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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE Rel.
Dott. Patrizia Visaggi CONSIGLIERE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 422 /2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , residente in [...]Controparte_1 C.F._1
(TO), corso Traiano n. 73, e c.f. CP_2
, residente in [...]
3; entrambi elettivamente domiciliati in Torino (TO), Corso Francesco
Ferrucci n. 91, presso l'avvocato Veronica Caruso che li rappresenta e difende in forza di procure allegate alla busta telematica di deposito del ricorso in riassunzione
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
CONTRO
o (appresso, per brevità, Controparte_3 CP_4
), c.f. e numero di iscrizione al registro delle imprese CP_3
di AN , con sede legale in AN (MI), via Gaetano P.IVA_1
Negri n. 1 e indirizzo di p.e.c. estratto dal pubblico registro INIPEC
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1 CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONTUMACE
Oggetto: pagamento somme
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti in riassunzione: come da ricorso depositato in data
16.09.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli odierni ricorrenti in riassunzione deducevano di essere dipendenti di e di svolgere mansioni di tecnico on field di Controparte_3
5^livello, addetti agli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti della società presso il territorio torinese, e quindi di dovere prelevare l'automezzo aziendale all'inizio di ogni giorno lavorativo, raggiungere la prima sede di lavoro esterna ed infine, concluso l'ultimo intervento, riportare l'automezzo nella sede aziendale.
Assumevano che fino al 30/06/2013 il tempo di viaggio dalla sede aziendale al primo cliente e dall'ultimo cliente alla sede aziendale era stato considerato tempo di lavoro e come tale retribuito.
Invece, dall'01/07/3013, a seguito di accordo collettivo aziendale del
27/03/2013 nell'ambito di una ristrutturazione dell'orario di lavoro, era stato previsto che il tempo di lavoro iniziasse all'arrivo dei tecnici presso il primo cliente e terminasse alla fine dell'intervento presso l'ultimo cliente, sicché il tempo di viaggio per recarsi al domicilio del cliente e per tornare alla sede aziendale non veniva più retribuito se non nella misura eventualmente eccedente rispetto a 30 minuti al giorno (15 per l'andata e 15 per il ritorno), sulla base del controllo del tempo di viaggio affidato alla geolocalizzazione dell'automezzo.
Deducevano che questa parte dell'accordo sindacale era nulla, in quanto in contrasto sia con l'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 66/2003, secondo cui rientra nel tempo di lavoro e quindi come tale deve essere retribuito ogni momento in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro nello svolgimento delle sue mansioni, compreso il
2 tempo dello spostamento necessario, sia con la giurisprudenza della
C.G.U.E.
Adivano, pertanto, il Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del lavoro, per ottenere la declaratoria di nullità parziale del già menzionato accordo sindacale e, previa sua integrazione,
l'accertamento del loro diritto ad essere retribuiti per trenta minuti ogni giorno di lavoro e la condanna di a pagare il CP_3 relativo importo, come risultante dai conteggi allegati dall'1.7.2013 al giugno 2017. (sottolineature dell'estensore della presente sentenza).
Il Tribunale accoglieva la domanda, con la sentenza n.1650/2018
(pubblicata i 13/11/2018) dichiarando incidentalmente la nullità dell'Accordo aziendale del 27.3.2013 in parte qua e condannando la società al pagamento delle somme richieste dai dipendenti.
Avverso tale sentenza proponevano appello i lavoratori chiedendone la parziale riforma e deducendo che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda concernente il pagamento delle retribuzioni “maturate e maturande” nel periodo successivo al giugno
2017.
Chiedevano, pertanto, la condanna della società al pagamento in loro favore delle ulteriori somme maturate nel periodo dall'1.7.2017 al
4.10.2018 e quantificate come da ricorso.
Proponeva, a sua volta, appello censurando la sentenza CP_3 nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di inammissibilità della domanda relativa alla nullità parziale dell'accordo 27.3.2013 lamentando l'erronea interpretazione dell'art. 1419 cc con riferimento alla valutazione degli accordi e della clausola di inscindibilità.
La Corte d'Appello di Torino riuniva gli appelli e con la sentenza n.630/2021, richiamando propri precedenti giurisprudenziali pronunciati in simili controversie, dichiarava inammissibile la originaria domanda proposta dai dipendenti di nullità parziale della
3 clausola oggetto di giudizio perché il venir meno di questa avrebbe alterato l'equilibrio sinallagmatico raggiunto dalle parti in sede negoziale, oltre che l'autonomia funzionale che l'ordinamento giuridico riconosce alla contrattazione collettiva per il tramite dell'art. 39 Cost.
Avverso tale sentenza e hanno Controparte_1 CP_2
proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.
ha resistito con controricorso. Controparte_3
Le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge e con ordinanza numero 17094 del 20 giugno 2024 ha accolto il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti in riassunzione, cassando la sentenza emessa da questa Corte Territoriale (n.630/21), e rinviando a quest'ultima in diversa composizione la decisione sul merito e sulle spese anche del giudizio di legittimità.
Hanno riassunto il giudizio i Signori e , Controparte_1 CP_2
ribadendo le conclusioni già assunte con il ricorso introduttivo del giudizio e integrandole con riferimento al periodo successivo intercorso nel senso di:
“accertato e dichiarato che gli Esponenti hanno rispettato il regime della cosiddetta franchigia sino al giorno 4 ottobre 2018, pari a 15 minuti all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro non retribuiti, per ogni giorno di lavoro effettivo svolto;
-- per l'effetto, in via principale, dichiarare tenuta e condannare
a corrispondere in favore dei Ricorrenti le Controparte_3
somme lorde di euro 1.289,34 a ed euro 2.007,09 Controparte_1
a per il periodo dal 1° luglio 2017 al 4 ottobre 2018, oltre CP_2
alla eventuale regolarizzazione contributiva, tutte maggiorate di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
ovvero quelle diverse, maggiori o minori accertande in corso di causa;
4 -- in via subordinata, dichiarare tenuta e condannare
[...]
a corrispondere in favore dei ricorrenti le somme lorde CP_3
dovute per il lavoro straordinario effettuato di 15 minuti ad inizio turno
e 15 minuti a fine turno per ogni giorno di lavoro effettivo nel periodo dal 1° luglio 2017 al 4 ottobre 2018, oltre alla eventuale regolarizzazione contributiva, tutte maggiorate di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo”.
nonostante la ritualità della notifica è Controparte_5
rimasta contumace.
All'udienza del 13/02/2025, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Si riporta integralmente la motivazione posta a fondamento della ordinanza con la quale la Suprema Corte ha cassato la sentenza di questa Corte territoriale:
1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1419 co. 1, 1423, 1344, 1418 cc, ai sensi dell'art.
360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale convalidato una clausola nulla, consentendole di esplicare i suoi effetti elusivi della disciplina imperativa di legge, anziché verificare se la nullità si estendeva all'intero contratto.
2.- Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1419 co. 2 c.c., per avere la Corte territoriale escluso che la clausola contrattuale nulla potesse essere sostituita di diritto dalle norme imperative di legge concernenti l'orario di lavoro.
3.- Con il terzo motivo si eccepisce, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la nullità della sentenza per l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della nullità della clausola contrattuale impugnata.
4.- I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, sono fondati.
5 5.- L'art. 1419, co. 1, c.c., prevede che la nullità parziale, ossia limitata a singole clausole, si traduca in nullità totale del contratto soltanto se risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità. Al riguardo questa Corte ha già precisato che
“Il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato
l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” (Cass. ord. n.
18794/2023). Nel caso di specie la società non ha chiesto né ha eccepito la nullità totale dell'accordo aziendale, bensì ha invocato l'inammissibilità della domanda, istituto che si colloca – in modo eclettico rispetto alle questioni affrontate – su un piano processuale piuttosto che sostanziale.
Dunque, in mancanza di prospettazione di nullità totale dell'accordo aziendale, la Corte territoriale non avrebbe potuto svolgere il ragionamento posto a base del rigetto della originaria domanda dei lavoratori. Inoltre, proprio il meccanismo della sostituzione automatica, prevista dall'art. 1339
c.c. e richiamato dall'art. 1419, co. 2, c.c., ha una valenza inderogabile.
Pertanto, da un lato impedisce in radice la possibilità di estendere la nullità parziale di qualche clausola all'intero contratto;
dall'altro rende a sua volta nulle eventuali clausole cc.dd. di inscindibilità, sicché la decisione dei giudici d'appello non si rivela conforme a diritto.
La sostituzione automatica delle clausole, infatti, opera in un duplice senso: ristabilisce un determinato equilibrio contrattuale secondo una precisa scelta del legislatore che si impone alle parti private in modo inderogabile ed assicura la conservazione del contratto, impedendo al giudice la valutazione (altrimenti possibile) di essenzialità di quella clausola per il consenso di uno o di entrambi i contraenti.
6.- Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della
6 l'autonomia funzionale che l'ordinamento giuridico riconosce alla contrattazione collettiva per il tramite dell'art. 39 Cost. va ritenuta la infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti “multilevel”, come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative “minime”, la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate (cfr.
Cass. n. 20126/2022 in motivazione).
7.- Alla stregua di quanto esposto la gravata sentenza deve essere cassata
e la causa va rinviata alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame sulla eccepita nullità
della clausola di cui è processo, tenendo conto dei citati principi di diritto in tema di “inscindibilità delle clausole degli accordi sindacali” e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio”.
2.
Alla luce di quanto sopra affermato ritiene il Collegio evidente la nullità della clausola oggetto di impugnazione da parte dei ricorrenti per contrarietà rispetto alla normativa in tema di orario di lavoro.
Questa Corte, pertanto, in base a quanto stabilito nella ordinanza di rinvio, dovrà applicare il meccanismo della sostituzione automatica, stabilendo che i tempi di franchigia devono, siccome lavoro effettivo, essere retribuiti.
Sul punto si richiama altro precedente di questa Corte territoriale
(sentenza n.97/24- relatore estensore lo scrivente) che ha confermato il Tribunale di Ivrea che, in un caso identico, aveva accolto il ricorso di un collega degli odierni lavoratori.
Appellato che svolgeva, all'epoca dei fatti di causa, le medesime mansioni di tecnico on field e analogamente si era visto applicare l'accordo collettivo aziendale contenente la clausola della cd
7 franchigia. Lo stesso ricoverava l'autovettura aziendale non a casa ma presso la sede più vicina, nella misura di 15 minuti a CP_3
inizio turno e 15 minuti a fine turno.
3.
Nel respingere l'appello di questa Corte aveva rilevato, e CP_3
ritenuto, quanto segue:
“Venendo ai motivi di impugnazione si deve evidenziare che con il primo viene censurata la sentenza sostenendo che la stessa sarebbe errata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 1419 cc con riferimento alla valutazione degli accordi e della clausola di inscindibilità.
Viene evidenziato che l'accordo è stato firmato dalle parti sociali che hanno sottoscritto, in ciascuno degli accordi stipulati in pari data, una specifica clausola di inscindibilità. In ciascuno degli accordi menzionati invero si legge che “Il presente Accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data” (doc.ti da 1 a 4 memoria difensiva primo grado). CP_3
Dunque, contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, per l'appellante appare manifesto che ciascuna delle clausole di cui agli Accordi del 27 marzo 2013, ivi inclusa la clausola impugnata dal sig. B con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, è da considerarsi, per espressa previsione delle Parti contraenti, essenziale rispetto il complesso programma negoziale che è stato condiviso al fine di evitare la riduzione del personale e migliorare la produttività del lavoro.
Secondo l'appellante, la declaratoria di nullità (parziale o totale) dell'Accordo impugnato, comporta il venir meno dell'obbligazione assunta in sede di negoziazione dalle OO.SS. stipulanti, e, per estensione, dai lavoratori, rendendo in tal modo l'impegno dell privo di Pt_1 contropartita alcuna, con ciò alterando, in definitiva, il principio di corrispettività degli accordi in parola.
Ne consegue, in altri termini, (e il primo Giudice non lo ha considerato) che il venir meno delle (essenziali) obbligazioni assunte da una parte in sede negoziale, scaturente dalla declaratoria giudiziale di nullità dell'accordo,
8 determina inequivocabilmente l'impossibilità di rendere, per l'altra parte, la controprestazione pattuita.
Con la conseguenza che non potrebbe più ritenersi obbligata al CP_3 mantenimento dei livelli occupazionali a cui era finalizzato l'accordo.
Accordo al quale il B per oltre sei anni non si era, peraltro, mai sottratto aderendo così volontariamente a tutte le clausole, da qui l'inammissibilità della sua domanda.
Con il secondo motivo viene sostenuto che la sentenza sarebbe errata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 comma 2, lettera A), D.lgs n.66/2003 nonché dell'articolo 2697 cc con riferimento al riconoscimento della c.d “franchigia” come tempo di lavoro e del relativo onere della prova.
È sostenuto che non è stata data la prova in atti (e anche alla luce della istruttoria svolta) dell'esercizio del potere gerarchico/direttivo da parte del datore di lavoro durante gli spostamenti rientranti nella franchigia.
Viene evidenziato che l'odierno appellato non ha alcun obbligo di presentarsi presso la sede di lavoro per poi essere destinato in diverse località, ma al contrario è libero di ricoverare il mezzo presso la sede aziendale scelta o presso la sua abitazione.
È sostenuto che il primo Giudice avrebbe dovuto qualificare come inammissibile il ricorso in primo grado, in ragione della mancata quantificazione da parte del B delle connesse differenze retributive.
Non ritiene il Collegio di condividere i motivi di appello, dovendosi dare continuità a quanto in più pronunce ritenuto dalla Suprema Corte che si è occupata di casi identici a quello oggetto del presente giudizio sempre in senso favorevole i lavoratori.
Si rammenta in particolare la sentenza n.37286/2021 (Cass.sez.lav) che ha ritenuto che:
“Il tempo preparatorio della prestazione lavorativa rientra nell'orario di lavoro se le relative operazioni si svolgano sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro;
ne consegue che - in ipotesi di personale tecnico "on field", addetto all'installazione e alla manutenzione degli impianti presso le abitazioni e i locali dei clienti, dotato di un terminale aziendale attraverso il quale visualizzare i luoghi degli interventi da compiere, "timbrare" l'orario di
9 inizio del lavoro e ricevere le disposizioni datoriali - sono da considerare nulli gli accordi collettivi che prevedano una franchigia temporale, entro la quale è posto a carico dei lavoratori il tempo necessario per il trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo intervento, nonché, alla fine della giornata lavorativa, per il tragitto inverso”.
Nello stesso senso si è pronunciata la Suprema Corte Sezione Lavoro con la sentenza n.27920/2021 e con l'ordinanza n.31340/2021.
La Corte di Cassazione ha pertanto sancito con ben tre diverse pronunce l'illegittimità della singola clausola contrattuale contestata anche dall'odierno Appellato, confermando le sentenze rispettivamente emesse dalle Corti d'Appello e, conseguentemente, la nullità parziale dell'Accordo collettivo aziendale del 2013 e il diritto dei lavoratori a percepire la giusta retribuzione per i periodi di franchigia siccome riconducibili a tutti gli effetti ad orario di lavoro.
Ora, è vero che questa Corte territoriale in due precedenti (sentenze n.
535/21 e n.630/21- quest'ultima cassata con rinvio dall'ordinanza della
Suprema Corte alla quale ha fatto seguito il presente giudizio in riassunzione-) ha ritenuto (in accoglimento della tesi difensiva di ), CP_3 con riferimento all'accordo collettivo aziendale 27.03.2013, il principio di inscindibilità delle clausole contrattuali e conseguentemente l'inammissibilità della domanda di nullità parziale dell'accordo per violazione di norma imperativa e direttive comunitarie.
In particolare, la difesa di parte appellata ha chiesto un rinvio della prima udienza essendo fissata al prossimo 27 marzo 2024 l'udienza avanti alla
Suprema Corte per la discussione del ricorso proposto dai lavoratori avverso la sentenza n.630/21 di questa Corte territoriale.
Tuttavia, alla luce dei citati precedenti di legittimità, ritiene questo Collegio non necessario disporre il rinvio essendo la causa di pronta decisione nel senso favorevole alla parte appellata.
Con rifermento al primo motivo di gravame, si deve in primo luogo evidenziare che a mente dell'articolo 1344 cc neppure la declaratoria pattizia di inscindibilità può consentire di derogare alle disposizioni imperative che regolano la materia in oggetto, altrimenti si finirebbe con
10 eludere l'applicazione delle medesime laddove affermano che deve essere considerato orario di lavoro quello nel quale il dipendente svolge attività lavorativa a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle mansioni assegnate.
Ora, ai sensi dell'art 1, comma 2, D.lgs 66/2003 per orario di lavoro si deve intendere: “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o funzioni” mentre è periodo di riposo (lettera b) “qualsiasi periodo che non rientri nell'orario di lavoro”.
Definizioni rinvenibili nella normativa comunitaria (dir 93/1047CE e
2000/34/CE) la quale persegue lo scopo di garantire prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.
Si deve così rilevare che le parti collettive non possono disporre dei diritti indisponibili dei lavoratori attraverso accordi elusivi degli stessi, le uniche deroghe consentite al legislatore nazionale e alla contrattazione collettiva consistono nella possibilità di introdurre disposizione più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute del lavoratore (art 15 dir.
937104/CE)
Al di là poi di ogni considerazione sulla configurabilità, o meno, di un rapporto di interdipendenza e inscindibilità tra l'accordo di cui si discute e gli altri accordi sindacali sottoscritti in pari data, un tale rapporto non potrebbe comunque avere l'effetto giuridico invocato da parte appellante.
Si richiama l'art. 1419 c.c., (nullità parziale) laddove prevede che la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole si estende all'intero contratto “se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità” e salvo il caso di sostituzione di diritto della clausola nulla da parte di norma imperativa previsto al comma 2.
Con riferimento al secondo motivo di appello si deve rilevare che CP_3 non ha mai contestato, neppure in sede di discussione o di gravame,
l'ordinanza resa dal primo Giudice in data 11 maggio 2022 con la quale il
Tribunale ha ritenuto necessario istruire la causa in ordine alla circostanza che il ricorrente avesse sempre lavorato per un tempo superiore a quello di
11 franchigia ad inizio e fine turno “essendo le ulteriori circostanze allegate pacifiche e/o documentali…”
In ogni caso è risultato ( sia pacificamente che dalla audizione dei testi) che: 1) il lavoratore può alloggiare l'autovettura presso il proprio domicilio, se è in grado di ricoverarla in luogo che garantisca la sicurezza della stessa e dell'attrezzatura ivi contenuta, altrimenti la deve ricoverare presso una sede aziendale dove deve presentarsi quotidianamente e coincide con la sede di lavoro;
2) l'autovettura non è ad uso promiscuo ma esclusivamente aziendale (qualsiasi utilizzo è connesso solo allo svolgimento delle mansioni); 3) stabilisce e modifica i luoghi di intervento (assegnati CP_3 tramite una applicazione), al dipendente non è lasciata alcuna autonomia o discrezionalità nell'organizzare la propria attività giornaliera (testi
[...]
; , , ). Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
Valutando identiche circostanze la Suprema Corte (nel citato precedente-
sentenza n.37286/2021) ha ritenuto che:
“Partendo comunque dalla pur corretta tesi secondo cui è tempo CP_3 di lavoro solo quello in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro,
e che (in linea di massima, cfr. Cass. n.5496\06) non è retribuibile il tempo necessario per recarsi al lavoro o per ritornare nel proprio domicilio, nella specie la Corte di merito ha accertato che, in base alla nuova organizzazione scaturente dai menzionati accordi collettivi, l'auto aziendale
è utilizzabile solo per recarsi presso il richiesto luogo dell'intervento (o tornare da esso alla loro abitazione) e che compete alla società stabilire (o modificare) il luogo del primo e dell'ultimo intervento, sicché non si comprenderebbe perché tale tempo non debba essere considerato tempo di lavoro.
La società, come evidenziato dalla sentenza impugnata, ha acquisito il vantaggio (rispetto alla precedente organizzazione secondo cui i dipendenti si recavano dapprima in per timbrare il cartellino orario e poi CP_3 uscivano per recarsi sui luoghi degli interventi così come rientravano in
alla fine di questi ultimi per timbrare nuovamente il cartellino), di CP_3 disporre di lavoratori che si recano direttamente sul luogo dell'intervento e non si vede perché questo tempo non debba essere considerato di lavoro
12 così come era (pacificamente) considerato quello impiegato per raggiungere il luogo dell'intervento dopo aver timbrato il cartellino in azienda. In sostanza, a ben vedere, il mutamento in pejus per i lavoratori è dato dalla franchigia di 15 o
30 minuti previsti dagli accordi sindacali: mentre col precedente sistema i tecnici on field lavoravano 7 ore e 38 minuti, compreso il tempo impiegato per recarsi dalla sede al CP_3 luogo dell'intervento (e viceversa), col nuovo sistema lavorano invece 7 ore
e 38' effettivi, e cioè al netto degli spostamenti, non essendo essi retribuiti, almeno nei limiti della franchigia.
La Corte ha inoltre accertato che i lavoratori in auto sono muniti di terminale aziendale (FAS) con cui visualizzano i luoghi degli interventi stabiliti dall'azienda, 'timbrano' l'orario di inizio del lavoro (geolocalizzazione
a parte) e ricevono le disposizioni della : ciò rafforza il concetto CP_3 che in tali tempi sono etero diretti dall'azienda.
4. Deve d'altro canto precisarsi che per pacifica giurisprudenza di legittimità
i tempi preparatori della prestazione (ad es. quello impiegato per indossare la tuta o divisa aziendale, v. Cass. n.20714\13, nn. 1819-1841\12) rientrano nell'orario di lavoro se svoltisi sotto la direzione ed il controllo del datore di lavoro”.
Non ritiene il Collegio che si possa aggiungere altro se non ribadire che nei periodi di franchigia l'appellato non aveva la possibilità di disporre liberamente del suo tempo perché si trovava a disposizione della datrice di lavoro, intento a svolgere attività funzionali alla esecuzione delle sue mansioni tipiche di tecnico on field.
Il motivo deve, pertanto, essere disatteso”.
4.
Ritiene quindi il Collegio di dovere parzialmente confermare la sentenza di primo grado che, accertata in via incidentale la nullità della clausola in oggetto, ha condannato la convenuta a corrispondere in favore dei ricorrenti esattamente le somme dai medesimi richieste e risultanti dai conteggi prodotti - mai
13 adeguatamente contestati- come argomentato in maniera del tutto condivisibile alle pagine 8 e 9 della sentenza medesima - afferenti al periodo dal 1° luglio 2013 (mese di entrata in vigore dell'accordo dichiarato, in via incidentale, nullo) al mese di giugno 2017, siccome l'ultimo listino disponibile alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era quello di luglio del medesimo anno, relativo alla prestazione lavorativa resa nel mese precedente.
Si deve evidenziare che i ricorrenti in riassunzione hanno fatto presente, e dimostrato, che a seguito della sentenza cassata avevano provveduto a restituire le differenze retributive corrisposte da sulla scorta della sentenza di prime cure, il signor CP_3
mediante rateizzazione e trattenuta mensile sui Controparte_1
listini paga (doc. 008.) ed il signor con pagamento in CP_2
unica soluzione trattenuto dal trattamento di fine rapporto (doc. 009.).
Pertanto, pronunciando sul ricorso in riassunzione, deve essere respinto l'appello proposto da avverso Parte_2
la sentenza di primo grado e la convenuta in riassunzione deve essere condannata a corrispondere le somme lorde di: € 7.145,89 a ed € 6.870,63 a per il periodo dal 1° Controparte_1 CP_2
luglio 2013 al mese di giugno 2017, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Deve, invece, essere accolto l'appello proposto dai lavoratori che avevano chiesto la condanna della società al pagamento, in loro favore, delle ulteriori somme maturate nel periodo dal 1.7.2017 al
4.10.2018 (quando aveva cessato di applicare loro la CP_3
clausola dichiarata nulla).
Infatti il Tribunale di Torino, con la sentenza di prime cure, pur riconoscendo come fondato il presupposto logico e giuridico posto alla base della richiesta di pagamento formulata dai ricorrenti, aveva omesso di pronunciarsi sulla pur ritualmente proposta domanda di
14 pagamento anche delle somme che sarebbero maturate a titolo di straordinario non retribuito per 30 minuti di ciascun giorno di lavoro effettivo dal mese di luglio 2017 sino alla cessazione dell'applicazione da parte di nei loro riguardi della CP_3
clausola dichiarata nulla.
Importi quantificati nei conteggi elaborati dalla CTP e non contestati.
La convenuta in riassunzione deve così essere condannata a corrispondere le ulteriori somme lorde di: € 1.289,34 a
[...] ed € 2.007,09 a per il periodo dal 1° luglio CP_1 CP_2
2017 al 4 ottobre 2018 oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dal dovuto al saldo.
In base al principio della soccombenza la convenuta in riassunzione deve essere condannata al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio in favore dei ricorrenti che vengono liquidate per il primo come da sentenza, per l'appello in euro 3.966,00, per il giudizio di legittimità in euro 3.082,00 e per il presente grado in euro 4.759,00, oltre, per tutti, rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore dell'avv. Marco Petrocelli per il giudizio di legittimità e con distrazione a favore dell'avv. Veronica Caruso per i restanti gradi del giudizio.
Si è fatto riferimento allo scaglione di valore fino ad euro 26.000 con aumento, per il presente grado di giudizio del 20%, contenendo il ricorso i collegamenti ipertestuali.ex art 4, comma 1 bis del DM
n.55/2014.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c., pronunciando sul ricorso in riassunzione, respinge l'appello proposto da o Controparte_3 CP_4
condanna la convenuta in riassunzione a corrispondere le somme lorde di: € 7.145,89 a ed € 6.870,63 a Controparte_1 CP_2
15 per il periodo dal 1° luglio 2013 al mese di giugno 2017, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
in accoglimento dell'appello proposto dai ricorrenti in riassunzione condanna la convenuta in riassunzione a corrispondere le ulteriori somme lorde di: € 1.289,34 a ed € 2.007,09 a Controparte_1
per il periodo dal 1° luglio 2017 al 4 ottobre 2018 oltre CP_2
rivalutazione monetaria e interessi di legge dal dovuto al saldo, condanna la convenuta in riassunzione a rimborsare ai ricorrenti in riassunzione le spese di lite di tutti i gradi liquidati per il primo come da sentenza, per l'appello in euro 3.966,00, per il giudizio di legittimità in euro 3.082,00 e per il presente grado in euro 4.759,00, oltre, per tutti, rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore dell'avv. Marco Petrocelli per il giudizio di legittimità e con distrazione a favore dell'avv. Veronica Caruso per i restanti gradi del giudizio.
Così deciso all'udienza del 13.02.2025
IL PRESIDENTE est
Dott. Piero Rocchetti
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