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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2024, n. 25299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25299 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso straordinario proposto ex art. 625 bis cod. proc. pen. nell'interesse di CC RI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione sesta penale, in data 11/07/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse in data 30 aprile 2024 dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Alessandro Cimmino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica alle conclusioni del P.g., contente le conclusioni scritte nell'interesse del condannato, trasmessa in data 10 maggio 2024 dal difensore del ricorrente, avv. Nicola Mazzacuva, che ha illustrato le ragioni della fondatezza del ricorso, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 25299 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 16/05/2024 RITENUTO IN FATTO Con la proposta impugnazione straordinaria il ricorrente, a mezzo del difensore espressamente officiato, muove critica (due motivi) ad errori ritenuti percettivi della decisione emessa da questa Corte (Sez. 6, n. 37980, del 11 luglio 2023, dep. 15 settembre 2023). La Corte, nel dichiarare inammissibili i motivi di ricorso proposti, tra gli altri, dalla difesa dell'imputato RI ER (capo 33, concorso di soggetto estraneo all'impresa in bancarotta documentale, per aver prestato ausilio all'occultamento della documentazione contabile dell'impresa, della quale era denunziato il furto, in uno alla vettura che temporaneamente la custodiva), al paragrafo 5, sub 1 e 2 (pag. 12 e 13 della sentenza), riteneva, per un verso, che il ricorrente avesse denunciato, con i motivi di ricorso, il travisamento della prova (intercettiva), apprezzata nel giudizio di merito in duplice conformità verticale;
mentre, per altro verso, riteneva errata la individuazione dell'elemento psicologico richiesto per la punibilità del concorso in bancarotta documentale (consapevolezza della condotta di occultamento funzionale dell'intraneus e volontà di contribuire con la propria condotta materiale a rendere più difficile l'accertamento della cause dell'insolvenza, aiutando l'imprenditore ad occultare la documentazione contabile dell'impresa). Il Procuratore generale, con le conclusioni scritte trasmesse in data 30 aprile 2024, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Con memoria di replica spedita in data 10 maggio ultimo scorso, il ricorrente, nel prendere atto delle conclusioni del Procuratore generale, ribadisce le ragioni esposte con il ricorso straordinario, essendosi realizzato un duplice vizio rilevante, incidente per un verso sull'informazione probatoria erroneamente esaminata nel merito (primo motivo) e per altro verso nella identificazione del dolo previsto per l'integrazione della fattispecie;
insiste per l'accoglimento del ricorso straordinario ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso palesa ragioni di inammissibilità, per la non deducibilità dei vizi rilevati con lo strumento del ricorso straordinario per errore di fatto e per deficit di allegazione della prova asseritamente travisata e malintesa anche dalla Corte di legittimità 1. In primo luogo va ricordato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione (ritenuta erronea) manifesti, comunque, un contenuto valutativo (secondo motivo sulla erronea identificazione del dolo), è configurabile non un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod.proc.pen. (Sez. U., n. 18651 del 26 marzo 2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U., n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527). 1.1. Invero, l'errore di fatto, di cui all'art. 625-bis cod.proc.pen., consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo;
consegue che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953). Nella specie è evidente che la critica del ricorrente (primo e secondo motivo) si colloca fuori del perimetro segnato dal legislatore processuale all'art. 625-bis cod. proc. pen., dal momento che quello che si censura è l'asserita errata valutazione di elementi di prova della condotta contestata, in tesi, rilevanti e decisivi. 1.2. In ogni caso, il ricorso per errore materiale o di fatto, in virtù del principio di autosufficienza, deve, a pena di inammissibilità, indicare specificamente l'elemento materiale od il fatto erroneo ed allegare gli atti processuali da cui risulti l'errore (Sez. 2, n. 11806 del 20/12/2011, Palermo, Rv. 252794; più recentemente, Sez. 6, n. 10924 del 12/01/2023, ric. Scognamiglio), al fine di consentire una valutazione obiettiva del fondamento delle deduzioni. Onere che il ricorrente non ha assolto. 1.3. Entrambi i vizi denunziati, per vero, potrebbero -al limite- meglio qualificarsi come errori di valutazione del dato probatorio o errori di apprezzamento del nesso psichico richiesto ai fini della integrazione del reato (il primo sulla condotta materiale, il secondo sul dolo), ma giammai come errori della percezione del fatto. 2. In conclusione, deve ancora una volta ribadirsi che il rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. non rappresenta uno strumento per ottenere mere rivalutazioni di quanto già deciso dalla Corte di legittimità. Come è stato più volte evidenziato (sin da Sez. U., n. 16103, del 27/3/2002) lo strumento in questione è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla erronea supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e la svista percettiva possa desumersi ictu ocu/i. O ancora, lì dove, come erroneamente rappresentato con i motivi di ricorso oggi scrutinati, per una mera disattenzione di ordine percettivo, sia stato travisato il contenuto della informazione probatoria apprezzata nel giudizio di merito, dotato del requisito della decisività. 2.1. Tale assetto risulta peraltro funzionale alla necessità di tutelare - nei limiti della ragionevolezza - lo stesso valore del giudicato come fonte di certezza e stabilità delle decisioni giurisdizionali ed il principio di tassatività delle impugnazioni (anche straordinarie), attraverso una corretta ricostruzione logica del significato delle parole utilizzate dal legislatore nel testo della disposizione, ove si indica come rilevante «l'errore materiale o di fatto» con esclusione di 4 profili valutativi o di altre circostanze influenti sul giudizio che potrebbero, se del caso, dare luogo a diversa impugnazione straordinaria (la revisione, regolamentata ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen.). Nessuno di tali presupposti si ravvisa nel caso in esame, apparendo evidente la riproposizione dei motivi di critica in punto di censura della motivazione della sentenza di appello, già esaminati da questa Corte con la decisione impugnata, che ha ritenuto congrua e logicamente sostenuta la decisione di merito fondata sull'apprezzamento del dato intercettivo di informazione probatoria asseritamente travisato, del quale neppure, in questa sede, si offre compiuta allegazione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse in data 30 aprile 2024 dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Alessandro Cimmino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica alle conclusioni del P.g., contente le conclusioni scritte nell'interesse del condannato, trasmessa in data 10 maggio 2024 dal difensore del ricorrente, avv. Nicola Mazzacuva, che ha illustrato le ragioni della fondatezza del ricorso, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 25299 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 16/05/2024 RITENUTO IN FATTO Con la proposta impugnazione straordinaria il ricorrente, a mezzo del difensore espressamente officiato, muove critica (due motivi) ad errori ritenuti percettivi della decisione emessa da questa Corte (Sez. 6, n. 37980, del 11 luglio 2023, dep. 15 settembre 2023). La Corte, nel dichiarare inammissibili i motivi di ricorso proposti, tra gli altri, dalla difesa dell'imputato RI ER (capo 33, concorso di soggetto estraneo all'impresa in bancarotta documentale, per aver prestato ausilio all'occultamento della documentazione contabile dell'impresa, della quale era denunziato il furto, in uno alla vettura che temporaneamente la custodiva), al paragrafo 5, sub 1 e 2 (pag. 12 e 13 della sentenza), riteneva, per un verso, che il ricorrente avesse denunciato, con i motivi di ricorso, il travisamento della prova (intercettiva), apprezzata nel giudizio di merito in duplice conformità verticale;
mentre, per altro verso, riteneva errata la individuazione dell'elemento psicologico richiesto per la punibilità del concorso in bancarotta documentale (consapevolezza della condotta di occultamento funzionale dell'intraneus e volontà di contribuire con la propria condotta materiale a rendere più difficile l'accertamento della cause dell'insolvenza, aiutando l'imprenditore ad occultare la documentazione contabile dell'impresa). Il Procuratore generale, con le conclusioni scritte trasmesse in data 30 aprile 2024, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Con memoria di replica spedita in data 10 maggio ultimo scorso, il ricorrente, nel prendere atto delle conclusioni del Procuratore generale, ribadisce le ragioni esposte con il ricorso straordinario, essendosi realizzato un duplice vizio rilevante, incidente per un verso sull'informazione probatoria erroneamente esaminata nel merito (primo motivo) e per altro verso nella identificazione del dolo previsto per l'integrazione della fattispecie;
insiste per l'accoglimento del ricorso straordinario ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso palesa ragioni di inammissibilità, per la non deducibilità dei vizi rilevati con lo strumento del ricorso straordinario per errore di fatto e per deficit di allegazione della prova asseritamente travisata e malintesa anche dalla Corte di legittimità 1. In primo luogo va ricordato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione (ritenuta erronea) manifesti, comunque, un contenuto valutativo (secondo motivo sulla erronea identificazione del dolo), è configurabile non un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod.proc.pen. (Sez. U., n. 18651 del 26 marzo 2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U., n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527). 1.1. Invero, l'errore di fatto, di cui all'art. 625-bis cod.proc.pen., consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo;
consegue che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953). Nella specie è evidente che la critica del ricorrente (primo e secondo motivo) si colloca fuori del perimetro segnato dal legislatore processuale all'art. 625-bis cod. proc. pen., dal momento che quello che si censura è l'asserita errata valutazione di elementi di prova della condotta contestata, in tesi, rilevanti e decisivi. 1.2. In ogni caso, il ricorso per errore materiale o di fatto, in virtù del principio di autosufficienza, deve, a pena di inammissibilità, indicare specificamente l'elemento materiale od il fatto erroneo ed allegare gli atti processuali da cui risulti l'errore (Sez. 2, n. 11806 del 20/12/2011, Palermo, Rv. 252794; più recentemente, Sez. 6, n. 10924 del 12/01/2023, ric. Scognamiglio), al fine di consentire una valutazione obiettiva del fondamento delle deduzioni. Onere che il ricorrente non ha assolto. 1.3. Entrambi i vizi denunziati, per vero, potrebbero -al limite- meglio qualificarsi come errori di valutazione del dato probatorio o errori di apprezzamento del nesso psichico richiesto ai fini della integrazione del reato (il primo sulla condotta materiale, il secondo sul dolo), ma giammai come errori della percezione del fatto. 2. In conclusione, deve ancora una volta ribadirsi che il rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. non rappresenta uno strumento per ottenere mere rivalutazioni di quanto già deciso dalla Corte di legittimità. Come è stato più volte evidenziato (sin da Sez. U., n. 16103, del 27/3/2002) lo strumento in questione è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla erronea supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e la svista percettiva possa desumersi ictu ocu/i. O ancora, lì dove, come erroneamente rappresentato con i motivi di ricorso oggi scrutinati, per una mera disattenzione di ordine percettivo, sia stato travisato il contenuto della informazione probatoria apprezzata nel giudizio di merito, dotato del requisito della decisività. 2.1. Tale assetto risulta peraltro funzionale alla necessità di tutelare - nei limiti della ragionevolezza - lo stesso valore del giudicato come fonte di certezza e stabilità delle decisioni giurisdizionali ed il principio di tassatività delle impugnazioni (anche straordinarie), attraverso una corretta ricostruzione logica del significato delle parole utilizzate dal legislatore nel testo della disposizione, ove si indica come rilevante «l'errore materiale o di fatto» con esclusione di 4 profili valutativi o di altre circostanze influenti sul giudizio che potrebbero, se del caso, dare luogo a diversa impugnazione straordinaria (la revisione, regolamentata ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen.). Nessuno di tali presupposti si ravvisa nel caso in esame, apparendo evidente la riproposizione dei motivi di critica in punto di censura della motivazione della sentenza di appello, già esaminati da questa Corte con la decisione impugnata, che ha ritenuto congrua e logicamente sostenuta la decisione di merito fondata sull'apprezzamento del dato intercettivo di informazione probatoria asseritamente travisato, del quale neppure, in questa sede, si offre compiuta allegazione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024.