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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/11/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1321 / 2025 promossa congiuntamente da:
, c.f. con l'avv. ROSSETTI Parte_1 C.F._1
CORRADO, presso il cui Studio ha eletto domicilio e
, c.f. , con l'avv. CIRRI Parte_2 C.F._2
LORENZO, presso il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 3/10/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
[...] celebrato in data 27.04.2004 nel Comune di Monselice (PD), trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune, nel Registro atti di matrimonio al numero
6 Parte I anno 2004.
I coniugi hanno dedotto: (1) di aver optato per il regime della separazione dei beni;
(2) che dall'unione delle parti è nato il figlio in data 14.03.2009; (3) di aver Per_1
1 ottenuto la separazione personale con sentenza del Tribunale di Prato in data
27.02.2025; (4) che la convivenza tra i coniugi non è più ripresa.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato il ricorso esponendo le condizioni concordate di seguito riportate:
“1) Dichiarare a mezzo di Sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto dai
GNi e il giorno 27 aprile 2004 e trascritto Parte_1 Parte_2 al Comune di Monselice al numero 6 Parte I anno 2004 e conseguentemente disporre che la ricorrente riacquisisca il cognome che aveva Parte_2 prima del matrimonio come per Legge;
2) Disporre l'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori, del figlio minore
, con collocazione prevalente del minore presso la residenza ove lo stesso Per_1 già abita con la madre, con obbligo in capo alla madre di avvisare Parte_1 in caso di cambio di residenza e/o di domicilio e/o di recapiti telefonici ed obbligo di avvisare preventivamente il padre dei propri viaggi all'estero con il figlio;
3) Stante il diritto (rectius: i diritti) del figlio di mantenere un rapporto equilibrato
e continuativo con ciascuno dei due genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi che dovranno tenere conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio minore, ripartendosi in misura paritaria i relativi doveri, compresa ogni decisione, che dovrà essere concordata, circa le scelte scolastiche, l'istruzione, l'educazione, la salute, la gestione del tempo libero ed ogni altra decisione idonea a curare gli interessi del predetto, incluso il diritto dello stesso di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) Disporre che il padre possa stare con il figlio almeno un pomeriggio alla settimana, dalla fine delle sue attività scolastiche o extrascolastiche fino alla cena per poi essere riaccompagnato a sera presso la residenza della madre. I giorni potranno essere concordati tra padre e figlio, ferma in ogni caso la possibilità di incrementare i giorni di frequentazione con il padre in base a come si evolveranno gli incontri, così da poter estendere, nel termine di qualche mese, la frequentazione nelle giornate di sabato o di domenica. Anche con riferimento alle ferie estive ed ai periodi di vacanza infrannuali il padre ed il figlio avranno contatti diretti con facoltà dei medesimi di accordarsi autonomamente per trascorrere tali periodi, in tutto o in parte, insieme;
2 5) Porre a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio minore , la somma di € 700,00= mensili da corrispondere alla madre, Per_1 rivalutabili annualmente secondo l'Indice Istat, oltre al 75% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le Linee guida del CNF del 2017; il 25% delle spese straordinarie resterà a carico della madre – il tutto purché, tranne che per le spese di urgenza, le spese siano previamente concordate fra i genitori – e ciò comprese le spese per le prestazioni professionali di supporto psicologico cui si sta sottoponendo il figlio;
per eventuali attività terapeutiche successive i Per_1 genitori dovranno accordarsi tempo per tempo sia circa la eventuale futura terapia sia circa l'individuazione del professionista cui rivolgersi;
6) I coniugi danno atto di aver già risolto in sede di separazione ogni problema afferente la casa familiare in quanto, per accordi pregressi fra genitori occorsi nell'ambito del procedimento per separazione, il padre ha acquistato nuova e diversa unità immobiliare che risulta intestata al figlio nella quale madre Per_1
e figlio si sono trasferiti. Il padre continua a risiedere sempre in Vaiano via di
Savignano n. 6 nella stessa unità immobiliare, di esclusiva proprietà dello stesso, in cui viveva la famiglia prima della separazione;
7) Il GN ha già corrisposto, in concomitanza al deposito del presente Pt_1 atto, alla GNa la somma di € 10.000,00 una tantum ed a tacitazione di Pt_2 ogni pretesa, anche a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la quale accetta e dichiara di null'altro avere a che pretendere dal GN . Pertanto Pt_1 le parti dichiarano di aver risolto prima del deposito del presente ricorso ogni questione patrimoniale afferente i rapporti tra le stesse e riconoscono reciprocamente di null'altro avere a che pretendere l'una dall'altra;
8) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento.
9) Con compensazione integrale delle spese e competenze di lite.”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge
55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparazione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale
3 risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
considerato che
la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente gli accordi patrimoniali tra i coniugi anche in relazione alla prole;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlio ancora Per_1 minorenne, non sono in contrasto con gli interessi dello stesso e che il suo ascolto appare manifestamente superfluo (art. 337octies c.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti nella forma della trattazione scritta e tenuto conto dei contenuti dell'accordo; rilevato che in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge;
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in data 27.04.2004 nel Comune di Monselice (PD), Parte_2 trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune, nel Registro atti di matrimonio al numero 6 Parte I anno 2004;
Omologa le seguenti condizioni:
2) Disporre l'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori, del figlio minore con collocazione prevalente del minore presso la residenza ove lo stesso Per_1 già abita con la madre, con obbligo in capo alla madre di avvisare Parte_1 in caso di cambio di residenza e/o di domicilio e/o di recapiti telefonici ed obbligo di avvisare preventivamente il padre dei propri viaggi all'estero con il figlio;
3) Stante il diritto (rectius: i diritti) del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei due genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi che dovranno tenere conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio minore, ripartendosi in misura paritaria i relativi doveri, compresa ogni decisione, che dovrà essere concordata, circa le scelte scolastiche, l'istruzione, l'educazione, la salute, la gestione del tempo libero ed ogni altra decisione idonea a curare gli interessi del predetto, incluso il diritto dello stesso di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4 4) Disporre che il padre possa stare con il figlio almeno un pomeriggio alla settimana, dalla fine delle sue attività scolastiche o extrascolastiche fino alla cena per poi essere riaccompagnato a sera presso la residenza della madre. I giorni potranno essere concordati tra padre e figlio, ferma in ogni caso la possibilità di incrementare i giorni di frequentazione con il padre in base a come si evolveranno gli incontri, così da poter estendere, nel termine di qualche mese, la frequentazione nelle giornate di sabato o di domenica. Anche con riferimento alle ferie estive ed ai periodi di vacanza infrannuali il padre ed il figlio avranno contatti diretti con facoltà dei medesimi di accordarsi autonomamente per trascorrere tali periodi, in tutto o in parte, insieme;
5) Porre a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 minore la somma di € 700,00= mensili da corrispondere alla madre, Per_1 rivalutabili annualmente secondo l'Indice Istat, oltre al 75% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le Linee guida del CNF del 2017; il 25% delle spese straordinarie resterà a carico della madre – il tutto purché, tranne che per le spese di urgenza, le spese siano previamente concordate fra i genitori – e ciò comprese le spese per le prestazioni professionali di supporto psicologico cui si sta sottoponendo il figlio per eventuali attività terapeutiche successive i Per_1 genitori dovranno accordarsi tempo per tempo sia circa la eventuale futura terapia sia circa l'individuazione del professionista cui rivolgersi;
7) Il GN ha già corrisposto, in concomitanza al deposito del presente Pt_1 atto, alla GNa la somma di € 10.000,00 una tantum ed a tacitazione di Pt_2 ogni pretesa, anche a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la quale accetta e dichiara di null'altro avere a che pretendere dal GN . Pertanto Pt_1 le parti dichiarano di aver risolto prima del deposito del presente ricorso ogni questione patrimoniale afferente i rapporti tra le stesse e riconoscono reciprocamente di null'altro avere a che pretendere l'una dall'altra;
Prende altresì atto delle seguenti condizioni:
6) I coniugi danno atto di aver già risolto in sede di separazione ogni problema afferente la casa familiare in quanto, per accordi pregressi fra genitori occorsi nell'ambito del procedimento per separazione, il padre ha acquistato nuova e diversa unità immobiliare che risulta intestata al figlio nella quale madre e Per_1 figlio si sono trasferiti. Il padre continua a risiedere sempre in Vaiano via di
5 Savignano n. 6 nella stessa unità immobiliare, di esclusiva proprietà dello stesso, in cui viveva la famiglia prima della separazione;
8) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento.
9) Con compensazione integrale delle spese e competenze di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monselice di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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