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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 3725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3725 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 7988/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 7988/2022 avente ad oggetto “nullità contrattuale”
e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Mario Monda, presso il cui studio, sito in Nola, alla via On.le Francesco
LI, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di Controparte_1
risposta, dall'avv. NI Pezone, presso il cui studio, sito in Frattamaggiore, alla via
Roma n. 266, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 12.6.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7988/2022
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore deduceva: che sua Parte_1
madre aveva stipulato, in data 8.6.2005, un contratto di Parte_2
mantenimento a titolo oneroso con la figlia – sua sorella – , contratto Controparte_1
che prevedeva, da un lato, il trasferimento a quest'ultima della quota pari ad 1/2 di nuda proprietà del fabbricato sito in Frattamaggiore, alla I SA Francesco NI
OR n. 10 e, dall'altro lato, l'impegno di sua sorella a prestare alla madre, a proprie spese, ogni cura ed assistenza che si rendesse necessaria;
che detto contratto era evidentemente nullo per difetto di causa per falsità degli impegni assunti ed impossibilità delle prestazioni indicate nell'atto; che, in particolare, la convenuta aveva accettato l'impegno di tenere presso di sé la madre, quando piuttosto era stata lei ad avere sempre abitato presso la casa dei genitori, abitazione sita al piano rialzato del fabbricato;
che altrettanto falsa era la dichiarazione con cui sua sorella si era impegnata a provvedere all'alloggio della madre per le vacanze estive, cosa mai effettivamente verificatasi;
che, inoltre, valeva considerare che sua sorella non aveva mai esercitato alcuna attività lavorativa, non disponeva di risorse economiche personali, ragion per cui era implausibile che potesse farsi carico delle spese di mantenimento della madre, la quale, invece, al momento della stipula del contratto, era autosufficiente e godeva di una solida condizione economica (disponeva infatti di pensioni ammontanti in totale ad € 1.200,00 mensili, alle quali si era poi cumulata nel 2011 la pensione di reversibilità del marito ); Persona_1
che mensilmente provvedeva al prelievo sistematico ed in un'unica Controparte_1
CP_ soluzione di tutti gli emolumenti pensionistici corrisposti dall' che era di chiara evidenza come, in relazione al contratto stipulato, mancasse del tutto l'alea e cioè quelle incertezza tra il vantaggio e la correlata perdita economica e, quindi, una proporzionalità tra le prestazioni;
che un ulteriore aspetto da considerare era che, al momento della stipula, sua madre aveva già compiuto 80 anni ed era quindi chiaro Parte_2
che la sua dipartita sarebbe avvenuta nel giro di pochi anni;
che la sproporzione tra le prestazioni emergeva ancor più chiaramente se si considerava che, se il valore della quota del compendio immobiliare trasferita, così come indicato nel contratto, ammontava ad €
26.400,00, quello effettivo era invece ben superiore;
che, infatti, in altro giudizio celebratosi tra le medesime parti, era stata espletata una C.T.U. che aveva stimato in €
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267.129,13 il valore commerciale dell'intero compendio immobiliare;
che con la stipula del contratto di mantenimento era stata chiaramente dissimulata una donazione in favore di della nuda proprietà di metà dell'immobile, e ciò al solo fine di Controparte_1
sottrarre dalla massa ereditaria gli unici beni di cui la madre fosse proprietaria, con conseguente lesione della quota di legittima a lui spettante quale erede legittimario;
che era deceduta il 20.12.2012. Parte_2
Tanto premesso ed esposto rassegnava le seguenti conclusioni:
In via principale e nel merito:
A. Accertare e dichiarare che l'atto di mantenimento a titolo oneroso stipulato con atto per notar (rep 24739) del 8 giugno 2005, in ragione della falsità delle Persona_2
dichiarazioni rese dalla IG.r in punto di corrispettivo, sia nullo per Controparte_1
difetto di causa, per l'assenza di alea e conseguente sproporzione originaria tra le prestazioni, e per l'effetto, in ragione di tale declaratoria di nullità, disporre che il 50% dei diritti di proprietà del fabbricato sito nel Comune di Frattamaggiore (NA-80027), alla
I SA Francesco NI OR n. 10 (già 7 e antecedentemente 4) e composto da n. 3 unità rispettivamente individuate in catasto fabbricati del Comune di
Frattamaggiore: a)Foglio 1 Particella n. 871, b) Foglio 1 Particella n. 871 sub 2, c) Foglio
1 Particella n.871 sub 1, venga ad essere restituito alla massa ereditaria della defunta
IG.r , ed attribuito iure ereditatis, dunque nella titolarità di diritti di Parte_2
proprietà, la quota pari al 25% e/o 1/4 e/o 125/1000 di proprietà a ciascuno degli eredi legittimi quanto rispettivamente al IG. e Parte_1 Controparte_1 [...]
nonchè nella quota pari al 12,50% e/o 1/8 e/o 63/1000 di proprietà CP_3 rispettivamente in favore delle IG.r e/o Parte_3 Parte_4
nella minor o maggior somma dovesse essere allo stesso attribuita secondo legge con sentenza da trascriversi presso la competente Conservatoria;
B. In via subordinata e nel merito, laddove l'On.le Giudicante non ritenesse accoglibile la tesi della nullità per difetto di causa, voglia accertare e dichiarare che l'atto di mantenimento a titolo oneroso stipulato con atto per nota (rep 24739) del Persona_2
8 giugno 2005, costituisca atto di compravendita simulato, dissimulante un atto di donazione indiretta in favore della IG.r , e dunque per l'effetto Controparte_1
C. Accertare e dichiarare che l'accertata donazione indiretta ha determinato una lesione della quota di legittima dello istante disponendo la riduzione della donazione dissimulata
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sopra indicata, in modo che sia reintegrata la quota di legittima spettante al IG
[...] pari ad 1/4 e/o nella minor o maggior quota dovesse essere allo stesso attribuita Pt_1
secondo legge;
D. Nel sicuro accoglimento, si pur in via subordinata e nel merito, dell'azione di riduzione testè formulata nei confronti dell'attore del 08.06.2005, voglia l'On.le Giustizia adita, disporre ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 563 c.c., la sua restituzione alla massa ereditaria affinchè si attribuita nella titolarità di diritti di proprietà, la quota pari al 25%
e/o 1/4 e/o 125/1000 di proprietà a ciascuno degli eredi legittimi quanto rispettivamente al IG , nonchè nella quota pari Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
al 12,50% e/o 1/8 e/o 63/1000 di proprietà rispettivamente in favore delle IG.r
[...]
, e/o nella minor o maggior somma dovesse essere allo Parte_3 Parte_4
stesso attribuita secondo legge con sentenza da trascriversi presso la competente
Conservatoria;
E. In via gradata, nel merito, laddove l'azione di restituzione non fosse utilmente esperibile per la restituzione del cespite dedotto alla massa ereditaria, ordinare alla convenuta donataria di compensare in denaro i legittimari in rapporto alla lesione di legittima che risulterà accertata in favore del IG , pari ad 1/4 e dunque Parte_1
atteso il valore di € 133.500,00 come espresso ed incontestato tra le parti per il 50% del fabbricato in Frattamaggiore (NA-80027), alla I SA Francesco NI OR n.
10 (già 7 e antecedentemente 4) e composto da n. 3 unità rispettivamente individuate in catasto fabbricati del Comune di Frattamaggiore: a)Foglio 1 Particella n. 871, b) Foglio
1 Particella n. 871 sub 2, c) Foglio 1 Particella n.871 sub 1, condannare la IG.r
[...]
alla corresponsione in favore del IG. l'importo di € CP_1 Parte_1
33.375,00 e/o nella minor o maggior somma dovesse essere allo stesso attribuita secondo legge;
F. Vinte le spese e compensi di causa con attribuzione;
Si costituiva in giudizio che, contestando le argomentazioni poste a Controparte_1
fondamento delle pretese azionate, assumeva: la nullità della domanda relativa all'azione di riduzione, rispetto alla quale non era stato specificato né il relictum, né il donatom, né risultava essere stato allegato un calcolo matematico dell'eventuale lesione;
che, in relazione al contratto di mantenimento, la prestazione che rappresentava il corrispettivo del trasferimento immobiliare era di tipo assistenziale;
che lei era stata l'unica figlia ad aver prestato assistenza alla madre;
che non corrispondeva al vero Parte_2
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che lei non aveva mai disposto di proprie risorse economiche atteso che aveva dal padre ereditato la somma di € 41.300,00; che, due anni dopo la stipula del contratto, la madre si era sottoposta ad un percorso di cure per un carcinoma al seno e lei si era sempre da sola fatta carico di tutta l'assistenza di cui aveva avuto bisogno;
che, con riguardo al valore che nel contratto era stato attribuito al cespite immobiliare, valeva considerare che l'Agenzia delle Entrate aveva affermato il principio per cui in questo tipo di convenzioni la tassazione poteva essere calcolata sulla base del mero valore catastale dell'immobile, derogando alla regola del “prezzo-valore” prevista per le cessioni.
Ciò posto, concludeva per l'integrale rigetto delle domande.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale di ed Controparte_1
audizione di due testi indicati da parte convenuta. All'esito, era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era quindi riservata in decisione con ordinanza del 16.6.2025.
La domanda principale proposta dall'attore è fondata per quanto di ragione.
Con riguardo alla qualificazione giuridica del contratto per cui è causa, il Tribunale ritiene che lo stesso debba essere ricondotto, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte, al contratto atipico di c.d. “vitalizio alimentare” o “vitalizio improprio”, ossia il contratto con il quale una parte, in corrispettivo della cessione di un immobile, si obbliga ad assicurare al cedente vitto, alloggio nonché assistenza materiale e morale.
L'assunto si evince, innanzitutto, dalle concrete prestazioni individuate dalle parti: da un lato, il trasferimento di una quota pari ad 1/2 della nuda proprietà del bene immobile, meglio identificato in premessa, da parte di ed in favore di Parte_2 [...]
, dall'altro, a titolo di controprestazione, quindi “corrispettivo” (d'altra parte CP_1
così come definito dalle stesse parti alla pag. 2 del citato contratto), l'assunzione da parte dell'odierna convenuta dell'obbligo di prestare in favore della cedente assistenza materiale e morale, nonché di corrisponderle a proprie spese vitto, vestiario e alloggio, cure mediche ed assistenza sanitaria.
Ad ulteriore conferma della riconducibilità del contratto di mantenimento al negozio atipico di vitalizio alimentare milita altresì la causa dello stesso, nozione intesa da ormai costante giurisprudenza, non già come la funzione economico-sociale del contratto
(presupposto che si cristallizzerebbe per ogni contratto tipizzato dal legislatore e che non spiegherebbe come un contratto tipico possa avere una causa illecita), bensì come “la
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sintesi degli interessi reali che il singolo, specifico contratto posto in essere è diretto a realizzare (c.d. causa in concreto)” (Cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10490 del
08/05/2006 secondo cui “Causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato”). A detta interpretazione della causa del contratto, che appare volta alla valorizzazione della rilevanza funzionale della causa concreta dello stesso, si conformava la giurisprudenza successiva, la quale recentemente precisava che “la causa, quale elemento essenziale del contratto ex art. 1325 c.c., identifica lo scopo pratico del negozio, la sintesi - cioè - degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare
(causa concreta) quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato. L'indagine, circa la causa quale obiettiva funzione economico sociale del contratto, quindi, va svolta non in astratto, ma in concreto al fine di verificare - secondo il disposto degli art. 1343 e 1344 c.c. - la conformità alla legge dell'attività negoziale posta in essere dalle parti e quindi la riconoscibilità della tutela apprestata dall'ordinamento giuridico. Una siffatta indagine non può prescindere dall'apprezzamento degli interessi che il contratto è destinato a realizzare, quali emergono dalle circostanze obiettive (pregresse, coeve e successive alla sua conclusione) secondo la valutazione, riservata al giudice del merito, del materiale probatorio acquisito. Solo laddove da tale indagine risulti che le parti abbiano utilizzato un determinato modello negoziale per realizzare una funzione obiettiva che sia non soltanto diversa da quella per la quale tale modello negoziale è previsto dalla legge, ma anche in contrasto con norme imperative, con l'ordine pubblico o con il buon costume (ciò che caratterizza la illiceità della causa), il giudice deve negare al negozio posto in essere dalle parti la tutela apprestata dall'ordinamento” (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 921 del
17/01/2017).
Dunque, il contratto atipico di mantenimento, altrimenti denominato “vitalizio alimentare”, è una figura negoziale elaborata dalla prassi al fine di soddisfare esigenze di assistenza personale, future e mutevoli: ciò che, ad un tempo, caratterizza e identifica tale contratto oneroso è proprio la sua natura di contratto aleatorio. Viene in rilievo proprio quell'elemento dell'alea, la cui presenza distingue i contratti aleatori dai c.d. contratti commutativi;
occorre, pertanto, individuare quello che è lo specifico contenuto dell'alea,
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quale elemento identificativo del contratto atipico di mantenimento. Detta alea consiste nell'impossibilità, per il debitore vitaliziante, di conoscere esattamente il valore della prestazione a cui si obbliga, essendo la durata della sua obbligazione commisurata alla vita del beneficiario vitaliziato. Poiché tale alea penetra nella causa del contratto di mantenimento, è da ritenersi nullo, per mancanza di causa, il contratto che venga concluso nonostante il difetto della ridetta alea, come, per esempio, quello concluso con un beneficiario vuoi in età molto avanzata, vuoi gravemente ammalato. Altrimenti detto: con specifico riferimento all'età e allo stato di salute, l'alea è esclusa soltanto se, al momento della conclusione del contratto, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale oppure se il beneficiario abbia avuto un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile.
La prevalente giurisprudenza opina nel senso di ritenere che, ai fini della validità del contratto di mantenimento, debba esserci, da una parte, una proporzionale situazione di incertezza tra il vantaggio e la correlativa perdita economica, dall'altra, l'imprevedibile durata della sopravvivenza del vitaliziato, perché, se al momento della stipula del contratto, manca l'alea (e quindi il rischio), venendo meno una proporzionalità tra le prestazioni, il contratto di mantenimento e assistenza deve considerarsi nullo per difetto di causa.
Sul punto, secondo la Cassazione “nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l'aleatorietà, che ne costituisce elemento essenziale, va accertata con riguardo al momento della conclusione del contratto stesso, il quale è caratterizzato dalla incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza in relazione al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un aggravio delle cure) ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio” (cfr. Cass.
7479/2013, Cass. 14796/2009).
Come evidenziato dalla giurisprudenza poc'anzi richiamata, dunque, i parametri che il giudice di merito deve scrutinare nella valutazione in ordine alla sussistenza dell'alea in una operazione di tal fatta sono essenzialmente tre e vanno parametrati alla data di conclusione del contratto: 1) l'età del vitaliziato, 2) le sue condizioni di salute e 3) il
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valore del cespite patrimoniale da costui ceduto.
E, così, tendenzialmente, l'alea va esclusa quando il vitaliziato sia, per malattia, in tale stato che se ne debba ritenere prossima la morte o sia di età talmente avanzata da rendere del tutto certo, anche secondo le più ottimistiche previsioni, che non potrà sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile;
ma, nondimeno, anche ricorrendo tali circostanze,
l'alea non potrebbe essere esclusa tutte le volte in cui il bene ceduto è la nuda proprietà di un immobile di scarso valore.
Parimenti, l'alea va tendenzialmente ritenuta sussistente quando le prestazioni del vitaliziante non siano circoscrivibili entro un arco di tempo particolarmente contenuto (in ragione dell'età non particolarmente avanzata del beneficiario e/o del suo buon stato di salute); ma, nondimeno, anche in tal caso l'alea potrebbe essere esclusa se il corrispettivo
è costituito dalla nuda proprietà di un immobile di valore sensibilmente elevato.
Ebbene, con riferimento al primo aspetto, nel caso che ci occupa, risulta dagli atti che l'atto dispositivo oggetto di impugnazione veniva effettuato in data 8.6.2005, quando aveva l'età di 80 anni. L'attore non ha dedotto che la madre soffrisse Parte_2
all'epoca di particolari patologie che ne facevano prevedere un imminente esito letale. In relazione a tale aspetto non può allora dirsi non sussistente quell'elemento di aleatorietà che connota il contratto atipico di mantenimento e che ne consente la sussunzione nella categoria concettuale dei contratti onerosi. Viene in soccorso, sul punto, ancora l'insegnamento della Suprema Corte che opina costantemente nel senso della validità del contratto atipico di mantenimento del genitore, con il quale si preveda la cessione al figlio della proprietà dell'abitazione, a titolo di corrispettivo dei servigi che il figlio cessionario si obblighi a porre in essere in favore del genitore cedente: la menzionata validità è, ovviamente, da escludersi, allorché emerga che il genitore cedente, al momento dell'atto dispositivo, fosse moribondo, versasse in condizioni di salute estremamente precarie o, comunque, si trovasse in imminente pericolo di vita. Al ricorrere, quindi, della citata situazione di fatto, va certamente esclusa la presenza della c.d. alea, quale fattore ineliminabile in materia di contratto atipico di mantenimento, intendendosi, con l'espressione linguistica “alea”, proprio l'incertezza relativamente alla durata della vita del beneficiario delle prestazioni di assistenza (ex multis, Cass. sent. n. 23895 del
23.11.2016).
In altre e più semplici parole, nel caso di specie né la madre aveva una età particolarmente
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avanzata, né risultava – almeno al momento della stipula del rogito notarile – portatrice di patologie tali da far ritenere imminente o anche semplicemente prossima la sua dipartita, che infatti avveniva in data 20.12.2012, oltre sette anni dal contratto.
Pur tuttavia, al di là dello stato di salute del vitaliziato, ai fini della verifica dell'esistenza dell'alea al momento della stipula va comunque accertata l'esistenza di quella situazione di incertezza in relazione al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo. Tale presupposto condizionante la sussistenza dell'alea non appare ricorrente nella vicenda in esame.
Risulta invero opportuno richiamare testualmente il contenuto delle prestazioni assistenziali dovute dalla convenuta ed indicate nel contratto come corrispettivo della cessione immobiliare: “A titolo di corrispettivo la parte cessionaria SI CP_1
si obbliga nei confronti della propria cara madre che accetta
[...] Parte_2
a tenerla presso di sé, ad assisterla e prodigarle tutte le cure e l'assistenza necessarie, anche in caso di malattia, somministrandogli vitto, vestiario, cure mediche e medicine, a provvedere ad alloggiarla in occasione del periodo estivo, in località di gradimento della SI;
a provvedere a tutto quant'altro potrà occorrere alla SIa Parte_2
durante tutta la sua vita, nulla escluso od eccettuato. Il tutto a cura e spese di Parte_2 essa SI , dovendosi intendere tale prestazione oggettivamente e Controparte_1
secondo l'intenzione delle parti, infungibile”.
Le risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio devono far escludere che, al momento della stipula del contratto, la convenuta si sia realmente obbligata a realizzare in favore della madre tutte le prestazioni indicate.
In primo luogo, costituisce circostanza pacifica tra le parti – in quanto ammessa dalla stessa nel corso del suo interrogatorio formale – che quest'ultima abbia Controparte_1
sempre abitato presso l'abitazione dei genitori. Tale situazione è rimasta immutata anche dopo la conclusione del contratto e sino alla morte della , intervenuta sette Parte_2
anni dopo. Pertanto, l'obbligo assunto dalla convenuta di alloggiare la madre presso la propria abitazione (“accetta a tenerla presso di sé”) non rispondeva certamente al reale intendimento delle contraenti dal momento che non risulta essere mai stato posto in discussione che entrambe le contranti continuassero ad abitare presso quella che era sempre stata la casa familiare, cioè presso l'unità abitativa collocata al piano rialzato del
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fabbricato di cui era stata ceduta la nuda proprietà (recte, la quota della metà della nuda proprietà).
D'altronde, non disponendo la convenuta di redditi stabili, è alquanto inverosimile ipotizzare – anche perché in alcun modo rispondente ad una razionale giustificazione – che realmente la sig.ra potesse trasferirsi presso l'abitazione della figlia, Parte_2
abitazione mai effettivamente esistita.
Inoltre, il contratto prevedeva l'obbligo per la convenuta di provvedere all'alloggio, al vitto e ad ogni prestazione assistenziale della madre “il tutto a cura e spese di essa SIa
”. Controparte_1
Adesso, come già anticipato, le emergenze processuali hanno dimostrato che la convenuta non disponeva di personali risorse patrimoniali, né tanto meno di redditi stabili (in alcun modo nemmeno documentati) che le assicuravano un'autosufficienza economica
(autosufficienza che invece aveva la sig.ra , percettrice di una propria pensione Parte_2
e, dal decesso del marito, anche di una ulteriore pensione di reversibilità).
Se da un lato, nel corso del suo interrogatorio formale, ha dichiarato Controparte_1
di aver lavorato per alcuni periodi come bracciante agricola (“Io ho lavorato fino al
2012/2013 come bracciante agricola, seppur ad intermittenza, mai in maniera continua”), la NI , escussa in qualità di teste di parte convenuta, ha chiarito Parte_3 che la “zia aveva lavorato nella sua vita solo sporadicamente” e che i soldi utilizzati per far fronte alle esigenze della madre “erano essenzialmente quelli ricevuti dai genitori”
(cfr. verbale dell'udienza del 18.1.2024).
Quindi, è alquanto implausibile che, nel 2005, al momento della stipula del contratto, le parti abbiano effettivamente concordato che, da quel momento in avanti, CP_1
dovesse iniziare a farsi carico, da un punto di vista economico, di tutte le necessità
[...]
che la madre avrebbe avuto fino alla sua morte (vitto, alloggio, vestiario, cure mediche, ecc).
Tale conclusione non viene in alcun modo scalfita dalla circostanza, dedotta dalla convenuta, che ella abbia utilizzato per la madre la somma di € 41.300,00, da lei ricevuta alla morte del padre (avvenuta il 9.11.2011) e derivante da una polizza da quest'ultimo sottoscritta. Invero, al momento della sottoscrizione del contratto de quo certamente le parti non potevano prevedere, da un lato, la premorienza di rispetto alla Persona_1
moglie e, dall'altro, che sarebbe stata destinataria Parte_2 Controparte_1
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di tale attribuzione patrimoniale.
Dunque, all'esito dell'indagine volta a risalire alla causa concreta del contratto, è possibile affermare che, avuto riguardo alla portata delle prestazioni assistenziali dovute dalla convenuta, le parti non abbiano realmente contemplato né l'obbligo per quest'ultima di ospitare presso la propria abitazione la madre, né quello di farsi carico – da un punto di vista prettamente economico – di tutte le sue personali esigenze.
Con riguardo all'ulteriore aspetto afferente il reale valore del bene trasferito, è possibile fare ricorso agli esiti della C.T.U. espletata nell'ambito di altro giudizio celebratosi tra le medesime parti;
trattasi di procedimento promosso nel 2012 da , Parte_2
, , e col Controparte_1 Controparte_3 Parte_3 Parte_4
quale veniva proposta azione di simulazione in relazione all'atto di vendita dell'8.4.2003, con cui aveva alienato al figlio lo stesso bene oggetto Persona_1 Parte_1
del contratto di vitalizio assistenziale de quo, cioè la quota pari alla metà della nuda proprietà del fabbricato di Frattamaggiore.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza non definitiva n. 7532/2019, ha ritenuto che l'atto di vendita dissimulasse in realtà una donazione in favore di . Nell'ambito Parte_1
di tale giudizio gli esiti della C.T.U. disposta hanno consentito di attribuire al bene trasferito – cioè alla metà della nuda proprietà dell'immobile – il valore al 2011 di €
133.500,00.
La congruità di tale valutazione, recepita dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio
(vedasi sentenza n. 10372/2021 del 27.12.2021 - doc. n. 2 fascicolo parte convenuta), nemmeno è stata oggetto di alcuna contestazione nel presente giudizio da parte della difesa della convenuta, la quale ha piuttosto evidenziato come il valore contenuto nel contratto di mantenimento – € 26.400,00 – avesse una valenza puramente di carattere fiscale.
Sulla base di tali elementi di valutazione, ritiene il Tribunale che sussista una chiara sproporzione tra il valore complessivo delle reali prestazioni dovute alla vitaliziata
(circoscrivibili nei termini sopra individuati), e il valore, particolarmente rilevante, del cespite patrimoniale ceduto.
In altri termini, si ritiene inesistente, nel contratto impugnato, il requisito dell'alea non ravvisandosi, nella specie, una reale situazione di incertezza in ordine al vantaggio patrimoniale derivante alla vitaliziante dalla stipula dello stesso. Pertanto, il contratto in
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oggetto va dichiarato nullo e, per l'effetto, va condannata alla Controparte_1
restituzione alla massa ereditaria del bene medesimo.
Le ulteriori domande di simulazione e di riduzione, in quanto formulate in via subordinata, risultano chiaramente assorbite dall'accoglimento della domanda proposta in via principale da . Parte_1
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore indeterminabile della controversia – rientrante quindi nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 – e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri prossimi ai minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• dichiara la nullità del contratto di mantenimento stipulato in data 8.6.2005, dinanzi al notaio tra e (rep. n. 24739); Persona_2 Parte_2 Controparte_1
• condanna al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 4.300,00 per compenso, oltre
IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Mario Monda, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa in data 27.10.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 7988/2022 avente ad oggetto “nullità contrattuale”
e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Mario Monda, presso il cui studio, sito in Nola, alla via On.le Francesco
LI, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di Controparte_1
risposta, dall'avv. NI Pezone, presso il cui studio, sito in Frattamaggiore, alla via
Roma n. 266, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 12.6.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7988/2022
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore deduceva: che sua Parte_1
madre aveva stipulato, in data 8.6.2005, un contratto di Parte_2
mantenimento a titolo oneroso con la figlia – sua sorella – , contratto Controparte_1
che prevedeva, da un lato, il trasferimento a quest'ultima della quota pari ad 1/2 di nuda proprietà del fabbricato sito in Frattamaggiore, alla I SA Francesco NI
OR n. 10 e, dall'altro lato, l'impegno di sua sorella a prestare alla madre, a proprie spese, ogni cura ed assistenza che si rendesse necessaria;
che detto contratto era evidentemente nullo per difetto di causa per falsità degli impegni assunti ed impossibilità delle prestazioni indicate nell'atto; che, in particolare, la convenuta aveva accettato l'impegno di tenere presso di sé la madre, quando piuttosto era stata lei ad avere sempre abitato presso la casa dei genitori, abitazione sita al piano rialzato del fabbricato;
che altrettanto falsa era la dichiarazione con cui sua sorella si era impegnata a provvedere all'alloggio della madre per le vacanze estive, cosa mai effettivamente verificatasi;
che, inoltre, valeva considerare che sua sorella non aveva mai esercitato alcuna attività lavorativa, non disponeva di risorse economiche personali, ragion per cui era implausibile che potesse farsi carico delle spese di mantenimento della madre, la quale, invece, al momento della stipula del contratto, era autosufficiente e godeva di una solida condizione economica (disponeva infatti di pensioni ammontanti in totale ad € 1.200,00 mensili, alle quali si era poi cumulata nel 2011 la pensione di reversibilità del marito ); Persona_1
che mensilmente provvedeva al prelievo sistematico ed in un'unica Controparte_1
CP_ soluzione di tutti gli emolumenti pensionistici corrisposti dall' che era di chiara evidenza come, in relazione al contratto stipulato, mancasse del tutto l'alea e cioè quelle incertezza tra il vantaggio e la correlata perdita economica e, quindi, una proporzionalità tra le prestazioni;
che un ulteriore aspetto da considerare era che, al momento della stipula, sua madre aveva già compiuto 80 anni ed era quindi chiaro Parte_2
che la sua dipartita sarebbe avvenuta nel giro di pochi anni;
che la sproporzione tra le prestazioni emergeva ancor più chiaramente se si considerava che, se il valore della quota del compendio immobiliare trasferita, così come indicato nel contratto, ammontava ad €
26.400,00, quello effettivo era invece ben superiore;
che, infatti, in altro giudizio celebratosi tra le medesime parti, era stata espletata una C.T.U. che aveva stimato in €
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267.129,13 il valore commerciale dell'intero compendio immobiliare;
che con la stipula del contratto di mantenimento era stata chiaramente dissimulata una donazione in favore di della nuda proprietà di metà dell'immobile, e ciò al solo fine di Controparte_1
sottrarre dalla massa ereditaria gli unici beni di cui la madre fosse proprietaria, con conseguente lesione della quota di legittima a lui spettante quale erede legittimario;
che era deceduta il 20.12.2012. Parte_2
Tanto premesso ed esposto rassegnava le seguenti conclusioni:
In via principale e nel merito:
A. Accertare e dichiarare che l'atto di mantenimento a titolo oneroso stipulato con atto per notar (rep 24739) del 8 giugno 2005, in ragione della falsità delle Persona_2
dichiarazioni rese dalla IG.r in punto di corrispettivo, sia nullo per Controparte_1
difetto di causa, per l'assenza di alea e conseguente sproporzione originaria tra le prestazioni, e per l'effetto, in ragione di tale declaratoria di nullità, disporre che il 50% dei diritti di proprietà del fabbricato sito nel Comune di Frattamaggiore (NA-80027), alla
I SA Francesco NI OR n. 10 (già 7 e antecedentemente 4) e composto da n. 3 unità rispettivamente individuate in catasto fabbricati del Comune di
Frattamaggiore: a)Foglio 1 Particella n. 871, b) Foglio 1 Particella n. 871 sub 2, c) Foglio
1 Particella n.871 sub 1, venga ad essere restituito alla massa ereditaria della defunta
IG.r , ed attribuito iure ereditatis, dunque nella titolarità di diritti di Parte_2
proprietà, la quota pari al 25% e/o 1/4 e/o 125/1000 di proprietà a ciascuno degli eredi legittimi quanto rispettivamente al IG. e Parte_1 Controparte_1 [...]
nonchè nella quota pari al 12,50% e/o 1/8 e/o 63/1000 di proprietà CP_3 rispettivamente in favore delle IG.r e/o Parte_3 Parte_4
nella minor o maggior somma dovesse essere allo stesso attribuita secondo legge con sentenza da trascriversi presso la competente Conservatoria;
B. In via subordinata e nel merito, laddove l'On.le Giudicante non ritenesse accoglibile la tesi della nullità per difetto di causa, voglia accertare e dichiarare che l'atto di mantenimento a titolo oneroso stipulato con atto per nota (rep 24739) del Persona_2
8 giugno 2005, costituisca atto di compravendita simulato, dissimulante un atto di donazione indiretta in favore della IG.r , e dunque per l'effetto Controparte_1
C. Accertare e dichiarare che l'accertata donazione indiretta ha determinato una lesione della quota di legittima dello istante disponendo la riduzione della donazione dissimulata
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sopra indicata, in modo che sia reintegrata la quota di legittima spettante al IG
[...] pari ad 1/4 e/o nella minor o maggior quota dovesse essere allo stesso attribuita Pt_1
secondo legge;
D. Nel sicuro accoglimento, si pur in via subordinata e nel merito, dell'azione di riduzione testè formulata nei confronti dell'attore del 08.06.2005, voglia l'On.le Giustizia adita, disporre ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 563 c.c., la sua restituzione alla massa ereditaria affinchè si attribuita nella titolarità di diritti di proprietà, la quota pari al 25%
e/o 1/4 e/o 125/1000 di proprietà a ciascuno degli eredi legittimi quanto rispettivamente al IG , nonchè nella quota pari Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
al 12,50% e/o 1/8 e/o 63/1000 di proprietà rispettivamente in favore delle IG.r
[...]
, e/o nella minor o maggior somma dovesse essere allo Parte_3 Parte_4
stesso attribuita secondo legge con sentenza da trascriversi presso la competente
Conservatoria;
E. In via gradata, nel merito, laddove l'azione di restituzione non fosse utilmente esperibile per la restituzione del cespite dedotto alla massa ereditaria, ordinare alla convenuta donataria di compensare in denaro i legittimari in rapporto alla lesione di legittima che risulterà accertata in favore del IG , pari ad 1/4 e dunque Parte_1
atteso il valore di € 133.500,00 come espresso ed incontestato tra le parti per il 50% del fabbricato in Frattamaggiore (NA-80027), alla I SA Francesco NI OR n.
10 (già 7 e antecedentemente 4) e composto da n. 3 unità rispettivamente individuate in catasto fabbricati del Comune di Frattamaggiore: a)Foglio 1 Particella n. 871, b) Foglio
1 Particella n. 871 sub 2, c) Foglio 1 Particella n.871 sub 1, condannare la IG.r
[...]
alla corresponsione in favore del IG. l'importo di € CP_1 Parte_1
33.375,00 e/o nella minor o maggior somma dovesse essere allo stesso attribuita secondo legge;
F. Vinte le spese e compensi di causa con attribuzione;
Si costituiva in giudizio che, contestando le argomentazioni poste a Controparte_1
fondamento delle pretese azionate, assumeva: la nullità della domanda relativa all'azione di riduzione, rispetto alla quale non era stato specificato né il relictum, né il donatom, né risultava essere stato allegato un calcolo matematico dell'eventuale lesione;
che, in relazione al contratto di mantenimento, la prestazione che rappresentava il corrispettivo del trasferimento immobiliare era di tipo assistenziale;
che lei era stata l'unica figlia ad aver prestato assistenza alla madre;
che non corrispondeva al vero Parte_2
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che lei non aveva mai disposto di proprie risorse economiche atteso che aveva dal padre ereditato la somma di € 41.300,00; che, due anni dopo la stipula del contratto, la madre si era sottoposta ad un percorso di cure per un carcinoma al seno e lei si era sempre da sola fatta carico di tutta l'assistenza di cui aveva avuto bisogno;
che, con riguardo al valore che nel contratto era stato attribuito al cespite immobiliare, valeva considerare che l'Agenzia delle Entrate aveva affermato il principio per cui in questo tipo di convenzioni la tassazione poteva essere calcolata sulla base del mero valore catastale dell'immobile, derogando alla regola del “prezzo-valore” prevista per le cessioni.
Ciò posto, concludeva per l'integrale rigetto delle domande.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale di ed Controparte_1
audizione di due testi indicati da parte convenuta. All'esito, era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era quindi riservata in decisione con ordinanza del 16.6.2025.
La domanda principale proposta dall'attore è fondata per quanto di ragione.
Con riguardo alla qualificazione giuridica del contratto per cui è causa, il Tribunale ritiene che lo stesso debba essere ricondotto, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte, al contratto atipico di c.d. “vitalizio alimentare” o “vitalizio improprio”, ossia il contratto con il quale una parte, in corrispettivo della cessione di un immobile, si obbliga ad assicurare al cedente vitto, alloggio nonché assistenza materiale e morale.
L'assunto si evince, innanzitutto, dalle concrete prestazioni individuate dalle parti: da un lato, il trasferimento di una quota pari ad 1/2 della nuda proprietà del bene immobile, meglio identificato in premessa, da parte di ed in favore di Parte_2 [...]
, dall'altro, a titolo di controprestazione, quindi “corrispettivo” (d'altra parte CP_1
così come definito dalle stesse parti alla pag. 2 del citato contratto), l'assunzione da parte dell'odierna convenuta dell'obbligo di prestare in favore della cedente assistenza materiale e morale, nonché di corrisponderle a proprie spese vitto, vestiario e alloggio, cure mediche ed assistenza sanitaria.
Ad ulteriore conferma della riconducibilità del contratto di mantenimento al negozio atipico di vitalizio alimentare milita altresì la causa dello stesso, nozione intesa da ormai costante giurisprudenza, non già come la funzione economico-sociale del contratto
(presupposto che si cristallizzerebbe per ogni contratto tipizzato dal legislatore e che non spiegherebbe come un contratto tipico possa avere una causa illecita), bensì come “la
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sintesi degli interessi reali che il singolo, specifico contratto posto in essere è diretto a realizzare (c.d. causa in concreto)” (Cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10490 del
08/05/2006 secondo cui “Causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato”). A detta interpretazione della causa del contratto, che appare volta alla valorizzazione della rilevanza funzionale della causa concreta dello stesso, si conformava la giurisprudenza successiva, la quale recentemente precisava che “la causa, quale elemento essenziale del contratto ex art. 1325 c.c., identifica lo scopo pratico del negozio, la sintesi - cioè - degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare
(causa concreta) quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato. L'indagine, circa la causa quale obiettiva funzione economico sociale del contratto, quindi, va svolta non in astratto, ma in concreto al fine di verificare - secondo il disposto degli art. 1343 e 1344 c.c. - la conformità alla legge dell'attività negoziale posta in essere dalle parti e quindi la riconoscibilità della tutela apprestata dall'ordinamento giuridico. Una siffatta indagine non può prescindere dall'apprezzamento degli interessi che il contratto è destinato a realizzare, quali emergono dalle circostanze obiettive (pregresse, coeve e successive alla sua conclusione) secondo la valutazione, riservata al giudice del merito, del materiale probatorio acquisito. Solo laddove da tale indagine risulti che le parti abbiano utilizzato un determinato modello negoziale per realizzare una funzione obiettiva che sia non soltanto diversa da quella per la quale tale modello negoziale è previsto dalla legge, ma anche in contrasto con norme imperative, con l'ordine pubblico o con il buon costume (ciò che caratterizza la illiceità della causa), il giudice deve negare al negozio posto in essere dalle parti la tutela apprestata dall'ordinamento” (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 921 del
17/01/2017).
Dunque, il contratto atipico di mantenimento, altrimenti denominato “vitalizio alimentare”, è una figura negoziale elaborata dalla prassi al fine di soddisfare esigenze di assistenza personale, future e mutevoli: ciò che, ad un tempo, caratterizza e identifica tale contratto oneroso è proprio la sua natura di contratto aleatorio. Viene in rilievo proprio quell'elemento dell'alea, la cui presenza distingue i contratti aleatori dai c.d. contratti commutativi;
occorre, pertanto, individuare quello che è lo specifico contenuto dell'alea,
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quale elemento identificativo del contratto atipico di mantenimento. Detta alea consiste nell'impossibilità, per il debitore vitaliziante, di conoscere esattamente il valore della prestazione a cui si obbliga, essendo la durata della sua obbligazione commisurata alla vita del beneficiario vitaliziato. Poiché tale alea penetra nella causa del contratto di mantenimento, è da ritenersi nullo, per mancanza di causa, il contratto che venga concluso nonostante il difetto della ridetta alea, come, per esempio, quello concluso con un beneficiario vuoi in età molto avanzata, vuoi gravemente ammalato. Altrimenti detto: con specifico riferimento all'età e allo stato di salute, l'alea è esclusa soltanto se, al momento della conclusione del contratto, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale oppure se il beneficiario abbia avuto un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile.
La prevalente giurisprudenza opina nel senso di ritenere che, ai fini della validità del contratto di mantenimento, debba esserci, da una parte, una proporzionale situazione di incertezza tra il vantaggio e la correlativa perdita economica, dall'altra, l'imprevedibile durata della sopravvivenza del vitaliziato, perché, se al momento della stipula del contratto, manca l'alea (e quindi il rischio), venendo meno una proporzionalità tra le prestazioni, il contratto di mantenimento e assistenza deve considerarsi nullo per difetto di causa.
Sul punto, secondo la Cassazione “nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l'aleatorietà, che ne costituisce elemento essenziale, va accertata con riguardo al momento della conclusione del contratto stesso, il quale è caratterizzato dalla incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza in relazione al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un aggravio delle cure) ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio” (cfr. Cass.
7479/2013, Cass. 14796/2009).
Come evidenziato dalla giurisprudenza poc'anzi richiamata, dunque, i parametri che il giudice di merito deve scrutinare nella valutazione in ordine alla sussistenza dell'alea in una operazione di tal fatta sono essenzialmente tre e vanno parametrati alla data di conclusione del contratto: 1) l'età del vitaliziato, 2) le sue condizioni di salute e 3) il
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valore del cespite patrimoniale da costui ceduto.
E, così, tendenzialmente, l'alea va esclusa quando il vitaliziato sia, per malattia, in tale stato che se ne debba ritenere prossima la morte o sia di età talmente avanzata da rendere del tutto certo, anche secondo le più ottimistiche previsioni, che non potrà sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile;
ma, nondimeno, anche ricorrendo tali circostanze,
l'alea non potrebbe essere esclusa tutte le volte in cui il bene ceduto è la nuda proprietà di un immobile di scarso valore.
Parimenti, l'alea va tendenzialmente ritenuta sussistente quando le prestazioni del vitaliziante non siano circoscrivibili entro un arco di tempo particolarmente contenuto (in ragione dell'età non particolarmente avanzata del beneficiario e/o del suo buon stato di salute); ma, nondimeno, anche in tal caso l'alea potrebbe essere esclusa se il corrispettivo
è costituito dalla nuda proprietà di un immobile di valore sensibilmente elevato.
Ebbene, con riferimento al primo aspetto, nel caso che ci occupa, risulta dagli atti che l'atto dispositivo oggetto di impugnazione veniva effettuato in data 8.6.2005, quando aveva l'età di 80 anni. L'attore non ha dedotto che la madre soffrisse Parte_2
all'epoca di particolari patologie che ne facevano prevedere un imminente esito letale. In relazione a tale aspetto non può allora dirsi non sussistente quell'elemento di aleatorietà che connota il contratto atipico di mantenimento e che ne consente la sussunzione nella categoria concettuale dei contratti onerosi. Viene in soccorso, sul punto, ancora l'insegnamento della Suprema Corte che opina costantemente nel senso della validità del contratto atipico di mantenimento del genitore, con il quale si preveda la cessione al figlio della proprietà dell'abitazione, a titolo di corrispettivo dei servigi che il figlio cessionario si obblighi a porre in essere in favore del genitore cedente: la menzionata validità è, ovviamente, da escludersi, allorché emerga che il genitore cedente, al momento dell'atto dispositivo, fosse moribondo, versasse in condizioni di salute estremamente precarie o, comunque, si trovasse in imminente pericolo di vita. Al ricorrere, quindi, della citata situazione di fatto, va certamente esclusa la presenza della c.d. alea, quale fattore ineliminabile in materia di contratto atipico di mantenimento, intendendosi, con l'espressione linguistica “alea”, proprio l'incertezza relativamente alla durata della vita del beneficiario delle prestazioni di assistenza (ex multis, Cass. sent. n. 23895 del
23.11.2016).
In altre e più semplici parole, nel caso di specie né la madre aveva una età particolarmente
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avanzata, né risultava – almeno al momento della stipula del rogito notarile – portatrice di patologie tali da far ritenere imminente o anche semplicemente prossima la sua dipartita, che infatti avveniva in data 20.12.2012, oltre sette anni dal contratto.
Pur tuttavia, al di là dello stato di salute del vitaliziato, ai fini della verifica dell'esistenza dell'alea al momento della stipula va comunque accertata l'esistenza di quella situazione di incertezza in relazione al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo. Tale presupposto condizionante la sussistenza dell'alea non appare ricorrente nella vicenda in esame.
Risulta invero opportuno richiamare testualmente il contenuto delle prestazioni assistenziali dovute dalla convenuta ed indicate nel contratto come corrispettivo della cessione immobiliare: “A titolo di corrispettivo la parte cessionaria SI CP_1
si obbliga nei confronti della propria cara madre che accetta
[...] Parte_2
a tenerla presso di sé, ad assisterla e prodigarle tutte le cure e l'assistenza necessarie, anche in caso di malattia, somministrandogli vitto, vestiario, cure mediche e medicine, a provvedere ad alloggiarla in occasione del periodo estivo, in località di gradimento della SI;
a provvedere a tutto quant'altro potrà occorrere alla SIa Parte_2
durante tutta la sua vita, nulla escluso od eccettuato. Il tutto a cura e spese di Parte_2 essa SI , dovendosi intendere tale prestazione oggettivamente e Controparte_1
secondo l'intenzione delle parti, infungibile”.
Le risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio devono far escludere che, al momento della stipula del contratto, la convenuta si sia realmente obbligata a realizzare in favore della madre tutte le prestazioni indicate.
In primo luogo, costituisce circostanza pacifica tra le parti – in quanto ammessa dalla stessa nel corso del suo interrogatorio formale – che quest'ultima abbia Controparte_1
sempre abitato presso l'abitazione dei genitori. Tale situazione è rimasta immutata anche dopo la conclusione del contratto e sino alla morte della , intervenuta sette Parte_2
anni dopo. Pertanto, l'obbligo assunto dalla convenuta di alloggiare la madre presso la propria abitazione (“accetta a tenerla presso di sé”) non rispondeva certamente al reale intendimento delle contraenti dal momento che non risulta essere mai stato posto in discussione che entrambe le contranti continuassero ad abitare presso quella che era sempre stata la casa familiare, cioè presso l'unità abitativa collocata al piano rialzato del
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fabbricato di cui era stata ceduta la nuda proprietà (recte, la quota della metà della nuda proprietà).
D'altronde, non disponendo la convenuta di redditi stabili, è alquanto inverosimile ipotizzare – anche perché in alcun modo rispondente ad una razionale giustificazione – che realmente la sig.ra potesse trasferirsi presso l'abitazione della figlia, Parte_2
abitazione mai effettivamente esistita.
Inoltre, il contratto prevedeva l'obbligo per la convenuta di provvedere all'alloggio, al vitto e ad ogni prestazione assistenziale della madre “il tutto a cura e spese di essa SIa
”. Controparte_1
Adesso, come già anticipato, le emergenze processuali hanno dimostrato che la convenuta non disponeva di personali risorse patrimoniali, né tanto meno di redditi stabili (in alcun modo nemmeno documentati) che le assicuravano un'autosufficienza economica
(autosufficienza che invece aveva la sig.ra , percettrice di una propria pensione Parte_2
e, dal decesso del marito, anche di una ulteriore pensione di reversibilità).
Se da un lato, nel corso del suo interrogatorio formale, ha dichiarato Controparte_1
di aver lavorato per alcuni periodi come bracciante agricola (“Io ho lavorato fino al
2012/2013 come bracciante agricola, seppur ad intermittenza, mai in maniera continua”), la NI , escussa in qualità di teste di parte convenuta, ha chiarito Parte_3 che la “zia aveva lavorato nella sua vita solo sporadicamente” e che i soldi utilizzati per far fronte alle esigenze della madre “erano essenzialmente quelli ricevuti dai genitori”
(cfr. verbale dell'udienza del 18.1.2024).
Quindi, è alquanto implausibile che, nel 2005, al momento della stipula del contratto, le parti abbiano effettivamente concordato che, da quel momento in avanti, CP_1
dovesse iniziare a farsi carico, da un punto di vista economico, di tutte le necessità
[...]
che la madre avrebbe avuto fino alla sua morte (vitto, alloggio, vestiario, cure mediche, ecc).
Tale conclusione non viene in alcun modo scalfita dalla circostanza, dedotta dalla convenuta, che ella abbia utilizzato per la madre la somma di € 41.300,00, da lei ricevuta alla morte del padre (avvenuta il 9.11.2011) e derivante da una polizza da quest'ultimo sottoscritta. Invero, al momento della sottoscrizione del contratto de quo certamente le parti non potevano prevedere, da un lato, la premorienza di rispetto alla Persona_1
moglie e, dall'altro, che sarebbe stata destinataria Parte_2 Controparte_1
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di tale attribuzione patrimoniale.
Dunque, all'esito dell'indagine volta a risalire alla causa concreta del contratto, è possibile affermare che, avuto riguardo alla portata delle prestazioni assistenziali dovute dalla convenuta, le parti non abbiano realmente contemplato né l'obbligo per quest'ultima di ospitare presso la propria abitazione la madre, né quello di farsi carico – da un punto di vista prettamente economico – di tutte le sue personali esigenze.
Con riguardo all'ulteriore aspetto afferente il reale valore del bene trasferito, è possibile fare ricorso agli esiti della C.T.U. espletata nell'ambito di altro giudizio celebratosi tra le medesime parti;
trattasi di procedimento promosso nel 2012 da , Parte_2
, , e col Controparte_1 Controparte_3 Parte_3 Parte_4
quale veniva proposta azione di simulazione in relazione all'atto di vendita dell'8.4.2003, con cui aveva alienato al figlio lo stesso bene oggetto Persona_1 Parte_1
del contratto di vitalizio assistenziale de quo, cioè la quota pari alla metà della nuda proprietà del fabbricato di Frattamaggiore.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza non definitiva n. 7532/2019, ha ritenuto che l'atto di vendita dissimulasse in realtà una donazione in favore di . Nell'ambito Parte_1
di tale giudizio gli esiti della C.T.U. disposta hanno consentito di attribuire al bene trasferito – cioè alla metà della nuda proprietà dell'immobile – il valore al 2011 di €
133.500,00.
La congruità di tale valutazione, recepita dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio
(vedasi sentenza n. 10372/2021 del 27.12.2021 - doc. n. 2 fascicolo parte convenuta), nemmeno è stata oggetto di alcuna contestazione nel presente giudizio da parte della difesa della convenuta, la quale ha piuttosto evidenziato come il valore contenuto nel contratto di mantenimento – € 26.400,00 – avesse una valenza puramente di carattere fiscale.
Sulla base di tali elementi di valutazione, ritiene il Tribunale che sussista una chiara sproporzione tra il valore complessivo delle reali prestazioni dovute alla vitaliziata
(circoscrivibili nei termini sopra individuati), e il valore, particolarmente rilevante, del cespite patrimoniale ceduto.
In altri termini, si ritiene inesistente, nel contratto impugnato, il requisito dell'alea non ravvisandosi, nella specie, una reale situazione di incertezza in ordine al vantaggio patrimoniale derivante alla vitaliziante dalla stipula dello stesso. Pertanto, il contratto in
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oggetto va dichiarato nullo e, per l'effetto, va condannata alla Controparte_1
restituzione alla massa ereditaria del bene medesimo.
Le ulteriori domande di simulazione e di riduzione, in quanto formulate in via subordinata, risultano chiaramente assorbite dall'accoglimento della domanda proposta in via principale da . Parte_1
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore indeterminabile della controversia – rientrante quindi nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 – e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri prossimi ai minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• dichiara la nullità del contratto di mantenimento stipulato in data 8.6.2005, dinanzi al notaio tra e (rep. n. 24739); Persona_2 Parte_2 Controparte_1
• condanna al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 4.300,00 per compenso, oltre
IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Mario Monda, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa in data 27.10.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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