Sentenza 28 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/10/2022, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/10/2022
N. 01709/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00663/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 663 del 2022, proposto da
SGL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Caggiula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi, n. 16;
nei confronti
San Biagio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio rifiuto e per l'accertamento dell'obbligo di provvedere serbato dal Comune di Lecce:
- sull'istanza di ampliamento dell'occupazione di suolo pubblico antistante la propria attività di bar-caffè con somministrazione di prodotti di pasticceria e di generi di gastronomia (con insegna Bar Astoria) presentata in data 27.9.2021;
- sull’istanza del 17.3.2022 finalizzata al riesame dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciata alla San Biagio S.r.l. e all’accertamento della regolarità o meno dell’effettiva occupazione del suolo pubblico da parte di quest’ultima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to A. Caggiula e avv.to L. Astuto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente - titolare di un pubblico esercizio e di un esercizio di vicinato correnti in Lecce alla P.zza d’Italia n. 28 e 28/B denominati, rispettivamente, Bar Astoria e Gelateria Agricola-Bontà della Terra - chiede la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Lecce sull’istanza di ampliamento (di 31,22 mq.) dell’occupazione di suolo pubblico antistante l’esercizio pubblico di bar-caffè con somministrazione di prodotti di pasticceria e di generi di gastronomia (con insegna Bar Astoria) presentata in data 27.9.2021 e sulla istanza del 17.3.2022 finalizzata al riesame dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico rilasciata alla controinteressata San Biagio S.r.l. il 29/10/2021 e all’accertamento della regolarità o meno dell’occupazione effettiva del suolo pubblico da parte della San Biagio S.r.l., in conformità al titolo ottenuto.
Il 27/06/2022, si è costituito in giudizio il Comune di Lecce, depositando un breve atto di costituzione ed eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Il 12/09/2022, il Comune di Lecce ha depositato in giudizio una memoria difensiva, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, in quanto, da un lato, con nota del 28/10/2021 prot. n. 169976, venivano comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del 27.9.2021, a seguito di sopralluogo congiunto effettuato in data 27/10/2021 da personale appartenente al Settore Traffico e Comando della P.M. e, dall’altro lato, “ l'azione sul silenzio, non può essere utilmente esperita quando la richiesta del privato riguardi il riesercizio del potere (nel caso di specie revoca del permesso occupazione suolo pubblico San Biagio srl) posto che l'Amministrazione gode in materia di ampia discrezionalità anche in ordine all'an e che l'obbligo di emissione di un nuovo provvedimento avrebbe effetto elusivo sui termini decadenziali previsti per la proposizione del ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di primo grado ”, concludendo, quindi, per il rigetto dello stesso.
Il 22/09/2022, la Società ricorrente ha depositato una memoria difensiva per replicare a quanto eccepito da controparte con la memoria del 12.9.2022 in punto di inammissibilità del ricorso ex art. 117 c.p.a., insistendo, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 28/09/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso, ritualmente proposto il 07/06/2022 e depositato in giudizio in pari data, è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto in parte, nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
1. - Osserva il Tribunale che l’art. 2 della Legge n. 241/1990 (che, in particolare, al comma 1, recita: “ Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso ”) sancisce il principio fondamentale di certezza del tempo amministrativo, da un lato, imponendo alla P.A. di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso e, dall’altro lato, prescrivendo alla stessa Amministrazione di fissare il termine entro il quale il procedimento si deve concludere, stabilendo, a tal fine, il termine legale suppletivo di 30 giorni decorrente dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se trattasi di procedimento ad istanza di parte.
Secondo la giurisprudenza prevalente, “ perché possa esservi un silenzio-inadempimento dell'Amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l'istanza, ma occorre che l'Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere; tale obbligo e, quindi, l'obbligo di procedere sull'istanza del privato, sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali o dalla peculiarità del caso, per il quale ragioni di giustizia o rapporti esistenti tra amministrazioni ed amministrati impongono l'adozione di un provvedimento espresso, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni ” (T.A.R. Lazio, Sezione Terza Ter, 16/03/2015, n. 4207; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 11/02/2020, n. 185).
1.1. - Ciò premesso, nel peculiare caso di specie, si rileva che, dopo la presentazione da parte della Società ricorrente dell’istanza del 27.9.2021 di ampliamento (di 31,22 mq.) dell’occupazione di suolo pubblico antistante il Bar Astoria, il Comune resistente, con nota del 28/10/2021 prot. n. 169976, ha comunicato il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm. (ravvisato nel fatto che “ In data 27/10/2021 con nota prot. 168777 è stato acquisito parere negativo al progetto presentato, da parte del Comando di Polizia Locale ”), ma, successivamente, nonostante la diffida del 17.3.2022 inviata dalla Società ricorrente (di cui sotto), non ha concluso il relativo procedimento amministrativo, con l’adozione del provvedimento finale; sicché il Collegio ritiene che - con ogni evidenza - il Comune intimato abbia l’obbligo di riscontrare espressamente (con un provvedimento finale) la predetta istanza del 27.9.2021 della Società ricorrente, non sussistendo alcun motivo che giustifichi il silenzio della P.A. protrattosi oltre il termine di trenta giorni per provvedere espressamente sull’istanza di che trattasi con l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo de quo .
1.2. - Quanto, invece, alla predetta istanza/diffida del 17.3.2022 inviata dalla Società ricorrente, premesso che trattasi di una diffida all’Amministrazione Comunale resistente “ a dare riscontro alle sue richieste del 21 e 27/09/2021 ” (l’una per l’ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico antistante la propria gelateria (esercizio di vicinato) con insegna Agricola-Bontà della Terra, l’altra per l’ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico antistante il pubblico esercizio con insegna Bar Astoria), nonché alla richiesta del 29/12/2021 per il riesame del permesso di occupazione del suolo pubblico rilasciata alla San Biagio S.r.l. il 29/10/2021, osserva il Collegio che la suddetta istanza/diffida è stata espressamente riscontrata, a mezzo nota del 24.3.2022 prot. n. 5702/2022, dall’A.C. resistente, la quale (oltre a precisare che il Comune di Lecce, con riferimento alla richiesta del 21/09/2021, concedeva alla Società ricorrente l’ampliamento richiesto con permesso n. 2021/0116 rilasciato in data 29/10/2021 prot. n. 170350, e, con riferimento alla richiesta del 27/09/2021, comunicava i motivi ostativi al suo accoglimento con nota del 28/10/2021 prot. n. 169976), con riferimento ai permessi rilasciati in favore dell’esercizio sito in P.zza Italia 30 (San Biagio Bistrot), demandava “ la verifica al Comando di Polizia Locale ”.
Nel mentre, è appena il caso di precisare che non sussiste l’obbligo di provvedere dell’A.C. sull’istanza di riesame (in autotutela) dell’autorizzazione all’occupazione di suolo rilasciata il 29/10/2021 alla Società controinteressata.
2. - Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere, quindi, accolto solo in parte, ordinandosi, per l’effetto, al Comune di Lecce, di pronunciarsi espressamente unicamente sull’istanza del 27.9.2021 di ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico antistante il pubblico esercizio bar-caffè con somministrazione di prodotti di pasticceria e di generi di gastronomia, con insegna Bar Astoria, e comunicare la relativa determinazione finale alla Società ricorrente entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notificazione ovvero, se anteriore, di comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
3. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune di Lecce e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, c.p.a., ordina al Comune di Lecce di provvedere, entro il termine di giorni trenta (30) decorrente dalla data di notificazione ovvero, se anteriore, di comunicazione in via amministrativa della presente decisione, pronunciandosi esplicitamente sull’istanza del 27/09/2021 di parte ricorrente e comunicando la relativa determinazione finale alla medesima ricorrente.
Condanna il Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro-tempore , al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO