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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.2055 /2023
Il Giudice
In data 18/02/2025 da corso a trattazione scritta mediante lettura delle note depositate dai difensori.
All'esito decide come da sentenza in separato foglio allegato al presente provvedimento affinché ne formi parte integrante, omettendo la lettura – adempimento incompatibile con la trattazione scritta.
Il Giudice
Massimo Ginesi
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA Sezione civile unica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo Ginesi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite in primo grado iscritte ai numeri 2055/2023 e 77/2024 del Ruolo
Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. ULIVI Parte_1 C.F._1
LUCA, per delega in atti
Attrice
contro
e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Josephine Ciliberti per delega C.F._3
ConvenutI
OGGETTO: LOCAZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in merito alla domanda avanzata con il ricorso rg. causa rg 2055/2023, per effetto della cessata materia del contendere, condanna di contro parte alle spese legali che sarannoliquidate da codesto Tribunale. In via subordinata: in revoca dell'ordinanza del Giudice del 4.10.24 ammissione in prova diretta Controparte_ dei capitoli nr. 1 e 2 dedotti a verbale del 24.7.24 con teste il SI. e interrogatorio formale di sui Testimone_1 predetti capitoli di prova, in denegata ipotesi di ammissione della prova di parte orale richiesta da parte avversa, ammissione in controprova sui capitoli ammessi con teste il SI. in merito alle domande avanzate con la causa rg 77/2024 Testimone_1
“esaminati i documenti allegati, accertare e statuire che la SI.ra è proprietaria del fondo identificato al Catasto dei Parte_1 Terreni del Comune di Montignoso al foglio 4 particella 800 in modo unico ed esclusivo nei confronti di ogni altro. Di conseguenza accertare e statuire che i resistenti non hanno diritto alcuno sulla res, detenuta senza titolo, e pertanto condannarli a lasciare immediatamente il fondo bene libero da persone e cose e nella piena disponibilità del titolare, rimuovendo immediatamente le reti di recinzione ed i cancelli installati provvedendo alla rimozione in pristino a loro esclusive spese. Condannare i resistenti a risarcire il danno da illegittima occupazione a favore della SI.ra liquidando l'importo in euro 127,40 per anno di occupazione Parte_1 senza titolo utilizzo per cui da giugno 2021 alla proposizione del presente ricorso in euro 318,50 oltre agli importi sino all'effettivo saldo calcolati su base annua di eur 127,40 oltre interessi legali e rivalutazione dalla presentazione della domanda. Condannare i resistenti al risarcimento di euro 180,00 per danno emergente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge. PARTE CONVENUTA: In via assolutamente preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda ex adverso proposta, avente ad oggetto vicende scatu-renti da un rapporto di locazione, per mancato esperimento della preventiva procedura di mediazione obbligatoria, con condanna della Controparte al pagamento di spese e compensi di giudizio con attribuzione allo scrivente difensore anticipatario. - Nel merito rigettare la domanda in quanto inammissibile ed infon-data sia in fatto che in diritto, con condanna della Controparte al pagamento di spese e compensi di giudizio con attribuzione allo scrivente difensore anticipatario.
AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
le domande avanzate dall'attrice risultano infondate e devono essere respinte.
Con particolare riguardo al diritto di accesso all'immobile da parte del locatore, statuizione che ha valenza unicamente ai fini ella soccombenza virtuale, posto che il rapporto negoziale ha visto risoluzione anteriore alla odierna decisione, va rilevato che - a mente dell'art.11 del contratto intercorso fra le parti – il locatore ha diritto di accesso previa richiesta adeguatamente motivata.
Si tratta, peraltro, di accordo negoziale che si ispira a principi già espressi anche in giurisprudenza (app. Brescia 28.8.2023 n. 895), che non legittima e non consente un generico e indiscriminato diritto di accesso del locatore alla propria unità, quanto una facoltà che deve essere armonizzata con la detenzione del conduttore, in modo da non ledere tale situazione di fatto e che viene riconosciuta solo in presenza di specifici presupposti.
Dalla infinta e pressante congerie di messaggi (che nessuna delle parti ha disconosciuto o contesto, di talché gli stessi valgono qual pieno elemento di prova ex art 115 c.p.c.) risulta che gli odierni convenuti abbiano consentito l'accesso per la verifica degli scarichi sulla copertura, opponendo infine resistenza quando la condotta della attrice ha assunto tempi e modalità che paiono più ispirati ad un criterio latamente emulativo piuttosto che di reale necessità.
Resta il fatto che l'accesso deve essere supportato da effettive necessità, che nella fattispecie non sono state neanche enucleate – con riguardo alla domanda così come formulata in giudizio e precisata nelle conclusioni- così che non sussiste e non può essere riconosciuto u generale diritto di accesso del conduttore ad nutum, se non a fronte dei parametri di cui all'art. 11 contratto e di quelli, analoghi, evidenziati dalla giurisprudenza.
In tali termini la domanda non può che ritenersi infondata, con ogni conseguenza riguardo ai principi della soccombenza virtuale.
Quanto alla domanda di occupazione senza titolo, emerge inequivocabilmente dalla comunicazione whatsup del giugno 2023, allegata alla costituzione dei convenuti nel giudizio 77/2024, che l'odierna attrice abbia acconsentito - inizialmente e secondo gli schemi della tolleranza o del comodato - all'utilizzo dell'area di cui oggi invece lamenta l'indebita e abusiva occupazione, censurando unicamente le modalità di fruizione e chiedendo che non venissero aggiunte altre reti.
Ciò comporta la genetica infondatezza della pretesa , sia in rodine all'an che al quantum, in assenza di prova che il godimento dei convenuti si sia esteso oltre i limiti stessi ai quali la locatrice aveva pacificamente acconsentito.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo valori medi di scaglione ex dm 147/2002, avuto riguardo al petitum (rito lavoro)
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Respinge le domande proposte da Parte_1
Condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in € Parte_1
5.077,00 oltre a spese generali 15%, iva e cnpa di legge, spese così determinate in forza del
D.M. 147/2022
Così deciso dal Tribunale di Massa il 18/02/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
Il Giudice
In data 18/02/2025 da corso a trattazione scritta mediante lettura delle note depositate dai difensori.
All'esito decide come da sentenza in separato foglio allegato al presente provvedimento affinché ne formi parte integrante, omettendo la lettura – adempimento incompatibile con la trattazione scritta.
Il Giudice
Massimo Ginesi
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA Sezione civile unica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo Ginesi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite in primo grado iscritte ai numeri 2055/2023 e 77/2024 del Ruolo
Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. ULIVI Parte_1 C.F._1
LUCA, per delega in atti
Attrice
contro
e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Josephine Ciliberti per delega C.F._3
ConvenutI
OGGETTO: LOCAZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in merito alla domanda avanzata con il ricorso rg. causa rg 2055/2023, per effetto della cessata materia del contendere, condanna di contro parte alle spese legali che sarannoliquidate da codesto Tribunale. In via subordinata: in revoca dell'ordinanza del Giudice del 4.10.24 ammissione in prova diretta Controparte_ dei capitoli nr. 1 e 2 dedotti a verbale del 24.7.24 con teste il SI. e interrogatorio formale di sui Testimone_1 predetti capitoli di prova, in denegata ipotesi di ammissione della prova di parte orale richiesta da parte avversa, ammissione in controprova sui capitoli ammessi con teste il SI. in merito alle domande avanzate con la causa rg 77/2024 Testimone_1
“esaminati i documenti allegati, accertare e statuire che la SI.ra è proprietaria del fondo identificato al Catasto dei Parte_1 Terreni del Comune di Montignoso al foglio 4 particella 800 in modo unico ed esclusivo nei confronti di ogni altro. Di conseguenza accertare e statuire che i resistenti non hanno diritto alcuno sulla res, detenuta senza titolo, e pertanto condannarli a lasciare immediatamente il fondo bene libero da persone e cose e nella piena disponibilità del titolare, rimuovendo immediatamente le reti di recinzione ed i cancelli installati provvedendo alla rimozione in pristino a loro esclusive spese. Condannare i resistenti a risarcire il danno da illegittima occupazione a favore della SI.ra liquidando l'importo in euro 127,40 per anno di occupazione Parte_1 senza titolo utilizzo per cui da giugno 2021 alla proposizione del presente ricorso in euro 318,50 oltre agli importi sino all'effettivo saldo calcolati su base annua di eur 127,40 oltre interessi legali e rivalutazione dalla presentazione della domanda. Condannare i resistenti al risarcimento di euro 180,00 per danno emergente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge. PARTE CONVENUTA: In via assolutamente preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda ex adverso proposta, avente ad oggetto vicende scatu-renti da un rapporto di locazione, per mancato esperimento della preventiva procedura di mediazione obbligatoria, con condanna della Controparte al pagamento di spese e compensi di giudizio con attribuzione allo scrivente difensore anticipatario. - Nel merito rigettare la domanda in quanto inammissibile ed infon-data sia in fatto che in diritto, con condanna della Controparte al pagamento di spese e compensi di giudizio con attribuzione allo scrivente difensore anticipatario.
AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
le domande avanzate dall'attrice risultano infondate e devono essere respinte.
Con particolare riguardo al diritto di accesso all'immobile da parte del locatore, statuizione che ha valenza unicamente ai fini ella soccombenza virtuale, posto che il rapporto negoziale ha visto risoluzione anteriore alla odierna decisione, va rilevato che - a mente dell'art.11 del contratto intercorso fra le parti – il locatore ha diritto di accesso previa richiesta adeguatamente motivata.
Si tratta, peraltro, di accordo negoziale che si ispira a principi già espressi anche in giurisprudenza (app. Brescia 28.8.2023 n. 895), che non legittima e non consente un generico e indiscriminato diritto di accesso del locatore alla propria unità, quanto una facoltà che deve essere armonizzata con la detenzione del conduttore, in modo da non ledere tale situazione di fatto e che viene riconosciuta solo in presenza di specifici presupposti.
Dalla infinta e pressante congerie di messaggi (che nessuna delle parti ha disconosciuto o contesto, di talché gli stessi valgono qual pieno elemento di prova ex art 115 c.p.c.) risulta che gli odierni convenuti abbiano consentito l'accesso per la verifica degli scarichi sulla copertura, opponendo infine resistenza quando la condotta della attrice ha assunto tempi e modalità che paiono più ispirati ad un criterio latamente emulativo piuttosto che di reale necessità.
Resta il fatto che l'accesso deve essere supportato da effettive necessità, che nella fattispecie non sono state neanche enucleate – con riguardo alla domanda così come formulata in giudizio e precisata nelle conclusioni- così che non sussiste e non può essere riconosciuto u generale diritto di accesso del conduttore ad nutum, se non a fronte dei parametri di cui all'art. 11 contratto e di quelli, analoghi, evidenziati dalla giurisprudenza.
In tali termini la domanda non può che ritenersi infondata, con ogni conseguenza riguardo ai principi della soccombenza virtuale.
Quanto alla domanda di occupazione senza titolo, emerge inequivocabilmente dalla comunicazione whatsup del giugno 2023, allegata alla costituzione dei convenuti nel giudizio 77/2024, che l'odierna attrice abbia acconsentito - inizialmente e secondo gli schemi della tolleranza o del comodato - all'utilizzo dell'area di cui oggi invece lamenta l'indebita e abusiva occupazione, censurando unicamente le modalità di fruizione e chiedendo che non venissero aggiunte altre reti.
Ciò comporta la genetica infondatezza della pretesa , sia in rodine all'an che al quantum, in assenza di prova che il godimento dei convenuti si sia esteso oltre i limiti stessi ai quali la locatrice aveva pacificamente acconsentito.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo valori medi di scaglione ex dm 147/2002, avuto riguardo al petitum (rito lavoro)
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Respinge le domande proposte da Parte_1
Condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in € Parte_1
5.077,00 oltre a spese generali 15%, iva e cnpa di legge, spese così determinate in forza del
D.M. 147/2022
Così deciso dal Tribunale di Massa il 18/02/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi