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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/11/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 857/2018 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, con l'avv. Tocci Luciano (PEC: , che lo Parte_1 Email_1 giusta procura in atti RICORRENTE e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Giuseppe Rombolà (PEC:
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_2
RESISTENTE Oggetto: differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 9/05/2018 parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede rappresentando: I) di aver lavorato senza la sottoscrizione di contratto di lavoro, con vincolo di subordinazione, alle dipendenze della Controparte_1
dal 16/07/2016 al 31/08/2016, presso la stru
[...] lla s.n.c., nell'albergo denominato Hotel Giardino Marchese D'Altavilla, svolgendo la mansione di addetta alle pulizie delle stanze e degli ambienti dell'albergo; II) di essere stata sottoposta per l'intero rapporto lavorativo al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ricevendo direttive in ordine alla corretta esecuzione dell'attività lavorativa, da parte dei responsabili incaricati dalla resistente, ovvero dalla sig.ra (direttrice Persona_1 dell'albergo), e dalla sig.ra (socio accomodante III) di avere Controparte_2 lavorato, per l'intero rapporto lavorativo, dal lunedì alla domenica, dalle 09:00 alle 17:00, per complessive 56 ore settimanali;
IV ) di aver prodotto in giudizio modello C2 storico e Unilav,
1 rilasciati dal Centro per l'Impiego, da cui risulta che il datore di lavoro ha formalizzato il rapporto lavorativo per 18 ore settimanali, in assenza di contratto sottoscritto dalle parti;
V) di essere stata licenziata, verbalmente, dalla direttrice dell'albergo, in data 31 agosto 2016 e di avere percepito, per l'intera attività lavorativa svolta, la somma di € 1.331,00; VI) di avere diritto, tenendo conto del livello 7 di inquadramento del CCNL Dipendenti del Turismo e dei Pubblici Servizi, al pagamento, da parte della resistente, delle differenze retributive dovute per il lavoro straordinario svolto, per le ferie e i permessi maturati e non goduti, per i riposi settimanali non goduti, nonché al pagamento del TFR, della tredicesima mensilità e dell'indennità di mancato preavviso, per un importo complessivo pari a € 3.033,87. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare per le causali, nei modi e nei tempi esposti in narrativa, che tra la ricorrente e la resistente in atti identificata, è intercorso senza alcuna soluzione di continuità un rapporto di lavoro dal con le modalità ed i tempi di cui in narrativa, dal 16/07/2016 al 31/08/2016; 2) per l'effetto, condannare per le causali, nei modi e nei tempi esposti in narrativa, la resistente al pagamento in favore del ricorrente di tutte le differenze retributive maturate dalla ricorrente, pari ad € 3.033,87 lordi come da conteggi allegati, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo come per legge;
3) condannare la resistente società resistente all'adeguamento contributivo e previdenziale della posizione del ricorrente - per il periodo per cui è causa - presso i competenti Enti, al fine di ottenere la relativa rideterminazione del trattamento pensionistico.“ Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando le avverse pretese e concludendo per la reiezione della domanda
[...] attorea con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con le deposizioni rese dai testimoni escussi, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e può essere deciso nei limiti che seguono.
2. Incontestato il rapporto di lavoro tra le parti, la domanda ha per oggetto l'accertamento delle mansioni svolte dalla ricorrente per il conseguente superiore inquadramento invocato oltre alla valutazione in ordine all'effettiva durata oraria della prestazione.
3. L' art. 2103 cc, come sostituito dall' art.13 Statuto dei Lavoratori (L. 300/70), stabilisce, in linea generale che, nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, ove non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Tanto precisato, al fine di valutare la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta e relativa al riconoscimento delle differenze economiche, giova in linea generale premettere che, a norma del citato art. 2103 c.c., al lavoratore utilizzato dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di assunzione spettano le conseguenti differenze retributive. Come è del resto noto, nel nostro ordinamento vige il principio delle cd. mansioni di fatto, in forza del quale il prestatore di lavoro subordinato conserva inoltre il diritto a svolgere mansioni equivalenti rispetto alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione
2 Per ciò che attiene all'inquadramento della ricorrente, come noto, in materia di lavoro, al fine di individuare la categoria in cui la lavoratrice ha diritto ad essere inquadrato, anche al fine dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: individuare le qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria;
accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte (Cass. civ., sez. lav., 14.12.2009, n. 26153; Id., 28 novembre 2001, n. 15043; Id., 26 luglio 2000, n. 9822; Id., 10 aprile 1999, n. 3528).
4. Ciò premesso seguendo pertanto l'iter logico richiesto dalla Suprema Corte, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del turismo e dei pubblici esercizi del 14 dicembre 2007 ha individuato la declaratoria professionale del livello VI - di attuale appartenenza della ricorrente – prevede che: i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali… • cameriera sala e piani: intendendosi per tale colei che oltre ad assolvere alle tradizionali mansioni di pulizia e riassetto delle camere e degli ambienti comuni, operi anche nel servizio di ristorazione;
.>>. Quanto all'invocato inquadramento superiore la contrattazione nazionale di settore citata, prevede che: << Livello 7°. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate… • personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, … addetto esclusivamente alla pulizia>>.
5. Le attività riscontrate all'esito probatorio svolto, e per le quali la ricorrente è stata remunerata, non hanno dimostrato l'adibizione della ricorrente alle superiori mansioni dedotte. In particolare, dalle deposizioni rese dai testi escussi non è emersa adeguata e sufficiente prova circa lo svolgimento delle dedotte mansioni superiori. Il marito della ricorrente, all'udienza dl 27/04/2023 ha difatti Parte_2 dichiarato: “È vero, sono a conoscenza di ciò perché lavoravo insieme a mia moglie, io facevo l'autista, il giardiniere ed altro mentre mia moglie faceva le pulizia delle camere, non avevamo lo stesso orario di lavoro, io avevo dei turni saltuari dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00 e dalle 21:00 alle 23:00 non ricordo con precisione;
”. Il dichiarato svolgimento dell'attività lavorativa del marito della ricorrente, in CP_3 turni di lavoro differenti da quelli della ricorrente, non permette, pertanto, di valorizzare la domanda in alcuno dei termini desiderati dalla lavoratrice. L'atro teste, , sentito al 24/07/2025 ha esposto: “Conosco la ricorrente Testimone_1 presso il perché il marito lavorava nella struttura ed avevano Parte_3
a disposizione una camera, io lavoravo alla reception principalmente di mattina. Non ricordo con esattezza l'orario di lavoro della ricorrente, aiutava un'altra signora nelle pulizie, la sig.ra he si svolgevano solo di mattina dalle 10:00, preciso Parte_4 che le camere erano 22 però non erano sempre occupate, solo ad agosto si lavorava di più, io la vedevo solo pulire le camere… preciso che venivano pulite solo le camere che si dovevano occupare, preciso che il check-in avveniva alle 16:00, entro tale ora le camere dovevano essere pronte;
non ricordo se godeva della giornata di riposo anche perché lei viveva nella struttura con il marito;
preciso che puliva solo le camere”.
3 La dichiarazione anzidetta permette di circoscrivere la prestazione oraria della ricorrente entro la durata oggetto di retribuzione per le mansioni svolte effettivamente, non inquadrabili nel livello superiore afferente il servizio di pulizie in locali diversi dalle camere della struttura alberghiera. All'esito dell'istruzione e del confronto con le declaratorie contrattuali sopradette la prova relativa all'effettivo svolgimento delle superiori mansioni di fatto svolte dalla ricorrente non può dirsi raggiunta e, pertanto, conseguentemente non può riconoscersi per l'arco temporale d'interesse dal 16/07/2016 al 31/08/2016, l'inquadramento richiesto.
6. Per le ragioni anzidette, il ricorso va rigettato relativamente alle domande dirette all'accertamento del superiore inquadramento, mentre va parzialmente accolto limitatamente alle sole domande dirette alla corresponsione della tredicesima, quattordicesima mensilità e TFR maturato, in assenza di contestazione specifica e, in particolare, di prova contabile di parte resistente attestante il compiuto versamento di quelle poste di credito. Si ritiene di poter utilizzare a base di calcolo per la liquidazione delle anzidette spettanze la retribuzione ordinaria per il periodo interessato evincibile dalla consulenza contabile di parte pari ad euro 685,09 calcolando su detta base gli importi spettanti a titolo di 13^ mensilità, di 14^ mensilità e di TFR, in mancanza di prova dell'avvenuto pagamento di quanto a tale titolo spettante. In assenza di altri elementi probatori neppure le differenze retributive richieste ad altro titolo (ferie maturate e permessi ROL non goduti) meritano accoglimento per difetto di prova.
7. In ragione della reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 versamento in favore di , di 57,09 a titolo di tredicesima, euro 57,09 a Parte_1 titolo di quattordicesima ed euro 50,74 a titolo di TFR, oltre interessi al saggio legale dal dovuto al soddisfo;
- rigetta, nel resto;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali.
Vibo Valentia, 05/11/2025. Il Giudice Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, con l'avv. Tocci Luciano (PEC: , che lo Parte_1 Email_1 giusta procura in atti RICORRENTE e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Giuseppe Rombolà (PEC:
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_2
RESISTENTE Oggetto: differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 9/05/2018 parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede rappresentando: I) di aver lavorato senza la sottoscrizione di contratto di lavoro, con vincolo di subordinazione, alle dipendenze della Controparte_1
dal 16/07/2016 al 31/08/2016, presso la stru
[...] lla s.n.c., nell'albergo denominato Hotel Giardino Marchese D'Altavilla, svolgendo la mansione di addetta alle pulizie delle stanze e degli ambienti dell'albergo; II) di essere stata sottoposta per l'intero rapporto lavorativo al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ricevendo direttive in ordine alla corretta esecuzione dell'attività lavorativa, da parte dei responsabili incaricati dalla resistente, ovvero dalla sig.ra (direttrice Persona_1 dell'albergo), e dalla sig.ra (socio accomodante III) di avere Controparte_2 lavorato, per l'intero rapporto lavorativo, dal lunedì alla domenica, dalle 09:00 alle 17:00, per complessive 56 ore settimanali;
IV ) di aver prodotto in giudizio modello C2 storico e Unilav,
1 rilasciati dal Centro per l'Impiego, da cui risulta che il datore di lavoro ha formalizzato il rapporto lavorativo per 18 ore settimanali, in assenza di contratto sottoscritto dalle parti;
V) di essere stata licenziata, verbalmente, dalla direttrice dell'albergo, in data 31 agosto 2016 e di avere percepito, per l'intera attività lavorativa svolta, la somma di € 1.331,00; VI) di avere diritto, tenendo conto del livello 7 di inquadramento del CCNL Dipendenti del Turismo e dei Pubblici Servizi, al pagamento, da parte della resistente, delle differenze retributive dovute per il lavoro straordinario svolto, per le ferie e i permessi maturati e non goduti, per i riposi settimanali non goduti, nonché al pagamento del TFR, della tredicesima mensilità e dell'indennità di mancato preavviso, per un importo complessivo pari a € 3.033,87. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare per le causali, nei modi e nei tempi esposti in narrativa, che tra la ricorrente e la resistente in atti identificata, è intercorso senza alcuna soluzione di continuità un rapporto di lavoro dal con le modalità ed i tempi di cui in narrativa, dal 16/07/2016 al 31/08/2016; 2) per l'effetto, condannare per le causali, nei modi e nei tempi esposti in narrativa, la resistente al pagamento in favore del ricorrente di tutte le differenze retributive maturate dalla ricorrente, pari ad € 3.033,87 lordi come da conteggi allegati, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo come per legge;
3) condannare la resistente società resistente all'adeguamento contributivo e previdenziale della posizione del ricorrente - per il periodo per cui è causa - presso i competenti Enti, al fine di ottenere la relativa rideterminazione del trattamento pensionistico.“ Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando le avverse pretese e concludendo per la reiezione della domanda
[...] attorea con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con le deposizioni rese dai testimoni escussi, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e può essere deciso nei limiti che seguono.
2. Incontestato il rapporto di lavoro tra le parti, la domanda ha per oggetto l'accertamento delle mansioni svolte dalla ricorrente per il conseguente superiore inquadramento invocato oltre alla valutazione in ordine all'effettiva durata oraria della prestazione.
3. L' art. 2103 cc, come sostituito dall' art.13 Statuto dei Lavoratori (L. 300/70), stabilisce, in linea generale che, nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, ove non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Tanto precisato, al fine di valutare la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta e relativa al riconoscimento delle differenze economiche, giova in linea generale premettere che, a norma del citato art. 2103 c.c., al lavoratore utilizzato dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di assunzione spettano le conseguenti differenze retributive. Come è del resto noto, nel nostro ordinamento vige il principio delle cd. mansioni di fatto, in forza del quale il prestatore di lavoro subordinato conserva inoltre il diritto a svolgere mansioni equivalenti rispetto alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione
2 Per ciò che attiene all'inquadramento della ricorrente, come noto, in materia di lavoro, al fine di individuare la categoria in cui la lavoratrice ha diritto ad essere inquadrato, anche al fine dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: individuare le qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria;
accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte (Cass. civ., sez. lav., 14.12.2009, n. 26153; Id., 28 novembre 2001, n. 15043; Id., 26 luglio 2000, n. 9822; Id., 10 aprile 1999, n. 3528).
4. Ciò premesso seguendo pertanto l'iter logico richiesto dalla Suprema Corte, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del turismo e dei pubblici esercizi del 14 dicembre 2007 ha individuato la declaratoria professionale del livello VI - di attuale appartenenza della ricorrente – prevede che: i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali… • cameriera sala e piani: intendendosi per tale colei che oltre ad assolvere alle tradizionali mansioni di pulizia e riassetto delle camere e degli ambienti comuni, operi anche nel servizio di ristorazione;
.>>. Quanto all'invocato inquadramento superiore la contrattazione nazionale di settore citata, prevede che: << Livello 7°. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate… • personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, … addetto esclusivamente alla pulizia>>.
5. Le attività riscontrate all'esito probatorio svolto, e per le quali la ricorrente è stata remunerata, non hanno dimostrato l'adibizione della ricorrente alle superiori mansioni dedotte. In particolare, dalle deposizioni rese dai testi escussi non è emersa adeguata e sufficiente prova circa lo svolgimento delle dedotte mansioni superiori. Il marito della ricorrente, all'udienza dl 27/04/2023 ha difatti Parte_2 dichiarato: “È vero, sono a conoscenza di ciò perché lavoravo insieme a mia moglie, io facevo l'autista, il giardiniere ed altro mentre mia moglie faceva le pulizia delle camere, non avevamo lo stesso orario di lavoro, io avevo dei turni saltuari dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00 e dalle 21:00 alle 23:00 non ricordo con precisione;
”. Il dichiarato svolgimento dell'attività lavorativa del marito della ricorrente, in CP_3 turni di lavoro differenti da quelli della ricorrente, non permette, pertanto, di valorizzare la domanda in alcuno dei termini desiderati dalla lavoratrice. L'atro teste, , sentito al 24/07/2025 ha esposto: “Conosco la ricorrente Testimone_1 presso il perché il marito lavorava nella struttura ed avevano Parte_3
a disposizione una camera, io lavoravo alla reception principalmente di mattina. Non ricordo con esattezza l'orario di lavoro della ricorrente, aiutava un'altra signora nelle pulizie, la sig.ra he si svolgevano solo di mattina dalle 10:00, preciso Parte_4 che le camere erano 22 però non erano sempre occupate, solo ad agosto si lavorava di più, io la vedevo solo pulire le camere… preciso che venivano pulite solo le camere che si dovevano occupare, preciso che il check-in avveniva alle 16:00, entro tale ora le camere dovevano essere pronte;
non ricordo se godeva della giornata di riposo anche perché lei viveva nella struttura con il marito;
preciso che puliva solo le camere”.
3 La dichiarazione anzidetta permette di circoscrivere la prestazione oraria della ricorrente entro la durata oggetto di retribuzione per le mansioni svolte effettivamente, non inquadrabili nel livello superiore afferente il servizio di pulizie in locali diversi dalle camere della struttura alberghiera. All'esito dell'istruzione e del confronto con le declaratorie contrattuali sopradette la prova relativa all'effettivo svolgimento delle superiori mansioni di fatto svolte dalla ricorrente non può dirsi raggiunta e, pertanto, conseguentemente non può riconoscersi per l'arco temporale d'interesse dal 16/07/2016 al 31/08/2016, l'inquadramento richiesto.
6. Per le ragioni anzidette, il ricorso va rigettato relativamente alle domande dirette all'accertamento del superiore inquadramento, mentre va parzialmente accolto limitatamente alle sole domande dirette alla corresponsione della tredicesima, quattordicesima mensilità e TFR maturato, in assenza di contestazione specifica e, in particolare, di prova contabile di parte resistente attestante il compiuto versamento di quelle poste di credito. Si ritiene di poter utilizzare a base di calcolo per la liquidazione delle anzidette spettanze la retribuzione ordinaria per il periodo interessato evincibile dalla consulenza contabile di parte pari ad euro 685,09 calcolando su detta base gli importi spettanti a titolo di 13^ mensilità, di 14^ mensilità e di TFR, in mancanza di prova dell'avvenuto pagamento di quanto a tale titolo spettante. In assenza di altri elementi probatori neppure le differenze retributive richieste ad altro titolo (ferie maturate e permessi ROL non goduti) meritano accoglimento per difetto di prova.
7. In ragione della reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 versamento in favore di , di 57,09 a titolo di tredicesima, euro 57,09 a Parte_1 titolo di quattordicesima ed euro 50,74 a titolo di TFR, oltre interessi al saggio legale dal dovuto al soddisfo;
- rigetta, nel resto;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali.
Vibo Valentia, 05/11/2025. Il Giudice Angela Damiani
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