Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 04/03/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
P.U. 43/2024-1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di AS PI composto dai magistrati
Dott. Luigi Cirillo - Presidente
Dott. Francesca Sirianni – Giudice rel.
Dott. Riccardo Ionta - Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 43/2024-1 r.g. P.U.
promosso da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._5
Laura Maria Rosati
nei confronti di con sede Controparte_1 legale in AS PI (AP), via Zona Industriale Campolungo s.n.c., C.F./P.IVA
, REA AP-122895, contumace P.IVA_1
e dei soci illimitatamente responsabili (c.f. CP_1
e (C.F. ), C.F._6 Controparte_1 C.F._7 contumaci;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
OSSERVA
Deve ritenersi la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Deve, preliminarmente, ritenersi, quanto alla verifica della legittimazione del creditore istante a proporre ricorso per la liquidazione giudiziale, che i ricorrenti hanno dimostrato di vantare un credito di complessivi € 93.000,00 circa, per retribuzioni e tfr
(come risulta dalle buste paga e dalla relazione comprensiva di stato passivo redatta dal Commissario Giudiziale del concordato preventivo della medesima
[...]
allegati al ricorso). CP_1
Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII, in quanto lo stesso – esercente tra l'altro attività di “costruzione di carpenterie metalliche e costruzioni meccaniche” - non ha provato la propria qualità di impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII, il cui onere gravava integralmente sul medesimo. Inoltre, dall'informativa pervenuta dall'Agenzia delle Entrate risulta positivamente il superamento della soglia di legge relativa all'attivo patrimoniale sia nell'anno 2021 che nel 2022.
La società debitrice è attualmente ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato in data 6.3.2014 – dunque sotto il vigore della legge fallimentare - ed attualmente in fase di esecuzione, con termine per la risoluzione (nella specie non proposta da alcuno dei creditori o degli altri legittimati) che non risultava ancora scaduto alla data di proposizione della domanda di liquidazione giudiziale.
Sul punto deve ritenersi, in conformità con l'orientamento giurisprudenziale prevalente e da ultimo confermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.
4696/2022, che nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall.
Né può ritenersi fondatamente applicabile l'art. 119, c. 7, CCII (il quale ha subordinato la sottoponibilità di un'impresa a liquidazione giudiziale alla previa risoluzione del concordato preventivo omologato), visto – come ritenuto dalla stessa pronuncia citata
– il regime transitorio disciplinato dall'art. 390, c. 1, CCII e l'assoggettamento delle procedure pendenti alla disciplina previgente. Deve, poi, ritenersi che la debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere le obbligazioni assunte neppure nella percentuale concordataria, come desumibile dagli elementi di seguito esposti. Il piano concordatario prevedeva il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e il pagamento in misura del 7,32% (percentuale così rideterminata dal C.G. a fronte del 10,41% indicato nella domanda di ammissione alla procedura) dei crediti chirografari. Come da relazione degli organi della procedura di concordato depositata in data 14.2.2024 (in atti): è stato possibile soddisfare, a seguito dell'unico piano di riparto parziale, i crediti privilegiati per € 205.420,65, i quali sono rimasti inadempiuti per il resto;
la vendita dei beni avvenuta a valori molto inferiori a quelli di stima rende impossibile il rispetto del piano, in particolare quanto al credito privilegiato dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Dall'informativa pervenuta da tale ultimo ente risulta, poi, un debito iscritto a ruolo di € 5.680.497,51, una minima parte del quale riguarda cartelle notificate in corso di esecuzione del concordato. Il passivo totale
(risultante dalla relazione periodica della procedura concordataria al 7 maggio 2024, in atti) è pari ad € 10.837.690,00, a fronte di un attivo stimato di € 4.665.021,00 (ancora da realizzare per € 2.139.100,00).
L'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCII.
Ricorre, pertanto, la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 256, c. 1, CCII la sentenza produce l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e Controparte_1
. CP_1
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII e della prassi del Tribunale;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...] con sede legale in AS PI (AP), Controparte_1 via Zona Industriale Campolungo s.n.c., C.F./P.IVA REA AP-122895, P.IVA_1
e dei soci (nato a [...] il [...] e residente CP_1
a GN (AP), via S. Benedetto, n. 10, c.f. e C.F._6 [...]
(nato a [...] il [...], residente a [...]CP_1
(AP), via S. Lucia, n. 10, c.f. ); C.F._7
nomina la dott.ssa Francesca Sirianni Giudice Delegato per la procedura
nomina
Curatore il dott. (con studio in viale C. Rozzi, n. 13, AS PI Persona_1
(0736/255602)), che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce
il giorno 16 maggio 2025 alle ore 9:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in AS PI nella camera di consiglio del 21.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Francesca Sirianni dott. Luigi Cirillo