Art. 3.
E' abrogata la legge 9 aprile 1952, n. 530 , per la parte relativa alla materia regolata dal sopra indicato Accordo dell'8 gennaio 1955, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso.
E' abrogata la legge 9 aprile 1952, n. 530 , per la parte relativa alla materia regolata dal sopra indicato Accordo dell'8 gennaio 1955, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso.