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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/10/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 648/2020 r.g., vertente tra
CF , con sede legale in Roma al Viale Europa 190, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv.to Anita Corigliano con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Società sito in Reggio Calabria Via Miraglia
APPELLANTE
CONTRO
nato il [...] a [...] C.F.: e nato il CP_1 C.F._1 Controparte_2
2.3.1935 a Gerace, C.F.: , rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Maria C.F._2
Speziale, con studio in Locri in via D. Candida n. 6 ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, in via dei Bianchi n. 3, presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Bottari
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso l'Ordinanza del Tribunale di Locri RG n.1306/19.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., i sig.ri e citavano in giudizio innanzi CP_1 Controparte_2 al Tribunale di Locri le , esponendo: Parte_1
- di avere sottoscritto in data 25.1.1992 presso l'ufficio postale di Siderno un buono postale fruttifero a termine del valore di L. 5.000.000, ritenendo la scadenza fosse trentennale, posto che sul buono non
1 risultava alcuna indicazione;
- che l'ufficio postale di Siderno in data 28.08.2005 rifiutava il pagamento, sostenendo che il buono Con era scaduto in quanto apparteneva alla serie speciale a termine con durata di undici anni;
- che sul buono non appare l'indicazione della data di scadenza, né quella relativa alla serie speciale
AD istituita con D.M.23.07.1987, per come previsto dall'art. 173 del DPR 156/1973;
- che in assenza di tale indicazione è legittimo ritenere che il buono fosse ordinario e non a termine;
-per tali ragioni chiedevano “ 1) in via principiale, accertare e dichiarare che il buono fruttifero postale serie AD n.021.308 per L. 5.000.000, (€. 2.582,28), emesso in favore degli attori sia considerato buono fruttifero postale "ordinario" con scadenza trentennale;
2) condannare l' di Controparte_4
Siderno, al pagamento in favore degli attori della somma dì L. 5.000.000, (€. 2.582,28), oltre interessi maturato dal dì del dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria. Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.”
Si costituivano in giudizio le , eccependo: Parte_1
- il difetto di giurisdizione dell'AGO, essendo competente a conoscere la vertenza l'autorità giudiziaria amministrativa, posto che i buoni postali fruttiferi sono stati equiparati ai titoli di Stato e la tutela in materia di debito pubblico è disciplinata dal codice amministrativo e rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- il difetto di legittimazione passiva in quanto l'emittente dei titoli era la Cassa Depositi e Prestiti alla quale è subentrato il Ministero dell'Economia, secondo il disposto di cui all'art.3 comma 4 del
D.L.269/2003 e del successivo D.M. 5 dicembre 2003;
- l'infondatezza della domanda in quanto il buono apparteneva alla serie speciale a termine “AD”, con scadenza dopo undici anni, secondo quanto previsto dal D.M. Tesoro 23.07.1987 e successiva prescrizione decennale del diritto al rimborso;
- che il termine di scadenza era conoscibile da parte degli interessati in quanto il citato D.M. di collocamento del titolo era stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in assenza di ulteriori obblighi di informazione dei clienti.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di Locri, con Ordinanza R.G. n.
1306/19, accoglieva la domanda.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente notificato, proponeva appello , eccependo Parte_1
l'erroneità del provvedimento impugnato, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati, resistendo al gravame di cui chiedevano il rigetto.
Con ordinanza del 14/3/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 3/3/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
2 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta:
a) erroneità dell'ordinanza nella parte in cui rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'AGO;
b) Erroneità dell'ordinanza di primo grado nella parte in cui esclude il difetto di legittimazione passiva di;
Parte_1
c) Errore di fatto e contraddittorietà dell'ordinanza sull'applicazione del D.M. Tesoro 23/07/1987.
Falsa applicazione dell'art.2935 c.c.;
1.1) Il gravame è parzialmente fondato per le argomentazioni che seguono.
a) Il primo giudice ha ritenuto infondata la eccezione relativa al difetto di giurisdizione ed al richiamo della norma della art. 133 D. Lgs. 4/2010, a mente del quale sono devolute al giudice amministrativo le controversie tra lo Stato e i suoi creditori, e non quelle tra ed i suoi utenti. Parte_1
Sull'argomento la Suprema Corte a SS.UU ha ritenuto che i servizi di bancoposta, comprendenti
l'emissione dei buoni postali fruttiferi sono sempre stati del tutto privi di lineamenti autoritativi e caratterizzati, piuttosto, da connotazioni privatistiche e contrattualistiche, non discostandosi dagli analoghi servizi resi sul mercato dalle imprese bancarie;
anche quando i servizi postali come quello in esame erano offerti da un'azienda di Stato essi si caratterizzavano per l'essere organizzati e gestiti in forma di impresa donde già allora conseguiva la conformazione dei rapporti con gli utenti come contrattuali fondamentalmente soggetti al regime di diritto privato” ( Cass. SSUU n. 13979 del 15 giugno 2007.
Inoltre, la Suprema Corte a SSUU, ha ritenuto che sia ai fini dell'emissione, che del rimborso di un buono si instaura un vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli e si forma sulla base dei dati dei buoni di volta in volta sottoscritti (Cass. SSUU 3963/19).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, correttamente, il primo giudice ha ritenuto la propria competenza.
b) Per quanto attiene alla carenza di legittimazione passiva di , in tema di rimborso dei Parte_1
buoni fruttiferi, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che sia ai fini dell'emissione che del rimborso di un buono postale fruttifero si instaura un "vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli" che "si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti"; si tratta, dunque, di un rapporto obbligatorio esclusivo fra il titolare del buono e
[...]
mentre il ruolo dello Stato Italiano è quello di garante nell'ipotesi in cui il soggetto Parte_1 tenuto ( per l'appunto) ometta di provvedere al rimborso dovuto ( Cass. SSUU Parte_1
n.13979/07).
Pertanto, correttamente il primo giudice ha rigettato la relativa eccezione.
c) Per quanto attiene al punto c, va da subito chiarito che, in materia di buoni postali fruttiferi, la
3 giurisprudenza di legittimità è stata univoca nell'affermare che gli stessi non possono esser intesi quali titoli di credito ex art. 1992 e segg. c.c., ma documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. (cfr.
Cass SS.UU. n. 13979/07), poiché a differenza dei primi (connotati dal requisito della letteralità, autonomia ed astrattezza, del che le condizioni di rimborso devono esser contenute del titolo medesimo), essi servono ad identificare l'avente diritto alla prestazione e/o a consentire il trasferimento del diritto in assenza delle forme proprie della cessione. Ed ancora, proprio la natura di risparmio connesso alle finanze pubbliche, non trovano applicazione le disposizioni in materia di tutela del consumatore (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/19).
Alla qualificazione giuridica che precede, discende una diversa disciplina che, nel caso in esame, è dato rinvenire nelle c.d. fonti integrative e cogenti, quali atti normativi e amministrativi esterni al titolo stesso, che si presumono conosciute dal titolare del buono, in quanto pubblicate in gazzetta ufficiale, o pubblicizzate presso gli uffici postali.
Pertanto, risultando pacifico che i buoni sottoscritti dagli attori riportano la dicitura “a termine” (in quanto stampigliata e leggibile nel frontespizio del buono) sarebbe stato onere dei predetti verificare l'esatta scadenza degli stessi e, conseguentemente, i tempi di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale versato, nonché la liquidazione degli interessi maturati.
Risulta acclarato che parte appellata ha sottoscritto un buono a termine serie AD istituita con il D.M. del Ministero del Tesoro del 23.07.1987, pubblicato in G.U. 221 del 22.09.1987, che prevedeva il raddoppio e la triplicazione del capitale inizialmente sottoscritto rispettivamente dopo sette e undici anni.
Decorso tale periodo i titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano, in virtù di quanto previsto dal
DPR 156/1973, decorso il quinquennio successivo, termine che è stato successivamente prorogato di altri cinque anni, per come previsto dagli art. 8 e 10 del D.M. Tesoro 19.12.2000 con il quale è stato previsto che: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.”
Tenuto conto che il richiamato buono fruttifero postale è stato emesso in data 25/1/92, per come sopra detto lo stesso sarebbe stato esigibile dopo 7 e 11 anni da quella data, e, pertanto, il termine prescrizionale si è maturato dopo ulteriori 10 anni.
Atteso che gli attori non hanno dato prova alcuna di avere posto in essere atti interruttivi della prescrizione, prima della notifica dell'atto di citazione che ci occupa, ben può ritenersi prescritto il loro diritto alla liquidazione del valore nominale del buono postale in oggetto, nonché dei suoi interessi, per decorso del termine decennale.
Giova osservare che, solo a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000 è stata disposta la consegna di un apposito foglio informativo, norma, pertanto, posteriore rispetto all'emissione del
4 buono per cui è causa.
Per quanto fin qui esposto errata appare l'ordinanza impugnata che deve essere riformata.
2.) Per quanto riguarda le spese di entrambi i gradi di giudizio, atteso il parziale accoglimento dell'appello, la particolarità della questione trattata, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, come previsto dall'art. 92 cpc, che giustificano una deroga al principio generale della soccombenza, vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso l'ordinanza del Tribunale di Locri RG. Parte_1
1306/19, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: in accoglimento del proposto appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda degli attori;
compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio;
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 02/10/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 648/2020 r.g., vertente tra
CF , con sede legale in Roma al Viale Europa 190, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv.to Anita Corigliano con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Società sito in Reggio Calabria Via Miraglia
APPELLANTE
CONTRO
nato il [...] a [...] C.F.: e nato il CP_1 C.F._1 Controparte_2
2.3.1935 a Gerace, C.F.: , rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Maria C.F._2
Speziale, con studio in Locri in via D. Candida n. 6 ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, in via dei Bianchi n. 3, presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Bottari
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso l'Ordinanza del Tribunale di Locri RG n.1306/19.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., i sig.ri e citavano in giudizio innanzi CP_1 Controparte_2 al Tribunale di Locri le , esponendo: Parte_1
- di avere sottoscritto in data 25.1.1992 presso l'ufficio postale di Siderno un buono postale fruttifero a termine del valore di L. 5.000.000, ritenendo la scadenza fosse trentennale, posto che sul buono non
1 risultava alcuna indicazione;
- che l'ufficio postale di Siderno in data 28.08.2005 rifiutava il pagamento, sostenendo che il buono Con era scaduto in quanto apparteneva alla serie speciale a termine con durata di undici anni;
- che sul buono non appare l'indicazione della data di scadenza, né quella relativa alla serie speciale
AD istituita con D.M.23.07.1987, per come previsto dall'art. 173 del DPR 156/1973;
- che in assenza di tale indicazione è legittimo ritenere che il buono fosse ordinario e non a termine;
-per tali ragioni chiedevano “ 1) in via principiale, accertare e dichiarare che il buono fruttifero postale serie AD n.021.308 per L. 5.000.000, (€. 2.582,28), emesso in favore degli attori sia considerato buono fruttifero postale "ordinario" con scadenza trentennale;
2) condannare l' di Controparte_4
Siderno, al pagamento in favore degli attori della somma dì L. 5.000.000, (€. 2.582,28), oltre interessi maturato dal dì del dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria. Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.”
Si costituivano in giudizio le , eccependo: Parte_1
- il difetto di giurisdizione dell'AGO, essendo competente a conoscere la vertenza l'autorità giudiziaria amministrativa, posto che i buoni postali fruttiferi sono stati equiparati ai titoli di Stato e la tutela in materia di debito pubblico è disciplinata dal codice amministrativo e rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- il difetto di legittimazione passiva in quanto l'emittente dei titoli era la Cassa Depositi e Prestiti alla quale è subentrato il Ministero dell'Economia, secondo il disposto di cui all'art.3 comma 4 del
D.L.269/2003 e del successivo D.M. 5 dicembre 2003;
- l'infondatezza della domanda in quanto il buono apparteneva alla serie speciale a termine “AD”, con scadenza dopo undici anni, secondo quanto previsto dal D.M. Tesoro 23.07.1987 e successiva prescrizione decennale del diritto al rimborso;
- che il termine di scadenza era conoscibile da parte degli interessati in quanto il citato D.M. di collocamento del titolo era stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in assenza di ulteriori obblighi di informazione dei clienti.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di Locri, con Ordinanza R.G. n.
1306/19, accoglieva la domanda.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente notificato, proponeva appello , eccependo Parte_1
l'erroneità del provvedimento impugnato, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati, resistendo al gravame di cui chiedevano il rigetto.
Con ordinanza del 14/3/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 3/3/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
2 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta:
a) erroneità dell'ordinanza nella parte in cui rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'AGO;
b) Erroneità dell'ordinanza di primo grado nella parte in cui esclude il difetto di legittimazione passiva di;
Parte_1
c) Errore di fatto e contraddittorietà dell'ordinanza sull'applicazione del D.M. Tesoro 23/07/1987.
Falsa applicazione dell'art.2935 c.c.;
1.1) Il gravame è parzialmente fondato per le argomentazioni che seguono.
a) Il primo giudice ha ritenuto infondata la eccezione relativa al difetto di giurisdizione ed al richiamo della norma della art. 133 D. Lgs. 4/2010, a mente del quale sono devolute al giudice amministrativo le controversie tra lo Stato e i suoi creditori, e non quelle tra ed i suoi utenti. Parte_1
Sull'argomento la Suprema Corte a SS.UU ha ritenuto che i servizi di bancoposta, comprendenti
l'emissione dei buoni postali fruttiferi sono sempre stati del tutto privi di lineamenti autoritativi e caratterizzati, piuttosto, da connotazioni privatistiche e contrattualistiche, non discostandosi dagli analoghi servizi resi sul mercato dalle imprese bancarie;
anche quando i servizi postali come quello in esame erano offerti da un'azienda di Stato essi si caratterizzavano per l'essere organizzati e gestiti in forma di impresa donde già allora conseguiva la conformazione dei rapporti con gli utenti come contrattuali fondamentalmente soggetti al regime di diritto privato” ( Cass. SSUU n. 13979 del 15 giugno 2007.
Inoltre, la Suprema Corte a SSUU, ha ritenuto che sia ai fini dell'emissione, che del rimborso di un buono si instaura un vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli e si forma sulla base dei dati dei buoni di volta in volta sottoscritti (Cass. SSUU 3963/19).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, correttamente, il primo giudice ha ritenuto la propria competenza.
b) Per quanto attiene alla carenza di legittimazione passiva di , in tema di rimborso dei Parte_1
buoni fruttiferi, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che sia ai fini dell'emissione che del rimborso di un buono postale fruttifero si instaura un "vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli" che "si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti"; si tratta, dunque, di un rapporto obbligatorio esclusivo fra il titolare del buono e
[...]
mentre il ruolo dello Stato Italiano è quello di garante nell'ipotesi in cui il soggetto Parte_1 tenuto ( per l'appunto) ometta di provvedere al rimborso dovuto ( Cass. SSUU Parte_1
n.13979/07).
Pertanto, correttamente il primo giudice ha rigettato la relativa eccezione.
c) Per quanto attiene al punto c, va da subito chiarito che, in materia di buoni postali fruttiferi, la
3 giurisprudenza di legittimità è stata univoca nell'affermare che gli stessi non possono esser intesi quali titoli di credito ex art. 1992 e segg. c.c., ma documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. (cfr.
Cass SS.UU. n. 13979/07), poiché a differenza dei primi (connotati dal requisito della letteralità, autonomia ed astrattezza, del che le condizioni di rimborso devono esser contenute del titolo medesimo), essi servono ad identificare l'avente diritto alla prestazione e/o a consentire il trasferimento del diritto in assenza delle forme proprie della cessione. Ed ancora, proprio la natura di risparmio connesso alle finanze pubbliche, non trovano applicazione le disposizioni in materia di tutela del consumatore (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/19).
Alla qualificazione giuridica che precede, discende una diversa disciplina che, nel caso in esame, è dato rinvenire nelle c.d. fonti integrative e cogenti, quali atti normativi e amministrativi esterni al titolo stesso, che si presumono conosciute dal titolare del buono, in quanto pubblicate in gazzetta ufficiale, o pubblicizzate presso gli uffici postali.
Pertanto, risultando pacifico che i buoni sottoscritti dagli attori riportano la dicitura “a termine” (in quanto stampigliata e leggibile nel frontespizio del buono) sarebbe stato onere dei predetti verificare l'esatta scadenza degli stessi e, conseguentemente, i tempi di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale versato, nonché la liquidazione degli interessi maturati.
Risulta acclarato che parte appellata ha sottoscritto un buono a termine serie AD istituita con il D.M. del Ministero del Tesoro del 23.07.1987, pubblicato in G.U. 221 del 22.09.1987, che prevedeva il raddoppio e la triplicazione del capitale inizialmente sottoscritto rispettivamente dopo sette e undici anni.
Decorso tale periodo i titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano, in virtù di quanto previsto dal
DPR 156/1973, decorso il quinquennio successivo, termine che è stato successivamente prorogato di altri cinque anni, per come previsto dagli art. 8 e 10 del D.M. Tesoro 19.12.2000 con il quale è stato previsto che: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.”
Tenuto conto che il richiamato buono fruttifero postale è stato emesso in data 25/1/92, per come sopra detto lo stesso sarebbe stato esigibile dopo 7 e 11 anni da quella data, e, pertanto, il termine prescrizionale si è maturato dopo ulteriori 10 anni.
Atteso che gli attori non hanno dato prova alcuna di avere posto in essere atti interruttivi della prescrizione, prima della notifica dell'atto di citazione che ci occupa, ben può ritenersi prescritto il loro diritto alla liquidazione del valore nominale del buono postale in oggetto, nonché dei suoi interessi, per decorso del termine decennale.
Giova osservare che, solo a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000 è stata disposta la consegna di un apposito foglio informativo, norma, pertanto, posteriore rispetto all'emissione del
4 buono per cui è causa.
Per quanto fin qui esposto errata appare l'ordinanza impugnata che deve essere riformata.
2.) Per quanto riguarda le spese di entrambi i gradi di giudizio, atteso il parziale accoglimento dell'appello, la particolarità della questione trattata, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, come previsto dall'art. 92 cpc, che giustificano una deroga al principio generale della soccombenza, vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso l'ordinanza del Tribunale di Locri RG. Parte_1
1306/19, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: in accoglimento del proposto appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda degli attori;
compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio;
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 02/10/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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