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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 776/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AF GIUSEPPA, Presidente
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4680/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3-20582 IMU 2020
- sul ricorso n. 4681/2025 depositato il 13/11/2025 proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3-13345 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 453/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento del provvedimento impugnato.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (in breve, Ricorrente_1) impugnava con due distinti ricorsi gli avvisi di accertamento in epigrafe indicati emessi dal Comune di Milano relativi all'IMU per gli anni di imposta 2020 e 2021, gravante su un immobile di proprietà della ricorrente sito in Indirizzo_1, angolo Indirizzo_2. L'avviso di accertamento per l'annualità 2020 richiedeva una maggiore IMU di € 212.270,00, oltre ai relativi interessi per euro 26.949,45, nonché sanzioni per € 63.681,00. L'avviso di accertamento per l'annualità 2021 richiedeva una maggiore IMU di € 59.331,63, oltre ai relativi interessi per euro 7.147,27, nonché sanzioni per € 17.799,49.
Si anticipa che, sentite le parti concordi, all'udienza del 17.2.2026, i ricorsi venivano riuniti per connessione oggettiva e soggettiva. Trattandosi di riprese su due anni distinti avverso le quali erano state mosse le medesime doglianze e le medesime controdeduzioni in fatto e in diritto, la trattazione dei motivi è qui unitaria. Il Comune di Milano constatava nei propri avvisi come la proprietà non avesse negli anni in oggetto pagato l'IMU e ne chiedeva il versamento, maggiorato di sanzioni e interessi.
La ricorrente chiedeva l'annullamento degli avvisi di accertamento, sui seguenti presupposti e per i seguenti motivi.
Ricorrente_1 era proprietaria in Milano di due immobili: il primo, oggetto del contenzioso, sito in Indirizzo_1; il secondo, non interessato da alcuna ripresa per alcuna annualità, in Indirizzo_3.
In entrambi gli immobili la proprietà eserciva direttamente un'attività alberghiera, nel primo immobile l'hotel
Hotel_1, nel secondo l'hotel Hotel_2.
In virtù della legislazione emergenziale connessa alla pandemia COVID per gli anni 2020 e 2021 la contribuente sosteneva di aver diritto all'esenzione IMU per i due anni di imposta per entrambi gli immobili ma di essere stata inspiegabilmente oggetto di ripresa solo per l'immobile di Indirizzo_1.
In particolare la ricorrente riteneva di essere esentata dall'IMU per la I e II rata del 2020 ai sensi dell'art. 177 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, dell'art. 78 del D.L. 104/2020 (Decreto
Agosto), convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, dell'art. 9 del D.L. 137/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, beneficio esteso al 2021 dall'art. 1 commi 599-601 della L. 178/2020.
A fattor comune la normativa richiamata esentava dal pagamento dell'imposta comunale i proprietari che, esercitando parimenti negli stessi immobili l'attività imprenditoriale alberghiera, gravemente penalizzata dalle restrizioni alla mobilità imposte in fatto e in diritto dalla pandemia, erano particolarmente colpiti dalla eccezionale congiuntura.
Riteneva altresì che gli avvisi di accertamento dovessero essere annullati perché non preceduti dalla notifica dello schema d'atto ai sensi dell'art. 6 bis L. 212/2000, non essendo del resto comprensibile per quale motivo l'ente impositore avesse reclamato il pagamento dell'IMU relativa all'immobile di Indirizzo_1.
Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto la proprietà, in relazione all'immobile di Indirizzo_1 non avrebbe rispettato i requisiti di stretta interpretazione, trattandosi di legge eccezionale, per fruire della esenzione.
Il Comune infatti contestava che per l'immobile di Indirizzo_1 il proprietario non fosse anche il gestore dell'attività esercitata, o meglio, non vi fosse “perfetta coincidenza tra proprietario dell'immobile e gestore dello stesso”, perché l'immobile era parimenti oggetto di una locazione parziale in favore della società Società_2 spa per l'anno di imposta 2020 per un canone di euro 20.000 + IVA e per l'anno successivo nello stesso contratto di locazione era subentrata la società Società_3 spa.
In vista dell'udienza, Ricorrente_1 depositava memorie illustrative. Il 17.2.2026, previa riunione, i ricorsi venivano discussi oralmente dalle parti presenti e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nel merito.
Ricorrente_1, proprietaria dello stabile, negli anni di interesse conduceva pacificamente e direttamente nell'immobile di Indirizzo_1 la propria attività imprenditoriale caratteristica, ovverosia esercitava l'attività alberghiera in un immobile che si sviluppa su n. 8 piani con 104 stanze per una estensione di mq. 7183. Concedeva quindi 15 mq di tetto per l'installazione di una antenna a favore della società di telefonia sopra richiamata, cui è subentrata altra società per la gestione della medesima antenna. La locazione di una esigua porzione della copertura dell'immobile per l'installazione di un'antenna non era in alcun modo ostativa all'esercizio dell'attività alberghiera in tutti gli spazi fruibili dai clienti. Ricorrendo pertanto il duplice presupposto di accatastamento e di conduzione diretta dell'attività alberghiera, il proprietario era per legge esentato dal pagamento dell'IMU negli anni 2020 e 2021.
Alla coccombenza segue per legge la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie i ricorsi riuniti e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 oltre oneri di legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AF GIUSEPPA, Presidente
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4680/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3-20582 IMU 2020
- sul ricorso n. 4681/2025 depositato il 13/11/2025 proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3-13345 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 453/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento del provvedimento impugnato.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (in breve, Ricorrente_1) impugnava con due distinti ricorsi gli avvisi di accertamento in epigrafe indicati emessi dal Comune di Milano relativi all'IMU per gli anni di imposta 2020 e 2021, gravante su un immobile di proprietà della ricorrente sito in Indirizzo_1, angolo Indirizzo_2. L'avviso di accertamento per l'annualità 2020 richiedeva una maggiore IMU di € 212.270,00, oltre ai relativi interessi per euro 26.949,45, nonché sanzioni per € 63.681,00. L'avviso di accertamento per l'annualità 2021 richiedeva una maggiore IMU di € 59.331,63, oltre ai relativi interessi per euro 7.147,27, nonché sanzioni per € 17.799,49.
Si anticipa che, sentite le parti concordi, all'udienza del 17.2.2026, i ricorsi venivano riuniti per connessione oggettiva e soggettiva. Trattandosi di riprese su due anni distinti avverso le quali erano state mosse le medesime doglianze e le medesime controdeduzioni in fatto e in diritto, la trattazione dei motivi è qui unitaria. Il Comune di Milano constatava nei propri avvisi come la proprietà non avesse negli anni in oggetto pagato l'IMU e ne chiedeva il versamento, maggiorato di sanzioni e interessi.
La ricorrente chiedeva l'annullamento degli avvisi di accertamento, sui seguenti presupposti e per i seguenti motivi.
Ricorrente_1 era proprietaria in Milano di due immobili: il primo, oggetto del contenzioso, sito in Indirizzo_1; il secondo, non interessato da alcuna ripresa per alcuna annualità, in Indirizzo_3.
In entrambi gli immobili la proprietà eserciva direttamente un'attività alberghiera, nel primo immobile l'hotel
Hotel_1, nel secondo l'hotel Hotel_2.
In virtù della legislazione emergenziale connessa alla pandemia COVID per gli anni 2020 e 2021 la contribuente sosteneva di aver diritto all'esenzione IMU per i due anni di imposta per entrambi gli immobili ma di essere stata inspiegabilmente oggetto di ripresa solo per l'immobile di Indirizzo_1.
In particolare la ricorrente riteneva di essere esentata dall'IMU per la I e II rata del 2020 ai sensi dell'art. 177 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, dell'art. 78 del D.L. 104/2020 (Decreto
Agosto), convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, dell'art. 9 del D.L. 137/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, beneficio esteso al 2021 dall'art. 1 commi 599-601 della L. 178/2020.
A fattor comune la normativa richiamata esentava dal pagamento dell'imposta comunale i proprietari che, esercitando parimenti negli stessi immobili l'attività imprenditoriale alberghiera, gravemente penalizzata dalle restrizioni alla mobilità imposte in fatto e in diritto dalla pandemia, erano particolarmente colpiti dalla eccezionale congiuntura.
Riteneva altresì che gli avvisi di accertamento dovessero essere annullati perché non preceduti dalla notifica dello schema d'atto ai sensi dell'art. 6 bis L. 212/2000, non essendo del resto comprensibile per quale motivo l'ente impositore avesse reclamato il pagamento dell'IMU relativa all'immobile di Indirizzo_1.
Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto la proprietà, in relazione all'immobile di Indirizzo_1 non avrebbe rispettato i requisiti di stretta interpretazione, trattandosi di legge eccezionale, per fruire della esenzione.
Il Comune infatti contestava che per l'immobile di Indirizzo_1 il proprietario non fosse anche il gestore dell'attività esercitata, o meglio, non vi fosse “perfetta coincidenza tra proprietario dell'immobile e gestore dello stesso”, perché l'immobile era parimenti oggetto di una locazione parziale in favore della società Società_2 spa per l'anno di imposta 2020 per un canone di euro 20.000 + IVA e per l'anno successivo nello stesso contratto di locazione era subentrata la società Società_3 spa.
In vista dell'udienza, Ricorrente_1 depositava memorie illustrative. Il 17.2.2026, previa riunione, i ricorsi venivano discussi oralmente dalle parti presenti e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nel merito.
Ricorrente_1, proprietaria dello stabile, negli anni di interesse conduceva pacificamente e direttamente nell'immobile di Indirizzo_1 la propria attività imprenditoriale caratteristica, ovverosia esercitava l'attività alberghiera in un immobile che si sviluppa su n. 8 piani con 104 stanze per una estensione di mq. 7183. Concedeva quindi 15 mq di tetto per l'installazione di una antenna a favore della società di telefonia sopra richiamata, cui è subentrata altra società per la gestione della medesima antenna. La locazione di una esigua porzione della copertura dell'immobile per l'installazione di un'antenna non era in alcun modo ostativa all'esercizio dell'attività alberghiera in tutti gli spazi fruibili dai clienti. Ricorrendo pertanto il duplice presupposto di accatastamento e di conduzione diretta dell'attività alberghiera, il proprietario era per legge esentato dal pagamento dell'IMU negli anni 2020 e 2021.
Alla coccombenza segue per legge la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie i ricorsi riuniti e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 oltre oneri di legge.