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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 3789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3789 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5376/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 28/10/2025 senza i termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MEROLA GIOVANNI, come da Parte_1 procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. FINELLI GIOVANNI, come da Controparte_1 procura in atti;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione;
il P.M. ha concluso per la pronuncia di divorzio con i provvedimenti già disposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 08/07/2022, il ricorrente ha esposto: -
1 di aver contratto matrimonio con la resistente in data 16/03/2002; - che dallo stesso sono nati due figli: (20/09/2003) e (10/12/2010); - che, con Persona_1 Persona_2 decreto di omologa del 27/11/2020, è stata pronunciata la separazione consensuale dei coniugi;
- che, con la separazione consensuale è stato previsto: l'affido condiviso dei figli minori, la collocazione prevalente del primo figlio presso il padre, con Persona_1 obbligo della madre di corrispondere un contributo per il suo mantenimento di € 200,00;
l'assegnazione della casa coniugale al padre, la collocazione prevalente del figlio Per_2 presso la madre con obbligo del padre di corrispondere il contributo al suo
[...] mantenimento di € 250,00; le spese straordinarie per entrambi i figli al 50% tra i genitori;
un assegno di mantenimento per la moglie di € 200,00; - che, da quando sono state autorizzate a vivere separate, tra le parti non vi è stata più convivenza né è mai intervenuta una riconciliazione;
- che la resistente è disoccupata e percepisce il reddito di cittadinanza per un importo pari ad € 700,00 mensili;
- di svolgere lavoro, con contratto a tempo determinato, come raccoglitore presso un'azienda agricola;
- che il figlio minore trascorre molto tempo presso la casa paterna.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto: - dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- la conferma delle condizioni di cui alla separazione fatta eccezione per l'assegno mensile corrisposto alla resistente e la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a proprio carico ed in favore del figlio;
- disporsi Persona_2 che la resistente provveda al passaggio di proprietà della vettura Fiat 126 alla stessa assegnata.
Si è costituita la resistente, la quale, contestato quanto dedotto dal ricorrente, ha esposto: - di essere stata assunta nel 2022 e di percepire un guadagno mensile di circa €
628,00 mensili;
- che il primo figlio della coppia, lavora ed è Persona_1 economicamente indipendente;
- che le esigenze del secondo figlio della coppia Per_2 sono aumentate;
- che il ricorrente ha lasciato la casa coniugale, allo stesso
[...] assegnata in sede di separazione, non essendo più abitabile a causa di carenza di manutenzione;
- che il ricorrente si è trasferito in Calvi Risorta, ove vive unitamente alla nuova compagna ed al figlio;
- di non riuscire a rispettare il diritto di visita stabilito in
2 sede di separazione a causa della distanza dei rispettivi paesi di residenza e della carenza di mezzi propri di trasporto.
Tanto premesso, la resistente ha chiesto modificarsi la disciplina del diritto di visita del padre con il figlio minore;
aumentarsi ad € 400,00 mensili il contributo di mantenimento per il figlio, , oltre al 50% delle spese straordinarie;
Persona_2 revocarsi il contributo al mantenimento posto a suo carico in favore del primo figlio della coppia , nonché un assegno divorzile per sé di € 200,00. Persona_1
All'esito dell'udienza presidenziale del 25/10/2022, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati confermando i provvedimenti già adottati in sede di separazione.
Stante l'assenza di attività istruttoria, la causa è stata riservata alla decisione del
Collegio.
Ciò posto, deve rilevarsi che la domanda si fonda sul disposto dell'art. 3 n. 2 lett.
b, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione consensuale la stessa si sia protratta per almeno 6 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (disciplina applicabile, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della citata legge, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa, nella specie avvenuta in data 26.05.2015).
Nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con decreto di omologa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del
27/11/2020, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
L'atteggiamento, anche processuale delle parti, conferma peraltro l'assoluta impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra le parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va, pertanto, accolta,
3 con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Ciò posto, alcuna statuizione deve essere adottata in punto di affido, collocazione prevalente e diritto di visita del primo figlio della coppia attesa la Persona_1 raggiunta maggiore età dello stesso.
Va confermato l'affido condiviso del figlio minore, , ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocazione presso la madre, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi contrari.
Per quanto concerne il diritto di visita del padre con il figlio minore, il ricorrente ha concluso per la conferma della disciplina pattuita in sede di separazione, mentre la resistente ha chiesto modificarsi il diritto di visita del padre in ragione delle mutate esigenze del minore.
Ciò posto, il Tribunale, tenuto conto dell'età del minore (14 anni), ritiene congruo rideterminare il diritto di visita del padre nelle modalità che seguono.
Pertanto, il padre potrà tenere con sé il figlio due volte a settimana dalle ore 18:00 alle ore 20:30, con la previsione di due pernotti settimanali da individuarsi previo accordo con la madre e compatibilmente alle esigenze del minore, nonché a fine settimana alternati. Il padre potrà tenere con sé il figlio a Natale, Capodanno, Pasqua e il lunedì in
Albis in modo alternato e ad anni alterni, tenuto conto delle esigenze di entrambi i genitori anche di carattere lavorativo, nonché per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti non pregiudizievoli per il minore.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di determinare, in quanto ritenuto congruo, il contributo di mantenimento a carico del padre ed in favore del figlio minore della coppia,
in € 200,00 mensili, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con Persona_2 adeguamento annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La determinazione di tale importo tiene conto della circostanza che il ricorrente è allo stato privo di occupazione lavorativa ed è percettore di e che lo stesso ha CP_2 formato un nuovo nucleo familiare.
4 Parte resistente ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento previsto a suo carico in favore del figlio maggiorenne della coppia, , limitandosi ad Persona_1 allegare genericamente la raggiunta autosufficienza economica da parte dello stesso.
Invero, parte ricorrente non ha richiesto né in sede di ricorso introduttivo, né nei successivi atti di causa la corresponsione da parte della resistente di un contributo di mantenimento per il primo figlio della coppia, . Persona_1
Va, pertanto, revocato il contributo di mantenimento a carico della madre in favore del primo figlio della coppia.
La resistente ha formulato domanda di assegno divorzile.
In merito, la Suprema Corte, con motivazione condivisibile, ha di recente sostenuto che “condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico-patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S. U.” (cfr. in motivazione, Cass. n. 27536 del 23.10.2024)
Applicando al caso di specie tali principi che il Collegio condivide e intende far propri, la domanda di assegno divorzile risulta infondata.
Invero, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, non è emersa prova certa e tranquillizzante della sussistenza di quella rilevante disparità reddituale tra le parti che, come evidenziato, funge da precondizione essenziale affinché la domanda dell'istante possa essere accolta.
Al contrario, è pacifico che la svolga attività lavorativa con contratto CP_1 part-time a far data dal 07/09/2022 (Cfr. busta paga in atti), mentre non vi è prova alcuna della presunta maggiore capacità economica del ricorrente, non avendo parte resistente assolto all'onere probatorio posto a proprio carico ex art. 2697 c.c.
Tale assunto risulta ancora più evidente se si considera che la resistente, pur asserendo che lo abbia un tenore di vita incompatibile con quanto dichiarato Parte_1 dallo stesso in ordine alle riferite difficoltà economiche, nulla ha prodotto a sostegno delle proprie allegazioni né ha articolato prova orale al riguardo.
5 In definitiva, la domanda va rigettata.
Va dichiarata inammissibile la domanda, formulata dal ricorrente, di disporre che la resistente provveda al passaggio di proprietà dell'autoveicolo Fiat 126, in assenza di connessione forte con il presente giudizio.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 5376/2022, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
, nato in [...] l'[...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...];
[...]
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sparanise (CE) per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n.
396) (atto n°2, parte II, S.A, registro atti matrimonio anno 2002);
3. conferma l'affido condiviso del figlio minore con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre;
4. dispone il diritto di visita del padre, come in parte motiva;
5. dispone che il ricorrente corrisponda alla resistente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore della coppia, la somma mensile di € 200,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
6. revoca il contributo di mantenimento a carico della madre in favore del primo figlio della coppia, ; Persona_1
7. rigetta la domanda di assegno divorzile;
8. dichiara inammissibili le altre domande formulate dal ricorrente;
9. compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 04.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
6 Dott.ssa Luigia Franzese
Dott. Giovanni D'Onofrio
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