Cass. civ., SS.UU., ordinanza 03/05/2022, n. 13990
CASS
Ordinanza 3 maggio 2022

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La controversia inerente la liquidazione del compenso del funzionario onorario (nella specie del commissario straordinario di un consorzio di bonifica), nella misura prevista da atti amministrativi presupposti, la cui legittimità non è posta in discussione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tal caso, sulla base del "petitum sostanziale", la posizione fatta valere dalla parte, escludendo l'esistenza di profili di discrezionalità, si deve ricondurre nell'ambito dei diritti soggettivi, diversamente dall'ipotesi in cui la nomina del funzionario non sia accompagnata dalla previsione di alcun tipo di compenso, per mancanza di specifiche disposizioni di legge, sicché la pretesa di liquidazione, risolvendosi in una contestazione della decisione discrezionale dell'amministrazione, è ascrivibile ad una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., ordinanza 03/05/2022, n. 13990
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13990
    Data del deposito : 3 maggio 2022

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