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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/10/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA RI AP ER
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 20-10-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 2319 dell'anno 2025
OGGETTO
Illegittimità indebito assistenziale
TRA
( ), rappr.to e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura resa su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico, dall'Avv. Paolo
Montuori, (c.f. ed elett.te dom.to presso il suo studio. C.F._2 ricorrente
E
(cf. ), in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida CP_1 P.IVA_1
IA ) in virtù di procura generale alle liti in atti. C.F._3 resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 25-03-2025, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il provvedimento di accertamento di somme indebitamente percepite su prestazione 00170527 Cat. INVCIV, con richiesta di restituzione della somma di € 6.303,43.
Rilevava l'intervenuta prescrizione del credito, atteso che il periodo di riferimento di erogazione della somma € 6.303,43 era dal 01.01.2011 al 31.10.2012 e che alcun atto interruttivo della prescrizione era stato notificato all'istante.
Deduceva altresì la non ripetibilità delle somme erogate, trattandosi nel caso di specie di indebito non addebitabile al percipiente, come disposto dall'art.52 della l.n. 88/89. 1 Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiarare illegittima ed infondata la domanda di ripetizione dell'indebito; disporre l'annullamento e la revoca dell'accertamento dell'indebito oggetto della presente controversia. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione. CP_
Si costituiva in giudizio l' deducendo che l'ufficio amministrativo aveva provveduto ad un'attenta disamina degli atti nonché delle ragioni esposte dal ricorrente” e “l'indebito oggetto del presente contenzioso viene sospeso in attesa dello sblocco tecnico necessario per la definitiva chiusura della pratica”
Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, all'esito della discussione - nel corso della quale il difensore CP_ dell' dichiarava a verbale che l'Istituto aveva proceduto all'annullamento dell'indebito - questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del
2 giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. CP_
Nel caso in esame, all'odierna udienza, la difesa dell' ha confermato l'annullamento della originario indebito del ricorrente. CP_ Alla stregua di quanto dichiarato dalla difesa dell' all'udienza odierna, deve quindi ritenersi che le parti non abbiano più interesse al prosieguo del presente giudizio;
ne consegue la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere. CP_
Poiché l' ha comunicato l'annullamento della originaria pretesa a seguito della propria costituzione in giudizio – imponendo al ricorrente di proporre l'azione giudiziale di annullamento dell'indebito - le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
3 CP_
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€.900,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere 20-10-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA RI AP ER
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 20-10-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 2319 dell'anno 2025
OGGETTO
Illegittimità indebito assistenziale
TRA
( ), rappr.to e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura resa su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico, dall'Avv. Paolo
Montuori, (c.f. ed elett.te dom.to presso il suo studio. C.F._2 ricorrente
E
(cf. ), in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida CP_1 P.IVA_1
IA ) in virtù di procura generale alle liti in atti. C.F._3 resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 25-03-2025, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il provvedimento di accertamento di somme indebitamente percepite su prestazione 00170527 Cat. INVCIV, con richiesta di restituzione della somma di € 6.303,43.
Rilevava l'intervenuta prescrizione del credito, atteso che il periodo di riferimento di erogazione della somma € 6.303,43 era dal 01.01.2011 al 31.10.2012 e che alcun atto interruttivo della prescrizione era stato notificato all'istante.
Deduceva altresì la non ripetibilità delle somme erogate, trattandosi nel caso di specie di indebito non addebitabile al percipiente, come disposto dall'art.52 della l.n. 88/89. 1 Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiarare illegittima ed infondata la domanda di ripetizione dell'indebito; disporre l'annullamento e la revoca dell'accertamento dell'indebito oggetto della presente controversia. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione. CP_
Si costituiva in giudizio l' deducendo che l'ufficio amministrativo aveva provveduto ad un'attenta disamina degli atti nonché delle ragioni esposte dal ricorrente” e “l'indebito oggetto del presente contenzioso viene sospeso in attesa dello sblocco tecnico necessario per la definitiva chiusura della pratica”
Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, all'esito della discussione - nel corso della quale il difensore CP_ dell' dichiarava a verbale che l'Istituto aveva proceduto all'annullamento dell'indebito - questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del
2 giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. CP_
Nel caso in esame, all'odierna udienza, la difesa dell' ha confermato l'annullamento della originario indebito del ricorrente. CP_ Alla stregua di quanto dichiarato dalla difesa dell' all'udienza odierna, deve quindi ritenersi che le parti non abbiano più interesse al prosieguo del presente giudizio;
ne consegue la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere. CP_
Poiché l' ha comunicato l'annullamento della originaria pretesa a seguito della propria costituzione in giudizio – imponendo al ricorrente di proporre l'azione giudiziale di annullamento dell'indebito - le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
3 CP_
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€.900,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere 20-10-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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