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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 26/01/2026, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1190/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZUNICA FABIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18126/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via De Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1/3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250128861085000 CREDITI GIUDIZI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 863/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa.
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27.10.2025 alla Direzione Provinciale 1 dell'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle
Entrate Riscossione, SI UC ha impugnato la cartella di pagamento n. 071202500128861085000 notificata il 22.9.2025, con cui le è stato richiesto il pagamento dell'importo di euro 505,88, in ragione dell'omesso versamento delle “spese di giudizio anno 2011”. Nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, la ricorrente eccepisce la prescrizione o la decadenza del credito erariale azionato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che, in ogni caso, alcuna decadenza sarebbe riferibile al proprio operato.
Si è costituita la Direzione Provinciale 1 dell'Agenzia delle Entrate, che ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che la cartella di pagamento n. 071202500128861085000 scaturisce dal recupero delle spese di giudizio dovute in base alla sentenza n. 4662/25/2024 depositata in data 22.03.2024 dalla Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Napoli, e divenuta definitiva. Con tale sentenza la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali per euro 500,00. Nel sottolineare che la prescrizione per la riscossione delle somme dovute è decennale, l'Ufficio osserva che nella cartella di pagamento impugnata, nel dettaglio degli importi dovuti, è stata richiamata la sentenza in esame.
Con memoria pervenuta il 30.12.2025, la contribuente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, evidenziando che nella cartella non si specifica a cosa si riferiscano le spese legali, essendo indicato solo l'anno 2011, integrando ciò un vizio di motivazione dell'atto.
All'udienza del 20 gennaio 2026, aveva luogo la trattazione del processo e la causa veniva decisa, come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero deve escludersi che il provvedimento impugnato presenti lacune motivazionali, posto che, se è vero che a pagina 1 dell'atto oggetto di gravame si parla genericamente di “spese di giudizio anno 2011”, è tuttavia altrettanto vero che, a pagina 5 della medesima cartella n. 071202500128861085000, nella parte dedicata all'esposizione del dettaglio della pretesa azionata, è chiaramente spiegato che la stessa deriva dalla sentenza dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli n. 4662/25/2024, favorevole all'Ufficio
e divenuta definitiva. In effetti, con tale sentenza era stato rigettato il ricorso, con condanna alle spese, proposto dalla Ricorrente_1 avverso la cartella n. 07120230005742137000, con la quale le era stato intimato il pagamento della somma di euro 9.514,12 in ragione della perdita delle agevolazioni fiscali prima casa per l'anno 2011; questo, dunque, è l'anno cui si riferisce non il credito azionato con la cartella impugnata, credito questo maturato nel 2024, ma quello della pretesa erariale contestata dalla ricorrente nel precedente giudizio conclusosi dinanzi alla Sezione 25 di questa Corte con il rigetto del ricorso della SI e la conseguente soccombenza a carico della medesima delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 500 per ciascun
Ufficio costituito, il che consente di escludere la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato in questa sede, credito sottoposto alla prescrizione decennale. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di SI UC deve essere disatteso, sussistendo tuttavia i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZUNICA FABIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18126/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via De Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1/3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250128861085000 CREDITI GIUDIZI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 863/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa.
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27.10.2025 alla Direzione Provinciale 1 dell'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle
Entrate Riscossione, SI UC ha impugnato la cartella di pagamento n. 071202500128861085000 notificata il 22.9.2025, con cui le è stato richiesto il pagamento dell'importo di euro 505,88, in ragione dell'omesso versamento delle “spese di giudizio anno 2011”. Nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, la ricorrente eccepisce la prescrizione o la decadenza del credito erariale azionato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che, in ogni caso, alcuna decadenza sarebbe riferibile al proprio operato.
Si è costituita la Direzione Provinciale 1 dell'Agenzia delle Entrate, che ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che la cartella di pagamento n. 071202500128861085000 scaturisce dal recupero delle spese di giudizio dovute in base alla sentenza n. 4662/25/2024 depositata in data 22.03.2024 dalla Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Napoli, e divenuta definitiva. Con tale sentenza la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali per euro 500,00. Nel sottolineare che la prescrizione per la riscossione delle somme dovute è decennale, l'Ufficio osserva che nella cartella di pagamento impugnata, nel dettaglio degli importi dovuti, è stata richiamata la sentenza in esame.
Con memoria pervenuta il 30.12.2025, la contribuente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, evidenziando che nella cartella non si specifica a cosa si riferiscano le spese legali, essendo indicato solo l'anno 2011, integrando ciò un vizio di motivazione dell'atto.
All'udienza del 20 gennaio 2026, aveva luogo la trattazione del processo e la causa veniva decisa, come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero deve escludersi che il provvedimento impugnato presenti lacune motivazionali, posto che, se è vero che a pagina 1 dell'atto oggetto di gravame si parla genericamente di “spese di giudizio anno 2011”, è tuttavia altrettanto vero che, a pagina 5 della medesima cartella n. 071202500128861085000, nella parte dedicata all'esposizione del dettaglio della pretesa azionata, è chiaramente spiegato che la stessa deriva dalla sentenza dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli n. 4662/25/2024, favorevole all'Ufficio
e divenuta definitiva. In effetti, con tale sentenza era stato rigettato il ricorso, con condanna alle spese, proposto dalla Ricorrente_1 avverso la cartella n. 07120230005742137000, con la quale le era stato intimato il pagamento della somma di euro 9.514,12 in ragione della perdita delle agevolazioni fiscali prima casa per l'anno 2011; questo, dunque, è l'anno cui si riferisce non il credito azionato con la cartella impugnata, credito questo maturato nel 2024, ma quello della pretesa erariale contestata dalla ricorrente nel precedente giudizio conclusosi dinanzi alla Sezione 25 di questa Corte con il rigetto del ricorso della SI e la conseguente soccombenza a carico della medesima delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 500 per ciascun
Ufficio costituito, il che consente di escludere la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato in questa sede, credito sottoposto alla prescrizione decennale. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di SI UC deve essere disatteso, sussistendo tuttavia i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.