TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 02/10/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 839/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa LE Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.839/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DAMIANI LAURA MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. BINI FABRIZIO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni”.
All'udienza del 17/09/2025 le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “Voglia l'On.le Tribunale di Varese, modificare le condizioni di divorzio attualmente operanti tra i sigg. e in forza della Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Varese n. 1111/2021, resa in data 18/11-16/12/2021, come segue:
disporre la riduzione del contributo al mantenimento di a carico del sig. a €. 300= Per_1 Pt_1 mensili nell'attuale situazione di lavoro part time, oltre al 50% delle spese universitarie;
eliminazione del contributo se tornerà full time, salvo il 50% delle spese universitarie, quota Per_1 che resterà a carico del padre;
qualora il ragazzo, che si è appena iscritto all'università, dovesse pagina 1 di 3 dimettersi dall'attuale posto di lavoro presso SA e decidere di dedicarsi a tempo pieno agli studi, verrà reintrodotto il contributo da versare alla madre e il 50% delle spese straordinarie come disposto in sede di sentenza di divorzio;
ciò a partire dal mese successivo a quello della comunicazione (con allegata idonea documentazione) al sig. delle sopravvenute Parte_1 dimissioni. Spese di lite compensate”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/04/2025 ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di ottenere nei confronti di la modifica delle condizioni della sentenza Controparte_1 di divorzio pronunciata dal Tribunale di Varese n. 1111/2021, resa in data 18/11-16/12/2021; in particolare, il ricorrente ha chiesto disporsi la revoca di tutti gli obblighi di natura economica, ancora ad oggi sussistenti in capo allo stesso, con riguardo al figlio che, all'età di ventun anni, Per_1
è ormai stabilmente occupato dal mese di ottobre 2023 e percepisce una retribuzione netta mensile di oltre € 1.100,00 o, in via subordinata, la riduzione del contributo di mantenimento posto a suo carico in favore del figlio , revocando però, in ogni caso, l'obbligo al contestuale concorso per Per_1 la quota del 50% del pagamento delle spese straordinarie inerenti il ragazzo.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 16/07/2025 si è costituita Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, la resistente ha eccepito il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio , specificando Per_1 che lo stipendio del ragazzo si aggira intorno ad € 900,00, cifra non sufficiente ad indicare l'indipendenza economica di (il figlio vive ancora con la madre che provvede a tutte le spese Per_1 ordinarie e quotidiane); ha in ogni caso sottolineato che è ancora determinato a continuare gli Per_1 studi, con possibile abbandono del lavoro;
pertanto, a maggiore ragione le condizioni di carattere economico indicate nella sentenza di divorzio in capo al padre devono essere confermate.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 17/09/2025 all'esito della quale, dopo il libero interrogatorio delle stesse, il Giudice, alla luce di quanto dichiarato e risultante dagli atti di causa e dai documenti prodotti, ha formulato una proposta conciliativa della controversia. Le parti hanno aderito alla proposta formulata dal Giudice e si sono accordate nel senso che il padre verserà il contributo al mantenimento direttamente al figlio. Dopo discussione orale della causa, precisate le conclusioni come sopra riportate, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***********
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle stesse. In particolare, le condizioni concordate garantiscono al figlio maggiorenne un adeguato supporto economico, anche per quanto riguarda le spese universitarie, fino al raggiungimento di una totale indipendenza economica. Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) modifica le condizioni della sentenza di divorzio pronunciata da questo Tribunale n. 1111/2021, resa in data 18/11/2021 e pubblicata il 16/12/2021 in conformità all'accordo riportato nelle conclusioni in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa LE Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa LE Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.839/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DAMIANI LAURA MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. BINI FABRIZIO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni”.
All'udienza del 17/09/2025 le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “Voglia l'On.le Tribunale di Varese, modificare le condizioni di divorzio attualmente operanti tra i sigg. e in forza della Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Varese n. 1111/2021, resa in data 18/11-16/12/2021, come segue:
disporre la riduzione del contributo al mantenimento di a carico del sig. a €. 300= Per_1 Pt_1 mensili nell'attuale situazione di lavoro part time, oltre al 50% delle spese universitarie;
eliminazione del contributo se tornerà full time, salvo il 50% delle spese universitarie, quota Per_1 che resterà a carico del padre;
qualora il ragazzo, che si è appena iscritto all'università, dovesse pagina 1 di 3 dimettersi dall'attuale posto di lavoro presso SA e decidere di dedicarsi a tempo pieno agli studi, verrà reintrodotto il contributo da versare alla madre e il 50% delle spese straordinarie come disposto in sede di sentenza di divorzio;
ciò a partire dal mese successivo a quello della comunicazione (con allegata idonea documentazione) al sig. delle sopravvenute Parte_1 dimissioni. Spese di lite compensate”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/04/2025 ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di ottenere nei confronti di la modifica delle condizioni della sentenza Controparte_1 di divorzio pronunciata dal Tribunale di Varese n. 1111/2021, resa in data 18/11-16/12/2021; in particolare, il ricorrente ha chiesto disporsi la revoca di tutti gli obblighi di natura economica, ancora ad oggi sussistenti in capo allo stesso, con riguardo al figlio che, all'età di ventun anni, Per_1
è ormai stabilmente occupato dal mese di ottobre 2023 e percepisce una retribuzione netta mensile di oltre € 1.100,00 o, in via subordinata, la riduzione del contributo di mantenimento posto a suo carico in favore del figlio , revocando però, in ogni caso, l'obbligo al contestuale concorso per Per_1 la quota del 50% del pagamento delle spese straordinarie inerenti il ragazzo.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 16/07/2025 si è costituita Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, la resistente ha eccepito il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio , specificando Per_1 che lo stipendio del ragazzo si aggira intorno ad € 900,00, cifra non sufficiente ad indicare l'indipendenza economica di (il figlio vive ancora con la madre che provvede a tutte le spese Per_1 ordinarie e quotidiane); ha in ogni caso sottolineato che è ancora determinato a continuare gli Per_1 studi, con possibile abbandono del lavoro;
pertanto, a maggiore ragione le condizioni di carattere economico indicate nella sentenza di divorzio in capo al padre devono essere confermate.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 17/09/2025 all'esito della quale, dopo il libero interrogatorio delle stesse, il Giudice, alla luce di quanto dichiarato e risultante dagli atti di causa e dai documenti prodotti, ha formulato una proposta conciliativa della controversia. Le parti hanno aderito alla proposta formulata dal Giudice e si sono accordate nel senso che il padre verserà il contributo al mantenimento direttamente al figlio. Dopo discussione orale della causa, precisate le conclusioni come sopra riportate, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***********
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle stesse. In particolare, le condizioni concordate garantiscono al figlio maggiorenne un adeguato supporto economico, anche per quanto riguarda le spese universitarie, fino al raggiungimento di una totale indipendenza economica. Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) modifica le condizioni della sentenza di divorzio pronunciata da questo Tribunale n. 1111/2021, resa in data 18/11/2021 e pubblicata il 16/12/2021 in conformità all'accordo riportato nelle conclusioni in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa LE Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 3 di 3