto. Nello specifico, ha contestato il primo motivo di gravame, sostenendo che la dichiarazione di contumacia dell' costituisce un Pt_1 mero refuso materiale nella sentenza di primo grado, privo di effetti sostanziali sul contraddittorio, poiché il Tribunale ha comunque esaminato e valutato le difese dell'Ente così come riproposte in grado di appello. Quanto al merito dell'indebito, la difesa ha ribadito la buona fede della ricorrente e l'irripetibilità delle somme in applicazione dei principi consolidati della Cassazione, sottolineando che la sig.ra aveva regolarmente comunicato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate CP_1
e che tali dati erano pienamente conoscibili dall' ai sensi dell'art. 15 D.L. Pt_1
78/2009. Ha inoltre evidenziato che l'unico importo che aveva determinato il superamento del limite reddituale nell'anno 2020 era costituito dal trattamento di fine rapporto (TFR), somma soggetta a tassazione separata ex art. 17 TUIR e quindi
2 non computabile ai fini del limite reddituale per l'assegno di invalidità civile. Ha pertanto concluso chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell' alle spese del presente grado di giudizio. Pt_1
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.Con il primo motivo di gravame, l' ha contestato l'erronea dichiarazione di Pt_1 contumacia e, dolendosi della mancata disamina delle proprie posizioni difensive da parte del primo Giudice, ha eccepito la nullità della sentenza.
Tuttavia nelle conclusioni nessuna richiesta di ordine processuale è stata avanzata, sostanziandosi dunque la pretesa dell'appellante in una nuova disamina del tema controverso alla luce della propria tesi difensiva.
2.Deve premettersi che la comunicazione inviata dall' , contrariamente a Pt_1 quanto sostenuto dal primo Giudice, non appare insufficientemente motivata. Infatti dopo la generica comunicazione di riliquidazione data 20.10.2022, in quella successiva del 15.11.2022 era stato indicato chiaramente il titolo del recupero, ovvero la carenza del requisito reddituale per superamento del limite di legge: circostanza nota alla ricorrente che aveva sempre dichiarato i redditi percepiti.
Nella fattispecie il superamento del limite è stato ritenuto rilevante dall' in Pt_1 relazione alla dichiarazione dei redditi resa dalla ricorrente con riguardo al TFR percepito nell'anno 2020. A ciò si aggiunge, come evidenziato nell'atto di appello, che, in esito a visita di revisione- con la quale era stata negata la persistenza dei requisiti sanitari per poter beneficiare della prestazione erogata- la prestazione era stata anche sospesa ed è stata poi ripristinata in seguito ad omologa RG.21/23 Tribunale di Napoli Nord a partire dal 10/22.
3.Osserva al riguardo il Collegio che la a Suprema Corte (Sez. L, Ordinanza n. 16599 del 2020) “in continuità con la soluzione già adottata da questa Corte, con la sentenza n. 4158 del 2001, confermata in anni più recenti (v. Cass. n. 11582 del 2015; Cass. nn. 21529 e 26473 del 2016; Cass. n.5450 del2017, Cass. n. 5962 del 2018, Cass. n. 30567 del 2019)”, ha “ribadito che per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R….14. in definitiva, il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR”.
4.In ogni caso osserva la Corte, in via generale, che “in base al principio per cui «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, 3 appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento…….” (v. in motivazione C. Cass. Ord N.24180 del 04.08.2022).
Con particolare riguardo all'assegno sociale si è espressa la Suprema Corte, con la sentenza indicata in motivazione anche dal Tribunale ( n.12608 del 25/06/2020 e n. 13223/2020). In quest'ultima decisione la Cassazione ha precisato che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali (come nel caso di specie) “abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)”. In motivazione la Corte ha precisato che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art.13 1. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale e che “non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' .
4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito Pt_1 assi le, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)” . Ribadito – a fronte della regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito - il principio proprio del sottosistema di cui si discute che
“esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento", ha sottolineato che questa eccentricità si giustifica
“in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." Ha richiamato proprie precedenti decisioni, sottolineando che “13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale ….. ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento …” ….."ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir 4 meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". - …… nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. Pt_1
269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di ere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a Pt_1 lor posizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo stesso principio Pt_1 risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122”. Da questo quadro normativo si è tratta la conferma che i titolari di prestazioni assistenziali “ non devono comunicare all' Pt_1 la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione” (v. anche Cass.sez. L , Sentenza n. 13915 del 20/05/2021 ). Ha infine osservato la Corte che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi -natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce”. Pt_1 Pt_1
Nella fattispecie è pacifi he il dato re le in contestazione sia stato dichiarato dalla ricorrente ( Doc.
6- Certificazione Unica 2021; Doc.
7 - certificazione Agenzia delle Entrate), dovendo affermarsi che la variazione fosse conoscibile dall' e, quindi, escludersi il dolo dell'assistita. Pt_1
Da quanto sopra esposto consegue il rigetto dell'appello, pur modificandosi la motivazione della gravata sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell'appellante. Infine, avuto riguardo alla data del deposito dell'appello ed all'esito del presente grado, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 962,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Capasso anticipatario;
5 ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 13 Ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
6
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2278/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
( C.F.: Parte_1
), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede in via A. de Gasperi Pt_1
n. 55 Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Calamia (c.f.
, con indirizzo PEC C.F._1
t; Email_1
- Appellante
E
(C.F. elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Frattamaggiore (NA) alla Via Riscatto n. 5, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Capasso ( ), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni C.F._3 al seguente numero di Fax. 081/83459.72 e/o alla seguente casella di posta elettronica certificata: Email_2
- Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.07.2023 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro, , titolare di assegno di invalidità civile con percentuale Controparte_1 dell'80%, impugnava la comunicazione di riliquidazione della prestazione Pt_1 datata 20.10.2022 nonché quella del 15.11.2022 avente ad oggetto il recupero dell'importo di € 4.317,27 per asserito indebito assistenziale a decorrere dal 1
1 Gennaio 2020, deducendo l'illegittimità della richiesta e invocando l'applicazione delle norme sulla irripetibilità delle somme percepite in buona fede.
Con sentenza n. n. 876/2024, pubbl. il 21.02.2024, il Giudice adito accoglieva il ricorso ritenendo che l' non avesse adeguatamente motivato la Pt_1 comunicazione di recupero, limitandosi a un generico riferimento al superamento dei limiti reddituali senza documentarne le basi. Ha quindi escluso la sussistenza di dolo o colpa in capo alla beneficiaria e affermato l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede, dichiarando la ricorrente non tenuta alla restituzione della somma di €4.317,27 e condannando l' alla restituzione delle somme Pt_1 trattenute, oltre interessi legali e spese di lite liquidate in € 1,618,00 oltre accessori.
Avverso la suindicata pronuncia, con ricorso depositato presso questa Corte, in data 07.08.2024 ha proposto tempestivo appello l' chiedendone l'integrale Pt_1 riforma.
In via preliminare, parte appellante ha eccepito la nullità della sentenza per erronea dichiarazione di contumacia, rappresentando di essersi ritualmente costituito nel giudizio di primo grado entro il termine di cui all' art. 416 c.p.c mediante deposito telematico della memoria difensiva, come comprovato da ricevute PEC di accettazione e consegna generate dal sistema ministeriale, ma che tale deposito veniva ingiustificatamente rifiutato dalla cancelleria;
deduceva quindi di aver ripresentato l' atto difensivo con istanza di rimessione in termini e note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. prima dell'udienza di discussione, ma nonostante ciò, il Tribunale dichiarava la contumacia dell' e decideva la causa Pt_1 senza esaminare la costituzione e le sue difese.
Nel merito, l' ha censurato la decisione per omessa valutazione del diritto Pt_1 alla prestazione nel periodo contestato e delle cause dell'indebito, deducendo che la ricorrente aveva percepito nell'anno 2020 la somma di € 26.486,00 a titolo di TFR, con conseguente superamento dei limiti reddituali previsti per l'erogazione dell'assegno di invalidità civile. Di conseguenza, ha contestato la sussistenza della buona fede, ritenendo che la percezione di un reddito di tale entità escludesse ogni legittimo affidamento nonché la circostanza, posta dal primo giudice a fondamento della sua decisione, che il provvedimento di recupero fosse privo di motivazione. Ha, pertanto, concluso per il rigetto della domanda originaria e la dichiarazione della sussistenza dell'indebito per euro 4.317,27 con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contradittorio si è costituita che ha resistito al Controparte_1 gravame chiedendone il rigetto. Nello specifico, ha contestato il primo motivo di gravame, sostenendo che la dichiarazione di contumacia dell' costituisce un Pt_1 mero refuso materiale nella sentenza di primo grado, privo di effetti sostanziali sul contraddittorio, poiché il Tribunale ha comunque esaminato e valutato le difese dell'Ente così come riproposte in grado di appello. Quanto al merito dell'indebito, la difesa ha ribadito la buona fede della ricorrente e l'irripetibilità delle somme in applicazione dei principi consolidati della Cassazione, sottolineando che la sig.ra aveva regolarmente comunicato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate CP_1
e che tali dati erano pienamente conoscibili dall' ai sensi dell'art. 15 D.L. Pt_1
78/2009. Ha inoltre evidenziato che l'unico importo che aveva determinato il superamento del limite reddituale nell'anno 2020 era costituito dal trattamento di fine rapporto (TFR), somma soggetta a tassazione separata ex art. 17 TUIR e quindi
2 non computabile ai fini del limite reddituale per l'assegno di invalidità civile. Ha pertanto concluso chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell' alle spese del presente grado di giudizio. Pt_1
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.Con il primo motivo di gravame, l' ha contestato l'erronea dichiarazione di Pt_1 contumacia e, dolendosi della mancata disamina delle proprie posizioni difensive da parte del primo Giudice, ha eccepito la nullità della sentenza.
Tuttavia nelle conclusioni nessuna richiesta di ordine processuale è stata avanzata, sostanziandosi dunque la pretesa dell'appellante in una nuova disamina del tema controverso alla luce della propria tesi difensiva.
2.Deve premettersi che la comunicazione inviata dall' , contrariamente a Pt_1 quanto sostenuto dal primo Giudice, non appare insufficientemente motivata. Infatti dopo la generica comunicazione di riliquidazione data 20.10.2022, in quella successiva del 15.11.2022 era stato indicato chiaramente il titolo del recupero, ovvero la carenza del requisito reddituale per superamento del limite di legge: circostanza nota alla ricorrente che aveva sempre dichiarato i redditi percepiti.
Nella fattispecie il superamento del limite è stato ritenuto rilevante dall' in Pt_1 relazione alla dichiarazione dei redditi resa dalla ricorrente con riguardo al TFR percepito nell'anno 2020. A ciò si aggiunge, come evidenziato nell'atto di appello, che, in esito a visita di revisione- con la quale era stata negata la persistenza dei requisiti sanitari per poter beneficiare della prestazione erogata- la prestazione era stata anche sospesa ed è stata poi ripristinata in seguito ad omologa RG.21/23 Tribunale di Napoli Nord a partire dal 10/22.
3.Osserva al riguardo il Collegio che la a Suprema Corte (Sez. L, Ordinanza n. 16599 del 2020) “in continuità con la soluzione già adottata da questa Corte, con la sentenza n. 4158 del 2001, confermata in anni più recenti (v. Cass. n. 11582 del 2015; Cass. nn. 21529 e 26473 del 2016; Cass. n.5450 del2017, Cass. n. 5962 del 2018, Cass. n. 30567 del 2019)”, ha “ribadito che per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R….14. in definitiva, il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR”.
4.In ogni caso osserva la Corte, in via generale, che “in base al principio per cui «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, 3 appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento…….” (v. in motivazione C. Cass. Ord N.24180 del 04.08.2022).
Con particolare riguardo all'assegno sociale si è espressa la Suprema Corte, con la sentenza indicata in motivazione anche dal Tribunale ( n.12608 del 25/06/2020 e n. 13223/2020). In quest'ultima decisione la Cassazione ha precisato che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali (come nel caso di specie) “abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)”. In motivazione la Corte ha precisato che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art.13 1. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale e che “non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' .
4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito Pt_1 assi le, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)” . Ribadito – a fronte della regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito - il principio proprio del sottosistema di cui si discute che
“esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento", ha sottolineato che questa eccentricità si giustifica
“in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." Ha richiamato proprie precedenti decisioni, sottolineando che “13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale ….. ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento …” ….."ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir 4 meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". - …… nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. Pt_1
269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di ere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a Pt_1 lor posizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo stesso principio Pt_1 risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122”. Da questo quadro normativo si è tratta la conferma che i titolari di prestazioni assistenziali “ non devono comunicare all' Pt_1 la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione” (v. anche Cass.sez. L , Sentenza n. 13915 del 20/05/2021 ). Ha infine osservato la Corte che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi -natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce”. Pt_1 Pt_1
Nella fattispecie è pacifi he il dato re le in contestazione sia stato dichiarato dalla ricorrente ( Doc.
6- Certificazione Unica 2021; Doc.
7 - certificazione Agenzia delle Entrate), dovendo affermarsi che la variazione fosse conoscibile dall' e, quindi, escludersi il dolo dell'assistita. Pt_1
Da quanto sopra esposto consegue il rigetto dell'appello, pur modificandosi la motivazione della gravata sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell'appellante. Infine, avuto riguardo alla data del deposito dell'appello ed all'esito del presente grado, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 962,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Capasso anticipatario;
5 ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 13 Ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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