Rigetto
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 9804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9804 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09804/2025REG.PROV.COLL.
N. 07887/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7887 del 2022, proposto dalla signora SA NG, rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Ceci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria SA Suraci in Roma, piazza Martiri di Belfiore, n. 4;
contro
il Comune di Terracina, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, (Sezione Prima) n. 184/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. NT AS RR e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello proposto la signora SA NG, odierna appellante, chiede la riforma della sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. Lazio – Sede di Latina, ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione n. 3/X , emessa dal Dirigente del Dipartimento Urbanistica ed Edilizia del Comune di Terracina, sul rilievo che le opere contestate sarebbero risultate realizzate in ampliamento di un originario manufatto abusivo, in un’area soggetta a vincolo paesaggistico. Per detto manufatto originario la ricorrente ha presentato in data 30 marzo 2004 istanza di condono edilizio, protocollata al n. 82237, ai sensi della legge n. 326/2003, respinta con provvedimento, a firma del dirigente comunale, prot. n. 60768/U del 6 dicembre 2011, cui ne è seguita l’impugnata ordinanza n. 3X/2017, notificata il 6 febbraio 2017.
2. Contro tale ordinanza la ricorrente domandava, avanti al primo giudice, l’annullamento alla stregua di due motivi di impugnazione, mediante i quali ha lamentato l’illegittimità del diniego di sanatoria impugnato per “violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.P.R. 6.6.2001 n. 30 – eccesso di potere per erroneità ed inesistenza dei presupposti, difetto e inadeguatezza dell’istruttoria: i. le opere, pur ricadendo in area sottoposta a vincolo, non avrebbero richiesto, a suo dire, alcuna autorizzazione paesaggistica, perché realizzate in epoca antecedente alla imposizione del vincolo introdotto dal d.lgs. n. 42 del 2004; in ogni caso, tale vincolo non avrebbe potuto trovare applicazione con riguardo all’immobile in contestazione, siccome realizzato sempre secondo la tesi dell’appellante, ad una distanza di ml. 321,10 dalla battigia; ii. il diniego di sanatoria adottato con provvedimento del 6.12.2011 essendo stato impugnato (R.g. n. 231/2012 tutt’ora pendente) non sarebbe esecutivo; di qui l’illegittimità dell’ingiunzione.
3. Con la sentenza n. 184 del 28 febbraio 2022 il TAR Lazio, sede di Latina, ha respinto tutte le censure, ritenendole infondate, e ha condannato il ricorrente alle spese di lite, sul rilievo che le opere sarebbero state eseguite in epoca successiva al 30 marzo 2004.
4. Di tali statuizioni di rigetto del ricorso, l’appellante ne domanda ora la riforma, affidando l’impugnativa a un unico articolato motivo, mediante il quale ha sostenuto che la sentenza sarebbe viziata da errores in judicando : violazione di legge (artt. 3, 10, 22 e 31 del d.p.r. n. 380 del 2001; art. 146 d.lgs. n. 42/2004).
4.1. Sostiene l’appellante che i manufatti in ampliamento, oggetto dell’ordine di demolizione (porticato, tettoia e locale tecnico), si sarebbero trovati a una distanza di 321,10 metri dalla battigia, quindi ad una distanza esterna rispetto alla c.d. fascia di rispetto paesaggistico, prevista dal d.lgs. 42/2004 (ml. 300), come sarebbe confermato dalla perizia di parte, depositata in atti.
5. Il Comune di Terracina, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
6. All’udienza straordinaria per lo smaltimento arretrato del 1° ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato.
7.1. Per le ragioni di seguito esposte non può essere accolto l’unico articolato motivo di gravame avverso la sentenza di primo grado, mediante il quale l’appellante è tornato con forza a sostenere che i manufatti oggetto del provvedimento (porticato, tettoia e locale tecnico) sono ubicati a una distanza di 321,10 metri dalla battigia, quindi al di fuori della fascia di rispetto paesaggistico, prevista dal D.lgs. 42/2004.
7.2. Secondo la parte appellante, il primo giudice non avrebbe, da un lato, tratto le debite conseguenze da tale circostanza, mediante accertamenti tecnici ulteriori, come richiesti dal ricorrente; né valutato la natura pertinenziale delle contestate opere edilizie, prive come tali di autonomia funzionale. Il primo giudice avrebbe, poi, disposto l’impugnata ordinanza di demolizione, nonostante la pendenza del giudizio sulla domanda di sanatoria del manufatto originario, per il quale le opere in contestazione ne rappresenterebbero un ampliamento.
7.3. Risulterebbe evidente, a giudizio dell’appellante, che il primo giudice ha scrutinato in maniera non approfondita i motivi di ricorso, così cadendo in un chiaro vizio di motivazione. L’ordinanza di demolizione è stata, infatti, emessa mentre era ancora pendente il giudizio sull’impugnazione del diniego di condono, e un eventuale accoglimento dell’appello avrebbe reso senz’altro illegittima anche l’ordinanza stessa, basata sull’abusività del fabbricato principale.
8. Ad avviso del Collegio i rilievi dell’appellante non possono essere condivisi, mentre sono corrette e vanno confermate le statuizioni della sentenza impugnata.
8.1. La decisione di prime cure ha innanzitutto compiutamente ricostruito i fatti di causa rilevando che:
- su un immobile preesistente su cui era in corso domanda di condono, il Comune di Terracina accertava la realizzazione di alcune opere, come descritto, in ampliamento ed insistenti su un’area soggetta a vincolo paesaggistico;
-l’ordinanza di demolizione non poteva che essere configurata un atto dovuto per il ripristino dello stato dei luoghi, in considerazione del suddetto vincolo e dell’epoca della costruzione delle opere (successive al 31.3.2003), anche a prescindere dalla pendenza del giudizio sul condono.
8.2. Tanto premesso in fatto, i tre profili di censura compendiati nell’unico motivo devono essere tutti respinti.
8.3. Anzitutto deve essere respinto il rilievo secondo cui i manufatti si trovano a oltre 300 metri dalla battigia (321,10 m), quindi fuori dalla fascia tutelata dal vincolo paesaggistico ex art. 142 del D.lgs. 42/2004; tenuto conto che al di là del rispetto o meno della distanza dalla battigia le opere in contestazione sono prive del requisito della conformità, quale ineludibile presupposto richiesto per la sanatoria di cui alla legge n. 326/2003, come noto più restrittiva dei precedenti condoni.
8.4. Né a conclusioni distinte e diverse conduce poi il rilievo su cui l’odierna appellante insiste riguardo alla natura pertinenziale delle opere eseguite, dovendosi qui ribadire che, come ha reiteratamente chiarito la costante giurisprudenza amministrativa (v. Cons Stato sent. n. 1469/2024) “tra pertinenza edilizia e civilistica sussiste divergenza, tenuto conto che quest’ultima richiede solo una destinazione funzionale e una volontà del proprietario; laddove, invece, la pertinenza edilizia impone che il manufatto sia anche di modesta entità, privo di un autonomo valore di mercato e non alteri il carico urbanistico dell'area, in quanto “deve essere completamente asservito all'edificio principale”.
Nel caso all’esame deve, infatti, escludersi che le opere realizzate siano di modesta entità, trattandosi di porticato, tettoia, locale tecnico.
9. Ne consegue che la sentenza di primo grado ha correttamente respinto il ricorso in relazione all’impugnata ordinanza di demolizione, in quanto “atto dovuto” in merito alla realizzazione di un abuso edilizio, comprensivo delle opere in ampliamento in area vincolata
10. All’infondatezza del motivo proposto consegue il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
11. Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA Di RL, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
NT AS RR, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT AS RR | DA Di RL |
IL SEGRETARIO