Sentenza 21 giugno 2022
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 15/04/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
RO MAIELLO Presidente Paola BRIGUORI Consigliere Antonio PALAZZO Consigliere Marco FRATINI Consigliere relatore FL D’ORO Primo referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 60529 del ruolo generale proposto da xx, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Casamassima (c.f.
[...]) e dall’avv. Pasquale Trigiante (c.f.
[...]), elettivamente domiciliato come in atti
-appellantecontro Ministero della Difesa, non costituito;
-appellatoavverso e per la riforma della sentenza n. 447/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, depositata il 21/06/2022.
SENTENZA N. 67 /2026 VISTO l’atto di appello;
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa;
UDITO nell’udienza del 18 marzo 2026, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Giuseppina Di Maro – data per letta la relazione del relatore Cons. Fratini con il consenso dell’avv. Alessandra Casamassima per l’appellante xx;
Ritenuto in
FATTO
1. Con la sentenza n. 447/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia ha rigettato il ricorso con cui il sig. xx ha impugnato:
i) il decreto n. 2407 del 3 dicembre 2008, con cui il Ministero della Difesa
– Direzione Generale delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei militari congedati e della leva ha valutato l’infermità da cui è affetto l’appellante non dipendente da causa di servizio;
ii) il successivo provvedimento (prot. 0065635) del 22 maggio 2017 con cui l’Amministrazione ha confermato la precedente valutazione in merito alla richiesta del sig. xx negandone nuovamente il riconoscimento.
La sentenza appellata ha escluso la riconducibilità della infermità consistente nel “persistente disturbo bipolare in fase di buon compenso farmacologico” a fattori causali o concausali connessi allo svolgimento di attività di servizio nell’Esercito italiano.
Con atto di appello è stata gravata la predetta decisione per:
1) violazione delle norme sul contraddittorio e sulla formazione della prova che hanno condotto alla sentenza di rigetto della domanda di primo grado;
2) e per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto.
L’appellante espone di essere consapevole che la legge, nei giudizi in materia di pensioni, ammette l’appello per i soli motivi di diritto e che costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni.
Al contempo, però, l’appellante ritiene che, nella fattispecie, si sia determinata un’ipotesi di omessa o apparente motivazione su di un punto dirimente della controversia.
E ciò in quanto l’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, tenuto a esprimere un motivato parere in ordine alla dipendenza da causa di servizio della infermità “persistente disturbo bipolare in fase di buon compenso farmacologico” da cui è affetto il sig. xx, anche autorizzando la visita per delega del ricorrente, ha delegato, per l’incombente istruttorio, ossia la visita specialistica sulla persona del sig. xx, l’Asl di appartenenza del medesimo.
Ma tale visita specialistica non sarebbe stata mai effettuata.
Il suddetto parere, infatti, pur negativo rispetto alle tesi difensive del sig. xx sarebbe stato redatto tenendo conto del parere del dott. Luigi Di Maio, neurologo specialista della materia, dipendente del Ministero della Salute, il referto del Centro di Salute Mentale di Campi Salentina del 19 febbraio 2021 e le osservazioni del consulente di parte in primo grado, il dott. Piero Achille.
La relazione del Centro di Salute Mentale, lungi dall’essere il referto di una visita specialistica sulla persona del ricorrente, finalizzata ad appurare e verificare le reali condizioni di salute dello stesso, si sarebbe concretizzata in una relazione, a firma del responsabile del CSM di Campi Salentina, sul percorso del sig. xx in carico al competente Centro di Salute Mentale, peraltro sino al 2020.
L’appellante ha anche prospettato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 170 del D. lgs. n. 174 del 26 agosto 2016, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui ammette l’appello in materia di pensioni per soli motivi di diritto e definisce questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra nonché quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni.
3. Il Ministero della Difesa non si è costituito in giudizio.
All’udienza odierna, l’avv. Alessandra Casamassima per l’appellante xx ha insistito nell’accoglimento dell’appello.
DIRITTO
L’appello è inammissibile e, comunque, infondato.
1. L’appellante incentra le proprie doglianze sulla circostanza che l’esito del giudizio di primo grado sarebbe stato assunto senza il riferimento alle condizioni di salute dell’odierno appellante, che non sarebbe stato neppure visitato prima della predisposizione della relazione del Centro di salute mentale. Il Collegio rileva che dal tenore delle argomentazioni del giudice di primo grado emerge la compiuta disamina effettuata in ordine alla documentazione in atti.
Il giudice di prime cure è pervenuto ad una condivisione motivata delle conclusioni dell’interpellato U.M.L.: la sentenza appellata indica la ratio decidendi seguita dal giudice che, dopo aver accuratamente ricostruito i fatti di causa, si è pronunciato in conformità al contenuto ed alle conclusioni del predetto parere medico legale, esaminati gli atti di causa, senza che emerga alcun difetto motivazionale.
Invero, il motivo di appello si risolve in un tentativo di riesame del merito della controversia con riferimento alla riconducibilità a causa di servizio della patologia de qua, finendo per prospettare censure in punti di fatto.
Sotto questo aspetto l’appello risulta inammissibile, in quanto in materia pensionistica l’appello stesso è consentito per i soli motivi di diritto (art. 170 d. lgs. n. 174/2016).
L’inammissibilità dell’appello rende irrilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata con il secondo motivo di appello.
2. In conclusione, l’appello deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della sentenza appellata con compensazione delle spese.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, ai sensi dell’art. 10 della legge 11.8.1973, n. 533.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando,
DICHIARA INAMMISSIBILE
l’appello e per l’effetto conferma la sentenza n. 447/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, depositata il 21/06/2022. Spese compensate.
Nulla per le spese di giustizia.
Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.
Il Relatore Il Presidente dott. Marco Fratini dott. RO IE f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 15/04/2026
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
RO IE
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 15/04/2026 Il Dirigente f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 15/04/2026 Il Dirigente f.to digitalmente