Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 14/04/2026, n. 6761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6761 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06761/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03924/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3924 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Casile, Paolo Pascazi e Gregorio Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Mangiapane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del provvedimento della Direzione Provinciale INPS di -OMISSIS- n° -OMISSIS- del 29/07/2022 di reiezione della domanda della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.-OMISSIS- presentata in data 26.11.2021 e del silenzio rigetto serbato dal Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee presso l'INPS sul ricorso amministrativo n. -OMISSIS- del 26/09/2022 n. Protocollo INPS.-OMISSIS- presentato dalla ricorrente in pari data avverso il provvedimento della Direzione Provinciale di -OMISSIS- di reiezione della domanda sopra indicato nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e derivato;
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti :
- del provvedimento del Direttore Provinciale INPS -OMISSIS- - Disposizione n. -OMISSIS- del 27.04.2023, notificato in pari data (nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e derivato).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa EP ES TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 21.02.2023 e depositato il 3.03.2023, parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, deducendo in fatto quanto segue:
- la società ricorrente, a seguito di una procedura di scissione parziale asimmetrica non proporzionale ex art. 2506 c.c., è stata oggetto di attribuzione di una parte del patrimonio della società scindenda (-OMISSIS-), tra cui i 28 dipendenti indicati alle pagg. 61 e 62 del Progetto di scissione, che dunque sono transitati, senza soluzione di continuità e senza effetti sui contratti di lavoro, dalla Società scindenda alla Società scissa (o beneficiaria) -OMISSIS-;
- la Società ricorrente, in data 26.11.2021, ha proposto domanda di CIG ordinaria per 13 settimane (decorrenti dal 22.11.2021 e sino al 20.02.2022), per 16 impiegati e 8 operai, motivata dalla mancanza di ordini, commesse e lavoro quali EO (eventi oggettivamente non evitabili);
- con il provvedimento impugnato del 29.07.2022, il Direttore della Sede INPS -OMISSIS- ha respinto la richiesta di CIG Ordinaria con la seguente motivazione: “ Valutato che in base al numero di ore fruite e di ore complessivamente lavorabili con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente, il numero di ore richieste eccede il limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio ”;
- la ricorrente ha provveduto ad inoltrare in data 26.09.2022 ricorso in via amministrativa avanti al Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee presso l’INPS, insistendo per l’accoglimento della domanda di CIGO, previo annullamento del provvedimento di diniego;
- decorsi i 90 giorni dalla presentazione del ricorso in via amministrativa senza che il Comitato si sia espresso, si è quindi formato il silenzio rigetto.
Parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:
I) Violazione di legge. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, nonché per irragionevolezza manifesta. In particolare: illegittimità radicale/nullità del provvedimento impugnato per omessa motivazione e per omessa attività istruttoria supplementare e conseguente violazione del disposto dell’art. 11 comma 1 D.M. 95442-2016 e dell’art. 3 L. 241/1990. Virtuale impossibilità, per parte ricorrente, di far valere le proprie ragioni ai fini dell’emissione del provvedimento richiesto. Conseguente illegittimità del silenzio rigetto serbato dal Comitato amministratore gestioni prestazioni temporanee dell’INPS .
Il provvedimento impugnato sarebbe carente di motivazione; inoltre, sarebbe illegittimo in quanto non è stata attivata la procedura di cui all’art. 11, co. 2, del d.m. 95442 con un supplemento di istruttoria, che è necessario attivare in tutte le ipotesi in cui si ritenga di dover rigettare la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale (così l’amministrazione in un precedente messaggio n. -OMISSIS-).
II) Violazione di legge per contrasto all’art. 11 D. Lgs. 148/2015. Erroneità nel merito del provvedimento impugnato. Omessa valutazione dell’operazione di scissione parziale asimmetrica non proporzionale attraverso la quale, tra l’altro, i 56 dipendenti della Società scindenda sono stati suddivisi al 50 % tra quest’ultima e la Società scissa costituita contestualmente (-OMISSIS-). I rapporti di lavoro sono pertanto rimasti intatti essendo stata modificata solo la titolarità formale del datore di lavoro. Errato calcolo delle ore fruite e di quelle lavorabili in quanto lo stesso doveva essere fatto considerando anche il periodo precedente in cui gli stessi lavoratori erano dipendenti della Società scissa. Applicabilità alla fattispecie dei principi di cui all’art. 2112 c.c. ed irrilevanza, ai fini del calcolo delle ore lavorabili nel biennio precedente, della predetta operazione di scissione. Accoglibilità della domanda e sussistenza del diritto al riconoscimento dei periodi di CIGO richiesti.
Nel merito, la domanda di parte ricorrente sarebbe stata accoglibile, in quanto l’INPS non avrebbe considerato l’unicità del rapporto di lavoro di tutti i lavoratori in questione, il quale avrebbe avuto solo una modifica formale del datore di lavoro; presumibilmente l’ente avrebbe calcolato in maniera erronea le ore fruite e quelle complessivamente lavorabili (considerando non il semestre e il biennio mobile precedente, ma solo la data in cui la ricorrente ha formalmente preso in carico i lavoratori).
L’operazione di scissione in questione, perfettamente analoga negli effetti sul rapporto di lavoro alle ipotesi di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., sarebbe del tutto irrilevante per quello che riguarda il rapporto di lavoro in generale (che continua con il nuovo titolare formale) e nello specifico per ciò che riguarda il calcolo delle ore complessivamente lavorabili ai fini della concessione delle ore di CIG Ordinaria richieste.
2. Si è costituito l’INPS per resistere al giudizio, il quale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, preliminarmente eccependo:
- l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio rigetto sul ricorso amministrativo del 26.09.2022, il quale non sarebbe un silenzio inadempimento quanto un silenzio con valore legale tipico, impugnabile con l’osservanza dei termini di decadenza decorrenti dalla formazione del silenzio;
- l’inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento della Direzione Provinciale INPS di -OMISSIS- n° -OMISSIS- del 29.07.2022 di reiezione della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.-OMISSIS-, presentata in data 26.11.2021, per tardività dell’impugnazione.
3. In data 26 giugno 2023 parte ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento del provvedimento del Direttore Provinciale INPS -OMISSIS- - Disposizione n. -OMISSIS- del 27.04.2023, notificato in pari data, assumendo parte ricorrente che con esso, ad onta di quanto dichiarato, non sarebbe stata integrata la precedente motivazione del provvedimento impugnato, ma quest’ultima sarebbe stata sostanzialmente modificata e sostituita con la presunta mancanza del requisito del trimestre di attività produttiva. Anche tale motivazione sarebbe comunque infondata per le stesse ragioni già esposte con il ricorso introduttivo ossia per l’indifferenza dell’operazione di scissione sui contratti di lavoro e sulla decorrenza dell’attività produttiva.
4. L’INPS si è costituito sui motivi aggiunti ed ha osservato che: a) il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti non è un provvedimento espresso di rigetto del ricorso amministrativo al comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee presso l’INPS, ma un provvedimento di riesame in autotutela sollecitato alla Sede di Casalino dalla Direzione centrale metropolitana.
Osserva in particolare l’amministrazione che, ai sensi del d. lgs. n. 148 del 2015, in caso di operazioni societarie per la continuità del calcolo dei 90 gg di anzianità dei lavoratori, la conservazione del diritto è prevista solo quando l'azienda "conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato"; nel caso della scissione in questione, invece, viene creata una nuova azienda con un nuovo codice fiscale, quindi del tutto estranea alla prima, pertanto non si sarebbe innanzi a un'azienda che ha conservato la propria identità. L’azienda ricorrente, infine, invocherebbe la causale EO (dove non si tiene conto dell’anzianità) del tutto illegittimamente poiché gli eventi EO (evento oggettivamente non evitabile “non imputabile”) sono tipizzati dalla legge (vedasi circolare 139/2016, oltre le causali COVID) e non ricorrerebbero nel caso di specie.
5. In vista della pubblica udienza la ricorrente ha prodotto memoria ex art. 73 c.p.a., replicando ai rilievi dell’INPS e insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
6. Alla pubblica udienza del 13 marzo 2026, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm. e, dopo la discussione, il ricorso è stato posto in decisione.
7. Come correttamente rilevato dalla parte ricorrente, con il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, l’amministrazione ha, nei fatti, provveduto, con nuovo atto, a rigettare il ricorso amministrativo (o comunque la richiesta di parte ricorrente), modificando (e non integrando) la originaria motivazione, sicché il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato l’originario provvedimento sostituito e superato da quello, per l’appunto, impugnato con i motivi aggiunti. Alla medesima soluzione, d’altronde, si perviene seguendo la tesi della difesa dell’INPS, secondo cui con il provvedimento in questione l’amministrazione sarebbe intervenuta in autotutela, di fatto sostituendo il precedente provvedimento con quello successivo.
7.1. Per completezza, anche a voler ritenere, contrariamente al dato reale, che il nuovo provvedimento integri la motivazione dell’originario, il ricorso introduttivo è, in ogni caso, ricevibile e fondato.
7.2. Il ricorso è ricevibile in quanto: a) il termine di trenta giorni per il ricorso in via gerarchico amministrativa deve ritenersi ordinatorio, potendo il relativo gravame essere proposto entro il termine di decadenza dall'azione giudiziaria (art. 9, 4 comma) e, pertanto, per quanto qui rileva, nel termine di sessanta giorni dall'intervenuta conoscenza dell'atto (cfr. ad es. TAR Lombardia Milano- Sezione III n. 1996 del 28.10.2020); b) dalla data di presentazione del ricorso amministrativo in data 26.09.2022 decorrevano i 90 giorni per il suo esame da parte dell’INPS. Allo scadere dei 90 giorni (25 dicembre 2022), ex art. 6 D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, si è dunque formato il silenzio rigetto a partire dal quale decorreva il termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnativa giurisdizionale (cfr. ex multis TAR Puglia Lecce, Sez. III, Sent. n. 1100 dell’08.07.2021); c) il termine ex art. 29 CPA andava a scadere il 23 febbraio 2023, con la ulteriore conseguenza che il presente ricorso, notificato in data 21 febbraio 2023, è stato tempestivamente introdotto.
7.3. Il ricorso introduttivo è anche fondato per quanto ammesso dalla stessa amministrazione nella relazione depositata in data 6 marzo 2024 in cui si dà atto che la DCM in data 14.04.2023 ha rinviato in sede il ricorso amministrativo Dica n. -OMISSIS-, presentato dalla ricorrente, con la seguente motivazione: “Si rimanda alla Sede per attivazione procedura autotutela e riesame dell'istanza in quanto nel provvedimento di reiezione non sono indicate le motivazioni congrue di rigetto. Da consultazione del cassetto emerge che non è stato attivato correttamente il soccorso istruttorio previsto dall'art 11 DM 95442/2016. Inoltre, dalla verifica dell'anagrafica dell'Azienda si rileva che l'attività con dipendenti è iniziata il 04/10/2021 con sospensione dal 04/10/2021 e riattivazione al 09/11/2021. Come previsto dall'art 3 c4 , nel caso di causale Mancanza di Ordini e
commesse "Le fattispecie di cui al presente articolo non sono integrabili nelle ipotesi di imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano avviato l’attività produttiva da meno di un trimestre ....".
7.4. Conclusivamente sul punto, il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ma nel merito in ogni caso fondato per quanto ammesso dalla stessa Amministrazione con la nota sopra testualmente riferita ossia perché non era stato attivato il soccorso istruttorio e per difetto di motivazione.
8. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, esso è fondato, essendo l’amministrazione, anche con il nuovo atto, incorsa nel vizio di difetto di istruttoria.
8.1. Com’è noto, già in via generale, l’istruttoria procedimentale è funzionale alla puntuale acquisizione, da un lato, degli interessi da ponderare e, dall’altro, degli elementi, di fatto e di diritto, necessari per compiere la suddetta valutazione.
Il relativo regime è governato da esigenze di completezza che vanno però contemperate con quelle altrettanto rilevanti di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa: ne discende che nel procedimento assumono rilievo, in ossequio al principio di autoresponsabilità, oneri deduttivi e di allegazione esigibili in capo al privato siccome riferibili ad adempimenti che ricadono nella sua sfera di signoria.
Rispetto, poi, alla concreta modulazione di siffatti adempimenti, costituisce, in via ordinaria, un fattore di mitigazione nella regolazione del rapporto tra le parti il principio cd. del soccorso istruttorio, quale precipitato tecnico del canone generale del buon andamento della pubblica amministrazione siccome funzionale all’emanazione di un giusto provvedimento e che trova la sua formale espressione più generale nel disposto dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge 241/1990.
Tale principio è qui retto da uno specifico risconto nell’ordinamento di settore che, all’articolo 11 del D.M. 95442/2016, prevede come, in caso di supplemento di istruttoria, l'INPS possa richiedere all'impresa di fornire, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi necessari al completamento dell'istruttoria. Tali norme sono poi state ulteriormente specificate dal Messaggio INPS del 3 maggio 2017 in cui viene riaffermato come “ In tutte le ipotesi in cui si ritenga di dover rigettare la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria per carenza di elementi valutativi, è necessario attivare la procedura di cui all'art. 11, comma 2, del DM 95442 .”.
8.2. Nel caso di specie, a fronte dell’intendimento di rigettare la domanda, si radicava in capo all’INPS uno specifico onere di soccorso istruttorio anche in ossequio ai canoni di economicità, proporzionalità e di leale collaborazione, da declinare con una richiesta che valesse ad indicare, in modo chiaro ed immediatamente percepibile, le eventuali lacune o impedimenti che non rendessero possibile l’accoglimento della domanda, dando la possibilità alla parte ricorrente di spiegare le proprie ragioni.
Tanto non è compiutamente avvenuto nel caso in esame, non potendo a tal uopo essere sufficiente “ un prospetto riepilogativo proveniente dalla stessa INPS in cui viene dato conto di asserite interlocuzioni con l’azienda e di asserite richieste di integrazione documentale di cui però non vi è traccia documentale ” (cfr. memoria di parte ricorrente del 9.02.2026).
Invero, anche per l’adozione del secondo provvedimento, che indubbiamente muta la motivazione del diniego, non è stato attivato alcun supplemento istruttorio, in violazione di legge, essendo stato preclusa all’azienda la possibilità di chiarire le circostanze che sono state poste alla base del motivo di reiezione adottato dall’INPS.
9. Conclusivamente, il ricorso per motivi aggiunti va accolto per tale assorbente ragione, con annullamento del provvedimento con esso impugnato, facendo salvi i successivi atti dell’amministrazione da adottare nel rispetto dei superiori principi conformativi
10. Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
b) accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente e ogni altra persona menzionata nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE IN, Presidente FF
EP ES TI, Consigliere, Estensore
Marco AV, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP ES TI | LE IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.