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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/04/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13027/2017 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., elett. Parte_1 P.IVA_1
dom. in Catania, via Etnea n. 183, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. LO PRESTI FABIO;
ATTORE
CONTRO
(U.G.F.), con sede in Bologna, in Via Controparte_1
Stalingrado n. 45; P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., - P.IVA_2
contumace
(P.I. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t., elett. dom. in Catania Viale XX Settembre 45, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. LANZA ANTONINO;
CONVENUTE
Con provvedimento del 08.10.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 11.07.2017, il Comune di agiva in Pt_1
giudizio nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
[...] [...]
deducendo che, con nota di diffida ricevuta in data 15.09.2008 prot. n.
[...]
10287/2008, denunciava al il sinistro occorso in Controparte_3 Parte_1 Pt_1
data 22.05.2008, mentre percorreva a piedi la via Canfarella nel territorio di Pt_1
Riferiva che a seguito della caduta, si procurava gravi lesioni fisiche Controparte_3
interamente riconducibili ad una buca sul manto stradale non adeguatamente segnalata ed alla conseguente responsabilità del per omessa manutenzione. Ricevuta la Pt_1 diffida, il ai fini dell'attivazione della garanzia assicurativa, con Parte_1
propria comunicazione prot. n. 11893/2008, la inviava alla Viras International Insurance
Broker S.p.A., società intermediaria, per tramite della quale era stata stipulata, in data
27.12.2007, la polizza n. 47527851 con l' (divenuta prima Controparte_4
e poi, . La società intermediaria si attivava CP_5 Controparte_2
tempestivamente, trasmettendo la denuncia di sinistro a mezzo fax in data 28.10.2008 ad attendendo l'apertura del fascicolo e l'assegnazione del Controparte_4
numero di sinistro. Deduceva ancora il che, in data 17.02.2011, Parte_1
riceveva atto di citazione della signora innanzi al Tribunale di Catania, P_
Sezione Distaccata di Paternò, per il risarcimento della somma complessiva di €
30.500,00 derivante dai danni subiti a seguito del sinistro denunciato. L'ente attore provvedeva, dunque, a trasmettere l'atto di citazione a mezzo nota prot. n. 2184/2011 del 25.02.2011 ad Nike di Catania ed alla Viras Controparte_6
International Insurance Broker S.p.A., chiedendo l'attivazione della polizza anche in relazione al contenuto dell'art. 18 del contratto di assicurazione, che prevedeva la difesa in giudizio dell'ente. Tuttavia, l'odierno attore lamentava che, con nota del 21.03.2011, la compagnia assicuratrice convenuta riferiva di non aver ricevuto alcuna denuncia di sinistro, ritenendo di non essere obbligata al rispetto del contratto per avere, il Pt_1
“violato i patti contrattuali” e precisando che, laddove il broker assicurativo avesse provato di aver comunicato a suo tempo e tempestivamente il sinistro, avrebbe potuto rivedere la propria posizione. Con nota del 05.04.2011, Viras International Insurance
Broker S.p.A. comunicava di aver girato all' in data 28.10.2008 la Controparte_4
denuncia di sinistro ricevuta dal Comune di relativa alla richiesta di Pt_1
risarcimento proveniente dalla , richiedendo l'attivazione della procedura P_
prevista dalla polizza assicurativa. Ciononostante, nessuna nota giungeva dalla pag. 2/8 compagnia convenuta ed il procedimento giudiziale si svolgeva in contumacia dell'ente attore, conclusosi con la sentenza n. 121/2016 del 12.01.2016 del Tribunale di Catania, sez. III, che condannava il al pagamento in favore della Parte_1 P_ della somma complessiva di € 16.293,55, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dall'evento, al pagamento delle spese di CTU svoltasi in corso di causa ed al pagamento delle spese legali del procedimento quantificate in € 3.000,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Deduceva ancora il di Parte_1
aver provveduto al pagamento della complessiva somma di € 22.000,00 direttamente alla , onde evitare l'aggravamento della posizione debitoria a causa P_ dell'esecuzione del titolo. In seguito al pagamento, il attore ha più volte Pt_1
richiesto alla società di assicurazione la restituzione delle somme versate alla
, ma senza esito alcuno. Provvedeva, dunque, ad avviare la procedura di P_
mediazione, obbligatoria per materia, convocando la società assicuratrice convenuta per la data del 28.04.2017, ma nessuno compariva per la compagnia assicurativa. Pertanto, lamentava l'inadempimento della compagnia assicuratrice all'obbligazione di garanzia e manleva contenuta nella polizza n. 47527851, stipulata in data 27.12.2007 con
[...]
con validità dal 31.12.2007 al 31.12.2010, che prevedeva una Controparte_4 doppia garanzia assicurativa: l'ordinaria assicurazione per la responsabilità civile verso terzi connessa ai beni ed alle attività dell'ente, nonché la garanzia sulle spese legali e le incombenze di difesa in giudizio del in caso di contenzioso (art. 18), Pt_1 nonostante il avesse assolto all'onere di comunicare il ricevimento della diffida Pt_1 al pagamento all'intermediario assicurativo, così come previsto dal contratto (“la gestione e l'assistenza nell'esecuzione della presente polizza […] è affidata alla Viras
International Insurance Broker S.p.A.”, art. 5 – Gestione della Polizza). Pertanto, domandava di: “1) ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale della
[...]
(divenuta prima e poi , in CP_4 CP_5 Controparte_2
relazione alle obbligazioni di garanzia e di difesa in giudizio contenute nella polizza n.
Co 47527851 sottoscritta il 27 dicembre 2007 e per l'effetto condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., e la Controparte_1 CP_5
in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_2
solido tra loro, al pagamento in favore del , in persona del Sindaco Parte_1
pag. 3/8 p.t., della complessiva somma di € 22.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) ritenere e dichiarare, in ogni caso, il diritto del , in Parte_1
persona del Sindaco p.t., alla ripetizione delle somme pagate alla signora P_
, pur in presenza di un contratto di assicurazione che lo tutelava in caso di sinistri
[...]
e lo manlevava da ogni risarcimento pecuniario, condannando per l'effetto L'
[...]
(U.G.F. , in persona del legale Controparte_1 CP_4
rappresentante p.t., e la in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore del , Parte_1 in persona del Sindaco p.t., della complessiva somma di € 22.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed onorarti di giudizio.”
Si costituiva la quale contestava in fatto ed in diritto la Controparte_2
domanda avanzata, deducendo che la sentenza in oggetto non poteva essere opponibile non essendo stata evocata in giudizio. Pertanto, chiedeva: “in via principale, ritenere e statuite l'inammissibilità ed infondatezza della domanda, in quanto non opponibili alla tutti gli atti del giudizio civile sorto tra la danneggiata e il Con CP_2 Pt_1
vittoria di spese e compensi difensivi;
in via del tutto subordinata, nella denegata e remota ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, porre a carico del Pt_1 la franchigia di € 1.000,00; rigettare la richiesta di cumulo degli interessi con la rivalutazione siccome richiesti dall'attore per le ragioni suesposte”.
sebbene regolarmente citato, non si costituiva Controparte_1
rimanendo contumace.
La causa, istruita documentalmente, veniva assegnata a questo G.I. in data 23.11.2023.
Indi, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 08.10.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
pag. 4/8 In tema di assicurazione, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., l'assicurato ha l'obbligo di dare avviso del sinistro all'assicuratore; l'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso perde il diritto all'indennità.
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata in atti, risulta che Viras
International Insurance Broker S.p.A., – società intermediaria, per tramite della quale era stata stipulata in data 27.12.2007 la polizza n. 47527851 con l' Controparte_4
(divenuta prima e poi, – si sia
[...] CP_5 Controparte_2
tempestivamente attivata, trasmettendo la denuncia di sinistro a mezzo fax del
28.10.2008 ad pertanto, l'odierno attore ha correttamente Controparte_4
adempiuto ai propri obblighi assicurativi previsti dall'art.15 delle condizioni generali, come, peraltro, emerge dalla comunicazione di pari data della società intermediaria.
Risulta infondata l'eccezione, sollevata dall'odierna convenuta, secondo cui la sentenza n. 121/2016 del 12.01.2016 sia inopponibile alla convenuta non essendo stata chiamata in causa nel predetto giudizio.
Ed invero, non rileva che il convenuto nel predetto giudizio, sia Parte_1
rimasto contumace, stante che la parte convenuta non è obbligata a costituirsi e la facoltà di partecipare o meno al processo è affidata alla sua discrezionalità, così come la chiamata in giudizio dell'assicuratore, ex art.1917 ult. co. c.c., avendo, peraltro, assolto al proprio obbligo di informare la compagnia convenuta.
Al contrario, avrebbe dovuto essere la ad intervenire nel Controparte_2
processo per far valere le proprie ragioni, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., avendo assunto l'obbligo di gestire le vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell' designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi Parte_2
di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso, ai sensi dell'art.18 delle condizioni generali della polizza in oggetto.
Difatti, è documentalmente provato che l'odierna convenuta sia stata informata in data
02.03.2011, dal attore, della circostanza per cui – con atto di Pt_1 Controparte_3
citazione notificato in data 17.02.2011 – aveva citato in giudizio il Parte_1
dinanzi al Tribunale di Catania, sez. Distaccata di Paternò, per l'udienza del 08.06.2011,
pag. 5/8 al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro del 22.05.2008, causato da una buca non visibile lungo la via Canfarella.
Risulta altresì documentalmente provato che l'odierna convenuta abbia ricevuto la predetta comunicazione, poiché vi fa espresso riferimento nella missiva di risposta del
21.03.2011, ove rilevava che nessuna denuncia fosse mai pervenuta, ma, di contro, vi è prova che tale denuncia sia stata invece inviata dalla intermediaria in data 28.10.2008, come ribadito dalla stessa con nota del 05.04.2011.
In punto di diritto, il patto di gestione di lite inserito in un contratto di assicurazione contro i rischi della responsabilità civile importa che l'assicuratore sia tenuto ad un obbligo di diligenza nell'esecuzione del patto medesimo e che, quindi, sia responsabile verso l'assicurato se, con una condotta condotta colposa propria o dei legali da lui designati, pregiudichi le ragioni dell'assicurato (Cass. Civ., n.3006/62). Nella specie, la compagnia assicuratrice ha violato i propri obblighi contrattuali non assumendo la gestione della vertenza sia in sede stragiudiziale che giudiziale, rifiutandosi ingiustificatamente, seppur previamente informata, ad assumere le dovute iniziative e ad esercitare i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso, ai sensi dell'art.18 delle condizioni generali della polizza in oggetto.
Infine, con riguardo all'eccepito cumulo degli interessi e della rivalutazione, sollevata dall'odierna convenuta, essendo, peraltro, l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore un'obbligazione di valuta, deve osservarsi, come chiarito dalla Suprema Corte, che
“Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore ex art. 1917 c.c. costituisce debito di valuta e non di valore, il quale sorge quando sia divenuto liquido ed esigibile il debito dell'assicurato nei confronti del danneggiato;
tuttavia l'assicurato, che a causa del ritardo nella liquidazione del danno debba pagare al terzo danneggiato una somma maggiore di quella che avrebbe corrisposto all'epoca del sinistro, va indennizzato del pregiudizio derivante dalla svalutazione monetaria, causato dal ritardo nella liquidazione, anche oltre i limiti del massimale. È però necessario, a tale fine, che l'assicurato ne faccia esplicita tempestiva richiesta, non potendo la relativa domanda ritenersi implicita nella chiamata in causa dell'assicuratore da parte pag. 6/8 dell'assicurato stesso nel corso del giudizio instaurato dal terzo danneggiato, né potendo tale domanda essere proposta per la prima volta in appello” (Cassazione civile sez. III,
n.28811;15/06/2018, n.15752; Cassazione civile sez. III, 08/11/2019). Invero,
l'indennizzo assicurativo, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore, e ad essa - a fronte di specifica domanda e previa corrispondente allegazione e prova possono cumularsi gli interessi compensativi, che rappresentano la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta (Cass. Civ.,
n.7216/2025).
Alla luce delle predette considerazioni, va rilevato l'inadempimento contrattuale di in relazione alle obbligazioni di garanzia e di difesa in giudizio Controparte_2
contenute nella polizza n. 47527851 (sottoscritta il 27.12.2007) e, per l'effetto,
[...]
(U.G.F.), in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., vanno condannate, in Controparte_2
solido tra loro, al pagamento in favore del in persona del Sindaco Parte_1
p.t., della complessiva somma di € 21.000,00 – in considerazione della franchigia di €
1.000,00 prevista dalla polizza assicurativa, che va posta a carico del –, oltre Pt_1
interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza (12.01.2016) fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo a quanto previsto dal III scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/14, ed ai sensi dell'art.4 comma 8, secondo cui il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito puo' essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate, nei valori medi, in relazione al valore della controversia, con esclusione della fase istruttoria non espletata, e vanno liquidate nella misura di €
4.529,30 per compensi, oltre spese vive pari ad € 264,00, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pag. 7/8
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed azione disattesa, previa dichiarazione di contumacia di in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- accoglie la domanda avanzata dal con atto di citazione Parte_1
notificato in data 11.07.2017 e, conseguentemente, condanna le parti convenute in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 21.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza (12.01.2016) sino al soddisfo;
- condanna le parti convenute in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, e in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate nella complessiva somma di € 4.529,30 per compensi, oltre spese vive pari ad € 264,00, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catania, il 23.04.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino)
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13027/2017 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., elett. Parte_1 P.IVA_1
dom. in Catania, via Etnea n. 183, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. LO PRESTI FABIO;
ATTORE
CONTRO
(U.G.F.), con sede in Bologna, in Via Controparte_1
Stalingrado n. 45; P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., - P.IVA_2
contumace
(P.I. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t., elett. dom. in Catania Viale XX Settembre 45, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. LANZA ANTONINO;
CONVENUTE
Con provvedimento del 08.10.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 11.07.2017, il Comune di agiva in Pt_1
giudizio nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
[...] [...]
deducendo che, con nota di diffida ricevuta in data 15.09.2008 prot. n.
[...]
10287/2008, denunciava al il sinistro occorso in Controparte_3 Parte_1 Pt_1
data 22.05.2008, mentre percorreva a piedi la via Canfarella nel territorio di Pt_1
Riferiva che a seguito della caduta, si procurava gravi lesioni fisiche Controparte_3
interamente riconducibili ad una buca sul manto stradale non adeguatamente segnalata ed alla conseguente responsabilità del per omessa manutenzione. Ricevuta la Pt_1 diffida, il ai fini dell'attivazione della garanzia assicurativa, con Parte_1
propria comunicazione prot. n. 11893/2008, la inviava alla Viras International Insurance
Broker S.p.A., società intermediaria, per tramite della quale era stata stipulata, in data
27.12.2007, la polizza n. 47527851 con l' (divenuta prima Controparte_4
e poi, . La società intermediaria si attivava CP_5 Controparte_2
tempestivamente, trasmettendo la denuncia di sinistro a mezzo fax in data 28.10.2008 ad attendendo l'apertura del fascicolo e l'assegnazione del Controparte_4
numero di sinistro. Deduceva ancora il che, in data 17.02.2011, Parte_1
riceveva atto di citazione della signora innanzi al Tribunale di Catania, P_
Sezione Distaccata di Paternò, per il risarcimento della somma complessiva di €
30.500,00 derivante dai danni subiti a seguito del sinistro denunciato. L'ente attore provvedeva, dunque, a trasmettere l'atto di citazione a mezzo nota prot. n. 2184/2011 del 25.02.2011 ad Nike di Catania ed alla Viras Controparte_6
International Insurance Broker S.p.A., chiedendo l'attivazione della polizza anche in relazione al contenuto dell'art. 18 del contratto di assicurazione, che prevedeva la difesa in giudizio dell'ente. Tuttavia, l'odierno attore lamentava che, con nota del 21.03.2011, la compagnia assicuratrice convenuta riferiva di non aver ricevuto alcuna denuncia di sinistro, ritenendo di non essere obbligata al rispetto del contratto per avere, il Pt_1
“violato i patti contrattuali” e precisando che, laddove il broker assicurativo avesse provato di aver comunicato a suo tempo e tempestivamente il sinistro, avrebbe potuto rivedere la propria posizione. Con nota del 05.04.2011, Viras International Insurance
Broker S.p.A. comunicava di aver girato all' in data 28.10.2008 la Controparte_4
denuncia di sinistro ricevuta dal Comune di relativa alla richiesta di Pt_1
risarcimento proveniente dalla , richiedendo l'attivazione della procedura P_
prevista dalla polizza assicurativa. Ciononostante, nessuna nota giungeva dalla pag. 2/8 compagnia convenuta ed il procedimento giudiziale si svolgeva in contumacia dell'ente attore, conclusosi con la sentenza n. 121/2016 del 12.01.2016 del Tribunale di Catania, sez. III, che condannava il al pagamento in favore della Parte_1 P_ della somma complessiva di € 16.293,55, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dall'evento, al pagamento delle spese di CTU svoltasi in corso di causa ed al pagamento delle spese legali del procedimento quantificate in € 3.000,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Deduceva ancora il di Parte_1
aver provveduto al pagamento della complessiva somma di € 22.000,00 direttamente alla , onde evitare l'aggravamento della posizione debitoria a causa P_ dell'esecuzione del titolo. In seguito al pagamento, il attore ha più volte Pt_1
richiesto alla società di assicurazione la restituzione delle somme versate alla
, ma senza esito alcuno. Provvedeva, dunque, ad avviare la procedura di P_
mediazione, obbligatoria per materia, convocando la società assicuratrice convenuta per la data del 28.04.2017, ma nessuno compariva per la compagnia assicurativa. Pertanto, lamentava l'inadempimento della compagnia assicuratrice all'obbligazione di garanzia e manleva contenuta nella polizza n. 47527851, stipulata in data 27.12.2007 con
[...]
con validità dal 31.12.2007 al 31.12.2010, che prevedeva una Controparte_4 doppia garanzia assicurativa: l'ordinaria assicurazione per la responsabilità civile verso terzi connessa ai beni ed alle attività dell'ente, nonché la garanzia sulle spese legali e le incombenze di difesa in giudizio del in caso di contenzioso (art. 18), Pt_1 nonostante il avesse assolto all'onere di comunicare il ricevimento della diffida Pt_1 al pagamento all'intermediario assicurativo, così come previsto dal contratto (“la gestione e l'assistenza nell'esecuzione della presente polizza […] è affidata alla Viras
International Insurance Broker S.p.A.”, art. 5 – Gestione della Polizza). Pertanto, domandava di: “1) ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale della
[...]
(divenuta prima e poi , in CP_4 CP_5 Controparte_2
relazione alle obbligazioni di garanzia e di difesa in giudizio contenute nella polizza n.
Co 47527851 sottoscritta il 27 dicembre 2007 e per l'effetto condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., e la Controparte_1 CP_5
in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_2
solido tra loro, al pagamento in favore del , in persona del Sindaco Parte_1
pag. 3/8 p.t., della complessiva somma di € 22.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) ritenere e dichiarare, in ogni caso, il diritto del , in Parte_1
persona del Sindaco p.t., alla ripetizione delle somme pagate alla signora P_
, pur in presenza di un contratto di assicurazione che lo tutelava in caso di sinistri
[...]
e lo manlevava da ogni risarcimento pecuniario, condannando per l'effetto L'
[...]
(U.G.F. , in persona del legale Controparte_1 CP_4
rappresentante p.t., e la in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore del , Parte_1 in persona del Sindaco p.t., della complessiva somma di € 22.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed onorarti di giudizio.”
Si costituiva la quale contestava in fatto ed in diritto la Controparte_2
domanda avanzata, deducendo che la sentenza in oggetto non poteva essere opponibile non essendo stata evocata in giudizio. Pertanto, chiedeva: “in via principale, ritenere e statuite l'inammissibilità ed infondatezza della domanda, in quanto non opponibili alla tutti gli atti del giudizio civile sorto tra la danneggiata e il Con CP_2 Pt_1
vittoria di spese e compensi difensivi;
in via del tutto subordinata, nella denegata e remota ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, porre a carico del Pt_1 la franchigia di € 1.000,00; rigettare la richiesta di cumulo degli interessi con la rivalutazione siccome richiesti dall'attore per le ragioni suesposte”.
sebbene regolarmente citato, non si costituiva Controparte_1
rimanendo contumace.
La causa, istruita documentalmente, veniva assegnata a questo G.I. in data 23.11.2023.
Indi, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 08.10.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
pag. 4/8 In tema di assicurazione, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., l'assicurato ha l'obbligo di dare avviso del sinistro all'assicuratore; l'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso perde il diritto all'indennità.
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata in atti, risulta che Viras
International Insurance Broker S.p.A., – società intermediaria, per tramite della quale era stata stipulata in data 27.12.2007 la polizza n. 47527851 con l' Controparte_4
(divenuta prima e poi, – si sia
[...] CP_5 Controparte_2
tempestivamente attivata, trasmettendo la denuncia di sinistro a mezzo fax del
28.10.2008 ad pertanto, l'odierno attore ha correttamente Controparte_4
adempiuto ai propri obblighi assicurativi previsti dall'art.15 delle condizioni generali, come, peraltro, emerge dalla comunicazione di pari data della società intermediaria.
Risulta infondata l'eccezione, sollevata dall'odierna convenuta, secondo cui la sentenza n. 121/2016 del 12.01.2016 sia inopponibile alla convenuta non essendo stata chiamata in causa nel predetto giudizio.
Ed invero, non rileva che il convenuto nel predetto giudizio, sia Parte_1
rimasto contumace, stante che la parte convenuta non è obbligata a costituirsi e la facoltà di partecipare o meno al processo è affidata alla sua discrezionalità, così come la chiamata in giudizio dell'assicuratore, ex art.1917 ult. co. c.c., avendo, peraltro, assolto al proprio obbligo di informare la compagnia convenuta.
Al contrario, avrebbe dovuto essere la ad intervenire nel Controparte_2
processo per far valere le proprie ragioni, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., avendo assunto l'obbligo di gestire le vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell' designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi Parte_2
di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso, ai sensi dell'art.18 delle condizioni generali della polizza in oggetto.
Difatti, è documentalmente provato che l'odierna convenuta sia stata informata in data
02.03.2011, dal attore, della circostanza per cui – con atto di Pt_1 Controparte_3
citazione notificato in data 17.02.2011 – aveva citato in giudizio il Parte_1
dinanzi al Tribunale di Catania, sez. Distaccata di Paternò, per l'udienza del 08.06.2011,
pag. 5/8 al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro del 22.05.2008, causato da una buca non visibile lungo la via Canfarella.
Risulta altresì documentalmente provato che l'odierna convenuta abbia ricevuto la predetta comunicazione, poiché vi fa espresso riferimento nella missiva di risposta del
21.03.2011, ove rilevava che nessuna denuncia fosse mai pervenuta, ma, di contro, vi è prova che tale denuncia sia stata invece inviata dalla intermediaria in data 28.10.2008, come ribadito dalla stessa con nota del 05.04.2011.
In punto di diritto, il patto di gestione di lite inserito in un contratto di assicurazione contro i rischi della responsabilità civile importa che l'assicuratore sia tenuto ad un obbligo di diligenza nell'esecuzione del patto medesimo e che, quindi, sia responsabile verso l'assicurato se, con una condotta condotta colposa propria o dei legali da lui designati, pregiudichi le ragioni dell'assicurato (Cass. Civ., n.3006/62). Nella specie, la compagnia assicuratrice ha violato i propri obblighi contrattuali non assumendo la gestione della vertenza sia in sede stragiudiziale che giudiziale, rifiutandosi ingiustificatamente, seppur previamente informata, ad assumere le dovute iniziative e ad esercitare i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso, ai sensi dell'art.18 delle condizioni generali della polizza in oggetto.
Infine, con riguardo all'eccepito cumulo degli interessi e della rivalutazione, sollevata dall'odierna convenuta, essendo, peraltro, l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore un'obbligazione di valuta, deve osservarsi, come chiarito dalla Suprema Corte, che
“Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore ex art. 1917 c.c. costituisce debito di valuta e non di valore, il quale sorge quando sia divenuto liquido ed esigibile il debito dell'assicurato nei confronti del danneggiato;
tuttavia l'assicurato, che a causa del ritardo nella liquidazione del danno debba pagare al terzo danneggiato una somma maggiore di quella che avrebbe corrisposto all'epoca del sinistro, va indennizzato del pregiudizio derivante dalla svalutazione monetaria, causato dal ritardo nella liquidazione, anche oltre i limiti del massimale. È però necessario, a tale fine, che l'assicurato ne faccia esplicita tempestiva richiesta, non potendo la relativa domanda ritenersi implicita nella chiamata in causa dell'assicuratore da parte pag. 6/8 dell'assicurato stesso nel corso del giudizio instaurato dal terzo danneggiato, né potendo tale domanda essere proposta per la prima volta in appello” (Cassazione civile sez. III,
n.28811;15/06/2018, n.15752; Cassazione civile sez. III, 08/11/2019). Invero,
l'indennizzo assicurativo, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore, e ad essa - a fronte di specifica domanda e previa corrispondente allegazione e prova possono cumularsi gli interessi compensativi, che rappresentano la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta (Cass. Civ.,
n.7216/2025).
Alla luce delle predette considerazioni, va rilevato l'inadempimento contrattuale di in relazione alle obbligazioni di garanzia e di difesa in giudizio Controparte_2
contenute nella polizza n. 47527851 (sottoscritta il 27.12.2007) e, per l'effetto,
[...]
(U.G.F.), in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., vanno condannate, in Controparte_2
solido tra loro, al pagamento in favore del in persona del Sindaco Parte_1
p.t., della complessiva somma di € 21.000,00 – in considerazione della franchigia di €
1.000,00 prevista dalla polizza assicurativa, che va posta a carico del –, oltre Pt_1
interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza (12.01.2016) fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo a quanto previsto dal III scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/14, ed ai sensi dell'art.4 comma 8, secondo cui il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito puo' essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate, nei valori medi, in relazione al valore della controversia, con esclusione della fase istruttoria non espletata, e vanno liquidate nella misura di €
4.529,30 per compensi, oltre spese vive pari ad € 264,00, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed azione disattesa, previa dichiarazione di contumacia di in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- accoglie la domanda avanzata dal con atto di citazione Parte_1
notificato in data 11.07.2017 e, conseguentemente, condanna le parti convenute in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 21.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza (12.01.2016) sino al soddisfo;
- condanna le parti convenute in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, e in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate nella complessiva somma di € 4.529,30 per compensi, oltre spese vive pari ad € 264,00, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catania, il 23.04.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino)
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