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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica: CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17278/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tivoli - Piazza Del Governo 1 00019 Tivoli RM
elettivamente domiciliato presso info@pec.comune.tivoli.rm.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1442 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11503/2025 depositato il 19/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato in proprio ex art. 86 c. p.c. domiciliato presso il Suo Studio sito in Tivoli Terme, Indirizzo_1, presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020 provvedimento n. 1442 del 26.09.2024 richiedendo l'importo complessivo di 1.793,00.
Parte ricorretne evidenziava che gli immobili oggetto di recupero a tassazione erano: 1) immobile iscritto al
Catasto Fabbricati di detto Comune al Dati_Cat_1 sub 5, Nominativo_2 rendita 1.919,05, imposta dovuta € 1.174,74; 2) immobile iscritto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Dati_Cat_1 sub
502, Nominativo_2 rendita 64,04, imposta dovuta € 114,04; 3) immobile iscritto al Catasto Fabbricati di detto
Comune al Dati_Cat_2 sub 6, Cat A02, rendita 662,36, imposta dovuta € 688,06.
Nel ricorso si eccepiva l'illegittimo recupero in quanto sussisteva la carenza di legittimazione passiva essendo il ricorrente nudo proprietario per gli immobili 1 e 2 e per l'immobile n.3 era avvenuto il corretto pagamento dell'imposta.
Si concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
In data 21 ottobre 2025 parte ricorrente presentava memorie con le quali documentava che l'imposta era stata comunque pagata anche per gli immobili di cui al punto 1 e al punto 2 in epigrafe dalla usufruttuaria Nominativo_3.
Il comune di Tivoli si costituiva evidenziando che il contribuente aveva presentato istanza di autotutela non allegando documentazione comprovante quanto richiesto e pertanto non era stata presa in considerazione. Il Comune ribadiva la correttezza dell'atto relativamente all'eccezione sulla assenza di motivazione richiamando la normativa applicata per l'emissione dello stesso. Nel merito produceva visure catastali con le quali rilevava che il ricorrente è usufruttuario degli immobili oggetto di accertamento e pertanto è tenuto al pagamento dell'imposta. Il Comune di Tivoli concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Parte ricorrente presentava ulteriori memorie.
Il giorno 12 novembre 2025 si discuteva la causa 17278/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vertenza nasceva dalla richiesta per mancato pagamento dell'imposta I.M.U. anno 2020 per gli immobili descritti in epigrafe da parte del Comune di Tivoli
Dagli atti depositati dal ricorrente risulta che l'imposta richiesta è stata correttamente versata. L'equivoco nasceva dalla errata iscrizione in catasto del titolare del diritto di usufrutto che è, come da normativa, colui che è soggetto passivo di imposta. L'errore come documentato in atti è stato corretto.
Il ricorso va accolto e l'atto annullato per avvenuto pagamento dell'imposta.
Vista la particolarità della situazione creatasi vi sono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica: CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17278/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tivoli - Piazza Del Governo 1 00019 Tivoli RM
elettivamente domiciliato presso info@pec.comune.tivoli.rm.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1442 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11503/2025 depositato il 19/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato in proprio ex art. 86 c. p.c. domiciliato presso il Suo Studio sito in Tivoli Terme, Indirizzo_1, presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020 provvedimento n. 1442 del 26.09.2024 richiedendo l'importo complessivo di 1.793,00.
Parte ricorretne evidenziava che gli immobili oggetto di recupero a tassazione erano: 1) immobile iscritto al
Catasto Fabbricati di detto Comune al Dati_Cat_1 sub 5, Nominativo_2 rendita 1.919,05, imposta dovuta € 1.174,74; 2) immobile iscritto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Dati_Cat_1 sub
502, Nominativo_2 rendita 64,04, imposta dovuta € 114,04; 3) immobile iscritto al Catasto Fabbricati di detto
Comune al Dati_Cat_2 sub 6, Cat A02, rendita 662,36, imposta dovuta € 688,06.
Nel ricorso si eccepiva l'illegittimo recupero in quanto sussisteva la carenza di legittimazione passiva essendo il ricorrente nudo proprietario per gli immobili 1 e 2 e per l'immobile n.3 era avvenuto il corretto pagamento dell'imposta.
Si concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
In data 21 ottobre 2025 parte ricorrente presentava memorie con le quali documentava che l'imposta era stata comunque pagata anche per gli immobili di cui al punto 1 e al punto 2 in epigrafe dalla usufruttuaria Nominativo_3.
Il comune di Tivoli si costituiva evidenziando che il contribuente aveva presentato istanza di autotutela non allegando documentazione comprovante quanto richiesto e pertanto non era stata presa in considerazione. Il Comune ribadiva la correttezza dell'atto relativamente all'eccezione sulla assenza di motivazione richiamando la normativa applicata per l'emissione dello stesso. Nel merito produceva visure catastali con le quali rilevava che il ricorrente è usufruttuario degli immobili oggetto di accertamento e pertanto è tenuto al pagamento dell'imposta. Il Comune di Tivoli concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Parte ricorrente presentava ulteriori memorie.
Il giorno 12 novembre 2025 si discuteva la causa 17278/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vertenza nasceva dalla richiesta per mancato pagamento dell'imposta I.M.U. anno 2020 per gli immobili descritti in epigrafe da parte del Comune di Tivoli
Dagli atti depositati dal ricorrente risulta che l'imposta richiesta è stata correttamente versata. L'equivoco nasceva dalla errata iscrizione in catasto del titolare del diritto di usufrutto che è, come da normativa, colui che è soggetto passivo di imposta. L'errore come documentato in atti è stato corretto.
Il ricorso va accolto e l'atto annullato per avvenuto pagamento dell'imposta.
Vista la particolarità della situazione creatasi vi sono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e compensa le spese.