TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 01/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 470/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 470/2023, a cui è riunita la causa civile iscritta al n. r.g.
550/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
DELEDDA, elettivamente domiciliato in Budoni, Via Nazionale n. 193, presso lo studio del difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avvocato Giuseppe CP_1 P.IVA_1
MACCIOTTA, elettivamente domiciliata in Cagliari, viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio del difensore;
CONVENUTA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha riassunto il giudizio a seguito dell'ordinanza Parte_1 dell'1.2.2023 con cui la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza n. 532/2021 del Tribunale di Nuoro chiedendo dichiararsi l'illegittimità della richiesta di pagamento da parte dell' e disporsi CP_1
l'annullamento della fattura n. 2016000500152051 del 28.4.2016 di € 366,65 con vittoria delle spese, competenze e onorari del presente giudizio e dei gradi che hanno interessato il procedimento.
La parte attrice ha esposto di essere intestataria dell'utenza idrica presso l'immobile sito in via dei Cormorani n. 64 Santa Teresa di Gallura;
che l' ha emesso la fattura n. CP_1
2016000500152051 del 28.4.2016 di € 366,65 per conguagli partite pregresse 2005/2011; che con atto pagina 1 di 11 di citazione ha convenuto l dinanzi al Giudice di Pace di Nuoro chiedendo CP_1
l'accertamento della non debenza, nei confronti del Gestore del servizio idrico, dell'importo di 366,65 euro di cui alla fattura n. 2016000500152051 emessa il 28.4.2016, in riferimento all'anno 2012, della tipologia “conguagli partite pregresse 2005-2011” per consumi che erano già stati fatturati a saldo dal
Gestore; che il pagamento di tali somme non è dovuto in quanto si tratta di forme di recupero dei ricavi del tutto sganciate dai consumi e quindi dal principio di corrispettività, oltre che assunte con applicazione retroattiva della Delibera ATO;
che il diritto di ottenere il pagamento dei crediti relativi alle partite pregresse 2005- 2011 si è prescritto, essendo spirato il termine quinquennale ex art. 2948, n.
4, c.c., limitatamente ai consumi precedenti il 28.4.2011; che il Gestore ha agito in violazione dei criteri di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c. nonché del diritto di trasparenza, previsto dall'art. 2 del
Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), con una pratica non prevista dalla Carta del Servizio Idrico;
che i consumatori avevano il diritto di essere edotti sulle ragioni poste a base della decisione di chiedere i conguagli regolatori, con la specificazione anno per anno dei consumi sulla base dei quali sono stati quantificati e addebitati, sulla ragione delle perdite e sulla ragione per la quale si è utilizzato come parametro di riferimento i consumi maturati nell'anno 2012 e a distanza di tanti anni;
che manca una determinazione degli effettivi costi che assume essere stati sostenuti negli anni 2005- CP_1
2011, con la conseguente impossibilità per l'utente di verificare la correttezza delle somme richieste, in violazione del principio di trasparenza;
che la fattura contrasta con i principi di buona fede e correttezza nelle relazioni contrattuali e di irretroattività; che con comparsa dell'8.7.2019 si è costituita l' CP_1
che ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore
[...]
del Giudice Amministrativo, ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, poiché le somme richieste a titolo di conguagli regolatori, essendo sganciate dai consumi dell'utente, non erano assoggettate al medesimo dies a quo di decorrenza del termine quinquennale, bensì dal momento in cui esso Gestore era stato autorizzato a fatturare tali poste (26.6.2014), ha chiesto il rigetto delle domande formulate dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto;
che con sentenza n. 10/2019 il Giudice di
Pace di Nuoro (proc. n. 21/2018 RAC) ha così deciso: “accoglie la domanda proposta e per l'effetto dichiarata la giurisdizione del Giudice Ordinario e la propria competenza a conoscere e decidere la presente controversia;
annulla la fattura contestata dichiara non dovute le somme pretese all'attore e complessivamente indicate a titolo di partite pregresse “conguaglio anni 2005-2011”; pone a carico della parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di CP_1 soccombenza, le spese del presente procedimento sostenute da entrambi gli attori che fissa in € 400,00, di cui € 350,00 per compensi di avvocato, ed € 50,00 per spese, I.V.A. e C.P.A. come per legge”; che pagina 2 di 11 con atto di citazione in appello l ha chiesto l'integrale riforma della suddetta sentenza;
CP_1
che con comparsa di costituzione e risposta si è costituito che ha chiesto il rigetto Parte_1 dell'appello e la conferma della sentenza n. 10/2019 del Giudice di Pace di Nuoro;
che con sentenza n.
532/2001 il Tribunale di Nuoro ha respinto l'appello proposto dall' e ha condannato la CP_1
società al pagamento delle spese di lite;
che avverso la sentenza n. 532/2021 emessa dal Tribunale di
Nuoro è stato proposto ricorso in Cassazione dall' a cui ha resistito con controricorso CP_1
che con ordinanza del 20.12.2022 pubblicata l'1.2.2023 la Corte di Cassazione ha Parte_1
cassato la sentenza impugnata, respingendo il primo motivo di ricorso e accogliendo il secondo e il terzo;
che la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “…2.4) ammesso, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il recupero dei costi ora per allora, dovrà ritenersi legittimo soltanto il recupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione del servizio;
deve, invece, escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, coerentemente ai principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, competenza rispetto all'anno di riferimento e di trasparenza
(Cons. Stato 04/05/2022, n.3484; Cons. Stato 29/12/2020, n.8502); nella sostanza, dovranno, in concreto, escludersi i conguagli regolatori utilizzati per allocare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio idrico integrato, indici dell'incapacità di approntare un meccanismo di regolazione incentivante, in grado cioè di orientare i prezzi verso costi efficienti e di garantire gli equilibri gestionali, la continuità e lo sviluppo nel tempo, perché tale esternalizzazione risulterebbe incoerente rispetto alla direttrice che permea l'intero quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, il cui fulcro risiede nell'aderenza delle pretese economiche rivolte all'utenza ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, nella pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, nella misurabilità oggettiva, nella congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica;
2.5) la relativa dimostrazione, secondo i princìpi generali di riparto dell'onere della prova, graverà sull'ente gestore del servizio idrico;
infatti, l'imprevedibilità del costo di cui si chiede retroattivamente il recupero agli utenti, così come la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, costituiscono “fatti costitutivi” della pretesa, secondo i princìpi ripetutamente affermati da questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533);…”; che nei vari gradi del giudizio non ha mai argomentato, né tantomeno fornito alcuna prova, in merito alla legittimità CP_1 della pretesa e nello specifico relativamente al fatto che le somme dalla stessa richieste all' attore, sotto la voce conguagli regolatori pregressi 2005/2011, fossero afferenti a costi imprevisti ed imprevedibili al pagina 3 di 11 momento dell'erogazione e fatturazione del servizio;
che la mancata menzione e prova di tale circostanza rende illegittima la pretesa della società anche in ragione del fatto che – come CP_1
affermato ancora una volta dalla Corte di Cassazione - la dimostrazione dei suddetti fatti/circostanze, secondo i princìpi generali di riparto dell'onere della prova, grava sull'ente gestore del servizio idrico.
Con comparsa depositata il 23.10.2023 si è costituita in giudizio l' la quale ha CP_1
chiesto, in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per violazione dei termini di comparizione ex art. 342 e 164 c.p.c. e disporre i conseguenti provvedimenti ex art. 342 e 164 comma primo e terzo, c.p.c.; nel merito, conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione tramite l'ordinanza n. 2967 del 1 febbraio 2023, e dunque riformare la sentenza di primo grado n. 10/2019 relativamente alla parte dispositiva in cui accoglie la domanda proposta dal signor e annulla la fattura n.2016000500152051 del 28 aprile 2016 di € Parte_1
366,65 oggetto del presente giudizio;
riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara non dovute le somme pretese nei confronti del signor a titolo di partite pregresse “conguaglio Pt_1 anni 2005-2011” e nella parte in cui condanna al pagamento delle spese processuali;
CP_1 accertare l'assolvimento dell'onere della prova ricadente sul Gestore con riferimento ai costi
“conguagliabili” e accertare la legittimità dei pretesi conguagli regolatori per “partite pregresse” con riferimento agli anni 2005-2011, mandando assolta la società appellante in riassunzione da ogni avversa pretesa;
in ogni caso, con vittoria di competenze, spese sostenute per tutti i gradi del giudizio, ivi comprese quelle relative al giudizio di legittimità per la cui liquidazione la Corte di cassazione, per il tramite della predetta ordinanza, ha rinviato al Tribunale. La società convenuta ha eccepito che è stato indicato erroneamente come termine per la comparizione quello di 70 giorni anziché quello di 20 giorni;
che la Corte di Cassazione ha sancito il seguente principio di diritto, al quale il Tribunale adito dovrà conformarsi: “La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di
Nuoro, in persona di diverso magistrato appartenente allo stesso Ufficio Giudiziario, che, muovendo dall'astratta legittimità del recupero dei costi ora per allora, dovrà accertare la ricorrenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dei conguagli regolatori per partite pregresse, in sintonia con la natura di corrispettivo di ogni voce che compone la tariffa e con il divieto di allocare sull'utenza costi provocati da errori di previsione e/o di gestione economica e di ogni incremento di costo non pertinente, sulla scorta di quanto dianzi rilevato – cfr. supra §§ 2.2-2.4 - non bastando a giustificare la richiesta di né il fatto, pacifico e incontestato, che essa abbia applicato le tariffe determinate CP_1 dall'autorità di ambito, né che non le abbia determinate unilateralmente, né che sia limitata ad adempiere l'obbligo di riscossione impostole;
…”; che la disciplina dei conguagli regolatori partite pagina 4 di 11 pregresse deriva dall'applicazione di una norma di legge di carattere nazionale, ossia la deliberazione dell' n. Controparte_2
643/2013/R/IDR, che dispone e impone la determinazione dei requisiti, ossia dei costi che possono essere considerati conguagliabili;
che la quantificazione e l'approvazione dei conguagli partite pregresse spetta, invece, agli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità; che per quanto concerne l'ambito territoriale della Sardegna la quantificazione e l'approvazione dei conguagli partite pregresse è sancita dalla delibera n. 18 del 26.06.2014 emanata dalla Gestione
Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna (ex , CP_3 ora;
che l'importo riconosciuto ad per partite precedenti al 2012 è stato determinato e CP_4 CP_1 certificato dall in 106,7 M€ sulla base delle disposizioni di legge (v. Delibera n. CP_4
643/2013/R/IDR del 27/12/2013); che la rimessione all'Autorità Nazionale dell'individuazione dei costi che possono essere considerati conguagliabili, valevole per tutti i gestori del servizio idrico in
Italia, è volto ad evitare che i singoli gestori possano considerare conguagliabili dei costi derivanti da una loro mala gestio;
che il costo addebitato all'odierno appellato a titolo di conguagli regolatori partite pregresse 2005 - 2011 tramite le fatture per cui è causa è un costo effettivamente sostenuto dall'impresa, pertinente e commisurato al servizio reso, nonché imprevedibile al momento della erogazione e fatturazione del servizio;
che la sussistenza di tali requisiti è garantita dal fatto stesso che i costi conguagliabili sono individuati dall'Autorità Nazionale (ARERA) e successivamente quantificati dagli Enti d'Ambito e dunque, nel caso della Sardegna, da la quale, quando determina le tariffe, CP_4
fa una ragionevole previsione dei costi e dei ricavi futuri avvalendosi dei c.d. tool di calcolo, ossia dei simulatori di costi ragionevolmente prevedibili per garantire un certo livello di servizio;
che nel caso in cui venga rilevato uno scostamento, si valuta se tale scostamento sia derivato da una inefficienza o meno;
che qualora tale scostamento non sia derivato da una inefficienza, l individua i costi CP_4
conguagliabili nel perimetro disposto dalla normativa nazionale;
che il fatto stesso che l abbia CP_4 certificato i conguagli regolatori partite pregresse per un importo pari ad 106,7 M€, costituisce una garanzia della legittimità degli stessi in termini di imprevedibilità, pertinenza e corrispettività; che la prova dei fatti costitutivi della pretesa odiernamente azionata dalla società appellante risiede negli atti istruttori della Deliberazione n. 18/2014, che a sua volta si fonda sulla Delibera n. 643/2013/R/IDR del
27/12/2013.
Acquisiti i fascicoli d'ufficio relativi ai procedimenti definiti di fronte al Giudice di Pace, al
Tribunale di Nuoro e alla Corte di Cassazione, all'udienza del 12.3.2024 è stata disposta la riunione con il procedimento iscritto al n. R.G. 500/2023 promosso in riassunzione dall' contro Controparte_1
pagina 5 di 11 in cui l' ha chiesto conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Parte_1 CP_1
Suprema Corte di Cassazione tramite l'ordinanza n. 2967 del 1 febbraio 2023 e riformare la sentenza di primo grado n. 10/2019 relativamente alla parte dispositiva in cui accoglie la domanda proposta dal signor e annulla la fattura n. 2016000500152051 del 28 aprile 2016 di € 366,65; Parte_1
riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara non dovute le somme pretese nei confronti del signor a titolo di partite pregresse “conguaglio anni 2005-2011” e nella parte in Pt_1 cui condanna al pagamento delle spese processuali;
accertare l'assolvimento dell'onere CP_1
della prova ricadente sul Gestore con riferimento ai costi “conguagliabili” e financo accertare la legittimità dei pretesi conguagli regolatori per “partite pregresse” con riferimento agli anni 2005-2011, mandando assolta la società appellante in riassunzione da ogni avversa pretesa;
in ogni caso, con vittoria di competenze, spese sostenute per tutti i gradi del giudizio, ivi comprese quelle relative al giudizio di legittimità per la cui liquidazione la Corte di cassazione, per il tramite della predetta ordinanza, ha rinviato al Tribunale.
Alla medesima udienza l' ha dichiarato di rinunciare all'istanza per la rimessione CP_1
in termini.
All'udienza dell'1.10.2024 la parte attrice ha confermato le conclusioni rassegnate.
L ha insistito preliminarmente per l'ammissione della ctu contabile dedotta;
in CP_1
subordine, ha confermato le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in riassunzione e nella comparsa del giudizio riunito chiedendo l'assegnazione dei termini di legge. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) La domanda avanzata dall' volta ad ottenere la riforma della sentenza di primo CP_1
grado nella parte in cui dichiara non dovute le somme pretese nei confronti del signor a titolo di Pt_1 partite pregresse “conguaglio anni 2005-2011” non può essere accolta.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza del 20.12.2022, in astratto non può escludersi il ricorso ai conguagli regolatori: la stessa nozione di “recupero” dei costi posto alla base della determinazione del metodo tariffario per la determinazione della tariffa del SII, in cui si sostanzia il conguaglio, implica in sé l'applicazione di un costo “ora per allora”, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato.
Tuttavia, “il fatto che non sia preclusa in astratto una politica tariffaria di recupero anche di costi che non siano strettamente correlati al consumo di acqua non significa, però, che sia ammesso ogni recupero tariffario”: il perimetro dell'operatività dei conguagli regolatori è circoscritto dall'esigenza di pagina 6 di 11 recuperare i costi sopportati dai servizi di distribuzione dell'acqua per mettere quest'ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all'analisi e al mantenimento della salubrità dell'acqua potabile e dalla più volte affermata natura di corrispettivo che deve riconoscersi alla tariffa e a ogni singola voce che la compone. La Corte ha precisato che dovrà ritenersi legittimo solo il recupero di “costi imprevisti e imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione del servizio;
deve escludersi invece la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, coerentemente con i principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, competenza rispetto all'anno di riferimento e di trasparenza (…) nella sostanza, dovranno, in concreto, escludersi i conguagli regolatori utilizzati per allocare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio idrico integrato, indici dell'incapacità di approntare un meccanismo di regolazione incentivante, in grado cioè di orientare i prezzi verso costi efficienti e di garantire gli equilibri gestionali, la continuità e lo sviluppo nel tempo, perché tale esternalizzazione risulterebbe incoerente rispetto alla direttrice che permea l'intero quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, il cui fulcro risiede nell'aderenza delle pretese economiche rivolte all'udienza ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, nella pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, nella misurabilità oggettiva, nella congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica”. La Corte ha altresì precisato che la dimostrazione dell'imprevedibilità del costo di cui si chiede retroattivamente il recupero agli utenti, della sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto grava sull'ente gestore del servizio, in quanto fatti costitutivi della pretesa.
Secondo quanto sostenuto dall' l'importo riconosciuto alla società per partite CP_1 precedenti al 2012 è stato determinato e certificato dall' in 106,7M€ sulla base delle disposizioni CP_4
di legge (v. delibera n. 18 del 26.6.2014 emanata dalla Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del SII della Sardegna, ex ora e delibera n. 643/2013/R/IDR del CP_3 CP_4
27.12.2013). Il fatto stesso che l'individuazione dei costi conguagliabili sia stato rimesso all'autorità nazionale è “volto ad evitare che i singoli gestori possano considerare conguagliabili dei costi derivanti da una loro mala gestio”. In particolare la società ritiene che i requisiti dell'imprevedibilità e della pertinenza al servizio siano dimostrati sulla base della circostanza che gli stessi sono stati individuati dall'Autorità Nazionale (ARERA) e successivamente quantificati dagli Enti d'Ambito e dunque, nel caso della Sardegna, dall' per cui la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata CP_4
pagina 7 di 11 dall' risiederebbe negli atti istruttori della Deliberazione n. 18/2014, che a sua volta si fonda CP_1
sulla Delibera n. 643/2013/R/IDR del 27.12.2013.
Come è stato precisato anche nelle decisioni precedenti, il DPCM del 20.7.2012 ha attribuito all'AEEGSI il compito di definire le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, di predisporre e rivedere periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge e di fissare le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe.
Con la delibera dell'AEEGSI n. 585/2012 è stato introdotto il metodo tariffario transitorio
(MTT), da applicarsi per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012-2013, cui è seguita la delibera dell'AEEGSI n. 643/2013 che ha introdotto nuove modalità per la determinazione delle tariffe (cd.
Nuovo Metodo tariffario) e ha stabilito che, ai fini dell'aggiornamento tariffario, tra le componenti di costo del servizio, è compresa la componente relativa ai conguagli, da determinarsi in conformità all'allegato A della deliberazione (art. 2). L'art. 31 dell'allegato A, intitolato “Quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse” prevede che gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo delle precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati e approvati, entro il
30.6.2014, dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità. I conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale dev'essere diviso per i metri cubi erogati nell'anno (a-2) ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno.
La delibera n. 18 del 26.6.2014 del Commissario del SII per la Sardegna ha “approvato la quantificazione e il riconoscimento dei conguagli relativi alle partite pregresse ante 2012 pari a 106,71
M€ così come descritti nella relazione di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione Quantificazione e riconoscimento dei conguagli spettanti al gestore per partite precedenti al 2012” e riepilogati nella seguente tabella:
Importo non Importo attualizzato attualizzato pagina 8 di 11 2a Conguaglio differenza Reff-Rpda 2010 - 4.018.076,00 - 4.382.760,23
2b 2011 - 19.925.937,94 - 21.413.235,67
3 Conguaglio ex sent CS 431/08 3.225.000,00 3.465.718,16
4 Rettifica CFE 2010-2012 9.572.580,00
5 Rettifica fatture emesse 2010-2012 3.960.460,00
6 Oneri finanziari su 4-5 3.150.708,33
TOTALE
106.713.665,37
Come emerge dalla delibera del 2014 e dall'allegato 1, i costi recuperati mediante i conguagli sono costituiti, in parte, dalle sopravvenienze passive iscritte in bilancio per l'insussistenza di crediti contabilizzati come ricavi per fatture da emettere. La società infatti, in pendenza del CP_1
completamento dell'acquisizione e bonifica delle anagrafiche utenti, avrebbe contabilizzato come ricavi per fatture da emettere gli importi corrispondenti alle previsioni contenute nel piano d'ambito. In seguito quota parte di tali importi si sarebbero rivelati insussistenti e il gestore ha provveduto, anche a distanza di anni, all'abbattimento dei relativi crediti;
in parte dai rimborsi agli utenti imposti dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2008, da restituirsi ai medesimi, compensando crediti e riducendo gli importi dalle fatture successive;
in parte dalle sopravvenienze passive che il gestore ha accertato nei bilanci 2010-2011-2012, asseverate dal revisore legale e dal collegio sindacale della Società e comunicate alla Gestione Commissariale con nota prot. AM/SM/CM 49464/2014 del 20 giugno 2014, relative a crediti per fatture da emettere (CFE) e per fatture emesse rivelatisi insussistenti;
in parte per oneri finanziari quantificati facendo riferimento al tasso medio sostenuto dall'azienda nei diversi anni e ricostruito attraverso i bilanci.
In primo luogo deve escludersi che possano rientrare tra i costi non previsti, né imprevedibili gli importi da restituire agli utenti in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato sull'irretroattività delle
Contr tariffe, avendo affermato un principio presente nell'ordinamento giuridico che l' e il gestore avrebbero dovuto osservare;
peraltro sarebbe irrazionale prevedere l'illegittimità di un provvedimento a cui segue il rimborso dei maggiori importi corrisposti dagli utenti e, nello stesso tempo, porre a carico degli stessi utenti quanto dev'essere restituito ai medesimi se pur sotto forma di conguaglio. Né può ritenersi che tale voce rientri nei costi che l' ha dovuto sostenere per mettere l'acqua a CP_1
disposizione degli utenti in quantità e qualità sufficienti.
Non possono ritenersi costi non previsti, né imprevedibili neppure le poste passive corrispondenti ai mancati crediti derivanti dai ritardi nel completamento delle anagrafiche utenti. Come risulta dall'allegato 1, in pendenza del completamento dell'acquisizione e bonifica delle anagrafiche utenti, sono stati contabilizzati come ricavi per fatture da emettere gli importi corrispondenti alle previsioni pagina 9 di 11 contenute nel piano d'ambito. In seguito quota parte di tali importi si sono rivelati insussistenti e il gestore ha provveduto, anche a distanza di anni, all'abbattimento dei relativi crediti. E' stato evidenziato che il completamento delle anagrafiche e la messa a regime delle letture hanno richiesto tempi molto lunghi e sono ancora in corso.
In primo luogo deve escludersi che tale voce possa essere configurata come un costo afferente alla distribuzione dell'acqua, non essendo correlato né all'approvvigionamento idrico, alla distribuzione dell'acqua e alla manutenzione delle relative opere, né all'analisi e al mantenimento della salubrità dell'acqua potabile, né ad altre variabili collegate all'erogazione del servizio pubblico.
Considerato che, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, il principio di recupero dei costi consente di riconoscere al gestore solo i costi giustificati e rispondenti alle variazioni strutturali del servizio, ovvero all'incremento degli investimenti o all'ottimizzazione dei costi di gestione (v. Cons. Stato
12.5.2016 n. 1882 richiamata dall'ordinanza dell'1.2.2023), non può ritenersi che la posta passiva corrispondente al mancato pagamento di crediti rivelatisi insussistenti per errori o ritardi nel completamento delle anagrafiche possa essere accollato all'utenza come costo di esercizio legato al godimento del servizio, essendo piuttosto finalizzato al recupero dei deficit di bilancio pregresso a prescindere dalla fruizione del servizio e dal nesso sinallagmatico con alcuna prestazione.
Inoltre, non è stato allegato alcun elemento utile per accertare che tale mancato introito non fosse previsto, né imprevedibile. A questo proposito va evidenziato che la Convenzione del 22 febbraio 2012 regolante i rapporto tra l'Autorità d'Ambito e il Gestore del SII prevede espressamente, nell'ipotesi in cui i Comuni non siano in grado di fornire al Gestore i dati relativi all'anagrafe delle utenze, che il
Gestore provveda autonomamente ad aggiornare l'anagrafe delle utenze e a chiedere la revisione del
Piano d'ambito se entro sei mesi dalla stipula della convenzione i dati non siano ancora stati messi a disposizione dagli Enti locali.
Né può ritenersi che le voci sopra indicate siano configurabili come costi imprevedibili per il solo fatto che sono stati approvati dall' come ha rilevato la Corte di legittimità occorre accertare la CP_4 ricorrenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dei conguagli regolatori per partite pregresse, in sintonia con la natura di corrispettivo di ogni voce che compone la tariffa e con il divieto di allocare sull'utenza costi provocati da errori di previsione e/o di gestione economica e di ogni incremento di costo non pertinente, non bastando a giustificare la richiesta di né il fatto pacifico e CP_1
incontestato che essa abbia applicato le tariffe determinate dall'autorità d'ambito, né che si sia limitata ad adempiere l'obbligo di riscossione impostole, né l'astratto riconoscimento che il diritto di credito non si fosse prescritto.
pagina 10 di 11 Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dei conguagli regolatori per partite pregresse, non essendo stato dimostrato che i conguagli siano volti al recupero di costi imprevisti e imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione del servizio. Nè può ritenersi rilevante la ctu dedotta dall' considerato che CP_1
le voci utilizzate per l'individuazione dei conguagli sono illustrate nelle delibere richiamate.
La domanda avanzata dall' volta ad ottenere la riforma della sentenza di primo CP_1
grado n. 10/2019 pertanto non può essere accolta.
2) Il regolamento delle spese di lite inerenti il presente giudizio, il giudizio di appello e il giudizio di Cassazione, liquidate sulla base del valore della causa, considerato l'esito globale del processo, segue il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- respinge la domanda avanzata dall' volta ad ottenere la riforma della sentenza di CP_1
primo grado del Giudice di Pace di Nuoro n. 10/2019;
- condanna l' al pagamento a favore di delle spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in € 1.602,00 per compensi (di cui € 462,00 per il giudizio di appello, € 678,00 per il giudizio di cassazione, € 462,00 per il giudizio di rinvio), € 64,50 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell' (parte attrice nel giudizio iscritto al n. r.g. 500/2023) di un CP_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
Nuoro, 1 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Tiziana Longu
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Importo iniziale 104.556.000,00 112.360.194,79
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 470/2023, a cui è riunita la causa civile iscritta al n. r.g.
550/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
DELEDDA, elettivamente domiciliato in Budoni, Via Nazionale n. 193, presso lo studio del difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avvocato Giuseppe CP_1 P.IVA_1
MACCIOTTA, elettivamente domiciliata in Cagliari, viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio del difensore;
CONVENUTA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha riassunto il giudizio a seguito dell'ordinanza Parte_1 dell'1.2.2023 con cui la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza n. 532/2021 del Tribunale di Nuoro chiedendo dichiararsi l'illegittimità della richiesta di pagamento da parte dell' e disporsi CP_1
l'annullamento della fattura n. 2016000500152051 del 28.4.2016 di € 366,65 con vittoria delle spese, competenze e onorari del presente giudizio e dei gradi che hanno interessato il procedimento.
La parte attrice ha esposto di essere intestataria dell'utenza idrica presso l'immobile sito in via dei Cormorani n. 64 Santa Teresa di Gallura;
che l' ha emesso la fattura n. CP_1
2016000500152051 del 28.4.2016 di € 366,65 per conguagli partite pregresse 2005/2011; che con atto pagina 1 di 11 di citazione ha convenuto l dinanzi al Giudice di Pace di Nuoro chiedendo CP_1
l'accertamento della non debenza, nei confronti del Gestore del servizio idrico, dell'importo di 366,65 euro di cui alla fattura n. 2016000500152051 emessa il 28.4.2016, in riferimento all'anno 2012, della tipologia “conguagli partite pregresse 2005-2011” per consumi che erano già stati fatturati a saldo dal
Gestore; che il pagamento di tali somme non è dovuto in quanto si tratta di forme di recupero dei ricavi del tutto sganciate dai consumi e quindi dal principio di corrispettività, oltre che assunte con applicazione retroattiva della Delibera ATO;
che il diritto di ottenere il pagamento dei crediti relativi alle partite pregresse 2005- 2011 si è prescritto, essendo spirato il termine quinquennale ex art. 2948, n.
4, c.c., limitatamente ai consumi precedenti il 28.4.2011; che il Gestore ha agito in violazione dei criteri di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c. nonché del diritto di trasparenza, previsto dall'art. 2 del
Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), con una pratica non prevista dalla Carta del Servizio Idrico;
che i consumatori avevano il diritto di essere edotti sulle ragioni poste a base della decisione di chiedere i conguagli regolatori, con la specificazione anno per anno dei consumi sulla base dei quali sono stati quantificati e addebitati, sulla ragione delle perdite e sulla ragione per la quale si è utilizzato come parametro di riferimento i consumi maturati nell'anno 2012 e a distanza di tanti anni;
che manca una determinazione degli effettivi costi che assume essere stati sostenuti negli anni 2005- CP_1
2011, con la conseguente impossibilità per l'utente di verificare la correttezza delle somme richieste, in violazione del principio di trasparenza;
che la fattura contrasta con i principi di buona fede e correttezza nelle relazioni contrattuali e di irretroattività; che con comparsa dell'8.7.2019 si è costituita l' CP_1
che ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore
[...]
del Giudice Amministrativo, ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, poiché le somme richieste a titolo di conguagli regolatori, essendo sganciate dai consumi dell'utente, non erano assoggettate al medesimo dies a quo di decorrenza del termine quinquennale, bensì dal momento in cui esso Gestore era stato autorizzato a fatturare tali poste (26.6.2014), ha chiesto il rigetto delle domande formulate dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto;
che con sentenza n. 10/2019 il Giudice di
Pace di Nuoro (proc. n. 21/2018 RAC) ha così deciso: “accoglie la domanda proposta e per l'effetto dichiarata la giurisdizione del Giudice Ordinario e la propria competenza a conoscere e decidere la presente controversia;
annulla la fattura contestata dichiara non dovute le somme pretese all'attore e complessivamente indicate a titolo di partite pregresse “conguaglio anni 2005-2011”; pone a carico della parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di CP_1 soccombenza, le spese del presente procedimento sostenute da entrambi gli attori che fissa in € 400,00, di cui € 350,00 per compensi di avvocato, ed € 50,00 per spese, I.V.A. e C.P.A. come per legge”; che pagina 2 di 11 con atto di citazione in appello l ha chiesto l'integrale riforma della suddetta sentenza;
CP_1
che con comparsa di costituzione e risposta si è costituito che ha chiesto il rigetto Parte_1 dell'appello e la conferma della sentenza n. 10/2019 del Giudice di Pace di Nuoro;
che con sentenza n.
532/2001 il Tribunale di Nuoro ha respinto l'appello proposto dall' e ha condannato la CP_1
società al pagamento delle spese di lite;
che avverso la sentenza n. 532/2021 emessa dal Tribunale di
Nuoro è stato proposto ricorso in Cassazione dall' a cui ha resistito con controricorso CP_1
che con ordinanza del 20.12.2022 pubblicata l'1.2.2023 la Corte di Cassazione ha Parte_1
cassato la sentenza impugnata, respingendo il primo motivo di ricorso e accogliendo il secondo e il terzo;
che la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “…2.4) ammesso, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il recupero dei costi ora per allora, dovrà ritenersi legittimo soltanto il recupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione del servizio;
deve, invece, escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, coerentemente ai principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, competenza rispetto all'anno di riferimento e di trasparenza
(Cons. Stato 04/05/2022, n.3484; Cons. Stato 29/12/2020, n.8502); nella sostanza, dovranno, in concreto, escludersi i conguagli regolatori utilizzati per allocare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio idrico integrato, indici dell'incapacità di approntare un meccanismo di regolazione incentivante, in grado cioè di orientare i prezzi verso costi efficienti e di garantire gli equilibri gestionali, la continuità e lo sviluppo nel tempo, perché tale esternalizzazione risulterebbe incoerente rispetto alla direttrice che permea l'intero quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, il cui fulcro risiede nell'aderenza delle pretese economiche rivolte all'utenza ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, nella pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, nella misurabilità oggettiva, nella congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica;
2.5) la relativa dimostrazione, secondo i princìpi generali di riparto dell'onere della prova, graverà sull'ente gestore del servizio idrico;
infatti, l'imprevedibilità del costo di cui si chiede retroattivamente il recupero agli utenti, così come la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, costituiscono “fatti costitutivi” della pretesa, secondo i princìpi ripetutamente affermati da questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533);…”; che nei vari gradi del giudizio non ha mai argomentato, né tantomeno fornito alcuna prova, in merito alla legittimità CP_1 della pretesa e nello specifico relativamente al fatto che le somme dalla stessa richieste all' attore, sotto la voce conguagli regolatori pregressi 2005/2011, fossero afferenti a costi imprevisti ed imprevedibili al pagina 3 di 11 momento dell'erogazione e fatturazione del servizio;
che la mancata menzione e prova di tale circostanza rende illegittima la pretesa della società anche in ragione del fatto che – come CP_1
affermato ancora una volta dalla Corte di Cassazione - la dimostrazione dei suddetti fatti/circostanze, secondo i princìpi generali di riparto dell'onere della prova, grava sull'ente gestore del servizio idrico.
Con comparsa depositata il 23.10.2023 si è costituita in giudizio l' la quale ha CP_1
chiesto, in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per violazione dei termini di comparizione ex art. 342 e 164 c.p.c. e disporre i conseguenti provvedimenti ex art. 342 e 164 comma primo e terzo, c.p.c.; nel merito, conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione tramite l'ordinanza n. 2967 del 1 febbraio 2023, e dunque riformare la sentenza di primo grado n. 10/2019 relativamente alla parte dispositiva in cui accoglie la domanda proposta dal signor e annulla la fattura n.2016000500152051 del 28 aprile 2016 di € Parte_1
366,65 oggetto del presente giudizio;
riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara non dovute le somme pretese nei confronti del signor a titolo di partite pregresse “conguaglio Pt_1 anni 2005-2011” e nella parte in cui condanna al pagamento delle spese processuali;
CP_1 accertare l'assolvimento dell'onere della prova ricadente sul Gestore con riferimento ai costi
“conguagliabili” e accertare la legittimità dei pretesi conguagli regolatori per “partite pregresse” con riferimento agli anni 2005-2011, mandando assolta la società appellante in riassunzione da ogni avversa pretesa;
in ogni caso, con vittoria di competenze, spese sostenute per tutti i gradi del giudizio, ivi comprese quelle relative al giudizio di legittimità per la cui liquidazione la Corte di cassazione, per il tramite della predetta ordinanza, ha rinviato al Tribunale. La società convenuta ha eccepito che è stato indicato erroneamente come termine per la comparizione quello di 70 giorni anziché quello di 20 giorni;
che la Corte di Cassazione ha sancito il seguente principio di diritto, al quale il Tribunale adito dovrà conformarsi: “La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di
Nuoro, in persona di diverso magistrato appartenente allo stesso Ufficio Giudiziario, che, muovendo dall'astratta legittimità del recupero dei costi ora per allora, dovrà accertare la ricorrenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dei conguagli regolatori per partite pregresse, in sintonia con la natura di corrispettivo di ogni voce che compone la tariffa e con il divieto di allocare sull'utenza costi provocati da errori di previsione e/o di gestione economica e di ogni incremento di costo non pertinente, sulla scorta di quanto dianzi rilevato – cfr. supra §§ 2.2-2.4 - non bastando a giustificare la richiesta di né il fatto, pacifico e incontestato, che essa abbia applicato le tariffe determinate CP_1 dall'autorità di ambito, né che non le abbia determinate unilateralmente, né che sia limitata ad adempiere l'obbligo di riscossione impostole;
…”; che la disciplina dei conguagli regolatori partite pagina 4 di 11 pregresse deriva dall'applicazione di una norma di legge di carattere nazionale, ossia la deliberazione dell' n. Controparte_2
643/2013/R/IDR, che dispone e impone la determinazione dei requisiti, ossia dei costi che possono essere considerati conguagliabili;
che la quantificazione e l'approvazione dei conguagli partite pregresse spetta, invece, agli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità; che per quanto concerne l'ambito territoriale della Sardegna la quantificazione e l'approvazione dei conguagli partite pregresse è sancita dalla delibera n. 18 del 26.06.2014 emanata dalla Gestione
Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna (ex , CP_3 ora;
che l'importo riconosciuto ad per partite precedenti al 2012 è stato determinato e CP_4 CP_1 certificato dall in 106,7 M€ sulla base delle disposizioni di legge (v. Delibera n. CP_4
643/2013/R/IDR del 27/12/2013); che la rimessione all'Autorità Nazionale dell'individuazione dei costi che possono essere considerati conguagliabili, valevole per tutti i gestori del servizio idrico in
Italia, è volto ad evitare che i singoli gestori possano considerare conguagliabili dei costi derivanti da una loro mala gestio;
che il costo addebitato all'odierno appellato a titolo di conguagli regolatori partite pregresse 2005 - 2011 tramite le fatture per cui è causa è un costo effettivamente sostenuto dall'impresa, pertinente e commisurato al servizio reso, nonché imprevedibile al momento della erogazione e fatturazione del servizio;
che la sussistenza di tali requisiti è garantita dal fatto stesso che i costi conguagliabili sono individuati dall'Autorità Nazionale (ARERA) e successivamente quantificati dagli Enti d'Ambito e dunque, nel caso della Sardegna, da la quale, quando determina le tariffe, CP_4
fa una ragionevole previsione dei costi e dei ricavi futuri avvalendosi dei c.d. tool di calcolo, ossia dei simulatori di costi ragionevolmente prevedibili per garantire un certo livello di servizio;
che nel caso in cui venga rilevato uno scostamento, si valuta se tale scostamento sia derivato da una inefficienza o meno;
che qualora tale scostamento non sia derivato da una inefficienza, l individua i costi CP_4
conguagliabili nel perimetro disposto dalla normativa nazionale;
che il fatto stesso che l abbia CP_4 certificato i conguagli regolatori partite pregresse per un importo pari ad 106,7 M€, costituisce una garanzia della legittimità degli stessi in termini di imprevedibilità, pertinenza e corrispettività; che la prova dei fatti costitutivi della pretesa odiernamente azionata dalla società appellante risiede negli atti istruttori della Deliberazione n. 18/2014, che a sua volta si fonda sulla Delibera n. 643/2013/R/IDR del
27/12/2013.
Acquisiti i fascicoli d'ufficio relativi ai procedimenti definiti di fronte al Giudice di Pace, al
Tribunale di Nuoro e alla Corte di Cassazione, all'udienza del 12.3.2024 è stata disposta la riunione con il procedimento iscritto al n. R.G. 500/2023 promosso in riassunzione dall' contro Controparte_1
pagina 5 di 11 in cui l' ha chiesto conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Parte_1 CP_1
Suprema Corte di Cassazione tramite l'ordinanza n. 2967 del 1 febbraio 2023 e riformare la sentenza di primo grado n. 10/2019 relativamente alla parte dispositiva in cui accoglie la domanda proposta dal signor e annulla la fattura n. 2016000500152051 del 28 aprile 2016 di € 366,65; Parte_1
riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara non dovute le somme pretese nei confronti del signor a titolo di partite pregresse “conguaglio anni 2005-2011” e nella parte in Pt_1 cui condanna al pagamento delle spese processuali;
accertare l'assolvimento dell'onere CP_1
della prova ricadente sul Gestore con riferimento ai costi “conguagliabili” e financo accertare la legittimità dei pretesi conguagli regolatori per “partite pregresse” con riferimento agli anni 2005-2011, mandando assolta la società appellante in riassunzione da ogni avversa pretesa;
in ogni caso, con vittoria di competenze, spese sostenute per tutti i gradi del giudizio, ivi comprese quelle relative al giudizio di legittimità per la cui liquidazione la Corte di cassazione, per il tramite della predetta ordinanza, ha rinviato al Tribunale.
Alla medesima udienza l' ha dichiarato di rinunciare all'istanza per la rimessione CP_1
in termini.
All'udienza dell'1.10.2024 la parte attrice ha confermato le conclusioni rassegnate.
L ha insistito preliminarmente per l'ammissione della ctu contabile dedotta;
in CP_1
subordine, ha confermato le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in riassunzione e nella comparsa del giudizio riunito chiedendo l'assegnazione dei termini di legge. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) La domanda avanzata dall' volta ad ottenere la riforma della sentenza di primo CP_1
grado nella parte in cui dichiara non dovute le somme pretese nei confronti del signor a titolo di Pt_1 partite pregresse “conguaglio anni 2005-2011” non può essere accolta.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza del 20.12.2022, in astratto non può escludersi il ricorso ai conguagli regolatori: la stessa nozione di “recupero” dei costi posto alla base della determinazione del metodo tariffario per la determinazione della tariffa del SII, in cui si sostanzia il conguaglio, implica in sé l'applicazione di un costo “ora per allora”, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato.
Tuttavia, “il fatto che non sia preclusa in astratto una politica tariffaria di recupero anche di costi che non siano strettamente correlati al consumo di acqua non significa, però, che sia ammesso ogni recupero tariffario”: il perimetro dell'operatività dei conguagli regolatori è circoscritto dall'esigenza di pagina 6 di 11 recuperare i costi sopportati dai servizi di distribuzione dell'acqua per mettere quest'ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all'analisi e al mantenimento della salubrità dell'acqua potabile e dalla più volte affermata natura di corrispettivo che deve riconoscersi alla tariffa e a ogni singola voce che la compone. La Corte ha precisato che dovrà ritenersi legittimo solo il recupero di “costi imprevisti e imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione del servizio;
deve escludersi invece la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, coerentemente con i principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, competenza rispetto all'anno di riferimento e di trasparenza (…) nella sostanza, dovranno, in concreto, escludersi i conguagli regolatori utilizzati per allocare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio idrico integrato, indici dell'incapacità di approntare un meccanismo di regolazione incentivante, in grado cioè di orientare i prezzi verso costi efficienti e di garantire gli equilibri gestionali, la continuità e lo sviluppo nel tempo, perché tale esternalizzazione risulterebbe incoerente rispetto alla direttrice che permea l'intero quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, il cui fulcro risiede nell'aderenza delle pretese economiche rivolte all'udienza ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, nella pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, nella misurabilità oggettiva, nella congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica”. La Corte ha altresì precisato che la dimostrazione dell'imprevedibilità del costo di cui si chiede retroattivamente il recupero agli utenti, della sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto grava sull'ente gestore del servizio, in quanto fatti costitutivi della pretesa.
Secondo quanto sostenuto dall' l'importo riconosciuto alla società per partite CP_1 precedenti al 2012 è stato determinato e certificato dall' in 106,7M€ sulla base delle disposizioni CP_4
di legge (v. delibera n. 18 del 26.6.2014 emanata dalla Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del SII della Sardegna, ex ora e delibera n. 643/2013/R/IDR del CP_3 CP_4
27.12.2013). Il fatto stesso che l'individuazione dei costi conguagliabili sia stato rimesso all'autorità nazionale è “volto ad evitare che i singoli gestori possano considerare conguagliabili dei costi derivanti da una loro mala gestio”. In particolare la società ritiene che i requisiti dell'imprevedibilità e della pertinenza al servizio siano dimostrati sulla base della circostanza che gli stessi sono stati individuati dall'Autorità Nazionale (ARERA) e successivamente quantificati dagli Enti d'Ambito e dunque, nel caso della Sardegna, dall' per cui la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata CP_4
pagina 7 di 11 dall' risiederebbe negli atti istruttori della Deliberazione n. 18/2014, che a sua volta si fonda CP_1
sulla Delibera n. 643/2013/R/IDR del 27.12.2013.
Come è stato precisato anche nelle decisioni precedenti, il DPCM del 20.7.2012 ha attribuito all'AEEGSI il compito di definire le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, di predisporre e rivedere periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge e di fissare le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe.
Con la delibera dell'AEEGSI n. 585/2012 è stato introdotto il metodo tariffario transitorio
(MTT), da applicarsi per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012-2013, cui è seguita la delibera dell'AEEGSI n. 643/2013 che ha introdotto nuove modalità per la determinazione delle tariffe (cd.
Nuovo Metodo tariffario) e ha stabilito che, ai fini dell'aggiornamento tariffario, tra le componenti di costo del servizio, è compresa la componente relativa ai conguagli, da determinarsi in conformità all'allegato A della deliberazione (art. 2). L'art. 31 dell'allegato A, intitolato “Quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse” prevede che gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo delle precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati e approvati, entro il
30.6.2014, dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità. I conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale dev'essere diviso per i metri cubi erogati nell'anno (a-2) ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno.
La delibera n. 18 del 26.6.2014 del Commissario del SII per la Sardegna ha “approvato la quantificazione e il riconoscimento dei conguagli relativi alle partite pregresse ante 2012 pari a 106,71
M€ così come descritti nella relazione di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione Quantificazione e riconoscimento dei conguagli spettanti al gestore per partite precedenti al 2012” e riepilogati nella seguente tabella:
Importo non Importo attualizzato attualizzato pagina 8 di 11 2a Conguaglio differenza Reff-Rpda 2010 - 4.018.076,00 - 4.382.760,23
2b 2011 - 19.925.937,94 - 21.413.235,67
3 Conguaglio ex sent CS 431/08 3.225.000,00 3.465.718,16
4 Rettifica CFE 2010-2012 9.572.580,00
5 Rettifica fatture emesse 2010-2012 3.960.460,00
6 Oneri finanziari su 4-5 3.150.708,33
TOTALE
106.713.665,37
Come emerge dalla delibera del 2014 e dall'allegato 1, i costi recuperati mediante i conguagli sono costituiti, in parte, dalle sopravvenienze passive iscritte in bilancio per l'insussistenza di crediti contabilizzati come ricavi per fatture da emettere. La società infatti, in pendenza del CP_1
completamento dell'acquisizione e bonifica delle anagrafiche utenti, avrebbe contabilizzato come ricavi per fatture da emettere gli importi corrispondenti alle previsioni contenute nel piano d'ambito. In seguito quota parte di tali importi si sarebbero rivelati insussistenti e il gestore ha provveduto, anche a distanza di anni, all'abbattimento dei relativi crediti;
in parte dai rimborsi agli utenti imposti dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2008, da restituirsi ai medesimi, compensando crediti e riducendo gli importi dalle fatture successive;
in parte dalle sopravvenienze passive che il gestore ha accertato nei bilanci 2010-2011-2012, asseverate dal revisore legale e dal collegio sindacale della Società e comunicate alla Gestione Commissariale con nota prot. AM/SM/CM 49464/2014 del 20 giugno 2014, relative a crediti per fatture da emettere (CFE) e per fatture emesse rivelatisi insussistenti;
in parte per oneri finanziari quantificati facendo riferimento al tasso medio sostenuto dall'azienda nei diversi anni e ricostruito attraverso i bilanci.
In primo luogo deve escludersi che possano rientrare tra i costi non previsti, né imprevedibili gli importi da restituire agli utenti in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato sull'irretroattività delle
Contr tariffe, avendo affermato un principio presente nell'ordinamento giuridico che l' e il gestore avrebbero dovuto osservare;
peraltro sarebbe irrazionale prevedere l'illegittimità di un provvedimento a cui segue il rimborso dei maggiori importi corrisposti dagli utenti e, nello stesso tempo, porre a carico degli stessi utenti quanto dev'essere restituito ai medesimi se pur sotto forma di conguaglio. Né può ritenersi che tale voce rientri nei costi che l' ha dovuto sostenere per mettere l'acqua a CP_1
disposizione degli utenti in quantità e qualità sufficienti.
Non possono ritenersi costi non previsti, né imprevedibili neppure le poste passive corrispondenti ai mancati crediti derivanti dai ritardi nel completamento delle anagrafiche utenti. Come risulta dall'allegato 1, in pendenza del completamento dell'acquisizione e bonifica delle anagrafiche utenti, sono stati contabilizzati come ricavi per fatture da emettere gli importi corrispondenti alle previsioni pagina 9 di 11 contenute nel piano d'ambito. In seguito quota parte di tali importi si sono rivelati insussistenti e il gestore ha provveduto, anche a distanza di anni, all'abbattimento dei relativi crediti. E' stato evidenziato che il completamento delle anagrafiche e la messa a regime delle letture hanno richiesto tempi molto lunghi e sono ancora in corso.
In primo luogo deve escludersi che tale voce possa essere configurata come un costo afferente alla distribuzione dell'acqua, non essendo correlato né all'approvvigionamento idrico, alla distribuzione dell'acqua e alla manutenzione delle relative opere, né all'analisi e al mantenimento della salubrità dell'acqua potabile, né ad altre variabili collegate all'erogazione del servizio pubblico.
Considerato che, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, il principio di recupero dei costi consente di riconoscere al gestore solo i costi giustificati e rispondenti alle variazioni strutturali del servizio, ovvero all'incremento degli investimenti o all'ottimizzazione dei costi di gestione (v. Cons. Stato
12.5.2016 n. 1882 richiamata dall'ordinanza dell'1.2.2023), non può ritenersi che la posta passiva corrispondente al mancato pagamento di crediti rivelatisi insussistenti per errori o ritardi nel completamento delle anagrafiche possa essere accollato all'utenza come costo di esercizio legato al godimento del servizio, essendo piuttosto finalizzato al recupero dei deficit di bilancio pregresso a prescindere dalla fruizione del servizio e dal nesso sinallagmatico con alcuna prestazione.
Inoltre, non è stato allegato alcun elemento utile per accertare che tale mancato introito non fosse previsto, né imprevedibile. A questo proposito va evidenziato che la Convenzione del 22 febbraio 2012 regolante i rapporto tra l'Autorità d'Ambito e il Gestore del SII prevede espressamente, nell'ipotesi in cui i Comuni non siano in grado di fornire al Gestore i dati relativi all'anagrafe delle utenze, che il
Gestore provveda autonomamente ad aggiornare l'anagrafe delle utenze e a chiedere la revisione del
Piano d'ambito se entro sei mesi dalla stipula della convenzione i dati non siano ancora stati messi a disposizione dagli Enti locali.
Né può ritenersi che le voci sopra indicate siano configurabili come costi imprevedibili per il solo fatto che sono stati approvati dall' come ha rilevato la Corte di legittimità occorre accertare la CP_4 ricorrenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dei conguagli regolatori per partite pregresse, in sintonia con la natura di corrispettivo di ogni voce che compone la tariffa e con il divieto di allocare sull'utenza costi provocati da errori di previsione e/o di gestione economica e di ogni incremento di costo non pertinente, non bastando a giustificare la richiesta di né il fatto pacifico e CP_1
incontestato che essa abbia applicato le tariffe determinate dall'autorità d'ambito, né che si sia limitata ad adempiere l'obbligo di riscossione impostole, né l'astratto riconoscimento che il diritto di credito non si fosse prescritto.
pagina 10 di 11 Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dei conguagli regolatori per partite pregresse, non essendo stato dimostrato che i conguagli siano volti al recupero di costi imprevisti e imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione del servizio. Nè può ritenersi rilevante la ctu dedotta dall' considerato che CP_1
le voci utilizzate per l'individuazione dei conguagli sono illustrate nelle delibere richiamate.
La domanda avanzata dall' volta ad ottenere la riforma della sentenza di primo CP_1
grado n. 10/2019 pertanto non può essere accolta.
2) Il regolamento delle spese di lite inerenti il presente giudizio, il giudizio di appello e il giudizio di Cassazione, liquidate sulla base del valore della causa, considerato l'esito globale del processo, segue il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- respinge la domanda avanzata dall' volta ad ottenere la riforma della sentenza di CP_1
primo grado del Giudice di Pace di Nuoro n. 10/2019;
- condanna l' al pagamento a favore di delle spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in € 1.602,00 per compensi (di cui € 462,00 per il giudizio di appello, € 678,00 per il giudizio di cassazione, € 462,00 per il giudizio di rinvio), € 64,50 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell' (parte attrice nel giudizio iscritto al n. r.g. 500/2023) di un CP_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
Nuoro, 1 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Tiziana Longu
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Importo iniziale 104.556.000,00 112.360.194,79