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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1165/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LORETO RITA, Presidente
GI RO, LA
NE PA, IU
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1511/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10014/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
10 e pubblicata il 25/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F301914 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 668/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: L'identità dell'Avv. Difensore_1 in collegamento audio-video, è accertata mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'ordine l'avv. Lattanzi, collegato tramite video-collegamento dichiara di essere a conoscenza delle novità introdotte dal Decreto MEF del 24 novembre 2025 e confermano quanto disposto dall'art. 3, comma 5 e dall'art. 4, comma 1.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello contro la sentenza n. 10014 del 2023, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 17 luglio 2023, che ha rigettato il ricorso presentato dallo stesso nei confronti dell'avviso di accertamento n. TK501F301914/2021, dell'importo complessivo di euro
57.341,57, quali redditi di lavoro dipendente non dichiarati dal contribuente nell'anno 2015.
L'appellante ha dedotto: violazione del principio del contraddittorio in quanto gli era stato concesso solo un termine di soli quindici giorni circa, nell'anno 2021, per replicare, anche producendo documentazione, alle richieste dell'Ufficio; carente motivazione dell'atto impositivo;
insussistenza del credito impositivo e conseguente violazione da parte della sentenza impugnata degli artt. 2, 4 e 16 della Convenzione tra la
Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, ratificata con legge 16 maggio 2017, n. 78, essendo egli effettivamente residente nell'anno 2015 in Romania dove non solo lavorava ma aveva il centro principale dei propri interessi, come peraltro riconosciuto dalla stessa
Corte di Giustizia tributaria di primo grado nella sentenza n. 142 del 2025 afferente l'anno 2017.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto del gravame per essere stato rispettato il contraddittorio preventivo con il contribuente e in quanto, come correttamente evidenziato dalla pronuncia di primo grado, non era possibile stabilire in modo certo il periodo di permanenza dell'appellante sul territorio rumeno, ma solamente il possesso di una abitazione e dei mezzi necessari per poter svolgere la propria attività lavorativa.
L'appello è stato deciso all'udienza del 9 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il terzo motivo di appello è fondato, con valenza assorbente rispetto alle ulteriori doglianze.
Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, ratificata con legge 16 maggio 2017, n. 78,
l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica o amministrativa o ente locale o unità territoriale amministrativa. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in detto Stato contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. Il secondo comma precisa, poi, che, quando, in base alle disposizioni del comma 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
“(a) detta persona è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente;
quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); (b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalità; (d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo”.
Nella fattispecie per cui è processo, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dalla decisione di primo grado, l'appellante ha dimostrato avere una c.d. doppia residenza, avendo conservato la residenza anagrafica nello Stato di nazionalità, ma risultando, come da certificazione prodotta proveniente dal Ministero degli Affari interni rumeno, residente anche in Romania nel periodo di riferimento (cfr., nel senso dell'idoneità
a tal fine della documentazione proveniente da un pubblico ufficiale, Cass., 6 novembre 2023, n. 30900).
In forza del criterio di cui al secondo comma lett. a) dell'art. 3 della Convenzione tra Repubblica Italiana e Romania deve ritenersi che il Ricorrente_1, nell'anno 2015, aveva il rapporto più stretto con la Romania, dove ha documentato anche di lavorare e possedere una stabile abitazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Condanna l'ufficio a rifondere le spese nella misura di euro 2.000,00 oltre oneri e accessori.
Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2026
Il LA Il Presidente
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LORETO RITA, Presidente
GI RO, LA
NE PA, IU
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1511/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10014/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
10 e pubblicata il 25/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F301914 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 668/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: L'identità dell'Avv. Difensore_1 in collegamento audio-video, è accertata mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'ordine l'avv. Lattanzi, collegato tramite video-collegamento dichiara di essere a conoscenza delle novità introdotte dal Decreto MEF del 24 novembre 2025 e confermano quanto disposto dall'art. 3, comma 5 e dall'art. 4, comma 1.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello contro la sentenza n. 10014 del 2023, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 17 luglio 2023, che ha rigettato il ricorso presentato dallo stesso nei confronti dell'avviso di accertamento n. TK501F301914/2021, dell'importo complessivo di euro
57.341,57, quali redditi di lavoro dipendente non dichiarati dal contribuente nell'anno 2015.
L'appellante ha dedotto: violazione del principio del contraddittorio in quanto gli era stato concesso solo un termine di soli quindici giorni circa, nell'anno 2021, per replicare, anche producendo documentazione, alle richieste dell'Ufficio; carente motivazione dell'atto impositivo;
insussistenza del credito impositivo e conseguente violazione da parte della sentenza impugnata degli artt. 2, 4 e 16 della Convenzione tra la
Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, ratificata con legge 16 maggio 2017, n. 78, essendo egli effettivamente residente nell'anno 2015 in Romania dove non solo lavorava ma aveva il centro principale dei propri interessi, come peraltro riconosciuto dalla stessa
Corte di Giustizia tributaria di primo grado nella sentenza n. 142 del 2025 afferente l'anno 2017.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto del gravame per essere stato rispettato il contraddittorio preventivo con il contribuente e in quanto, come correttamente evidenziato dalla pronuncia di primo grado, non era possibile stabilire in modo certo il periodo di permanenza dell'appellante sul territorio rumeno, ma solamente il possesso di una abitazione e dei mezzi necessari per poter svolgere la propria attività lavorativa.
L'appello è stato deciso all'udienza del 9 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il terzo motivo di appello è fondato, con valenza assorbente rispetto alle ulteriori doglianze.
Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, ratificata con legge 16 maggio 2017, n. 78,
l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica o amministrativa o ente locale o unità territoriale amministrativa. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in detto Stato contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. Il secondo comma precisa, poi, che, quando, in base alle disposizioni del comma 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
“(a) detta persona è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente;
quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); (b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalità; (d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo”.
Nella fattispecie per cui è processo, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dalla decisione di primo grado, l'appellante ha dimostrato avere una c.d. doppia residenza, avendo conservato la residenza anagrafica nello Stato di nazionalità, ma risultando, come da certificazione prodotta proveniente dal Ministero degli Affari interni rumeno, residente anche in Romania nel periodo di riferimento (cfr., nel senso dell'idoneità
a tal fine della documentazione proveniente da un pubblico ufficiale, Cass., 6 novembre 2023, n. 30900).
In forza del criterio di cui al secondo comma lett. a) dell'art. 3 della Convenzione tra Repubblica Italiana e Romania deve ritenersi che il Ricorrente_1, nell'anno 2015, aveva il rapporto più stretto con la Romania, dove ha documentato anche di lavorare e possedere una stabile abitazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Condanna l'ufficio a rifondere le spese nella misura di euro 2.000,00 oltre oneri e accessori.
Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2026
Il LA Il Presidente