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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/12/2024, n. 2321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2321 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Maria NN De Marco Giudice
- dott.ssa Germana Maffei Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2194 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Francesca Colistra;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Palma Controparte_1 C.F._2
Covelli;
RESISTENTE
Oggetto: divorzio – cessazione effetti civili.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 1670/23 del 13.10.2023 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Il thema decidendum è, dunque, a questo punto circoscritto alle sole questioni accessorie in merito alle quali deve essere recepito, non ravvisandosi ragioni ostative avuto particolare riguardo all'interesse della minore ), l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del Persona_1
10.12.2024 alle seguenti condizioni: affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre e libere modalità di visita per il padre secondo la disponibilità di NN e comunque almeno una volta a settimana, di regola nel pomeriggio di giovedì; il contribuirà Pt_1 al mantenimento della figlia versando la somma di euro 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, 1 nonché la somma di euro 170,00 mensili quale quota parte delle spese relative a doposcuola, corso di inglese, palestra e abbonamento wi-fi, che saranno documentate dalla (tale versamento CP_1 avverrà, per quanto concerne la retta del doposcuola, sino al conseguimento della maturità, e per le altre quote, sino a quando proseguiranno le attività o l'abbonamento cui le stesse si riferiscono); riparto paritetico delle ulteriori spese straordinarie, da concordare preventivamente;
l'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascuno, come per legge.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce le condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione, disponendo in conformità;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio dell'11.12.2024.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Maria NN De Marco Giudice
- dott.ssa Germana Maffei Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2194 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Francesca Colistra;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Palma Controparte_1 C.F._2
Covelli;
RESISTENTE
Oggetto: divorzio – cessazione effetti civili.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 1670/23 del 13.10.2023 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Il thema decidendum è, dunque, a questo punto circoscritto alle sole questioni accessorie in merito alle quali deve essere recepito, non ravvisandosi ragioni ostative avuto particolare riguardo all'interesse della minore ), l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del Persona_1
10.12.2024 alle seguenti condizioni: affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre e libere modalità di visita per il padre secondo la disponibilità di NN e comunque almeno una volta a settimana, di regola nel pomeriggio di giovedì; il contribuirà Pt_1 al mantenimento della figlia versando la somma di euro 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, 1 nonché la somma di euro 170,00 mensili quale quota parte delle spese relative a doposcuola, corso di inglese, palestra e abbonamento wi-fi, che saranno documentate dalla (tale versamento CP_1 avverrà, per quanto concerne la retta del doposcuola, sino al conseguimento della maturità, e per le altre quote, sino a quando proseguiranno le attività o l'abbonamento cui le stesse si riferiscono); riparto paritetico delle ulteriori spese straordinarie, da concordare preventivamente;
l'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascuno, come per legge.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce le condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione, disponendo in conformità;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio dell'11.12.2024.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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