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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione Minorenni
La Corte di Appello di Salerno Sezione Minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
d.ssa Lucia Crisci Consigliere Onorario dr. Vincenzo Battimiello Consigliere Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento RGN 1218/2024
TRA rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.Giampiero D'Alessandro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla via F.Cilea n.102 - appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv.Tiziana Izzo - Controparte_1 appellato
E rappresentato e difeso dall'avv.Lucia Controparte_2
Scannapieco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Salerno al Corso Vittorio Emanuele n.126– appellato
E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno
1 AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.117/24 del
Tribunale per i Minorenni di Salerno pubblicata il 16/10/2024 e notificata il 20/10/2024.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l' appellante: chiedeva la revoca della dichiarazione di adottabilità per insussistenza dei presupposti, anche in considerazione delle lungaggini del procedimento che non erano imputabili alla madre, dell'inerzia dei Servizi Sociali e dell'ASL NA1 Salerno e dei tempi processuali che avevano patito l'impatto devastante della pandemia con l'adozione di ogni provvedimento a tutela del minore;
per l'appellato: si rimetteva alla decisione della Corte;
per la curatrice speciale del minore: chiedeva il rigetto dell'appello con l'adozione di qualsivoglia provvedimento ritenuto idoneo a tutela del supremo e preminente interesse del minore
. Controparte_2
Il Procuratore Generale chiedeva in udienza il rigetto dell'appello.
La causa passava in decisione dopo la discussione orale in presenza all'udienza dell'1 aprile 2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9/3/2018, il Pubblico Ministero presso il
Tribunale per i Minorenni di Salerno chiedeva al Tribunale per i
Minorenni di Salerno di dichiarare la decadenza della responsabilità
genitoriale di n. il 5/10/57 e di Controparte_1 Parte_1
n. il 20/2/85, nei confronti del figlio minore
[...] Controparte_2
n. il 10/9/2017 a Salerno, a causa dei loro irresponsabili e
[...]
dannosi comportamenti.
Invero, in data 8/3/2018, le Forze dell'Ordine e gli assistenti sociali del Comune di Pellezzano intervenivano presso il nucleo familiare in questione e riscontravano una situazione disastrosa caratterizzata da incuria e trascuratezza, da disordine e da sporcizia.
Più precisamente la era in stato di agitazione Pt_1
psicomotoria nella camera da letto, il bambino era sporco,
maleodorante e malvestito ed il presentava ecchimosi sul CP_2
corpo e sangue sulle gambe a causa della condotta violenta della donna.
Il nella circostanza accusava la di bere in modo CP_2 Pt_1
smodato e di malmenare il piccolo, come poteva evincersi da
3 un'ecchimosi sul volto del piccolo, che a seguito del ricovero risultava positivo al test della cocaina.
Il Tribunale per i Minorenni con decreto del 9/3/2018 affidava il minore ad una comunità familiare, dichiarava i genitori sospesi dalla responsabilità genitoriale, con divieto di incontri e nominava un curatore speciale per il bambino anche quale tutore provvisorio.
I Servizi Sociali con una relazione del 28/3/2018 descrivevano un quadro socio ambientale drammatico: la madre faceva uso da anni di alcol e stupefacenti, era stata soccorsa una volta per coma etilico, era persona psicolabile e violenta ed era solita accompagnarsi ad uomini diversi, mentre il era succube della compagna tanto da esserne CP_2
impaurito.
In data 2/5/2018 la sottoposta ad indagini in sede Pt_1
penale, veniva inserita in un programma riabilitativo per il recupero dalla tossicodipendenza in una struttura residenziale.
Dalla Ctu espletata in sede penale emergeva che la presenza nel corpo del bambino di alcol e droga era conseguita all'allattamento materno, mentre il segno sul viso era l'effetto di un pizzicotto e non di una caduta.
4 Il Tribunale per i Minorenni disponeva l'espletamento di una
CTU psicodiagnostica sui genitori da parte del dr. medico- Per_1
chirurgo specialista in psichiatria e psicoterapia e del dr. Per_2
, psicologo specializzato in criminologia e psichiatria
[...]
forense.
Dalla CTU emergeva che:
il padre era affetto da un grave disturbo istrionico della personalità, da tratti di narcisismo e di egocentrismo, da una ridotta partecipazione emotiva alle circostanze attuali e ai contenuti di coscienza con la compromissione delle sua capacità genitoriale che non era considerata recuperabile;
in particolare il si era CP_2
mostrato incapace di proteggere il figlio tanto che non era riuscito a reagire in alcun modo alle condotte disfunzionali della madre al fine di evitare danni al piccolo e nel corso del tempo la sua condizione non era in alcun modo migliorata tanto che lo stesso aveva di fatto abbandonato il processo;
la madre aveva due disturbi in cross comorbidity poi diventati un unico complesso sindromico, in quanto aveva una storia clinica e un corteo sintomatologico tipico del disturbo borderline di personalità,
5 con multiforme sintomatologia, manifestazioni confuse e confusive prevalentemente di tipo nevrotico e con l'implicazione psicopatologica dell'angoscia di frammentazione, perdita del senso di sé, agiti paradelinquenziali, sintomi bizzarri, processi primari di pensiero,
aggressività auto ed eterodiretta, impulsività incontrollata, nonché
abuso di alcool e di sostanze stupefacenti.
Veniva espletata un'ulteriore CTU in relazione alle condizioni della madre, all'esito della quale, pur rilevandosi l'efficacia delle terapie ed i risultati raggiunti dalla stessa grazie ai due anni di percorso in comunità, si evidenziava che la manifestava ancora la Pt_1
necessità di proseguire con il cammino conoscitivo e terapeutico presso l'UOSM di Napoli per la stabilizzazione del sé, quale presupposto indispensabile per potersi occupare di un figlio, poiché la presenza di tematiche depressive e la lunghissima storia di fragilità
rendevano il processo trasformazionale della perizianda non ancora allo stato conclusivo.
Pertanto, con decreto del 12/7/2021 il Tribunale per i Minorenni
disponeva: la continuazione dell'affidamento del minore CP_2
alla coppia indicata in separato decreto, l'affidamento della
[...]
6 madre all' ASL UOMS per un'analisi della conquista della autonomia ed autosufficienza nei mesi a seguire, predisponeva un accompagnamento psicologico per la coppia affidataria in relazione alle richieste della madre di conoscere il proprio figlio ed avere contatti con lui a cura del Servizio Sociale territoriale e dichiarava la decadenza del padre rispetto al figlio e ne vietava i Controparte_1
contatti.
A questo punto nel 2022 la tornava ad una vita in Pt_1
autonomia e registrava nuovamente una grande fragilità dovuta alla condizione globale, al lavoro precario, al luogo abitativo condiviso e dalla necessità di elaborare ancora tale nuovo segmento di crescita,
dichiarando di non essere in grado di prendersi cura del figlio autonomamente;
a conferma di tale situazione anche gli incontri protetti con il figlio non davano esito positivo.
Le difficoltà della donna culminavano nella nascita in data
3/5/2023 del secondo figlio che nelle prime 24 ore di vita manifestava i segni di astinenza neonatale da abuso di sostanze in gravidanza da parte della madre, che ricoverata in ospedale presentava nelle urine tracce di cannabinoidi e di cocaina.
7 Le condizioni del secondogenito in concreto acclaravano la ripresa in pieno della vita da tossicodipendente da parte della
[...]
in spregio a tutti i risultati raggiunti nella comunità terapeutica Pt_1
e malgrado il successivo approfondito cammino psicologico, a riprova della totale assenza di qualsivoglia tipo di consapevolezza della cronica fragilità, quasi vi fosse un' impossibilità di mentalizzazione profonda.
In data 4/12/2023 il Tribunale per i Minorenni dichiarava anche la madre decaduta dalla responsabilità nei confronti del figlio che nel frattempo proseguiva con successo l'affidamento iniziato quando aveva soltanto un anno.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni con ricorso del 29/3/2024 chiedeva che fosse dichiarato lo stato di adottabilità del minore in questione sulla base di un conclamato stato di abbandono.
Il Tribunale adito evidenziava ai fini della decisione sia le condizioni positive di vita del minore che l'incapacità dei suoi genitori di poterlo crescere in quanto impossibilitati ad accudirlo senza arrecargli pregiudizio e a recuperare tale capacità in tempi realistici.
8 ha presentato opposizione avverso Parte_1
la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)mancato ed incompleto esame degli atti di causa;
l'appellante evidenziava che il procedimento in questione era sorto contestualmente a quello penale che si era concluso con un'assoluzione per insussistenza del fatto;
mediante la Ct espletata per la Procura dal dr, era emerso che il piccolo era in perfetta Per_3
salute, era stato ricoverato per una sospetta sindrome d'astinenza essendo risultato positivo alla cocaina e all'alcol a causa dell'allattamento materno e presentava solo un'ecchimosi sulla guancia verosimilmente provocata da un pizzicotto dato con troppa forza;
anche il dr. CTU nominato dal Tribunale per i Per_1
Minorenni, che aveva svolto su di lei ben due perizie, aveva detto che non era consapevole del fatto che l'allattamento potesse determinare il passaggio della sostanza stupefacente al figlio;
l'assoluzione in sede penale destituiva di fondamento gran parte delle circostanze dedotte in sede minorile, essendo venute meno tutte le affermazioni relative ad un presunto pericolo di vita per il figlio ed al Controparte_2
perpetrarsi di condotte maltrattanti nei suoi confronti, in quanto
9 piuttosto era emersa esclusivamente una grande conflittualità tra i genitori in relazione alla cura del bambino e all'interesse al recupero della relazione genitoriale;
il Giudice di primo grado non aveva in alcun modo tenuto in considerazione il suo percorso evolutivo, avendo aderito acriticamente a quanto accertato nel primo incontro peritale senza tener conto dei miglioramenti riscontrati in sede di espletamento della successiva CTU volti all'acquisizione di quelle competenze utili ad un riavvicinamento con il figlio;
infine andava rispettato l'art. 1 l.n.
184/1983 che stabiliva il diritto prioritario del minore a rimanere nel nucleo familiare di origine, anche se allargato, quale tessuto connettivo della sua identità;
2)mancata analisi dei provvedimenti adottati dal medesimo
Tribunale per i Minorenni;
l'appellante evidenziava che il Tribunale
per i Minorenni non aveva tenuto conto della relazione a lei favorevole del sin dall'8/11/2021, epoca Parte_2
in cui aveva nuovamente adottato un provvedimento penalizzante nei suoi confronti, provvedimento che sarebbe stato smentito dalla sua assoluzione con formula piena in sede penale;
inoltre a seguito dell'accoglimento parziale di un reclamo presentato dinanzi alla Corte
10 di Appello aveva ottenuto di essere presa in carico da parte del
Servizio Materno-Infantile dell'ASL Salerno in uno ai Servizi Sociali
territorialmente competenti e che fosse predisposto a suo favore un percorso di costituzione della genitorialità e un percorso psicoterapico volto alla stabilizzazione del sé ed al rafforzamento dell'autonoma e del senso di responsabilità; che tali percorsi non venivano mai attuati per cui non riprendeva la relazione con suo figlio;
evidenziava, infine,
che non erano stati considerati tutti i riscontri positivi da lei raggiunti grazie ai percorsi intrapresi.
si costituiva mediante il suo difensore Controparte_1
nominato d'ufficio. Questi nella sua comparsa evidenziava di non essere riuscita ad interloquire con l'assistito e, quindi, si rimetteva alla decisione della Corte.
L'avv. Lucia Scannapieco, quale curatore speciale e tutore del minore si costituiva e controdeduceva Controparte_2
chiedendo il rigetto del reclamo per i seguenti motivi:
l'appellante aveva fondato il suo ricorso principalmente sull'intervenuta sentenza di assoluzione del Tribunale di Salerno
partendo dal presupposto che i fatti oggetto del procedimento civile
11 davanti al Tribunale per i Minorenni di Salerno fossero i medesimi di quelli oggetto del procedimento penale, ma in realtà ciò era vero solo in parte;
invero in tema responsabilità genitoriale era stata, invece,
accertata una concreta situazione di abbandono morale e materiale del minore;
erano state ritenute impraticabili tutte le altre misure di tutela per il piccolo che era stato in pericolo di vita al tempo di Controparte_2
apertura dell'intera vicenda in occasione dell'episodio dell'8/3/2018, a seguito del quale il bambino presentava sulla guancia un' ecchimosi e veniva ricoverato presso il Reparto di Rianimazione dell'Ospedale S.
Maria della Speranza di Battipaglia con positività alla cocaina e con alcolemia di 0,05 g/dl; a seguito del ricovero per la disintossicazione e alle cure necessarie, il piccolo veniva inserito in comunità e solo successivamente veniva affidato alla coppia genitoriale che nell'attualità risultava essere la sua famiglia e dalla quale aveva ricevuto cura, sostegno e amore;
a fronte di tale situazione erano stati effettuati tentativi di recupero della tentativi che non avevano portato a risultati Pt_1
concreti , fino a giungere ad uno stato di completo abbandono del
12 figlio che giustificava il provvedimento di decadenza della sua responsabilità genitoriale;
a riprova del fatto dell'assenza di un effettivo cambiamento l'appellante aveva ripreso ad assumere sostanze stupefacenti tanto che partoriva un altro figlio che presentava di nuovo i sintomi della sindrome di astinenza;
inoltre gli incontri protetti con il minore del Controparte_2
21/3/2023 e del 25/5/2023, presso il di Pontecagnano Faiano CP_3
(Sa), non avevano fatto altro che far emergere ulteriori criticità in capo alla madre;
l'appellante si trovava nuovamente presso la Comunità madre-
bambino “ , sita in Sant'Antonio Abate, insieme al suo CP_4
secondogenito, dove seguiva i percorsi prescritti non per il piccolo ma perché a distanza di ben cinque anni mostrava di Controparte_2
nuovo assoluta inconsapevolezza;
in tale situazione la decisione più coerente al fine di assicurare tutela piena e concreta a era stata proprio quella di inserirlo CP_1
in una famiglia al fine di assicurargli un sano ed armonico sviluppo pisco-fisico;
13 la curatrice concludeva affermando che fosse soltanto controproducente per il bambino che lo stesso potesse in qualche modo avere rapporti, di qualsiasi tipo, con la madre.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Va premesso che la vicenda in esame è iniziata a seguito di un accesso in data 8 marzo 2018 della Polizia Giudiziaria e dei Servizi
Sociali del Comune di Pellezzano presso l'abitazione della Pt_1
che all'epoca viveva con il compagno e con il figlio Controparte_1
minore Controparte_2
Le condizioni igieniche erano disastrose sia in relazione agli ambienti che alle persone.
Il neonato aveva un segno sulla guancia e il compagno presentava lesioni sul suo corpo a seguito delle condotte violente della che aveva assunto sia alcol che droga. Pt_1
Veniva riscontrata tramite l'esame delle urine la positività della madre ai cannabinoidi e alla cocaina e del figlio alla cocaina.
Dopo un iniziale collocamento in una struttura il piccolo veniva affidato ad una coppia con la quale è rimasto sino all'attualità con esiti fortemente positivi.
14 La entrava in comunità e mediante l'espletamento di Pt_1
una CTU veniva accertato che la stessa fosse affetta da due disturbi in cross comorbidity, diventati un unico complesso sindromico, in quanto aveva una storia clinica e un corteo sintomatologico tipico del disturbo borderline di personalità, con multiforme sintomatologia,
manifestazioni confuse e confusive prevalentemente di tipo nevrotico e con l'implicazione psicopatologica dell'angoscia di frammentazione,
perdita del senso di sé, agiti paradelinquenziali, sintomi bizzarri,
processi primari di pensiero, aggressività auto ed eterodiretta,
impulsività incontrollata, nonché abuso di alcool e di sostanze stupefacenti.
Proprio grazie all'inserimento nella comunità le condizioni della donna miglioravano, ma anche a seguito dell'espletamento di un'ulteriore CTU veniva evidenziato che occorreva sperimentare ancora per verificare che la donna fosse in grado di esprimersi in modo adeguato anche in un contesto non protetto.
A conferma di quanto si presagiva la donna iniziava una relazione con un tossicodipendente e rimasta incinta dava alla luce il 3
maggio 2023 un secondo figlio che mostrava i sintomi della sindrome
15 di astinenza neonatale di abuso da sostanze stupefacenti in gravidanza da parte della madre.
Con tale accadimento la dimostrava in modo Pt_1
ineludibile di non essere capace di affrancarsi dalle sue condotte problematiche tanto di incorrere di nuovo in situazioni gravemente pregiudizievoli per la sua prole.
Invero la sindrome da astinenza neonatale – NAS -causa un'elevata vulnerabilità fisica del nascituro associata ad un'aumentata incidenza di complicanze mediche e neurologiche con ritardo dello sviluppo, problemi comportamentali, distress respiratorio, eccesso calo ponderale e difficoltà di alimentazione.
Tale sindrome è un disturbo che coinvolge il sistema nervoso centrale, il sistema nervoso autonomo , l'apparato gastrointestinale e l'apparato respiratorio con conseguenze a lunghissima scadenza nella vita.
In sostanza sono stati proprio i reiterati comportamenti della
[...]
a determinare l'adozione dei provvedimenti consequenziali di Pt_1
sospensione della responsabilità genitoriale , di decadenza della
16 responsabilità genitoriale e della dichiarazione di stato di abbandono e,
quindi, di adottabilità del figlio minore Controparte_2
L'appellante ha impugnato la decisione sostenendo che i fatti generatori del procedimento in oggetto avevano determinato anche l'iscrizione di un procedimento penale per maltrattamenti e lesioni e che nella fase dibattimentale i fatti che le erano stati ascritti non erano stati considerati sussistenti tanto da condurre ad una sua assoluzione con formula piena.
Per altro verso evidenziava che tutti i suoi miglioramenti non avevano dato gli esiti sperati perché non erano stati attivati i percorsi che dovevano essere disposti sulla base di quanto affermato dal
Dipartimento di Salute Mentale di Napoli del 22/10/21 e avallato dalla
Corte di Appello di Salerno in sede di reclamo avverso un decreto del
Tribunale per i Minorenni.
Il primo motivo non è accoglibile in quanto l'assoluzione con formula piena per il reato di maltrattamenti e lesioni nei confronti del figlio è stata disposta per i seguenti motivi:
da un canto la presenza nel corpicino del bambino di alcol e di droga era avvenuta senza che la madre ne fosse consapevole a seguito
17 dell'allattamento materno e dall'altro sul bambino vi era un solo segno sulla guancia che poteva essere l'effetto di un pizzicotto che non risultava neppure da chi fosse stato dato.
In realtà era assai difficile pervenire ad un'affermazione della responsabilità penale, perchè il processo si fondava sulle dichiarazioni dello stesso padre che era presente ai fatti, ma che era anche imputato in concorso e al di fuori di tali dichiarazioni vi era solo il segno del pizzicotto e l'inconsapevole trasmissione di alcol e droga da parte della madre al neonato.
Purtuttavia l'inconsapevolezza della madre in ordine alla trasmissione dell'alcol e della droga a se è elemento Controparte_2
che ha contribuito all'assoluzione della donna dal reato di maltrattamenti, ha , invece, valenza sicuramente decisiva in tema di capacità genitoriale nel momento in cui la ha partorito un Pt_1
secondo figlio le cui urine hanno dato esito positivo per cannabinoidi e per cocaina.
Dopo quello che era successo con il primogenito la era Pt_1
perfettamente in grado di capire le conseguenze dell'assunzione di alcol e droga nel periodo della gravidanza e questa assoluta
18 consapevolezza in ordine al pregiudizio derivante da una NAS
conduce in modo inevitabile ad un' irrecuperabile incapacità
genitoriale.
Neanche il secondo motivo è accoglibile.
L'appellante ha dedotto che a seguito di accertamenti effettuati presso il Dipartimento di Salute Mentale di Napoli veniva riscontrato che non avesse disturbi psicopatologici in atto e che la prosecuzione della sua esperienza in comunità era positiva soprattutto per ragioni protettive;
nella stessa relazione veniva affermato che chi scriveva non poteva esprimersi sulle competenze genitoriali, ma che la
[...]
dovesse seguire presso il luogo di residenza un percorso Pt_1
psicoterapeutico per la stabilizzazione del sé e per il sostegno della genitorialità.
La ha lamentato che i percorsi non erano stati mai Pt_1
attuati e che tali omissioni erano alla base delle successive decisioni adottate nei suoi confronti ed assai penalizzanti.
Invece la Corte rileva che a seguito di un parziale accoglimento del reclamo proposto dalla i percorsi venivano attivati. Pt_1
19 Con comunicazione del 20 11 2022 il Settore Politiche Sociale
del Comune di Salerno notiziava la Corte di appello di tale attivazione sin dal mese di maggio del 2022; invero a seguito dei percorsi emergeva che la era collaborativa, era consapevole di quanto Pt_1
accaduto in passato, non voleva che il bambino avesse pensato di essere stata abbandonato da lei e che, comunque, non era in grado di gestirlo.
Da tale relazione emergeva che la donna avesse un lavoro precario e vivesse con un compagno in un alloggio poco adeguato e che queste situazioni rendessero difficile pervenire ad una condizione di autosufficienza.
In sostanza venivano riscontrate quelle condizioni che avrebbero condotto la al di fuori della comunità, in presenza di legami Pt_1
affettivi da evitare, di ricadere , a causa della sua vulnerabilità nell'uso di sostanza stupefacente, esponendo una seconda volta un altro figlio a gravi pregiudizi fisici.
Va anche aggiunto che la decisione è corretta anche in relazione alla condizione di junior che ha trovato un vero equilibrio CP_1
nella crescita grazie alla coppia affidataria presso la quale vive ormai
20 da sei anni e che non può subire ulteriori pregiudizi a causa della condotta della madre.
Anche i due incontri protetti tra il figlio e la madre in data 21
marzo 2023 e il 25 maggio 2023 non hanno sortito un effetto positivo.
In entrambe le occasioni il bambino ha mostrato forte agitazione motoria, a conferma del suo turbamento e nel secondo incontro la madre si è relazionata con lui sfidandolo più volte.
La notte successiva al 21 marzo si é svegliato Controparte_2
più volte e ha chiesto alla madre affidataria di stargli vicino cercando il suo contatto fisico, il che ha rivelato l'attivazione nel minore di una sindrome abbandonica.
Quanto alla madre, a conferma della sua persistente condotta pregiudizievole, alla luce degli effetti del parto in data 3 maggio 2023,
può fondatamente ritenersi che a quella data aveva già ripreso ad assumere sostanze stupefacenti.
La gravità di questa situazione così come prospettata non consente in alcun modo di accogliere il reclamo.
L'appellante ha infine anche dedotto che lo stato di abbandono deve essere valutato anche in relazione alla capacità di recupero della
21 responsabilità genitoriale espressa dalla madre nell'attualità (
cfr.sent.Cass.n.278999/2024).
Prima di tutto l'appellante ha sostenuto che i suoi attuali progressi siano conseguenza della tardiva attivazione dei percorsi di sostegno, ma in proposito si è già evidenziato che sulla base dell'analisi di quanto compiuto in primo grado i percorsi erano stati attivati.
Ha, poi, allegato documentazione da cui risulterebbe che sta cercando di rendersi autonoma, che i controlli al stanno dando Pt_3
esito positivo e che all'esito di tale progetto dovrebbe potersi occupare per alcune ore al giorno del secondogenito ancora inserito in una struttura.
Oltre al fatto che si tratta di un percorso in itinere i cui tempi non sono attualmente prevedibili, è chiaro che tali elementi sono utili al fine di verificare la sussistenza di una responsabilità genitoriale verso il secondo figlio e sicuramente non verso il primo.
Questi ha sette anni e nel lontano 2019 veniva affidato ad una coppia che gli ha garantito una sana crescita.
22 In questo procedimento le possibilità di recupero della capacità
genitoriale vanno valutate nei confronti di e i tempi Controparte_2
di recupero della responsabilità genitoriale
(cfr.sent.Cass.n.21554/2021) nei suoi confronti non sono affatto compatibili con il suo interesse a proseguire in modo sano nella sua crescita e nel suo sviluppo psico fisico (cfr.sent.Cass.n.23802/2021).
In questa prospettiva anche gli esiti negativi degli incontri protetti tra la e inducono a ritenere giusta Pt_1 Controparte_2
la dichiarazione di adottabilità di sulla base Controparte_2
di un conclamato stato di abbandono.
Nulla per le spese per la natura della questione trattata che involge l'interesse di minori.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, così provvede:
rigetta l'appello e , per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
nulla per le spese.
Salerno, 1 aprile 2025
23 Il Consigliere Estensore
d.ssa Marcella Pizzillo
Il Presidente
dr. Vito Colucci
24