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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/09/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 4290/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
ConSIlio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4290 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il
21/07/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], CF.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Carinaro (CE) al viale C.F._1
della Logistica snc presso lo studio dell'avvocato Emilia Santagata, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
pagi na 1 di 6 , nato a [...] il [...], Parte_2
C.F.: elettivamente domiciliato in Casoria (NA), alla C.F._2
Traversa Nazionale delle Puglie VI, n.12, presso lo studio dell'avvocato Ciro
Cipolletti, che lo rappresenta e difende giusta procura agl i atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunziarsi sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis.49 e 51 c.p.c. depositato in data 08/11/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Gricignano D'Aversa
(CE) il 20/09/1997 dal quale sono nate due figlie, e Persona_1 [...]
, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno chiesto Per_2
pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso e, contestualmente, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con le note depositate nel termine concesso, i ricorrenti sono comparsi in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti , di talché la Giudice relatrice, con provvedimento del 24/01/2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva il Collegio ha pronunciato la separazione tra le parti (Sentenza n. 108/2025) e con separata ordinanza la causa è stata pagi na 2 di 6 rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 7/7/2025, sostituita mediante il deposito di note di parte.
Con le note depositate nel termine concesso, i ricorrenti sono i comparsi in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti .
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione il 21/7/2025.
Il PM ha espresso parere favorevole con visto del 24/7/2025.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge
55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (avvenuta in modalità figurata in data
14/01/2025) nel presente giudizio, in relazione alla domanda di separazione decisa con Sentenza non definitiva n. 108/2025 che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
- i coniugi vivranno separati;
- la casa coniugale facente parte della porzione di fabbricato, sita nel
Comune di Gricignano di Aversa, alla via Ronza, censita al catasto fabbricato di detto Comune al foglio 6 particella 634 subalterno 3 e 4 verrà
pagi na 3 di 6 assegnata alla SI.ra , che resterà a viverci unitamente alle figlie Parte_1
e Per_1 Per_2
- il mobilio presente nella casa coniugale rimarrà nella stessa, a disposizione della SI.ra e delle figlie e CP_1 Per_1 Per_2
- le figlie sono ormai maggiorenni e, pertanto, concorderanno direttamente con il padre le modalità di visita;
- la SI.ra rinuncia al contributo al mantenimento in quanto Parte_1
economicamente autosufficiente;
- le parti hanno convenuto che, in adempimento degli obblighi di separazione, provvedono a regolamentare, i rapporti patrimoniali relativi all'immobile che costituisce la casa coniugale. Pertanto, il SI. Parte_2
donerà, in data 25.10.2024 con at to per notar Dott. in
[...] Per_3
Trentola-Ducenta, in favore delle figlie nata il [...] a [...] Per_2
AR UA VE (CE) e nata a [...] Per_1
il 02/07/98 la propria quota della porzione di fabbricato, sita nel Comune di
Gricignano di Aversa, alla via Ronza, censita al catasto fabbricato di detto
Comune al foglio 6 particella 634 subalterno 3 e 4. Le spese per la stipula dell'atto notarile per il suddetto trasferimento saranno a carico della moglie e delle figlie nata il [...] a [...] e Per_2
nata a [...] il [...]. Resta inteso Per_1
che le stesse si accolleranno tutti gli oneri relativi alle utenze, tasse, tributi, ecc. dell'immobile anche pregressi (anni precedenti alla donazione) ed eventualmente non pagati, obbligandosi a volturare tutte le utenze domestiche;
- i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto pagi na 4 di 6 dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Quanto agli ultimi due punti dell'accordo, si precisa che il Tribunale si limita in questa sede a una presa d'atto, trattandosi di accordi privati estranei all'oggetto del presente giudizio.
Per il resto, non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative, possono essere recepite nella presente pronuncia.
Infine, occorre evidenziare che, come documentato dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, le parti risultano aver contratto matrimonio in Sant'Arpino (CE) e non a Gricignano D'Aversa, come indicato in ricorso per mero errore materiale.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate che risultano conformi alla legge.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Sant'Arpino (CE) il 20/09/1997 (Atto n. 47, Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1997) tra , nata a Parte_1
Sant'Arpino (CE) il 14/08/1973 e , nato a Parte_2
Gricignano D'Aversa (CE) il 25/11/1969 alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Arpino (CE) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente pagi na 5 di 6 ordinamento dello stato civile;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di conSIlio del 10/9/2025
La Giudice est. La Presidente
Vernetti Veronica Alessandra Tabarro
pagi na 6 di 6