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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10635 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
, (C.F. ), difeso e rappresentato, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv. Cristina Miele, (C.F.
), e Giuseppe Di Paola, (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Maddaloni (CE),
alla Via Mastrantuono n. 28;
attore
CONTRO
, (C.F. , con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di CP_2
costituzione e risposta, dall'Avv. Laura Taranto, (C.F.: ), ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Napoli, alla
Piazza degli artisti n. 27; convenuta
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 24.04.23, ha Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, l' Controparte_1
, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
02820229005910506000, notificata il 25.03.23, relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 02820070019747264001, notificata come da estratto ruolo il 12.12.2007,
concernente spese processuali (anno 1997), di spettanza del Tribunale di Napoli,
Ufficio campione penale, di € 391,46;
- n. 02820070019766874000, notificata come da estratto ruolo il 12.12.2007,
concernente multe e ammende (anno 1997), di spettanza del Tribunale di Napoli,
Ufficio campione penale, di € 2.699, 47;
- n. 02820100011690678000, notificata come da estratto ruolo il 22.03.2010,
concernente multe ed ammende (anno 2001), di spettanza del Tribunale di Napoli,
Ufficio campione penale, di € 1.131, 75;
- n. 02820120018303651000, notificata come da estratto ruolo il 10.06.2013,
concernente multe, ammende, sanzioni amministrative (anno 2002), accertate con decreto penale, n. 1358 del 20.02.2001 del Tribunale di Napoli, di spettanza dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, di € 1.201,13.
Con la spiegata citazione l'attore preliminarmente domanda la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle. Richiede l'accertamento e la dichiarazione di nullità della impugnata intimazione di pagamento, censurando la mancata notifica di tutte le cartelle esattoriali ad essa relative;
l'incompetenza territoriale del concessionario emittente (direzione provinciale di Caserta in luogo della direzione provinciale di Napoli); il decorso del termine di prescrizione della pretesa creditoria (in quanto crediti risalenti agli anni 1997-2002), con vittoria di spese di giudizio.
L' , in relazione alle cartelle di pagamento n. Controparte_3
02820070019747264001, n. 02820070019766874000, n. 02820100011690678000,
eccepisce preliminarmente l'incompetenza funzionale dell'adito Giudice, in favore del Giudice dell'esecuzione penale;
nonché, in merito alla cartella di pagamento n.
02820120018303651000, il difetto della giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria, in quanto relativa a spese di natura tributaria.
Nel merito, evidenzia l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale dell'Ufficio del concessionario che ha emesso l'intimazione di pagamento, in considerazione dell'unicità e nazionalità dell'attività di riscossione esercitata che,
dunque, non incontra limiti territoriali;
nonché il mancato decorso della prescrizione, attesa la regolare notifica delle intimazioni di pagamento n.
028201490031421358000, n. 02820169011996452000, n. 028202229005910506000, atte ad interromperla.
In via subordinata, rileva la carenza della propria legittimazione passiva in considerazione della circostanza che, in qualità di mero esecutore dell'attività di riscossione, è estraneo alle vicende che interessano il procedimento di formazione del ruolo.
Come da verbale di udienza del 20.02.2025, il Giudice riserva la causa in decisione.
L'opposizione è fondata e va accolta per le motivazioni che seguono.
Anzitutto, occorre vagliare le sollevate eccezioni di incompetenza giurisdizionale e funzionale sollevate da parte convenuta, rivestendo tale questione carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente rispetto all'esame degli altri motivi esposti.
Con il primo motivo, l' (in riferimento alle Controparte_3
cartelle di pagamento n. 02820070019747264001, n. 02820070019766874000 e n.
02820100011690678000) rileva il difetto di competenza funzionale dell'adìto
Tribunale, in favore della competenza del Giudice dell'esecuzione penale,
trattandosi di crediti iscritti a ruolo a titolo di spese di giustizia penali.
Tale eccezione è infondata.
Invero, al riguardo “occorre distinguere tra: a) le contestazioni attinenti al “perimetro”
della condanna al pagamento delle spese del processo penale, oggetto della condanna
pronunziata dallo stesso giudice penale – ovvero quelle attinenti alla sussistenza,
all'estensione e ai caratteri di detta condanna, che mettono quindi in discussione la sua
effettiva portata – le quali vanno fatte esclusivamente valere in sede penale (e, quindi,
eventualmente, davanti al giudice della relativa esecuzione, laddove ne sussistano i
presupposti), avendo ad oggetto direttamente il contenuto del “titolo giudiziale”;
b) le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della
decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti (ivi incluse quelle
relative alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata
effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), le quali possono
essere oggetto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non trovando
direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di auto-liquidazione del
proprio credito operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via
amministrativa), che può quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione
esecutiva. Laddove contestazioni della tipologia indicata per prima (sub a) siano poste a
fondamento di una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si verifica una
situazione analoga a quella in cui l'opponente contesti il contenuto di una decisione
giudiziale avente efficacia di titolo esecutivo con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., in luogo che censurarla con i relativi mezzi di impugnazione ordinaria: in tal
caso l'opposizione sarà respinta, in quanto fondata su questioni la cui deduzione non è
ammissibile in sede oppositiva, senza che si ponga affatto una questione di “competenza” tra
il giudice dell'opposizione all'esecuzione e quello dell'impugnazione del provvedimento
costituente titolo esecutivo”. (Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza n. 37138 del 2022).
Ancora, “ove non sia discussione la sussistenza e la portata della statuizione di condanna
al pagamento delle spese del procedimento penale, la vicenda del rapporto obbligatorio fra
Stato e persona condannata sorto per effetto della statuizione penale, compresa quella
relativa alla estinzione del diritto di credito per prescrizione, rientra nelle attribuzioni
giurisdizionali del giudice civile, non anche del giudice dell'esecuzione penale. Cio' in
quanto, appunto, il fatto da accertare (costituito dall'influenza del tempo dalla legge
previsto per l'estinzione per prescrizione del diritto di credito e dall'inizio del termine
necessario per la prescrizione) si pone "a valle" della accertata definizione del presupposto
della condanna alle spese e del perimetro della sua operatività” (Cass. Sez. Pen. Sentenza
n. 30550 del 13 luglio 2023).
Relativamente alla cartella n. 02820120018303651000, viene evidenziata la carenza di giurisdizione ordinaria in luogo di quella tributaria, in ragione della natura tributaria del credito ivi riportato.
Tale eccezione è infondata.
Invero, come emerge dalla documentazione prodotta, deve escludersi la natura tributaria della pretesa creditoria ivi riportata. Tale cartella esattoriale fa riferimento a multe, ammende, sanzioni amministrative e spese
[...]
per cui si radica la giurisdizione del giudice civile (ex multis Controparte_4
Cass. 18012/2023)
Verificate, dunque, la competenza e la giurisdizione dell'adìto Tribunale, occorre affrontare il secondo motivo di opposizione, con il quale Parte_1
eccepisce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, in quanto emessa dall' , nonostante sia egli residente in Controparte_5
Napoli.
Tale doglianza è fondata.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal concessionario, L'
[...]
, che dal 2017 ha sostituito Equitalia S.p.A., mantiene la Controparte_3
competenza territoriale prevista per quest'ultima. Invero, nell'attività di riscossione
è previsto che ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente. Il domicilio fiscale costituisce, pertanto, il criterio di collegamento tra qualsiasi soggetto passivo d'imposta e la struttura competente all'esercizio delle potestà di accertamento e riscossione.
Sul punto, recente giurisprudenza ha affermato che “A seguito della riforma della
riscossione il concessionario della riscossione competente è – secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Corte, menzionata dallo stesso ricorrente in memoria - quello che
opera nel domicilio fiscale del contribuente;
nell'attività di riscossione attribuita all'
[...]
che la esercitava illo tempore tramite Equitalia S.p.A., è previsto che, ai sensi CP_1
dell'art. 31, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio
territorialmente competente secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente al quale,
giusta l'art. 24 d.P.R. n. 602/1973, l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito
territoriale cui esso si riferisce (Cass., Sez. V, 29 marzo 2017, n. 8049; Cass., Sez. VI, 17
novembre 2022, n. 33862)” (Cass. Trib., Sez. 5, Ord. n. 14364/2023).
Sulla medesima linea si pone la seguente pronuncia: “(…) in tema di riscossione dei
tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo
emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso
dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all'
che la esercita tramite Equitalia s.p.a., è previsto, da un lato, che, ai Controparte_1
sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del
contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, “l'ufficio
consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce (Cass. V, n.
8049/2017)” (Cass., Ord. n. 4400/2023). Ancora, come delineato dalla Suprema
Corte, con ordinanza n. 23889 del 05/09/2024, l' intimazione di pagamento deve essere emessa e notificata dall' ufficio provinciale di ADER ove il contribuente ha il domicilio fiscale o la sede.
Pertanto, la domanda va accolta. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) accoglie la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, e, per l'effetto, dichiara la nulla l'intimazione di Controparte_3
pagamento n. 02820229005910506000;
- b) condanna l' , alla refusione, in favore di Controparte_3
, delle spese di giudizio, liquidate, ex D. M. 55/2014 (scaglione Parte_1
da € 5.201,00 ad € 26.000), in € 1.700,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389
per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore degli
Avv. Giuseppe Di Paola e Cristina Miele, dichiaratisi antistatari;
Così deciso in Napoli, il 5.03.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10635 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
, (C.F. ), difeso e rappresentato, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv. Cristina Miele, (C.F.
), e Giuseppe Di Paola, (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Maddaloni (CE),
alla Via Mastrantuono n. 28;
attore
CONTRO
, (C.F. , con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di CP_2
costituzione e risposta, dall'Avv. Laura Taranto, (C.F.: ), ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Napoli, alla
Piazza degli artisti n. 27; convenuta
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 24.04.23, ha Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, l' Controparte_1
, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
02820229005910506000, notificata il 25.03.23, relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 02820070019747264001, notificata come da estratto ruolo il 12.12.2007,
concernente spese processuali (anno 1997), di spettanza del Tribunale di Napoli,
Ufficio campione penale, di € 391,46;
- n. 02820070019766874000, notificata come da estratto ruolo il 12.12.2007,
concernente multe e ammende (anno 1997), di spettanza del Tribunale di Napoli,
Ufficio campione penale, di € 2.699, 47;
- n. 02820100011690678000, notificata come da estratto ruolo il 22.03.2010,
concernente multe ed ammende (anno 2001), di spettanza del Tribunale di Napoli,
Ufficio campione penale, di € 1.131, 75;
- n. 02820120018303651000, notificata come da estratto ruolo il 10.06.2013,
concernente multe, ammende, sanzioni amministrative (anno 2002), accertate con decreto penale, n. 1358 del 20.02.2001 del Tribunale di Napoli, di spettanza dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, di € 1.201,13.
Con la spiegata citazione l'attore preliminarmente domanda la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle. Richiede l'accertamento e la dichiarazione di nullità della impugnata intimazione di pagamento, censurando la mancata notifica di tutte le cartelle esattoriali ad essa relative;
l'incompetenza territoriale del concessionario emittente (direzione provinciale di Caserta in luogo della direzione provinciale di Napoli); il decorso del termine di prescrizione della pretesa creditoria (in quanto crediti risalenti agli anni 1997-2002), con vittoria di spese di giudizio.
L' , in relazione alle cartelle di pagamento n. Controparte_3
02820070019747264001, n. 02820070019766874000, n. 02820100011690678000,
eccepisce preliminarmente l'incompetenza funzionale dell'adito Giudice, in favore del Giudice dell'esecuzione penale;
nonché, in merito alla cartella di pagamento n.
02820120018303651000, il difetto della giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria, in quanto relativa a spese di natura tributaria.
Nel merito, evidenzia l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale dell'Ufficio del concessionario che ha emesso l'intimazione di pagamento, in considerazione dell'unicità e nazionalità dell'attività di riscossione esercitata che,
dunque, non incontra limiti territoriali;
nonché il mancato decorso della prescrizione, attesa la regolare notifica delle intimazioni di pagamento n.
028201490031421358000, n. 02820169011996452000, n. 028202229005910506000, atte ad interromperla.
In via subordinata, rileva la carenza della propria legittimazione passiva in considerazione della circostanza che, in qualità di mero esecutore dell'attività di riscossione, è estraneo alle vicende che interessano il procedimento di formazione del ruolo.
Come da verbale di udienza del 20.02.2025, il Giudice riserva la causa in decisione.
L'opposizione è fondata e va accolta per le motivazioni che seguono.
Anzitutto, occorre vagliare le sollevate eccezioni di incompetenza giurisdizionale e funzionale sollevate da parte convenuta, rivestendo tale questione carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente rispetto all'esame degli altri motivi esposti.
Con il primo motivo, l' (in riferimento alle Controparte_3
cartelle di pagamento n. 02820070019747264001, n. 02820070019766874000 e n.
02820100011690678000) rileva il difetto di competenza funzionale dell'adìto
Tribunale, in favore della competenza del Giudice dell'esecuzione penale,
trattandosi di crediti iscritti a ruolo a titolo di spese di giustizia penali.
Tale eccezione è infondata.
Invero, al riguardo “occorre distinguere tra: a) le contestazioni attinenti al “perimetro”
della condanna al pagamento delle spese del processo penale, oggetto della condanna
pronunziata dallo stesso giudice penale – ovvero quelle attinenti alla sussistenza,
all'estensione e ai caratteri di detta condanna, che mettono quindi in discussione la sua
effettiva portata – le quali vanno fatte esclusivamente valere in sede penale (e, quindi,
eventualmente, davanti al giudice della relativa esecuzione, laddove ne sussistano i
presupposti), avendo ad oggetto direttamente il contenuto del “titolo giudiziale”;
b) le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della
decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti (ivi incluse quelle
relative alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata
effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), le quali possono
essere oggetto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non trovando
direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di auto-liquidazione del
proprio credito operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via
amministrativa), che può quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione
esecutiva. Laddove contestazioni della tipologia indicata per prima (sub a) siano poste a
fondamento di una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si verifica una
situazione analoga a quella in cui l'opponente contesti il contenuto di una decisione
giudiziale avente efficacia di titolo esecutivo con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., in luogo che censurarla con i relativi mezzi di impugnazione ordinaria: in tal
caso l'opposizione sarà respinta, in quanto fondata su questioni la cui deduzione non è
ammissibile in sede oppositiva, senza che si ponga affatto una questione di “competenza” tra
il giudice dell'opposizione all'esecuzione e quello dell'impugnazione del provvedimento
costituente titolo esecutivo”. (Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza n. 37138 del 2022).
Ancora, “ove non sia discussione la sussistenza e la portata della statuizione di condanna
al pagamento delle spese del procedimento penale, la vicenda del rapporto obbligatorio fra
Stato e persona condannata sorto per effetto della statuizione penale, compresa quella
relativa alla estinzione del diritto di credito per prescrizione, rientra nelle attribuzioni
giurisdizionali del giudice civile, non anche del giudice dell'esecuzione penale. Cio' in
quanto, appunto, il fatto da accertare (costituito dall'influenza del tempo dalla legge
previsto per l'estinzione per prescrizione del diritto di credito e dall'inizio del termine
necessario per la prescrizione) si pone "a valle" della accertata definizione del presupposto
della condanna alle spese e del perimetro della sua operatività” (Cass. Sez. Pen. Sentenza
n. 30550 del 13 luglio 2023).
Relativamente alla cartella n. 02820120018303651000, viene evidenziata la carenza di giurisdizione ordinaria in luogo di quella tributaria, in ragione della natura tributaria del credito ivi riportato.
Tale eccezione è infondata.
Invero, come emerge dalla documentazione prodotta, deve escludersi la natura tributaria della pretesa creditoria ivi riportata. Tale cartella esattoriale fa riferimento a multe, ammende, sanzioni amministrative e spese
[...]
per cui si radica la giurisdizione del giudice civile (ex multis Controparte_4
Cass. 18012/2023)
Verificate, dunque, la competenza e la giurisdizione dell'adìto Tribunale, occorre affrontare il secondo motivo di opposizione, con il quale Parte_1
eccepisce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, in quanto emessa dall' , nonostante sia egli residente in Controparte_5
Napoli.
Tale doglianza è fondata.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal concessionario, L'
[...]
, che dal 2017 ha sostituito Equitalia S.p.A., mantiene la Controparte_3
competenza territoriale prevista per quest'ultima. Invero, nell'attività di riscossione
è previsto che ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente. Il domicilio fiscale costituisce, pertanto, il criterio di collegamento tra qualsiasi soggetto passivo d'imposta e la struttura competente all'esercizio delle potestà di accertamento e riscossione.
Sul punto, recente giurisprudenza ha affermato che “A seguito della riforma della
riscossione il concessionario della riscossione competente è – secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Corte, menzionata dallo stesso ricorrente in memoria - quello che
opera nel domicilio fiscale del contribuente;
nell'attività di riscossione attribuita all'
[...]
che la esercitava illo tempore tramite Equitalia S.p.A., è previsto che, ai sensi CP_1
dell'art. 31, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio
territorialmente competente secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente al quale,
giusta l'art. 24 d.P.R. n. 602/1973, l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito
territoriale cui esso si riferisce (Cass., Sez. V, 29 marzo 2017, n. 8049; Cass., Sez. VI, 17
novembre 2022, n. 33862)” (Cass. Trib., Sez. 5, Ord. n. 14364/2023).
Sulla medesima linea si pone la seguente pronuncia: “(…) in tema di riscossione dei
tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo
emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso
dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all'
che la esercita tramite Equitalia s.p.a., è previsto, da un lato, che, ai Controparte_1
sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del
contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, “l'ufficio
consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce (Cass. V, n.
8049/2017)” (Cass., Ord. n. 4400/2023). Ancora, come delineato dalla Suprema
Corte, con ordinanza n. 23889 del 05/09/2024, l' intimazione di pagamento deve essere emessa e notificata dall' ufficio provinciale di ADER ove il contribuente ha il domicilio fiscale o la sede.
Pertanto, la domanda va accolta. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) accoglie la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, e, per l'effetto, dichiara la nulla l'intimazione di Controparte_3
pagamento n. 02820229005910506000;
- b) condanna l' , alla refusione, in favore di Controparte_3
, delle spese di giudizio, liquidate, ex D. M. 55/2014 (scaglione Parte_1
da € 5.201,00 ad € 26.000), in € 1.700,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389
per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore degli
Avv. Giuseppe Di Paola e Cristina Miele, dichiaratisi antistatari;
Così deciso in Napoli, il 5.03.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone