Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 15/04/2026, n. 67
CCONTI
Sentenza 21 giugno 2022
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CCONTI
Sentenza 15 aprile 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Violazione norme sul contraddittorio e formazione prova

    La Corte rileva che il giudice di primo grado ha compiutamente esaminato la documentazione in atti e condiviso le conclusioni del parere medico-legale, senza che emerga alcun difetto motivazionale. Il motivo di appello si risolve in un tentativo di riesame del merito della controversia, prospettando censure in punto di fatto.

  • Inammissibile
    Omessa o apparente motivazione su punto dirimente

    La Corte rileva che il giudice di primo grado ha compiutamente esaminato la documentazione in atti e condiviso le conclusioni del parere medico-legale, senza che emerga alcun difetto motivazionale. Il motivo di appello si risolve in un tentativo di riesame del merito della controversia, prospettando censure in punto di fatto.

  • Inammissibile
    Questioni di legittimità costituzionale dell'art. 170 D.Lgs. 174/2016

    L'inammissibilità dell'appello rende irrilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 15/04/2026, n. 67
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 67
    Data del deposito : 15 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo