Art. 12.
Alle spese di cui al capitolo n. 1542 dello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio si applicano, per l'anno finanziario 1965, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
Alle spese di cui al capitolo n. 1542 dello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio si applicano, per l'anno finanziario 1965, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .