Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1165
CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione del principio del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello relativo alla violazione del principio del contraddittorio, ritenendolo assorbente rispetto alle altre doglianze.

  • Rigettato
    Carente motivazione dell'atto impositivo

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello relativo alla violazione del principio del contraddittorio, ritenendolo assorbente rispetto alle altre doglianze.

  • Accolto
    Insussistenza del credito impositivo e violazione Convenzione Italia-Romania

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello relativo alla violazione del principio del contraddittorio, ritenendolo assorbente rispetto alle altre doglianze. La Corte ha inoltre applicato i criteri della Convenzione tra Italia e Romania, ritenendo che il contribuente avesse il centro degli interessi vitali in Romania.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1165
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1165
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo