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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/10/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AN AR CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1791/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
14.10.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 12.07.2024 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. BALLETTA MICHELE, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
TE NT, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arienzo (CE) in data 25.01.1993; rilevato che dal matrimonio sono nati quattro figli: (il 30.07.1993), (il Per_1 Persona_2
Per 13.08.1994), (il 13.08.1996) ed (l'1.09.2003), maggiorenni ed Persona_3 economicamente autosufficienti;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di giudiziale, definito con sentenza passata in giudicato del 07.09.2021; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: 1 - Nulla disporre quanto al mantenimento a favore dell'uno né dell'altro coniuge;
- Nulla disporre quanto all'affidamento dei figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- Nulla disporre quanto all'assegnazione della casa coniugale, tenuto conto altresì della disgregazione della comunità familiare anche con riguardo ai figli (maggiorenni ed economicamente indipendenti). rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arienzo (CE) il
25.01.1993 da , nato a [...] A IC (CE) il 10.01.1967, e da Parte_1
, nata ad [...] il [...], alle condizioni sopra Parte_2 richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arienzo (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 2, parte II, serie A , anno 1993);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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