Art. 51. (Proroga dell'efficacia dei piani di zona)
Il termine di cui all' articolo 1 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 , convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247 , e' prorogato di tre anni, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167 .
Il termine di cui all' articolo 1 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 , convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247 , e' prorogato di tre anni, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167 .