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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 29/10/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1605/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1605/2024 tra
(Codice Fiscale , nata il [...] ad [...]_1 C.F._1
Terme, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Acqui Terme, Corso Dante
28, presso lo studio e la persona dell'Avv. Vincenzo Faraci (CF pec C.F._2
e Avv. Roberto Pace (CF Email_1 C.F._3
- mail: - pec: Email_2 Email_3
ATTORE
e corrente in Acqui Terme (AL) in Piazza Levi nr. 12, C.F. Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore Dr. C.F. P.IVA_1 Persona_1
, elettivamente domiciliato in Torino via Cialdini n. 19 presso lo studio C.F._4 dell'avv. Pier Franco Gigliotti, c.f. che lo rappresenta e difende per procura C.F._5 speciale PEC Email_4 Email_5
CONVENUTO
Oggi 29 ottobre 2025 ad ore 12,00 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per l'attore l'avv. Vincenzo Faraci e l'avv. Roberto Pace. Per il convenuto l'avv. Pier Franco Gigliotti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale. I difensori di parte attorea dichiarano che l'attrice non ha ricevuto alcun indennizzo da parte convenuta e da terzi con riferimento al sinistro per cui è causa. Richiamano per intero ogni difesa svolta, contestando il contenuto delle note conclusive avversarie, segnatamente per quanto riguarda la colpa è lo stesso convenuto ad ammettere che il conversare mentre si cammina è condotta del tutto naturale e consueta. Si contesta altresì che l'attrice abbia camminato rasente al muro essendosi limitata a svoltare l'angolo. Pertanto, la condotta colpevole dell'attrice non ha interrotto il nesso causale tanto più ove si consideri che la buca non era segnalata. A tal riguardo si sottolinea come controparte nel ritenere sussistente la colpa dell'attrice citi proprio una sentenza che riconosce la colpa del danneggiato in presenza di idonea segnalazione. Quanto ai parametri di cui alla Tabella unica nazionale si sottolinea come la sua applicazione sia esclusa dalla materia sia perché il sinistro sia avvenuta precedentemente, sia in ultimo perché nella specie si verte in lesioni di lieve entità. Il d.PR 12/2025 non prevede infatti i parametri per lesioni inferiori al 10%. Dovrà pertanto applicarsi la Tabella di Milano escludendosi l'applicabilità dei parametri dell'art. 39 CDA.
pagina 1 di 19 L'avv. Gigliotti per il convenuto così replica: quanto alla segnaletica il ha provveduto appena CP_1 notiziato;
vale sempre il principio di autoresponsabilità del danneggiato;
quanto ai danni ricorda la posizione della Cassazione che per la personalizzazione richiede una prova rigorosa;
per le spese mediche richiama i chiarimenti del CTU in allegato;
sulle spese legali della nota spese è stato applicato lo scaglione superiore;
le spese della CTU non possono essere poste a carico del resistente stante la differenza infine riconosciuta.
Dopo discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 16,30.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 2 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1605/2024 promossa da:
(Codice Fiscale , nata il [...] ad [...]_1 C.F._1
Terme, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Acqui Terme, Corso Dante
28, presso lo studio e la persona dell'Avv. Vincenzo Faraci (CF pec C.F._2
e Avv. Roberto Pace (CF Email_1 C.F._3
- mail: - pec: Email_2 Email_3
ATTORE
e corrente in Acqui Terme (AL) in Piazza Levi nr. 12, C.F. Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore Dr. C.F. P.IVA_1 Persona_1
, elettivamente domiciliato in Torino via Cialdini n. 19 presso lo studio C.F._4 dell'avv. Pier Franco Gigliotti, c.f. che lo rappresenta e difende per procura C.F._5 speciale PEC Email_4 Email_5
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. Per l'attore:
“Reiectis contrariis, piaccia al Tribunale Ill.mo:
accertare e dichiarare che l'infortunio per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva o, in subordine, concorrente, del , in persona del Sindaco pro tempore, per Controparte_1 le motivazioni tutte esposte nella narrativa che precede;
conseguentemente, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il , in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno a favore dell'attrice Parte_1
nella somma di € 22.065,86, ovvero quello ritenuto di giustizia, oltre ad interessi e
[...] rivalutazione monetaria ex lege fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, ivi comprese le spese per consulenze tecniche anche di parte.”. Per il convenuto:
Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione.
Assolvere il conchiudente da ogni domanda.
pagina 3 di 19 Con il favore di spese ed onorario di causa oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, spese di CTU e CTP.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione 2.7.2024 l'attrice ha così in particolare esposto: “In Parte_1 data 26-08-2021, alle ore 18.00 circa, la GN , stava camminando nella zona Parte_1 pedonale del centro storico del Comune di Acqui Terme. Segnatamente, proveniendo dalla Piazza Orto San Pietro, dopo avere percorso per intero la Piazzetta NR TO, svoltava a sinistra immettendosi sulla Via Giacomo Bove, in direzione Via Garibaldi, come da tragitto illustrato sull'estratto della mappa ricavata dalla piattaforma web Google Maps, che si produce sub DOC 1. Appena svoltato l'angolo del palazzo posto sull'intersezione tra la Piazzetta NR TO e la Via Giacomo Bove, la
GN inciampava con il piede sinistro in una disconnessione del manto stradale, costituita Pt_1 da alcuni sampietrini dislocati fuori dalla loro sede, posizionata a distanza di pochi centimetri dal summenzionato palazzo, procurandosi così un doloroso trauma distorsivo alla caviglia. Si produce sub
DOC. 2 fotogramma ritraente conformazione e posizionamento dell'anomalia stradale. Insieme alla
GN vi erano il compagno convivente , il di loro figlio minore Pt_1 Persona_2 Per_3
, la GN ed il Signor , il quale, fornite le prime cure unitamente
[...] Persona_4 CP_2 agli altri astanti, atteso che a causa dell'accaduto l'odierna attrice non era in grado di camminare, si è offerto di accompagnarla a casa in macchina. * * * Il giorno successivo all'infortunio, per il persistere ed aggravarsi della sintomatologia algica nonché a causa dell'edema e del gonfiore alla caviglia prodottisi frattanto, l'attrice veniva accompagnata dal compagno presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Acqui Terme, ove, eseguiti gli esami clinici e strumentali ed effettuata visita ortopedica, veniva posta diagnosi di frattura trimalleolare alla caviglia sinistra (DOC. 4). Segnatamente, dall'esame RX effettuato, si evidenziò: << Frattura composta, ingranata, del malleolo mediale;
frattura scomposta, modicamente angolata, con rima di frattura a decorso obliquo in corrispondenza della regione diafisaria distale peroneale. Frattura completa, composta, a decorso longitudinale, del malleolo tibiale posteriore >>, come si evince dal referto radiologico in pari data a firma del Dr. (DOC. 5). Posizionata stecca di Zimmer sull'arto infortunato, Persona_5 prescritti terapia farmacologica e divieto di carico, l'odierna attrice fu rinviata a controllo in data 03-
09-2021 (DOC. 6). Veniva infine dimessa dal nosocomio lo stesso giorno, con prognosi provvisoria di
30 giorni, come da Cartella di Pronto Soccorso prodotta sub Doc.
4. Seguivano successivi accertamenti: • 03-09-2021 visita ortopedica di controllo;
eseguito nuovo esame RX;
prescritta prosecuzione della terapia (DOCC. 7 e 8); • 15-09-2021, visita ortopedica di controllo;
eseguito nuovo esame RX;
prescritta prosecuzione della terapia (DOCC 9 e 10); • 07-10-2021, visita ortopedica di controllo;
eseguito nuovo esame RX;
rimosso l'apparecchio gessato;
prescritti utilizzo di gambaletto elastico kkl1, prosecuzione di terapia farmacologica e divieto di carico (DOCC. 11 e 12); • 27-10-
2021, visita ortopedica di controllo;
eseguito ultimo esame RX;
concesso l'inizio del carico graduale dell'arto; prescritti ulteriori 40 giorni di cautela e riposo funzionale (DOCC. 13 e 14); • 27-10-2021, visita fisiatrica;
prescritto percorso riabilitativo proseguito fino all'inizio di marzo 2022, come da Referti dell'Ambulatorio Fisiatria della clinica Villa Igea di Acqui Terme, che si producono sub DOC
15; • 06-12-2021 visita medico di base, Dr.ssa ; prescritti ulteriori 20 giorni di riposo Persona_6
(DOC. 16); • 27-12-2021, visita medico di base, Dr.ssa ; la GN fu Persona_6 Pt_1 dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutarsi in sede medico legale (DOC. 16). * * * Successivamente l'attrice si sottoponeva pertanto a visita medico legale da parte del Dr. Persona_7 di Acqui Terme, il quale restituiva la Relazione 28-09-2022 (DOC. 17)” così contestando al convenuto la responsabilità per i danni tutti subiti in via esclusiva ex artt. 2043 e 2051 c.c., quale ente CP_1 pubblico custode della strada sulla quale era presente l'insidia.
2. Con comparsa di costituzione e risposta 30.9.2024 il convenuto così in particolare CP_1 replicava: “proprio la circostanza che il lamentato ammaloramento sia stato immediatamente pagina 4 di 19 eliminato dal appena venuto a conoscenza dell'incidente, costituisce la prova della diligenza CP_1 dell'Ente, il quale non poteva certo conoscere lo stato del luogo non potendosi ipotizzare l'esistenza di un vero e proprio “esercito” di addetti comunali intenti a pattugliare metro per metro 24 ore su 24 tutte le strade ed arterie cittadine;
è parimenti evidente come ovviamente non potesse essere stato apposta alcuna segnalazione della presunta anomalia essendo la stessa ignota e non comunicata in precedenza da nessun cittadino. E comunque dopo il verificarsi di un incidente anche se non provocato da una situazione di pericolo, sarebbe colpevole la Pubblica Amministrazione che non intervenisse a prescindere da qualsiasi valutazione. Peraltro, ad ulteriore integrazione delle contestazioni sollevate, osserviamo che l'evento si è verificato in condizioni di totale e completa visibilità e luminosità diurna considerata anche la stagione estiva, e che la signora risiede a circa 500 metri dal luogo della Pt_1 caduta come da lei indicato per cui non poteva ignorare lo stato del marciapiede”.
3. L'attrice depositava le prime due memorie e all'udienza del 12.12.2024, sostituita con note scritte, il Giudice ammetteva le prove per testi.
4. All'udienza del 6.3.2025 sono stati sentiti 4 testi e a seguire, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice nominava l'ausiliario medico-legale.
5. Il CTU depositava la relazione in data 20.6.2025 ed all'udienza del 30.7.2025 il Giudice rinviava per discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza odierna, con termine per il deposito di note conclusive.
§
Le domande attoree sono fondate per i seguenti motivi.
All'esito dell'istruttoria, come anche da documentazione allegata dall'attrice, sono risultati i fatti che seguono.
Il giorno 26.08.2021, alle ore 18.00 nel Comune di Acqui Terme, l'attrice, all'epoca di anni 33, mentre percorreva a piedi l'intersezione tra la Piazzetta NR TO e la Via Giacomo Bove, inciampava con il piede sinistro in una disconnessione del manto stradale costituita da c.d. sampietrini e nel perdere aderenza ed equilibrio rovinava al suolo e riportava lesioni fisiche (docc. 4/19 attoreo).
Tale insidia risultava non essere stata segnalata e risultava scarsamente visibile in virtù della monocromia e della uniformità prevalente del manto del marciapiede (cfr. doc. 2 attoreo).
E' risultato che nell'immediatezza del fatto l'attrice sia stata aiutata ad alzarsi da , Persona_2
, e che hanno assistito all'incidente e che l'hanno dunque Persona_3 Persona_4 CP_2 vista cadere (cfr. dichiarazioni testimoniali rese in udienza).
E' risultato che l'attrice dopo l'evento sia stata condotta l'indomani, dopo la constatazione della gravità dell'evento, presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Acqui Terme, ove, eseguiti gli esami clinici e strumentali ed effettuata visita ortopedica, veniva posta la diagnosi di frattura trimalleolare alla caviglia sinistra (doc. 4 attoreo).
E' risultato che l'attrice si sia poi sottoposta a diverse visite e controlli medici di cui alla documentazione medica prodotta (docc. 4/19 attoreo).
Successivamente l'attrice ha ottenuto la seguente valutazione medico legale da parte del Dott. Per_7
di Acqui Terme, il quale restituiva la Relazione 28-09-2022 (cfr. doc. 17), con le seguenti
[...] conclusioni: del malleolo peroneale. Alla misurazione si rileva eccesso del perimetro alla tibio-tarsica di circa 0,5 cm rispetto all'arto adelfo. Alla mobilizzazione attiva e passiva della tibio-tarsica articolarità globalmente limitata di circa 1/4. Stazione sulle punte e sui margini dolente. Accosciamento incompleto, squilibrato e dolente. >>, con la seguente valutazione dei postumi invalidanti e della durata della malattia: pagina 5 di 19 INVALIDITA' PERMANENTE 8-9%
INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE (75%) 40 gg
INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE (50%) 40 gg
INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE (25%) 40 gg
In applicazione dei criteri di calcolo previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano in vigore al momento del sinistro, si quantifica il danno non patrimoniale in complessivi € 30.027,50, come da prospetto che segue:
ETA' DEL DANNEGGIATO 33 anni
PUNTO TABELLARE INVALIDITA' PERMANENTE (33 ANNI) 2.128,71
PUNTI INVALIDITA' PERMANENTE 8,50%
A) TOTALE AN NON PATRIMONIALE DA INVALIDITA' PERMANENTE 18.094,00
PUNTO TABELLARE INVALIDITA' TEMPORANEA 123,50
INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE (75%) 40 gg
INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE (50%) 40 gg
INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE (25%) 40 gg
B) TOTALE AN NON PATRIMONIALE DA INVALIDITA' TEMPORANEA 7.410,00
C) AN RA A (1/4) 4.523,50
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 30.027,50”.
A seguire l'attrice ha diffidato il al risarcimento dei danni patiti (doc. 20 attoreo) e poi ha CP_1 inviato all' l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (doc. 25 Controparte_3 attoreo), ricevendo il rifiuto ad aderire alla convenzione di negoziazione assistita, dichiarandosi il non responsabile dell'occorso incidente (doc. 26 attoreo). CP_1
I testimoni escussi hanno confermato la versione dell'evento. Infatti, i testimoni escussi all'udienza del
6.3.2025, signori ed tutti e tre presenti al momento del Persona_4 CP_2 Persona_2 fatto e dunque testimoni diretti e oculari, hanno confermato le circostanze addotte dall'attrice. I testi escussi hanno, altresì confermato che l'anomalia stradale non era in alcun modo segnalata, rappresentando un pericolo occulto per i pedoni. La cui disconnessione è stata riconosciuta come quella ritratta nella fotografia prodotta sub doc. 2 atto di citazione, scattata nell'immediatezza dei fatti, come confermato dai testi.
Deve, pertanto, ritenersi accertato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attrice, la signora inciampava in una disconnessione del manto stradale, costituita da alcuni sampietrini Pt_1 fuori sede, così procurandosi il trauma distorsivo della caviglia sinistra che gli accertamenti radiologici effettuati il giorno successivo hanno diagnosticato come “Frattura composta, ingranata, del malleolo mediale;
frattura scomposta, modicamente angolata, con rima di frattura a decorso obliquo in corrispondenza della regione diafisaria distale peronea-le. Frattura completa, composta, a decorso longitudinale, del malleolo tibiale posteriore” (cfr. doc. 5).
Infatti, seppure l'attrice non si sia recata immediatamente dopo la caduta al Pronto Soccorso, vi è una logica continuità tra l'ora dell'evento e il successivo referto medico, tale da confermare il nesso di causalità.
La palese deduzione di instabilità dei componenti (definiti impropriamente “sampietrini”) della pagina 6 di 19 pavimentazione del marciapiede, rende inapplicabile la fattispecie del c.d. caso fortuito invocato dal trattandosi nella specie di un'ipotesi di trabocchetto, per la scarsa visibilità ed imprevedibilità CP_1 del pericolo, tale per cui sarebbe stato onere del tenuto alla manutenzione del manto del CP_1 marciapiede, dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
E' infatti irrilevante, come sottolinea il che l'attrice abitasse a 500 metri dal luogo dell'evento CP_1 atteso che essa è appunto una distanza ragguardevole, tale da non far prevedere una puntuale conoscenza dei luoghi e delle sue insidie.
La domanda proposta dall'attrice deve essere pertanto inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o esclusivamente dalla condotta del danneggiato. Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.
Presupposto di operatività di tale fattispecie di r.c. è che il danneggiato dimostri innanzitutto il fatto storico, indi il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass., sez. III, 20 luglio 2002, n. 10641; conf., Cass., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002,
15713/2002, 472/2003, 6988/2003, 15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011, 5814/1998).
In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni: a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata;
b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.). Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass., sez. III, 4 novembre 2003, 16527).
Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. è quindi necessario che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa” ma “dalla cosa”. Sussiste tale requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno, vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. 12 giugno 1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato “con la cosa” la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente, mentre è
pagina 7 di 19 danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (App. Roma, sez. III, 15 marzo 2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it).
Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006; 20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass.
2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta).
Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
La Suprema Corte ha al riguardo ampiamente chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011). Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass.
4495/2011).
Nella specie la danneggiata ha lamentato che il sinistro si è verificato in un'area pubblica, esibendo all'uopo foto che attestano l'area parzialmente disconnessa e non agevolmente riconoscibile come tale, ed in particolare che l'evento sia avvenuto per il dinamismo intrinseco della cosa, ossia per la conformazione della sede del marciapiede e per la pericolosità dovuta alla insidiosità della res ammalorata, tale da renderla di fatto non visibile.
Occorre infatti ricordare che, come noto, la Suprema Corte, rivisitando in questi ultimissimi anni i principi in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, riguardo l'insidia o trabocchetto, ha stabilito che: a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato di allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un pagina 8 di 19 punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche dell'art. 1227 comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
La Cassazione ha di recente ancor più posto un invito a bilanciare la condotta delle vittima con la prova liberatoria del caso fortuito: “E' pacifico, infatti, che: la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode come detto -
l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) (...)
La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata pagina 9 di 19 eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima” (Cass., Sez. III, Pres. FRASCA, Rel. SESTINI, 16 febbraio 2021, n. 4035).
Al riguardo la dottrina ha ancor meglio spiegato che “la pronuncia 4035/2021 sembra spostare il punto focale del dibattito per come precedentemente assestatosi: la lettura data nella giurisprudenza precedente dell'art. 1227 cc, alla luce del grimaldello dell'art. 2 Cost. e del principio di autoresponsabilità (che ha fatto sì che, senza sconfessare il regime proprio dell'art. 2051 cc, si frenasse un indiscriminato ricorso al risarcimento ai danni dell'amministrazione), non vale ad escludere aprioristicamente la possibilità di ravvisare comunque una responsabilità in capo alla pubblica amministrazione. In questo senso, la condotta colposa del danneggiato viene ritenuta di per sé insufficiente a spezzare il nesso causale tra evento dannoso e res custodita ravvisata dalla
Cassazione stessa in altre occasioni. Tuttavia, non è detto che i due punti di vista, sebbene sembrino andare in direzioni diverse, non possano trovare un trait d'union: così come la pronuncia 9315/2019 aveva affermato che l'evidenza di una assoluta e totale responsabilità della vittima poteva fare le veci del caso fortuito, la pronuncia in commento richiede, per aversi caso fortuito, l'evento dotato dei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Ed allora, così argomentando, non si sta escludendo che la condotta della vittima avente i caratteri di imprevedibilità e di eccezionalità possa rientrare in quell'evento che “praevediri non potest” che serve ad integrare il caso fortuito. Si può quindi ritenere che la Corte, con la pronuncia in commento, non sconfessi i precedenti approdi ma compia un ulteriore passo in avanti: si afferma che “ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, (ciò) non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa”. Si vuole dunque escludere che sia sufficiente al convenuto l'allegazione della condotta negligente del danneggiato, cioè la rappresentazione che la maggiore attenzione avrebbe evitato il danno. Il bilanciamento è complesso ma percorribile: il danneggiato deve comportarsi diligentemente prestando tutta la necessaria attenzione, ma la violazione di questo dovere incide solo sul quantum del risarcimento. La violazione non vale invece ad integrare il caso fortuito, e quindi ad escludere l'an del risarcimento, salvo che essa non sia “particolarmente qualificata” ( Parte_2
Cassazione n. 4035/2021: non basta la condotta colposa del danneggiato ex art. 1227 cc ad
[...] integrare il caso fortuito, in Judicium.it, 24 Giugno 2021).
E' vero che solo recentemente la Cassazione, sez. III, ord. 11 luglio 2024 n. 19078, ha in un caso analogo a quello in esame rigettato il ricorso, in un caso in cui il danneggiato “cadde ... con una gamba in un tombino, coperto da foglie e rami, sito ai margini della strada, sulla banchina” - affermando che
“deve peraltro, ribadirsi l'irrilevanza della disattenzione del pedone su strada pubblica, salva l'ipotesi della sua condotta abnorme, in adesione all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 15761 del
29/07/2016, Rv. 641162), che è condiviso dal Collegio, secondo il quale "l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (nella specie, la S.C. cassava la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale - risultata "molto sconnessa" e contraddistinta dalla pagina 10 di 19 presenza di "buche e rappezzi" -costituisse esimente della responsabilità dell'ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile)", salva l'ipotesi che il danneggiato fosse pienamente a conoscenza dell'esistenza dell'insidia (nella specie, una buca sul manto stradale: Cass. n. 23919 del 22/10/2013 Rv. 629108 - 01)“. Tale decisione - richiamando un proprio orientamento con cui la Cassazione ricorda che la presenza sulla strada di buche e rappezzi, anche se visibili, non vale di per sé a ricondurre la causa del danno alla condotta disattenta del danneggiato, dal momento che «il comportamento disattento dell'utente della strada non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile» Cass. 15761/2016) - si distacca così dal recente orientamento della Corte di Cassazione che non ritiene necessario attribuire una qualche attribuzione
(in termini di abnormità, eccezionalità, singolarità) alla colpa del danneggiato al fine di ritenerla rilevante per configurare il caso fortuito.
Merita particolare attenzione Cassazione, sez. III, ord. 7, Pres. Travaglino, Rel. Gorgone, 7 giugno
2023, n. 16034 - nell'ambito della quale l'accertata «colpevole inavvedutezza comportamentale» della danneggiata, caduta su un camminamento pedonale era stata valutata come causa esclusiva del danno in quanto il cedimento dell'asfalto, apparente presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c. doveva considerarsi perfettamente visibile e tale da consentire l'adozione di quelle cautele che, in rapporto alle circostanze di fatto, avrebbero impedito l'evento – ha così ricostruito il lungo percorso del giudice di legittimità, che merita di essere ampiamente riportato, anche per la ricostruzione complessa dei mutamenti della giurisprudenza: “è opportuno premettere quanto segue: 3.1) nell'anno 2018 questa Sezione ha ritenuto indispensabile un intervento nomofilattico in tema di responsabilità per cose in custodia, consapevole delle disomogeneità interpretative riscontrate nella giurisprudenza di merito e delle incertezze ermeneutiche emerse nella sua stessa giurisprudenza;
il tutto in una materia particolarmente rilevante per gli aspetti giuridici, sociali ed economici, coinvolgenti soggetti sia privati che pubblici;
3.2) nell'anno 2022 sono intervenute, poi, le Sezioni Unite di questa Corte, che, preso atto delle criticità e distonie emerse nella giurisprudenza di legittimità, hanno affermato i principi di diritto di cui a breve si dirà, apportando un definitivo contributo chiarificatore al tema della responsabilità della cosa in custodia;
alla luce di tali principi, non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, come affermato da questa sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri;
3.3) tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma, come poc'anzi ricordato, dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente Corte di Cassazione - copia non ufficiale 6 di 15 ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza questa sezione, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»; 3.4) all'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), da ritenersi vincolante per la sezione semplice, ai sensi dell'art. 374 cod.proc.civ., le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire l'affermazione di ulteriori, altrettanto generali principi, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di pagina 11 di 19 legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col Corte di Cassazione - copia non ufficiale 7 di 15 trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; 4) i principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) – quanto in negativo Corte di Cassazione - copia non ufficiale 8 di 15 (l'impredicabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente); 4.1) nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette peraltro conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia), che il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, 1 ° comma, cod.civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sull'ammissibilità del concorso tra causa umana e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, cfr. Cass. 16/10/2007, n.
21619; Cass. 21/07/2011, n. 15991), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta 'oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile' da parte del custode;
di tal che, l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, volta che la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod.pen., volta che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento” (art. 41, 2° comma, cod.pen.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno;
4.1.1) in questi termini, va così ripetuto e precisato che sia il fatto naturale (fortuito) che la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno Corte di Cassazione - copia pagina 12 di 19 non ufficiale 9 di 15 non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio penalistico che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale (erroneamente confusa, talvolta, con la causalità naturale) senza peraltro cancellarne l'efficienza naturalistica;
e ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente (sia del fortuito, sia delle condotte umane) poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato;
4.2) il dato normativo va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito in parola, e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa
(giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” non su di un fatto, ma su di una relazione tra fatti, utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi “a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)”; 4.3) l'irrilevanza della colpa del custode, quale criterio per risalire al responsabile, è condizione necessaria ma non sufficiente per attribuire alla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. natura oggettiva;
essa fa giustizia di quei modelli di ragionamento che Corte di Cassazione - copia non ufficiale 10 di 15 evocano la presunzione di colpa, la quale individua il fondamento della responsabilità pur sempre nel fatto dell'uomo - il custode - venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza affinché la cosa non abbia a produrre danno a terzi (Cass. 20/05/1998, n. 5031), ma non anche della teoria del riconoscimento - altrettanto erroneo - di una presunzione di responsabilità in capo al custode, giustificata ritenendo che, se la cosa fosse stata ben governata e controllata, non avrebbe arrecato alcun danno, mentre se il danno si verifica (fatto noto) si presume che ciò sia avvenuto perché la cosa non è stata adeguatamente custodita (fatto ignoto); da tale presunzione di responsabilità - secondo tale, a sua volta non condivisibile ricostruzione della fattispecie - il custode si libererebbe dimostrando, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso;
4.4) ritenere che sul custode gravi una presunzione di responsabilità – esclusa espressamente, come si è detto, anche dalla già ricordata pronuncia delle Sezioni Unite – è indice di una resistenza ad emanciparsi dal criterio della colpa che, infatti, viene evocata in via surrettizia non per fondare, in via di regola, la responsabilità del custode, ma (comunque) per escluderla, del tutto impropriamente, in via di eccezione;
la capacità di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose, difatti, non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, bensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo della ratio legis, cioè come strumento di spiegazione di “un effetto giuridico che sta a prescindere da essi”; l'intento di responsabilizzare il custode della res o di controbilanciare la signoria di fatto concessagli dall'ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l'obbligazione risarcitoria (Cass. 01/02/2018, n. 2480, § § Corte di Cassazione - copia non ufficiale 11 di 15 11 e 12) possono essere criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi della regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l'obbligazione risarcitoria in capo al custode;
5) non è stata fornita una definizione normativa della custodia da parte del legislatore del 1942 perché l'art. 2051 cod. civ. si è limitato a tradurre l'espressione francese sous sa garde che appariva nell'art. 1384, 1° comma, Code Napoleon. Questa Corte (Cass., Sez. Un., 11/11/1991, n. 12019) ha, tuttavia, avuto già occasione di rilevare le diverse accezioni della portata della custodia come criterio di determinazione della responsabilità
pagina 13 di 19 rinvenienti dalle fonti romane e ha ritenuto di poterle raggruppare nelle seguenti categorie: a) quella che si riallaccia alla configurazione giustinianea per cui la custodia non è che un particolare tipo di diligentia;
b) quella custodiendae rei, la quale rimane un criterio soggettivo di responsabilità; c) quella più recente che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva;
a quest'ultima, che “si concretizza in un criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, indipendentemente dalla ricerca di un nesso causale fra il comportamento del custode e l'evento”, ha ricondotto quella rilevante ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; 6) non può mettersi in dubbio che, per individuare il responsabile, non debba farsi riferimento alla sola custodia di fonte contrattuale (Cass. 18/02/2000, n. 1859; Cass. 20/10/2005, n. 20317), siccome l'articolo 2051 cod. civ. attiene ai rapporti con i terzi danneggiati dalla cosa oggetto di custodia, né possono nutrirsi riserve circa il fatto che, trattandosi di una relazione meramente fattuale, non sia giustificato un mero rinvio ad altri istituti come la proprietà, i diritti reali minori, il possesso, la semplice detenzione;
la relazione giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della Corte di Cassazione - copia non ufficiale 12 di 15 responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 cod. civ., sicché responsabile ex art. 2051 cod. civ. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla res (Cass. 6/07/2006, n. 153684), atteso che rileva esclusivamente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata;
l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. si arresta soltanto dinanzi alle cose insuscettibili di custodia in termini oggettivi (acqua, aria: Cass. 20/02/2006, n. 3651); 7) l'indeterminatezza della nozione di caso fortuito, talvolta declinato in termini di polivalenza, consentirebbe, in astratto di considerarlo tanto come limite della responsabilità per colpa quanto come limite della causa di imputazione della responsabilità; nondimeno, quando il caso fortuito è evocato espressamente da una norma, come in questo caso, la sua nozione deve essere riempita di contenuto in correlazione con il contesto e con la ratio legis;
per quanto non decisivo, orienta in tal senso anche il tenore letterale dell'art. 2051 cod.civ (“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) se confrontato con quello dell'art. 2050 cod. civ. (“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”), dell'art. 2053 cod. civ. (“Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”), e dell'art. 2054 cod. civ. (“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”); Corte di Cassazione - copia non ufficiale 13 di 15 7.1) il contenuto della prova liberatoria non solo è stato tipizzato dal legislatore, ma è stato differenziato secondo la regola di fattispecie di volta in volta presa in considerazione;
quando la prova liberatoria è costituita dalla ricorrenza del caso fortuito (cfr. anche l'art. 2052 cod. civ. “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”) è segno che il legislatore non ha voluto che il custode (o il responsabile di cui all'art. 2052 cod. civ.) possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno né con la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato nonostante la diligenza da lui esigibile, data l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento dannoso, tantomeno con la prova che l'intervento del caso fortuito abbia reso oggettivamente impossibile la custodia (utili indicazioni a supporto, ma con carattere di minore prossimità, possono trarsi anche dalle ipotesi in cui il legislatore non ha previsto la prova liberatoria, come nelle ipotesi di cui all'art. 2049 cod. civ. e all' art. 114 cod. consumo);” (Cass., sez. III, ord. 7, Pres. Travaglino, Rel. Gorgone, 7 giugno 2023, n. 1603).
Sicchè, dopo la lunga e importante ricostruzione, i giudici di legittimità pervengono a tali prescrizioni:
”8) facendo applicazione di questi principi alla fattispecie per cui è causa, il Collegio ritiene che il pagina 14 di 19 ricorso sia infondato, in quanto la ricorrente muove dal convincimento, erroneo per quanto sinora esposto, che a carico del custode il codice civile ponga una presunzione di colpa, per vincere la quale il custode stesso debba dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire i danni derivanti dalla cosa;
8.1) deve ribadirsi che si può ben dire che il responsabile deve essere individuato in colui che ha creato il rischio o il pericolo o che non ha impedito il verificarsi del danno o situazioni assimilabili, ma muovendo dall'assunto (come condivisibilmente osservato in dottrina) che il soggetto non viene condannato al risarcimento del danno “perché il fatto che gli viene imputato significhi (Corte di Cassazione - copia non ufficiale 14 di 15) inottemperanza a un dovere di prevenzione bensì perché il danno si è verificato nei termini in cui la norma esige che si verifichi per il sorgere dell'obbligazione.
Il rischio, la creazione di pericolo, in capo a colui che la norma eventualmente trasceglie tra coloro ai quali il costo del danno può essere riferito possono spiegare all'interprete la ratio della norma, ma non gli chiedono di scegliere, all'interno del ventaglio di teoria generale della responsabilità civile, tra prevenzione, riparazione, distribuzione del costo del danno, punizione, perché tale scelta è stata fatta dal legislatore”; 8.2) in sostanza, il riferimento al rischio, al pericolo, all'incapacità del custode di prevenire il danno serve solo per giudicare se si siano concretizzati gli elementi di fatto che integrano, dal punto di vista fenomenologico, il criterio di imputazione dell'obbligazione risarcitoria, tenendo bene a mente, peraltro, che la cosa non ha un rilievo autonomo nella produzione del danno, ma lo assume solo perché custodita;
8.3) pertanto, il giudice a quo ha correttamente ritenuto non predicabile alcuna responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla caduta dell'odierna ricorrente, individuando – con accertamento di fatto insindacabile in questa sede - nella sua colpevole inavvedutezza comportamentale la causa esclusiva dello stesso;
comportamento che ha fatto sì che la cosa – l'avvallamento del manto stradale - non fosse da considerare la causa dell'evento dannoso, ma l'occasione del suo verificarsi;
in altri termini, la caduta non è stata cagionata dalla cosa, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente della vittima che deve imputare a se stessa le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sua condotta;
” (Cass., sez. III, ord. 7, Pres.
Travaglino, Rel. Gorgone, 7 giugno 2023, n. 1603).
Il giudizio sulla pericolosità delle cose c.d. inerti, dunque, non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato, talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. 16527/2003).
In particolare si ritiene ancora che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. 11946/2013, 23919/2013,
287/2015).
Inoltre, la Suprema Corte, in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicchè, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass., 23584/2013 e Cass., pagina 15 di 19 4661/2015, che ha confermato il rigetto della domanda relativa alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla rottura del motore della vettura dovuta alla presenza sul manto stradale di una buca non segnalata, piena d'acqua a causa della forte pioggia, nella quale la vettura era sprofondata).
Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio per cui “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”
(Cass. 1064/2018; Cass. n. 11526/2017 ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada;
analogamente: Cass. n. 22419/2017; 12895/2016; 21212/2015;
2660/2013; 6306/2013; 21212/2015).
In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227 comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
(Cass., sez. VI, 12-4-2022, n.11794; Cass., ord. n. 9315 del 3-4-2019; Cass., ord. n. 2480 del 1-2-
2018).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass., sez. VI, 12-4-
2022, 11794, escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile).
Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso pagina 16 di 19 la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” (Cass., ord. n. 14228 del 23-5-2023; anche Cass., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023).
Nel caso in esame le foto allegate nel giudizio e le testimonianze rese, seppure il fatto sia avvenuto in condizioni di presunta piena visibilità, attestano in modo evidente una parziale disconnessione della copertura del marciapiede che si presentava apparentemente uniforme e monocromatico, indubbiamente ben poco percepibile pur prestando la dovuta attenzione nel camminamento, ossia da un pedone adulto dotato di media diligenza e non distratto. E ciò pure al cospetto del fatto notorio che oramai le strade ed i camminamenti in ambito urbano siano male gestiti e male curati dalla Pubblica
Amministrazione, a causa del dissesto finanziario e della mala gestio della cosa pubblica nei decenni
(salvo rare eccezioni).
Nella specie l'attrice stava camminando e stava parlando (ma non al telefono) il chè risulta una condotta assolutamente normale, non potendo di certo un pedone volgere lo sguardo fissamente e ossessivamente sul suolo, sicchè il non aver potuto percepire il dissesto per effetto della uniformità del manto non può essergli imputato, nemmeno in termini di riduzione del risarcimento quale condotta colposa.
Pertanto, in ossequio ai principi da ultimo riassunti dal giudice di legittimità, può ritenersi che nella fattispecie risulti predicabile la responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla caduta dell'odierna attrice, non individuandosi affatto una sua colpevole inavvedutezza comportamentale quale causa esclusiva, od anche concorrente, dello stesso evento.
Invero la caduta dell'attrice è stata pertanto cagionata dalla cosa, male custodita dal Tant'è CP_1 che dopo l'evento il vi ha posto rimedio. CP_1
Occorre ora dunque soffermarsi sulla individuazione dei danni lamentati e sulla loro quantificazione.
Entrambi gli accertamenti hanno preteso una verifica delle domande attoree mediante l'ausilio di un medico legale di provata esperienza.
Il CTU medico legale dott. nella sua relazione così risponde ai quesiti peritali: Persona_8
“1. Nell'evento lesivo del 26 agosto 2021 la sig.ra riportò le seguenti lesioni ormai Parte_1 stabilizzate: frattura trimalleolare caviglia sinistra.
2. Tale quadro lesivo risulta compatibile con la caduta e terra per inciampo.
3. Le lesioni sono state produttive di (e con le seguenti limitazioni nella vita relazionale e familiare):
Danno biologico temporaneo al 75% gg 30 (con preclusione assoluta al carico e alla deambulazione senza appoggio, arto contenuto in apparecchio gessato;
possibile solo parzialmente l'attività di casalinga)
Danno biologico temporanea al 50% gg. 30 (con preclusione al carico, arto in gambaletto elastico, limitata l'attività di casalinga)
Danno biologico temporanea al 25% gg. 30 (carico progressivamente libero).
4.Avuto presenti le tabellazioni attualmente utilizzate in ambito civile, si deve riconoscere un danno biologico permanente pari al 6,5% (sei virgola cinque per cento);
5.Gli esiti incidono sul solo danno biologico, mentre non incidono sulla capacità lavorativa specifica.
6.L'attività abituale praticata dalla periziata all'epoca dell'evento non risulta impedita in conseguenza degli accertati postumi permanenti.
7.Non vi fu necessità di un assistente alla persona (badante). pagina 17 di 19 8.Per il danno biologico temporaneo ritengo coerente attribuire, in termini di sofferenza psicofisica, una valutazione di: media per il periodo di danno temporaneo al 75% e al 50% (grado 3),
8.1.lievissima per il periodo di danno temporaneo al 25% (grado 1).
8.2.Per il danno biologico permanente coesiste una contenuta sofferenza psicofisica tanto da valutare allo step di “lievissima”.
9.Per le spese sanitarie si fa riferimento all'allegato 1.” (pagg. 12-13).
La relazione risulta essere stata il frutto di valutazioni rigorose ed il CTU ha risposto alle osservazioni di parte attorea, non risultando quelle di parte convenuta.
Questo Giudice non può che far riferimento alle sue conclusioni e sulla base di esse fare le proprie valutazioni.
In applicazione delle Tabelle milanesi aggiornate risulta pertanto il seguente calcolo, non applicandosi la personalizzazione poichè parte attorea ha sì provato per testi che svolgesse genericamente da molti anni attività di volontariato a servizio della comunità quale soccorritrice in autoambulanza in emergenza o per trasporti sanitari presso la Croce Rossa Italiana di Acqui Terme, ma non è dato sapere con quale frequenza e con quale entità dell'impegno. Pertanto non possono ritenersi sufficientemente provati e configurabili per l'attrice pregiudizi dinamico-relazionali di portata superiori alla norma, poiché non è chiara la dimensione della sua attività di volontariato. Valga dunque il seguente conteggio:
Età del danneggiato alla data del sinistro 33 anni
Percentuale di invalidità permanente 6,5%
Punto danno biologico € 2.002,84 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 500,71 Punto danno non patrimoniale € 2.503,55
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno biologico risarcibile € 12.289,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 14.792,55
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50 Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Spese mediche € 425,00
Totale generale: € 15.217,55
A tale voce di danno non patrimoniale, nella cui sommatoria è inclusa la componente del danno morale in virtù della sofferenza patita dall'attrice, dovranno aggiungersi gli interessi legali dal giorno del pagina 18 di 19 sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
L'attrice ha confermato mediante i legali, con ciò assumendosi la responsabilità di mendaci dichiarazioni, seppure filtrate da quanto verbalizzato oggi in udienza, che terzi (es. Inail) non abbiano corrisposto alcuna indennità.
Invero, come noto la surrogazione impedisce che il danneggiato possa cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito;
le somme attribuite dal danneggiato dall'assicuratore sociale a titolo di indennità per l'invalidità civile permanente devono essere detratte dall'ammontare del danno riconosciuto in favore di quest'ultimo e posto a carico del danneggiante e del suo assicuratore per la responsabilità civile (ex multis Cass., sez. VI, 3, ord. 2 luglio – 5 novembre 2020, n. 24633).
In conclusione, le domande attoree sono risultate fondate ed il andrà condannato al CP_1 risarcimento dei danni patiti.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e saranno liquidate, inclusa la negoziazione assistita avviata, come da dispositivo in misura media secondo lo scaglione risultato effettivo di riferimento.
Le spese della CTU e del CTP di parte attorea nella misura documentata di € 366 saranno a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara che l'infortunio per cui è causa si è verificato per responsabilità del Controparte_1
e conseguentemente lo condanna al risarcimento dei danni a favore di
[...] Parte_1
nella somma di € 15.217,55, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda
[...] fino al saldo.
Condanna altresì il a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in € 5.077 per compenso oltre al 15% di spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta, oltre alle spese anticipate;
spese del CTU e del CTP di parte attorea per € 366 a carico del
CP_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 19 di 19
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1605/2024 tra
(Codice Fiscale , nata il [...] ad [...]_1 C.F._1
Terme, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Acqui Terme, Corso Dante
28, presso lo studio e la persona dell'Avv. Vincenzo Faraci (CF pec C.F._2
e Avv. Roberto Pace (CF Email_1 C.F._3
- mail: - pec: Email_2 Email_3
ATTORE
e corrente in Acqui Terme (AL) in Piazza Levi nr. 12, C.F. Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore Dr. C.F. P.IVA_1 Persona_1
, elettivamente domiciliato in Torino via Cialdini n. 19 presso lo studio C.F._4 dell'avv. Pier Franco Gigliotti, c.f. che lo rappresenta e difende per procura C.F._5 speciale PEC Email_4 Email_5
CONVENUTO
Oggi 29 ottobre 2025 ad ore 12,00 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per l'attore l'avv. Vincenzo Faraci e l'avv. Roberto Pace. Per il convenuto l'avv. Pier Franco Gigliotti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale. I difensori di parte attorea dichiarano che l'attrice non ha ricevuto alcun indennizzo da parte convenuta e da terzi con riferimento al sinistro per cui è causa. Richiamano per intero ogni difesa svolta, contestando il contenuto delle note conclusive avversarie, segnatamente per quanto riguarda la colpa è lo stesso convenuto ad ammettere che il conversare mentre si cammina è condotta del tutto naturale e consueta. Si contesta altresì che l'attrice abbia camminato rasente al muro essendosi limitata a svoltare l'angolo. Pertanto, la condotta colpevole dell'attrice non ha interrotto il nesso causale tanto più ove si consideri che la buca non era segnalata. A tal riguardo si sottolinea come controparte nel ritenere sussistente la colpa dell'attrice citi proprio una sentenza che riconosce la colpa del danneggiato in presenza di idonea segnalazione. Quanto ai parametri di cui alla Tabella unica nazionale si sottolinea come la sua applicazione sia esclusa dalla materia sia perché il sinistro sia avvenuta precedentemente, sia in ultimo perché nella specie si verte in lesioni di lieve entità. Il d.PR 12/2025 non prevede infatti i parametri per lesioni inferiori al 10%. Dovrà pertanto applicarsi la Tabella di Milano escludendosi l'applicabilità dei parametri dell'art. 39 CDA.
pagina 1 di 19 L'avv. Gigliotti per il convenuto così replica: quanto alla segnaletica il ha provveduto appena CP_1 notiziato;
vale sempre il principio di autoresponsabilità del danneggiato;
quanto ai danni ricorda la posizione della Cassazione che per la personalizzazione richiede una prova rigorosa;
per le spese mediche richiama i chiarimenti del CTU in allegato;
sulle spese legali della nota spese è stato applicato lo scaglione superiore;
le spese della CTU non possono essere poste a carico del resistente stante la differenza infine riconosciuta.
Dopo discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 16,30.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 2 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1605/2024 promossa da:
(Codice Fiscale , nata il [...] ad [...]_1 C.F._1
Terme, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Acqui Terme, Corso Dante
28, presso lo studio e la persona dell'Avv. Vincenzo Faraci (CF pec C.F._2
e Avv. Roberto Pace (CF Email_1 C.F._3
- mail: - pec: Email_2 Email_3
ATTORE
e corrente in Acqui Terme (AL) in Piazza Levi nr. 12, C.F. Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore Dr. C.F. P.IVA_1 Persona_1
, elettivamente domiciliato in Torino via Cialdini n. 19 presso lo studio C.F._4 dell'avv. Pier Franco Gigliotti, c.f. che lo rappresenta e difende per procura C.F._5 speciale PEC Email_4 Email_5
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. Per l'attore:
“Reiectis contrariis, piaccia al Tribunale Ill.mo:
accertare e dichiarare che l'infortunio per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva o, in subordine, concorrente, del , in persona del Sindaco pro tempore, per Controparte_1 le motivazioni tutte esposte nella narrativa che precede;
conseguentemente, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il , in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno a favore dell'attrice Parte_1
nella somma di € 22.065,86, ovvero quello ritenuto di giustizia, oltre ad interessi e
[...] rivalutazione monetaria ex lege fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, ivi comprese le spese per consulenze tecniche anche di parte.”. Per il convenuto:
Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione.
Assolvere il conchiudente da ogni domanda.
pagina 3 di 19 Con il favore di spese ed onorario di causa oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, spese di CTU e CTP.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione 2.7.2024 l'attrice ha così in particolare esposto: “In Parte_1 data 26-08-2021, alle ore 18.00 circa, la GN , stava camminando nella zona Parte_1 pedonale del centro storico del Comune di Acqui Terme. Segnatamente, proveniendo dalla Piazza Orto San Pietro, dopo avere percorso per intero la Piazzetta NR TO, svoltava a sinistra immettendosi sulla Via Giacomo Bove, in direzione Via Garibaldi, come da tragitto illustrato sull'estratto della mappa ricavata dalla piattaforma web Google Maps, che si produce sub DOC 1. Appena svoltato l'angolo del palazzo posto sull'intersezione tra la Piazzetta NR TO e la Via Giacomo Bove, la
GN inciampava con il piede sinistro in una disconnessione del manto stradale, costituita Pt_1 da alcuni sampietrini dislocati fuori dalla loro sede, posizionata a distanza di pochi centimetri dal summenzionato palazzo, procurandosi così un doloroso trauma distorsivo alla caviglia. Si produce sub
DOC. 2 fotogramma ritraente conformazione e posizionamento dell'anomalia stradale. Insieme alla
GN vi erano il compagno convivente , il di loro figlio minore Pt_1 Persona_2 Per_3
, la GN ed il Signor , il quale, fornite le prime cure unitamente
[...] Persona_4 CP_2 agli altri astanti, atteso che a causa dell'accaduto l'odierna attrice non era in grado di camminare, si è offerto di accompagnarla a casa in macchina. * * * Il giorno successivo all'infortunio, per il persistere ed aggravarsi della sintomatologia algica nonché a causa dell'edema e del gonfiore alla caviglia prodottisi frattanto, l'attrice veniva accompagnata dal compagno presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Acqui Terme, ove, eseguiti gli esami clinici e strumentali ed effettuata visita ortopedica, veniva posta diagnosi di frattura trimalleolare alla caviglia sinistra (DOC. 4). Segnatamente, dall'esame RX effettuato, si evidenziò: << Frattura composta, ingranata, del malleolo mediale;
frattura scomposta, modicamente angolata, con rima di frattura a decorso obliquo in corrispondenza della regione diafisaria distale peroneale. Frattura completa, composta, a decorso longitudinale, del malleolo tibiale posteriore >>, come si evince dal referto radiologico in pari data a firma del Dr. (DOC. 5). Posizionata stecca di Zimmer sull'arto infortunato, Persona_5 prescritti terapia farmacologica e divieto di carico, l'odierna attrice fu rinviata a controllo in data 03-
09-2021 (DOC. 6). Veniva infine dimessa dal nosocomio lo stesso giorno, con prognosi provvisoria di
30 giorni, come da Cartella di Pronto Soccorso prodotta sub Doc.
4. Seguivano successivi accertamenti: • 03-09-2021 visita ortopedica di controllo;
eseguito nuovo esame RX;
prescritta prosecuzione della terapia (DOCC. 7 e 8); • 15-09-2021, visita ortopedica di controllo;
eseguito nuovo esame RX;
prescritta prosecuzione della terapia (DOCC 9 e 10); • 07-10-2021, visita ortopedica di controllo;
eseguito nuovo esame RX;
rimosso l'apparecchio gessato;
prescritti utilizzo di gambaletto elastico kkl1, prosecuzione di terapia farmacologica e divieto di carico (DOCC. 11 e 12); • 27-10-
2021, visita ortopedica di controllo;
eseguito ultimo esame RX;
concesso l'inizio del carico graduale dell'arto; prescritti ulteriori 40 giorni di cautela e riposo funzionale (DOCC. 13 e 14); • 27-10-2021, visita fisiatrica;
prescritto percorso riabilitativo proseguito fino all'inizio di marzo 2022, come da Referti dell'Ambulatorio Fisiatria della clinica Villa Igea di Acqui Terme, che si producono sub DOC
15; • 06-12-2021 visita medico di base, Dr.ssa ; prescritti ulteriori 20 giorni di riposo Persona_6
(DOC. 16); • 27-12-2021, visita medico di base, Dr.ssa ; la GN fu Persona_6 Pt_1 dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutarsi in sede medico legale (DOC. 16). * * * Successivamente l'attrice si sottoponeva pertanto a visita medico legale da parte del Dr. Persona_7 di Acqui Terme, il quale restituiva la Relazione 28-09-2022 (DOC. 17)” così contestando al convenuto la responsabilità per i danni tutti subiti in via esclusiva ex artt. 2043 e 2051 c.c., quale ente CP_1 pubblico custode della strada sulla quale era presente l'insidia.
2. Con comparsa di costituzione e risposta 30.9.2024 il convenuto così in particolare CP_1 replicava: “proprio la circostanza che il lamentato ammaloramento sia stato immediatamente pagina 4 di 19 eliminato dal appena venuto a conoscenza dell'incidente, costituisce la prova della diligenza CP_1 dell'Ente, il quale non poteva certo conoscere lo stato del luogo non potendosi ipotizzare l'esistenza di un vero e proprio “esercito” di addetti comunali intenti a pattugliare metro per metro 24 ore su 24 tutte le strade ed arterie cittadine;
è parimenti evidente come ovviamente non potesse essere stato apposta alcuna segnalazione della presunta anomalia essendo la stessa ignota e non comunicata in precedenza da nessun cittadino. E comunque dopo il verificarsi di un incidente anche se non provocato da una situazione di pericolo, sarebbe colpevole la Pubblica Amministrazione che non intervenisse a prescindere da qualsiasi valutazione. Peraltro, ad ulteriore integrazione delle contestazioni sollevate, osserviamo che l'evento si è verificato in condizioni di totale e completa visibilità e luminosità diurna considerata anche la stagione estiva, e che la signora risiede a circa 500 metri dal luogo della Pt_1 caduta come da lei indicato per cui non poteva ignorare lo stato del marciapiede”.
3. L'attrice depositava le prime due memorie e all'udienza del 12.12.2024, sostituita con note scritte, il Giudice ammetteva le prove per testi.
4. All'udienza del 6.3.2025 sono stati sentiti 4 testi e a seguire, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice nominava l'ausiliario medico-legale.
5. Il CTU depositava la relazione in data 20.6.2025 ed all'udienza del 30.7.2025 il Giudice rinviava per discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza odierna, con termine per il deposito di note conclusive.
§
Le domande attoree sono fondate per i seguenti motivi.
All'esito dell'istruttoria, come anche da documentazione allegata dall'attrice, sono risultati i fatti che seguono.
Il giorno 26.08.2021, alle ore 18.00 nel Comune di Acqui Terme, l'attrice, all'epoca di anni 33, mentre percorreva a piedi l'intersezione tra la Piazzetta NR TO e la Via Giacomo Bove, inciampava con il piede sinistro in una disconnessione del manto stradale costituita da c.d. sampietrini e nel perdere aderenza ed equilibrio rovinava al suolo e riportava lesioni fisiche (docc. 4/19 attoreo).
Tale insidia risultava non essere stata segnalata e risultava scarsamente visibile in virtù della monocromia e della uniformità prevalente del manto del marciapiede (cfr. doc. 2 attoreo).
E' risultato che nell'immediatezza del fatto l'attrice sia stata aiutata ad alzarsi da , Persona_2
, e che hanno assistito all'incidente e che l'hanno dunque Persona_3 Persona_4 CP_2 vista cadere (cfr. dichiarazioni testimoniali rese in udienza).
E' risultato che l'attrice dopo l'evento sia stata condotta l'indomani, dopo la constatazione della gravità dell'evento, presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Acqui Terme, ove, eseguiti gli esami clinici e strumentali ed effettuata visita ortopedica, veniva posta la diagnosi di frattura trimalleolare alla caviglia sinistra (doc. 4 attoreo).
E' risultato che l'attrice si sia poi sottoposta a diverse visite e controlli medici di cui alla documentazione medica prodotta (docc. 4/19 attoreo).
Successivamente l'attrice ha ottenuto la seguente valutazione medico legale da parte del Dott. Per_7
di Acqui Terme, il quale restituiva la Relazione 28-09-2022 (cfr. doc. 17), con le seguenti
[...] conclusioni: del malleolo peroneale. Alla misurazione si rileva eccesso del perimetro alla tibio-tarsica di circa 0,5 cm rispetto all'arto adelfo. Alla mobilizzazione attiva e passiva della tibio-tarsica articolarità globalmente limitata di circa 1/4. Stazione sulle punte e sui margini dolente. Accosciamento incompleto, squilibrato e dolente. >>, con la seguente valutazione dei postumi invalidanti e della durata della malattia: pagina 5 di 19 INVALIDITA' PERMANENTE 8-9%
INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE (75%) 40 gg
INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE (50%) 40 gg
INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE (25%) 40 gg
In applicazione dei criteri di calcolo previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano in vigore al momento del sinistro, si quantifica il danno non patrimoniale in complessivi € 30.027,50, come da prospetto che segue:
ETA' DEL DANNEGGIATO 33 anni
PUNTO TABELLARE INVALIDITA' PERMANENTE (33 ANNI) 2.128,71
PUNTI INVALIDITA' PERMANENTE 8,50%
A) TOTALE AN NON PATRIMONIALE DA INVALIDITA' PERMANENTE 18.094,00
PUNTO TABELLARE INVALIDITA' TEMPORANEA 123,50
INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE (75%) 40 gg
INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE (50%) 40 gg
INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE (25%) 40 gg
B) TOTALE AN NON PATRIMONIALE DA INVALIDITA' TEMPORANEA 7.410,00
C) AN RA A (1/4) 4.523,50
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 30.027,50”.
A seguire l'attrice ha diffidato il al risarcimento dei danni patiti (doc. 20 attoreo) e poi ha CP_1 inviato all' l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (doc. 25 Controparte_3 attoreo), ricevendo il rifiuto ad aderire alla convenzione di negoziazione assistita, dichiarandosi il non responsabile dell'occorso incidente (doc. 26 attoreo). CP_1
I testimoni escussi hanno confermato la versione dell'evento. Infatti, i testimoni escussi all'udienza del
6.3.2025, signori ed tutti e tre presenti al momento del Persona_4 CP_2 Persona_2 fatto e dunque testimoni diretti e oculari, hanno confermato le circostanze addotte dall'attrice. I testi escussi hanno, altresì confermato che l'anomalia stradale non era in alcun modo segnalata, rappresentando un pericolo occulto per i pedoni. La cui disconnessione è stata riconosciuta come quella ritratta nella fotografia prodotta sub doc. 2 atto di citazione, scattata nell'immediatezza dei fatti, come confermato dai testi.
Deve, pertanto, ritenersi accertato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attrice, la signora inciampava in una disconnessione del manto stradale, costituita da alcuni sampietrini Pt_1 fuori sede, così procurandosi il trauma distorsivo della caviglia sinistra che gli accertamenti radiologici effettuati il giorno successivo hanno diagnosticato come “Frattura composta, ingranata, del malleolo mediale;
frattura scomposta, modicamente angolata, con rima di frattura a decorso obliquo in corrispondenza della regione diafisaria distale peronea-le. Frattura completa, composta, a decorso longitudinale, del malleolo tibiale posteriore” (cfr. doc. 5).
Infatti, seppure l'attrice non si sia recata immediatamente dopo la caduta al Pronto Soccorso, vi è una logica continuità tra l'ora dell'evento e il successivo referto medico, tale da confermare il nesso di causalità.
La palese deduzione di instabilità dei componenti (definiti impropriamente “sampietrini”) della pagina 6 di 19 pavimentazione del marciapiede, rende inapplicabile la fattispecie del c.d. caso fortuito invocato dal trattandosi nella specie di un'ipotesi di trabocchetto, per la scarsa visibilità ed imprevedibilità CP_1 del pericolo, tale per cui sarebbe stato onere del tenuto alla manutenzione del manto del CP_1 marciapiede, dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
E' infatti irrilevante, come sottolinea il che l'attrice abitasse a 500 metri dal luogo dell'evento CP_1 atteso che essa è appunto una distanza ragguardevole, tale da non far prevedere una puntuale conoscenza dei luoghi e delle sue insidie.
La domanda proposta dall'attrice deve essere pertanto inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o esclusivamente dalla condotta del danneggiato. Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.
Presupposto di operatività di tale fattispecie di r.c. è che il danneggiato dimostri innanzitutto il fatto storico, indi il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass., sez. III, 20 luglio 2002, n. 10641; conf., Cass., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002,
15713/2002, 472/2003, 6988/2003, 15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011, 5814/1998).
In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni: a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata;
b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.). Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass., sez. III, 4 novembre 2003, 16527).
Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. è quindi necessario che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa” ma “dalla cosa”. Sussiste tale requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno, vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. 12 giugno 1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato “con la cosa” la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente, mentre è
pagina 7 di 19 danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (App. Roma, sez. III, 15 marzo 2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it).
Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006; 20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass.
2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta).
Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
La Suprema Corte ha al riguardo ampiamente chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011). Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass.
4495/2011).
Nella specie la danneggiata ha lamentato che il sinistro si è verificato in un'area pubblica, esibendo all'uopo foto che attestano l'area parzialmente disconnessa e non agevolmente riconoscibile come tale, ed in particolare che l'evento sia avvenuto per il dinamismo intrinseco della cosa, ossia per la conformazione della sede del marciapiede e per la pericolosità dovuta alla insidiosità della res ammalorata, tale da renderla di fatto non visibile.
Occorre infatti ricordare che, come noto, la Suprema Corte, rivisitando in questi ultimissimi anni i principi in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, riguardo l'insidia o trabocchetto, ha stabilito che: a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato di allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un pagina 8 di 19 punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche dell'art. 1227 comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
La Cassazione ha di recente ancor più posto un invito a bilanciare la condotta delle vittima con la prova liberatoria del caso fortuito: “E' pacifico, infatti, che: la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode come detto -
l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) (...)
La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata pagina 9 di 19 eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima” (Cass., Sez. III, Pres. FRASCA, Rel. SESTINI, 16 febbraio 2021, n. 4035).
Al riguardo la dottrina ha ancor meglio spiegato che “la pronuncia 4035/2021 sembra spostare il punto focale del dibattito per come precedentemente assestatosi: la lettura data nella giurisprudenza precedente dell'art. 1227 cc, alla luce del grimaldello dell'art. 2 Cost. e del principio di autoresponsabilità (che ha fatto sì che, senza sconfessare il regime proprio dell'art. 2051 cc, si frenasse un indiscriminato ricorso al risarcimento ai danni dell'amministrazione), non vale ad escludere aprioristicamente la possibilità di ravvisare comunque una responsabilità in capo alla pubblica amministrazione. In questo senso, la condotta colposa del danneggiato viene ritenuta di per sé insufficiente a spezzare il nesso causale tra evento dannoso e res custodita ravvisata dalla
Cassazione stessa in altre occasioni. Tuttavia, non è detto che i due punti di vista, sebbene sembrino andare in direzioni diverse, non possano trovare un trait d'union: così come la pronuncia 9315/2019 aveva affermato che l'evidenza di una assoluta e totale responsabilità della vittima poteva fare le veci del caso fortuito, la pronuncia in commento richiede, per aversi caso fortuito, l'evento dotato dei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Ed allora, così argomentando, non si sta escludendo che la condotta della vittima avente i caratteri di imprevedibilità e di eccezionalità possa rientrare in quell'evento che “praevediri non potest” che serve ad integrare il caso fortuito. Si può quindi ritenere che la Corte, con la pronuncia in commento, non sconfessi i precedenti approdi ma compia un ulteriore passo in avanti: si afferma che “ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, (ciò) non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa”. Si vuole dunque escludere che sia sufficiente al convenuto l'allegazione della condotta negligente del danneggiato, cioè la rappresentazione che la maggiore attenzione avrebbe evitato il danno. Il bilanciamento è complesso ma percorribile: il danneggiato deve comportarsi diligentemente prestando tutta la necessaria attenzione, ma la violazione di questo dovere incide solo sul quantum del risarcimento. La violazione non vale invece ad integrare il caso fortuito, e quindi ad escludere l'an del risarcimento, salvo che essa non sia “particolarmente qualificata” ( Parte_2
Cassazione n. 4035/2021: non basta la condotta colposa del danneggiato ex art. 1227 cc ad
[...] integrare il caso fortuito, in Judicium.it, 24 Giugno 2021).
E' vero che solo recentemente la Cassazione, sez. III, ord. 11 luglio 2024 n. 19078, ha in un caso analogo a quello in esame rigettato il ricorso, in un caso in cui il danneggiato “cadde ... con una gamba in un tombino, coperto da foglie e rami, sito ai margini della strada, sulla banchina” - affermando che
“deve peraltro, ribadirsi l'irrilevanza della disattenzione del pedone su strada pubblica, salva l'ipotesi della sua condotta abnorme, in adesione all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 15761 del
29/07/2016, Rv. 641162), che è condiviso dal Collegio, secondo il quale "l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (nella specie, la S.C. cassava la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale - risultata "molto sconnessa" e contraddistinta dalla pagina 10 di 19 presenza di "buche e rappezzi" -costituisse esimente della responsabilità dell'ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile)", salva l'ipotesi che il danneggiato fosse pienamente a conoscenza dell'esistenza dell'insidia (nella specie, una buca sul manto stradale: Cass. n. 23919 del 22/10/2013 Rv. 629108 - 01)“. Tale decisione - richiamando un proprio orientamento con cui la Cassazione ricorda che la presenza sulla strada di buche e rappezzi, anche se visibili, non vale di per sé a ricondurre la causa del danno alla condotta disattenta del danneggiato, dal momento che «il comportamento disattento dell'utente della strada non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile» Cass. 15761/2016) - si distacca così dal recente orientamento della Corte di Cassazione che non ritiene necessario attribuire una qualche attribuzione
(in termini di abnormità, eccezionalità, singolarità) alla colpa del danneggiato al fine di ritenerla rilevante per configurare il caso fortuito.
Merita particolare attenzione Cassazione, sez. III, ord. 7, Pres. Travaglino, Rel. Gorgone, 7 giugno
2023, n. 16034 - nell'ambito della quale l'accertata «colpevole inavvedutezza comportamentale» della danneggiata, caduta su un camminamento pedonale era stata valutata come causa esclusiva del danno in quanto il cedimento dell'asfalto, apparente presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c. doveva considerarsi perfettamente visibile e tale da consentire l'adozione di quelle cautele che, in rapporto alle circostanze di fatto, avrebbero impedito l'evento – ha così ricostruito il lungo percorso del giudice di legittimità, che merita di essere ampiamente riportato, anche per la ricostruzione complessa dei mutamenti della giurisprudenza: “è opportuno premettere quanto segue: 3.1) nell'anno 2018 questa Sezione ha ritenuto indispensabile un intervento nomofilattico in tema di responsabilità per cose in custodia, consapevole delle disomogeneità interpretative riscontrate nella giurisprudenza di merito e delle incertezze ermeneutiche emerse nella sua stessa giurisprudenza;
il tutto in una materia particolarmente rilevante per gli aspetti giuridici, sociali ed economici, coinvolgenti soggetti sia privati che pubblici;
3.2) nell'anno 2022 sono intervenute, poi, le Sezioni Unite di questa Corte, che, preso atto delle criticità e distonie emerse nella giurisprudenza di legittimità, hanno affermato i principi di diritto di cui a breve si dirà, apportando un definitivo contributo chiarificatore al tema della responsabilità della cosa in custodia;
alla luce di tali principi, non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, come affermato da questa sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri;
3.3) tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma, come poc'anzi ricordato, dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente Corte di Cassazione - copia non ufficiale 6 di 15 ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza questa sezione, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»; 3.4) all'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), da ritenersi vincolante per la sezione semplice, ai sensi dell'art. 374 cod.proc.civ., le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire l'affermazione di ulteriori, altrettanto generali principi, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di pagina 11 di 19 legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col Corte di Cassazione - copia non ufficiale 7 di 15 trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; 4) i principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) – quanto in negativo Corte di Cassazione - copia non ufficiale 8 di 15 (l'impredicabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente); 4.1) nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette peraltro conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia), che il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, 1 ° comma, cod.civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sull'ammissibilità del concorso tra causa umana e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, cfr. Cass. 16/10/2007, n.
21619; Cass. 21/07/2011, n. 15991), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta 'oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile' da parte del custode;
di tal che, l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, volta che la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod.pen., volta che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento” (art. 41, 2° comma, cod.pen.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno;
4.1.1) in questi termini, va così ripetuto e precisato che sia il fatto naturale (fortuito) che la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno Corte di Cassazione - copia pagina 12 di 19 non ufficiale 9 di 15 non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio penalistico che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale (erroneamente confusa, talvolta, con la causalità naturale) senza peraltro cancellarne l'efficienza naturalistica;
e ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente (sia del fortuito, sia delle condotte umane) poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato;
4.2) il dato normativo va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito in parola, e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa
(giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” non su di un fatto, ma su di una relazione tra fatti, utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi “a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)”; 4.3) l'irrilevanza della colpa del custode, quale criterio per risalire al responsabile, è condizione necessaria ma non sufficiente per attribuire alla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. natura oggettiva;
essa fa giustizia di quei modelli di ragionamento che Corte di Cassazione - copia non ufficiale 10 di 15 evocano la presunzione di colpa, la quale individua il fondamento della responsabilità pur sempre nel fatto dell'uomo - il custode - venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza affinché la cosa non abbia a produrre danno a terzi (Cass. 20/05/1998, n. 5031), ma non anche della teoria del riconoscimento - altrettanto erroneo - di una presunzione di responsabilità in capo al custode, giustificata ritenendo che, se la cosa fosse stata ben governata e controllata, non avrebbe arrecato alcun danno, mentre se il danno si verifica (fatto noto) si presume che ciò sia avvenuto perché la cosa non è stata adeguatamente custodita (fatto ignoto); da tale presunzione di responsabilità - secondo tale, a sua volta non condivisibile ricostruzione della fattispecie - il custode si libererebbe dimostrando, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso;
4.4) ritenere che sul custode gravi una presunzione di responsabilità – esclusa espressamente, come si è detto, anche dalla già ricordata pronuncia delle Sezioni Unite – è indice di una resistenza ad emanciparsi dal criterio della colpa che, infatti, viene evocata in via surrettizia non per fondare, in via di regola, la responsabilità del custode, ma (comunque) per escluderla, del tutto impropriamente, in via di eccezione;
la capacità di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose, difatti, non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, bensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo della ratio legis, cioè come strumento di spiegazione di “un effetto giuridico che sta a prescindere da essi”; l'intento di responsabilizzare il custode della res o di controbilanciare la signoria di fatto concessagli dall'ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l'obbligazione risarcitoria (Cass. 01/02/2018, n. 2480, § § Corte di Cassazione - copia non ufficiale 11 di 15 11 e 12) possono essere criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi della regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l'obbligazione risarcitoria in capo al custode;
5) non è stata fornita una definizione normativa della custodia da parte del legislatore del 1942 perché l'art. 2051 cod. civ. si è limitato a tradurre l'espressione francese sous sa garde che appariva nell'art. 1384, 1° comma, Code Napoleon. Questa Corte (Cass., Sez. Un., 11/11/1991, n. 12019) ha, tuttavia, avuto già occasione di rilevare le diverse accezioni della portata della custodia come criterio di determinazione della responsabilità
pagina 13 di 19 rinvenienti dalle fonti romane e ha ritenuto di poterle raggruppare nelle seguenti categorie: a) quella che si riallaccia alla configurazione giustinianea per cui la custodia non è che un particolare tipo di diligentia;
b) quella custodiendae rei, la quale rimane un criterio soggettivo di responsabilità; c) quella più recente che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva;
a quest'ultima, che “si concretizza in un criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, indipendentemente dalla ricerca di un nesso causale fra il comportamento del custode e l'evento”, ha ricondotto quella rilevante ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; 6) non può mettersi in dubbio che, per individuare il responsabile, non debba farsi riferimento alla sola custodia di fonte contrattuale (Cass. 18/02/2000, n. 1859; Cass. 20/10/2005, n. 20317), siccome l'articolo 2051 cod. civ. attiene ai rapporti con i terzi danneggiati dalla cosa oggetto di custodia, né possono nutrirsi riserve circa il fatto che, trattandosi di una relazione meramente fattuale, non sia giustificato un mero rinvio ad altri istituti come la proprietà, i diritti reali minori, il possesso, la semplice detenzione;
la relazione giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della Corte di Cassazione - copia non ufficiale 12 di 15 responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 cod. civ., sicché responsabile ex art. 2051 cod. civ. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla res (Cass. 6/07/2006, n. 153684), atteso che rileva esclusivamente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata;
l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. si arresta soltanto dinanzi alle cose insuscettibili di custodia in termini oggettivi (acqua, aria: Cass. 20/02/2006, n. 3651); 7) l'indeterminatezza della nozione di caso fortuito, talvolta declinato in termini di polivalenza, consentirebbe, in astratto di considerarlo tanto come limite della responsabilità per colpa quanto come limite della causa di imputazione della responsabilità; nondimeno, quando il caso fortuito è evocato espressamente da una norma, come in questo caso, la sua nozione deve essere riempita di contenuto in correlazione con il contesto e con la ratio legis;
per quanto non decisivo, orienta in tal senso anche il tenore letterale dell'art. 2051 cod.civ (“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) se confrontato con quello dell'art. 2050 cod. civ. (“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”), dell'art. 2053 cod. civ. (“Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”), e dell'art. 2054 cod. civ. (“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”); Corte di Cassazione - copia non ufficiale 13 di 15 7.1) il contenuto della prova liberatoria non solo è stato tipizzato dal legislatore, ma è stato differenziato secondo la regola di fattispecie di volta in volta presa in considerazione;
quando la prova liberatoria è costituita dalla ricorrenza del caso fortuito (cfr. anche l'art. 2052 cod. civ. “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”) è segno che il legislatore non ha voluto che il custode (o il responsabile di cui all'art. 2052 cod. civ.) possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno né con la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato nonostante la diligenza da lui esigibile, data l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento dannoso, tantomeno con la prova che l'intervento del caso fortuito abbia reso oggettivamente impossibile la custodia (utili indicazioni a supporto, ma con carattere di minore prossimità, possono trarsi anche dalle ipotesi in cui il legislatore non ha previsto la prova liberatoria, come nelle ipotesi di cui all'art. 2049 cod. civ. e all' art. 114 cod. consumo);” (Cass., sez. III, ord. 7, Pres. Travaglino, Rel. Gorgone, 7 giugno 2023, n. 1603).
Sicchè, dopo la lunga e importante ricostruzione, i giudici di legittimità pervengono a tali prescrizioni:
”8) facendo applicazione di questi principi alla fattispecie per cui è causa, il Collegio ritiene che il pagina 14 di 19 ricorso sia infondato, in quanto la ricorrente muove dal convincimento, erroneo per quanto sinora esposto, che a carico del custode il codice civile ponga una presunzione di colpa, per vincere la quale il custode stesso debba dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire i danni derivanti dalla cosa;
8.1) deve ribadirsi che si può ben dire che il responsabile deve essere individuato in colui che ha creato il rischio o il pericolo o che non ha impedito il verificarsi del danno o situazioni assimilabili, ma muovendo dall'assunto (come condivisibilmente osservato in dottrina) che il soggetto non viene condannato al risarcimento del danno “perché il fatto che gli viene imputato significhi (Corte di Cassazione - copia non ufficiale 14 di 15) inottemperanza a un dovere di prevenzione bensì perché il danno si è verificato nei termini in cui la norma esige che si verifichi per il sorgere dell'obbligazione.
Il rischio, la creazione di pericolo, in capo a colui che la norma eventualmente trasceglie tra coloro ai quali il costo del danno può essere riferito possono spiegare all'interprete la ratio della norma, ma non gli chiedono di scegliere, all'interno del ventaglio di teoria generale della responsabilità civile, tra prevenzione, riparazione, distribuzione del costo del danno, punizione, perché tale scelta è stata fatta dal legislatore”; 8.2) in sostanza, il riferimento al rischio, al pericolo, all'incapacità del custode di prevenire il danno serve solo per giudicare se si siano concretizzati gli elementi di fatto che integrano, dal punto di vista fenomenologico, il criterio di imputazione dell'obbligazione risarcitoria, tenendo bene a mente, peraltro, che la cosa non ha un rilievo autonomo nella produzione del danno, ma lo assume solo perché custodita;
8.3) pertanto, il giudice a quo ha correttamente ritenuto non predicabile alcuna responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla caduta dell'odierna ricorrente, individuando – con accertamento di fatto insindacabile in questa sede - nella sua colpevole inavvedutezza comportamentale la causa esclusiva dello stesso;
comportamento che ha fatto sì che la cosa – l'avvallamento del manto stradale - non fosse da considerare la causa dell'evento dannoso, ma l'occasione del suo verificarsi;
in altri termini, la caduta non è stata cagionata dalla cosa, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente della vittima che deve imputare a se stessa le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sua condotta;
” (Cass., sez. III, ord. 7, Pres.
Travaglino, Rel. Gorgone, 7 giugno 2023, n. 1603).
Il giudizio sulla pericolosità delle cose c.d. inerti, dunque, non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato, talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. 16527/2003).
In particolare si ritiene ancora che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. 11946/2013, 23919/2013,
287/2015).
Inoltre, la Suprema Corte, in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicchè, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass., 23584/2013 e Cass., pagina 15 di 19 4661/2015, che ha confermato il rigetto della domanda relativa alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla rottura del motore della vettura dovuta alla presenza sul manto stradale di una buca non segnalata, piena d'acqua a causa della forte pioggia, nella quale la vettura era sprofondata).
Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio per cui “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”
(Cass. 1064/2018; Cass. n. 11526/2017 ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada;
analogamente: Cass. n. 22419/2017; 12895/2016; 21212/2015;
2660/2013; 6306/2013; 21212/2015).
In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227 comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
(Cass., sez. VI, 12-4-2022, n.11794; Cass., ord. n. 9315 del 3-4-2019; Cass., ord. n. 2480 del 1-2-
2018).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass., sez. VI, 12-4-
2022, 11794, escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile).
Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso pagina 16 di 19 la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” (Cass., ord. n. 14228 del 23-5-2023; anche Cass., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023).
Nel caso in esame le foto allegate nel giudizio e le testimonianze rese, seppure il fatto sia avvenuto in condizioni di presunta piena visibilità, attestano in modo evidente una parziale disconnessione della copertura del marciapiede che si presentava apparentemente uniforme e monocromatico, indubbiamente ben poco percepibile pur prestando la dovuta attenzione nel camminamento, ossia da un pedone adulto dotato di media diligenza e non distratto. E ciò pure al cospetto del fatto notorio che oramai le strade ed i camminamenti in ambito urbano siano male gestiti e male curati dalla Pubblica
Amministrazione, a causa del dissesto finanziario e della mala gestio della cosa pubblica nei decenni
(salvo rare eccezioni).
Nella specie l'attrice stava camminando e stava parlando (ma non al telefono) il chè risulta una condotta assolutamente normale, non potendo di certo un pedone volgere lo sguardo fissamente e ossessivamente sul suolo, sicchè il non aver potuto percepire il dissesto per effetto della uniformità del manto non può essergli imputato, nemmeno in termini di riduzione del risarcimento quale condotta colposa.
Pertanto, in ossequio ai principi da ultimo riassunti dal giudice di legittimità, può ritenersi che nella fattispecie risulti predicabile la responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla caduta dell'odierna attrice, non individuandosi affatto una sua colpevole inavvedutezza comportamentale quale causa esclusiva, od anche concorrente, dello stesso evento.
Invero la caduta dell'attrice è stata pertanto cagionata dalla cosa, male custodita dal Tant'è CP_1 che dopo l'evento il vi ha posto rimedio. CP_1
Occorre ora dunque soffermarsi sulla individuazione dei danni lamentati e sulla loro quantificazione.
Entrambi gli accertamenti hanno preteso una verifica delle domande attoree mediante l'ausilio di un medico legale di provata esperienza.
Il CTU medico legale dott. nella sua relazione così risponde ai quesiti peritali: Persona_8
“1. Nell'evento lesivo del 26 agosto 2021 la sig.ra riportò le seguenti lesioni ormai Parte_1 stabilizzate: frattura trimalleolare caviglia sinistra.
2. Tale quadro lesivo risulta compatibile con la caduta e terra per inciampo.
3. Le lesioni sono state produttive di (e con le seguenti limitazioni nella vita relazionale e familiare):
Danno biologico temporaneo al 75% gg 30 (con preclusione assoluta al carico e alla deambulazione senza appoggio, arto contenuto in apparecchio gessato;
possibile solo parzialmente l'attività di casalinga)
Danno biologico temporanea al 50% gg. 30 (con preclusione al carico, arto in gambaletto elastico, limitata l'attività di casalinga)
Danno biologico temporanea al 25% gg. 30 (carico progressivamente libero).
4.Avuto presenti le tabellazioni attualmente utilizzate in ambito civile, si deve riconoscere un danno biologico permanente pari al 6,5% (sei virgola cinque per cento);
5.Gli esiti incidono sul solo danno biologico, mentre non incidono sulla capacità lavorativa specifica.
6.L'attività abituale praticata dalla periziata all'epoca dell'evento non risulta impedita in conseguenza degli accertati postumi permanenti.
7.Non vi fu necessità di un assistente alla persona (badante). pagina 17 di 19 8.Per il danno biologico temporaneo ritengo coerente attribuire, in termini di sofferenza psicofisica, una valutazione di: media per il periodo di danno temporaneo al 75% e al 50% (grado 3),
8.1.lievissima per il periodo di danno temporaneo al 25% (grado 1).
8.2.Per il danno biologico permanente coesiste una contenuta sofferenza psicofisica tanto da valutare allo step di “lievissima”.
9.Per le spese sanitarie si fa riferimento all'allegato 1.” (pagg. 12-13).
La relazione risulta essere stata il frutto di valutazioni rigorose ed il CTU ha risposto alle osservazioni di parte attorea, non risultando quelle di parte convenuta.
Questo Giudice non può che far riferimento alle sue conclusioni e sulla base di esse fare le proprie valutazioni.
In applicazione delle Tabelle milanesi aggiornate risulta pertanto il seguente calcolo, non applicandosi la personalizzazione poichè parte attorea ha sì provato per testi che svolgesse genericamente da molti anni attività di volontariato a servizio della comunità quale soccorritrice in autoambulanza in emergenza o per trasporti sanitari presso la Croce Rossa Italiana di Acqui Terme, ma non è dato sapere con quale frequenza e con quale entità dell'impegno. Pertanto non possono ritenersi sufficientemente provati e configurabili per l'attrice pregiudizi dinamico-relazionali di portata superiori alla norma, poiché non è chiara la dimensione della sua attività di volontariato. Valga dunque il seguente conteggio:
Età del danneggiato alla data del sinistro 33 anni
Percentuale di invalidità permanente 6,5%
Punto danno biologico € 2.002,84 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 500,71 Punto danno non patrimoniale € 2.503,55
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno biologico risarcibile € 12.289,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 14.792,55
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50 Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Spese mediche € 425,00
Totale generale: € 15.217,55
A tale voce di danno non patrimoniale, nella cui sommatoria è inclusa la componente del danno morale in virtù della sofferenza patita dall'attrice, dovranno aggiungersi gli interessi legali dal giorno del pagina 18 di 19 sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
L'attrice ha confermato mediante i legali, con ciò assumendosi la responsabilità di mendaci dichiarazioni, seppure filtrate da quanto verbalizzato oggi in udienza, che terzi (es. Inail) non abbiano corrisposto alcuna indennità.
Invero, come noto la surrogazione impedisce che il danneggiato possa cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito;
le somme attribuite dal danneggiato dall'assicuratore sociale a titolo di indennità per l'invalidità civile permanente devono essere detratte dall'ammontare del danno riconosciuto in favore di quest'ultimo e posto a carico del danneggiante e del suo assicuratore per la responsabilità civile (ex multis Cass., sez. VI, 3, ord. 2 luglio – 5 novembre 2020, n. 24633).
In conclusione, le domande attoree sono risultate fondate ed il andrà condannato al CP_1 risarcimento dei danni patiti.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e saranno liquidate, inclusa la negoziazione assistita avviata, come da dispositivo in misura media secondo lo scaglione risultato effettivo di riferimento.
Le spese della CTU e del CTP di parte attorea nella misura documentata di € 366 saranno a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara che l'infortunio per cui è causa si è verificato per responsabilità del Controparte_1
e conseguentemente lo condanna al risarcimento dei danni a favore di
[...] Parte_1
nella somma di € 15.217,55, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda
[...] fino al saldo.
Condanna altresì il a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in € 5.077 per compenso oltre al 15% di spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta, oltre alle spese anticipate;
spese del CTU e del CTP di parte attorea per € 366 a carico del
CP_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
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