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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/07/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3704/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3704/2004, promossa con ricorso depositato il 05/09/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: Italiana Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Avv. Sabrina Lorini Milani
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: Italiano Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2
residente in [...]
con l'Avv. Jasmine Bettinelli
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Angera (VA), in data 10 maggio 2008
(anno 2008 atto n. 3 parte I)
pagina 1 di 5 separati consensualmente con sentenza n. 434/2024 pubblicata in data 11.12.2024 passata in giudicato in data 11 gennaio 2025.
con un figlio minorenne: nato ad [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 5.9.2024, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 21.11.2024 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza n. 434/2024 pubblicata in data 11.12.2024 passata in giudicato in data 11 gennaio 2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 19.6.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto nel Comune di Angera
(VA) in data 10.05.2008, trascritto nei registri del Comune di Angera, atto n. 3, parte I, ordinando all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Angera, a mezzo della comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) e vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 Parte_2
rispetto.
3) La casa coniugale sita in Angera, via M. Greppi, 68, di proprietà esclusiva del Sig.
[...]
rimarrà assegnata a quest'ultimo, con tutto quanto l'arreda e correda di proprietà Parte_2
dello stesso: la Sig. che, in accordo con il Sig. ha lasciato la ex casa Pt_1 Parte_2
coniugale con il figlio, portando con se i beni ed effetti personali propri e del minore, completerà il trasferimento dei residui beni di sua proprietà a propria cura (impresa pagina 2 di 5 traslochi) e spesa appena le sarà possibile organizzare detto asporto che sarà agevolato da
Parte_2
4) Il figlio verrà affidato con modalità condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocazione prevalente presso la madre, attualmente abitante in Arona (No), via
Dormelletto n. 13.
Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni.
.Il Sig. vedrà liberamente il figlio e lo terrà con sé: Parte_2
- il fine settimana con il criterio dell'alternanza dal venerdì pomeriggio al termine dell'orario lavorativo alla domenica sera- con rientro alla casa materna- in periodo invernale alle ore 21,00 e in periodo estivo alle 22,30 salvo eventi che determineranno rientri ad orari diversi;
i trasferimenti di saranno sempre a cura e spese del Per_1
padre;
- un giorno infrasettimanale individuandolo dal pomeriggio al termine dell'orario lavorativo paterno alle ore 21,00 nel periodo invernale e in quello estivo alle ore
22,30, allorquando verrà riportato alla casa materna, salvo eventi che Per_1
determineranno rientri a orari diversi;
- quanto alle festività natalizie e pasquali i genitori suddivideranno con buon senso equamente tra loro le dette festività secondo il rituale criterio dell'alternanza e si accorderanno di anno in anno con congruo anticipo per organizzare i periodi festivi e le vacanze anche scolastiche;
- quanto alle vacanze estive i genitori provvederanno a determinare con congruo anticipo, e comunque non oltre la fine del mese di aprile di ciascun anno, i periodi con il figlio: ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per un periodo di almeno 21 giorni anche non consecutivi da giugno ad agosto;
- quanto ai c.d. “ponti” essi seguiranno le alternanze di visite genitoriali ordinarie.
pagina 3 di 5 Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi indirizzo e numero telefonico della località prescelta per le vacanze con il figlio.
Le visite e permanenze del figlio con il padre - che potranno svolgersi anche in altri ulteriori giorni in accordo con la madre - saranno improntate alla più ampia elasticità gestionale.
Il tutto sempre compatibilmente con gli impegni del figlio, e nel rispetto dei desideri di . Per_1
5) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando, mediante bonifico Per_1
bancario, alla Sig. , entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità Parte_1
l'anno, l'assegno di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT a partire da gennaio 2026; inoltre il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio così come dettagliate nel protocollo del Tribunale di Varese, comprese le spese per i farmaci (anche omeopatici), quelle per i vestiti e accessori di abbigliamento, il tutto debitamente corredato da idonea documentazione a supporto.
6) I genitori si autorizzeranno reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documento valido per l'espatrio direttamente a nome di le vacanze Persona_1 all'estero saranno autorizzate solo se con destinazione in località non ad alta tensione sociale e/o politica.
7) I ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti e di vivere ciascuno con i proventi del proprio patrimonio e lavoro, rinunciando a qualsivoglia mantenimento.
I ricorrenti dichiarano altresì di aver definito i rapporti patrimoniali tra essi intercorsi in modo tale da non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8) Le spese di giudizio separative e divorzili tra le parti: ciascun ricorrente provvederà a retribuire il proprio professionista anche per la fase stragiudiziale volta al componimento bonario della vertenza sfociata nel presente procedimento.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina 4 di 5 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 10.05.2028, in Angera
(VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Angera (anno 2008, atto n. 3, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3704/2004, promossa con ricorso depositato il 05/09/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: Italiana Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Avv. Sabrina Lorini Milani
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: Italiano Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2
residente in [...]
con l'Avv. Jasmine Bettinelli
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Angera (VA), in data 10 maggio 2008
(anno 2008 atto n. 3 parte I)
pagina 1 di 5 separati consensualmente con sentenza n. 434/2024 pubblicata in data 11.12.2024 passata in giudicato in data 11 gennaio 2025.
con un figlio minorenne: nato ad [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 5.9.2024, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 21.11.2024 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza n. 434/2024 pubblicata in data 11.12.2024 passata in giudicato in data 11 gennaio 2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 19.6.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto nel Comune di Angera
(VA) in data 10.05.2008, trascritto nei registri del Comune di Angera, atto n. 3, parte I, ordinando all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Angera, a mezzo della comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) e vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 Parte_2
rispetto.
3) La casa coniugale sita in Angera, via M. Greppi, 68, di proprietà esclusiva del Sig.
[...]
rimarrà assegnata a quest'ultimo, con tutto quanto l'arreda e correda di proprietà Parte_2
dello stesso: la Sig. che, in accordo con il Sig. ha lasciato la ex casa Pt_1 Parte_2
coniugale con il figlio, portando con se i beni ed effetti personali propri e del minore, completerà il trasferimento dei residui beni di sua proprietà a propria cura (impresa pagina 2 di 5 traslochi) e spesa appena le sarà possibile organizzare detto asporto che sarà agevolato da
Parte_2
4) Il figlio verrà affidato con modalità condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocazione prevalente presso la madre, attualmente abitante in Arona (No), via
Dormelletto n. 13.
Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni.
.Il Sig. vedrà liberamente il figlio e lo terrà con sé: Parte_2
- il fine settimana con il criterio dell'alternanza dal venerdì pomeriggio al termine dell'orario lavorativo alla domenica sera- con rientro alla casa materna- in periodo invernale alle ore 21,00 e in periodo estivo alle 22,30 salvo eventi che determineranno rientri ad orari diversi;
i trasferimenti di saranno sempre a cura e spese del Per_1
padre;
- un giorno infrasettimanale individuandolo dal pomeriggio al termine dell'orario lavorativo paterno alle ore 21,00 nel periodo invernale e in quello estivo alle ore
22,30, allorquando verrà riportato alla casa materna, salvo eventi che Per_1
determineranno rientri a orari diversi;
- quanto alle festività natalizie e pasquali i genitori suddivideranno con buon senso equamente tra loro le dette festività secondo il rituale criterio dell'alternanza e si accorderanno di anno in anno con congruo anticipo per organizzare i periodi festivi e le vacanze anche scolastiche;
- quanto alle vacanze estive i genitori provvederanno a determinare con congruo anticipo, e comunque non oltre la fine del mese di aprile di ciascun anno, i periodi con il figlio: ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per un periodo di almeno 21 giorni anche non consecutivi da giugno ad agosto;
- quanto ai c.d. “ponti” essi seguiranno le alternanze di visite genitoriali ordinarie.
pagina 3 di 5 Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi indirizzo e numero telefonico della località prescelta per le vacanze con il figlio.
Le visite e permanenze del figlio con il padre - che potranno svolgersi anche in altri ulteriori giorni in accordo con la madre - saranno improntate alla più ampia elasticità gestionale.
Il tutto sempre compatibilmente con gli impegni del figlio, e nel rispetto dei desideri di . Per_1
5) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando, mediante bonifico Per_1
bancario, alla Sig. , entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità Parte_1
l'anno, l'assegno di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT a partire da gennaio 2026; inoltre il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio così come dettagliate nel protocollo del Tribunale di Varese, comprese le spese per i farmaci (anche omeopatici), quelle per i vestiti e accessori di abbigliamento, il tutto debitamente corredato da idonea documentazione a supporto.
6) I genitori si autorizzeranno reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documento valido per l'espatrio direttamente a nome di le vacanze Persona_1 all'estero saranno autorizzate solo se con destinazione in località non ad alta tensione sociale e/o politica.
7) I ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti e di vivere ciascuno con i proventi del proprio patrimonio e lavoro, rinunciando a qualsivoglia mantenimento.
I ricorrenti dichiarano altresì di aver definito i rapporti patrimoniali tra essi intercorsi in modo tale da non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8) Le spese di giudizio separative e divorzili tra le parti: ciascun ricorrente provvederà a retribuire il proprio professionista anche per la fase stragiudiziale volta al componimento bonario della vertenza sfociata nel presente procedimento.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina 4 di 5 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 10.05.2028, in Angera
(VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Angera (anno 2008, atto n. 3, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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