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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/10/2025, n. 2998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2998 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3779 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: responsabilità professionale vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], rapp.ti Parte_1 Parte_2
e difesi dall'avv. Loreto D'Aiuto, giusta procura in atti e come in atti elett.te dom.ti,
ATTORI
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Oricchio, CP_1
giusta procura in atti e come in atti dom.to
CONVENUTO
Conclusioni: Come da udienza del 12.06.2025 e scritti conclusionali.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, e , hanno Parte_2 Parte_1
convenuto in giudizio il notaio dott. al fine di sentirlo condannare al risarcimento di CP_1 tutti i danni “presenti, passati e futuri” subiti a seguito del mancato rilievo di un'iscrizione ipotecaria sull'immobile acquistato da (analiticamente identificato in atti) e successivamente Parte_1
venduto alla sorella . Parte_2
A sostegno della domanda costoro hanno dedotto: a) che il data 25 ottobre 2006 ha Parte_1 acquistato un immobile sito Baronissi dall'alienante , a rogito del notaio Persona_1 [...]
; b) che questi aveva omesso di porre in essere le dovute visure, tant'è che non rilevava e CP_1 dunque non metteva al corrente l'acquirente, dell'iscrizione di ipoteca sul detto immobile, avvenuta in data 20.10.2006 per complessivi € 1.046.058,54; c) che esso attore intendeva alienare alla sorella il medesimo immobile;
d) che solo al momento della seconda compravendita le parti erano informate dal notaio dr. della presenza della suddetta ipoteca;
e) che acquistava Persona_2 Parte_2 comunque l'immobile; f) che a seguito della condotta negligente del primo professionista, essi attori avevano subito un ingente pregiudizio.
Ritualmente si è costituito in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza della domanda ed instando per il suo rigetto, eccependo altresì in via preliminare l'incompetenza per territorio del
Tribunale adito e la carenza di legittimazione di . Parte_2
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 12.06.25 riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Merito.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio, atteso che, come dedotto dallo stesso convenuto, il rapporto contrattuale con l'attore si è instaurato presso lo studio professionale del Notaio sito in Mercato San Severino, dove pure è stato rogato l'atto di compravendita, luogo che rientra pacificamente nel circondario del Tribunale di Nocera Inferiore.
Ciò posto, va richiamato il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del
09/01/2019).
Nel merito, la domanda di risarcimento non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Pacifica ed incontestata è invero la ricostruzione fattuale della vicenda che oggi ci occupa.
Il convenuto ha effettivamente rogato l'atto di compravendita, attestando la libertà del bene acquistato da , nonostante pochi giorni prima fosse stata iscritta su di esso una ipoteca relativa Parte_1
ad un credito vantato dalla E. TR. Esazione Tributi per oltre un milione di euro.
Pacifico è ancora che nonostante poi il pregiudizio sia stato scoperto e messo al corrente delle parti dal notaio , ha comunque acquistato l'immobile dal fratello. Persona_3 Parte_2
Ora, richiamati gli obblighi professionali e di diligenza gravanti sull'operato del Notaio rogante ex
Lege 89/1913, non pare revocabile in dubbio la negligenza da questi tenuta nell'esecuzione del mandato professionale, sebbene – va pure evidenziato – che l'ipoteca in questione era stata iscritta pochissimi giorni dopo la visura da egli effettuata che aveva dato esito negativo, tanto da condurre all'erogazione del relativo mutuo da parte di Banca MPS in favore dell'acquirente e soli 5 giorni prima della stipula del contratto.
Tuttavia, in disparte della sfortunata sequela temporale degli eventi, ciò che rileva nella presente sede
è l'assolvimento dell'onere della prova da parte degli attori.
Se è vero che inadempimento v'è stato, ciò non conduce in maniera automatica alla invocata conseguenza risarcitoria.
Per ottenere il ristoro di un danno è pur sempre necessario che un pregiudizio sia effettivamente occorso come conseguenza diretta dell'inadempimento (o diverso fatto illecito); spetta dunque alla parte attrice dare prova di quanto precede, sia nell'an che nel quantum.
È invero quasi fatto notorio che l'acquisto di un immobile gravato da ipoteca sia fonte di danno ma se ciò è vero, lo è altrettanto la necessità di specificare tale danno anche sotto il profilo quantitativo.
Gli attori si sono invero limitati a invocare in maniera del tutto generica un danno patito, chiedendo che il Giudice provvedesse alla liquidazione secondo equità.
Tuttavia, bisogna ricordare che la parte che domanda il risarcimento del danno da fatto illecito non può limitarsi ad invocare la liquidazione equitativa del danno da parte del giudice, ma è necessario che essa fornisca la prova del danno indicando le componenti di esso, potendo il giudice procedere alla relativa liquidazione equitativa in caso di impossibilità o di grave difficoltà di dimostrare la misura del danno (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12256 del 03/12/1997).
Facendo applicazione del ricordato principio ed analizzando alla luce di esso i fatti di causa così come narrati dalla parte attrice, bisognerà convenire sul fatto che alcun pregiudizio ha Parte_1
concretamente subito dalla vicenda che ci occupa. Questi ha acquistato l'immobile, ne ha goduto per cica 15 anni e ne ha poi liberamente disposto, tanto da alienarlo alla sorella che lo ha liberamente acquistato. Unico possibile angolo visuale che potrebbe evidenziare un pregiudizio è quello relativo al prezzo d'acquisto/vendita dell'immobile che effettivamente si discosta da quello pagato/riscosso, atteso che trattasi di immobile gravato da ipoteca. Tuttavia, come già detto, tale danno non è stato richiesto in maniera specifica, tanto che l'originario alienante non è nemmeno stato citato nel presente giudizio e comunque alcuna prova sull'effettivo valore del bene e sulla sua eventuale differenza rispetto al valore venale è stata fornita. Sicchè la domanda va rigettata.
Quanto alla posizione di in disparte della sua legittimazione nei confronti del Parte_2
convenuto che si rinviene non in funzione di un rapporto contrattuale – effettivamente assente- ma ex art. 2043 c.c., è possibile giungere alle medesime conclusioni.
Per come da ella stessa dedotto, il notaio aveva messo al corrente le parti della presenza Persona_2 dell'ipoteca. Ciononostante ella ha scelto comunque di acquistare l'immobile. È chiaro dunque che ammettere la presenza di un danno risarcibile (comunque non correttamente allegato né tantomeno dimostrato) significherebbe violare il principio del ne venire contra factum proprium; e comunque il risarcimento sarebbe impedito dall'applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c., atteso che la presunta danneggiata ha scientemente scelto (senza peraltro fornire alcuna valida motivazione) di acquistare l'immobile ipotecato, dando corso al danno asseritamente subito e scegliendo dunque di sopportarne le relative conseguenze.
La domanda va dunque del pari rigettata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Quanto alle spese di lite, la peculiarità della questione e l'oggettivo mancato rilevo dell'ipoteca da parte del convenuto, inducono la scrivente a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di liti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Nocera Inferiore, 03.10.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo