CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1191/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RG RI VI, Presidente UFILUGELLI FRANCESCO, Relatore RGANNI GIOVANNI, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3431/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avvocato - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
─ sentenza n. 2127/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25 e pubblicata il 14/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2019 02520406 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio.
Richieste delle parti:
Appellante: in riforma della sentenza impugnata, sia confermata la legittimità dell'operato dell'Ufficio, con condanna della parte appellata al rimborso delle spese del giudizio, come da nota allegata.
Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa dei due gradi di giudizio, oltre refusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del d.lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 2127/2024, pubblicata il 14 febbraio 2024, la Sezione n. 25 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720190252040623004, con la quale era stato richiesto il pagamento dell'imposta di registro nella misura di euro 36.690,00, oltre sanzioni ed interessi, per un importo complessivo di euro 49.436,58, dovuta a seguito dell'avviso di liquidazione n. 2016/003/SC/0000060/0/007. Il contribuente aveva eccepito l'omessa notificazione dell'avviso di liquidazione presupposto e i primi giudici accoglievano il ricorso, sulla base delle seguenti considerazioni: «[…] Osserva la Commissione, in ordine alla eccepita mancata notifica dell'avviso di liquidazione, che l'Agenzia ha prodotto documentazione volta a comprovare la notifica dell'atto. Dagli atti emerge che l'avviso di liquidazione era stato notificato ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/73, previsto per le Resistente_1ipotesi in cui il destinatario risulti irreperibile, poiché non era stato trovato all'indirizzo di residenza. Il messo speciale dell'Agenzia aveva, pertanto, provveduto, ai sensi del citato articolo 60, al deposito dell'atto presso la Casa Comunale e all'affissione all'Albo Pretorio. Deve, però, rilevarsi che nel caso di specie il contribuente non era presente nell'abitazione al momento dell'arrivo del messo dell'Agenzia, che aveva attestato di aver suonato al citofono dell'interno 2 senza ricevere risposta. La procedura di notifica corretta doveva essere, dunque, quella prevista dall'art. 140 c.p.c. in caso di assenza del destinatario. In tale ipotesi, la notifica si perfeziona al momento del ricevimento da parte del destinatario della cd. raccomandata informativa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione. Nel caso che qui interessa il procedimento notificatorio non è stato rispettato e, quindi, non può ritenersi che l'avviso di liquidazione sia stato ritualmente notificato. Ne consegue l'illegittimità della cartella, poiché non preceduta dalla notifica dell'avviso di liquidazione. Va comunque rilevato che l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione non dispensa dal pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 76 citato;
inoltre, la pretesa tributaria non appare prescritta, poiché opera il termine decennale di cui all'art. 78 d.P.R. 131/86. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, poiché la cartella non poteva essere emessa in assenza di una valida notifica del prodromico avviso di liquidazione. Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.». Avverso la decisione ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma, sulla base dei seguenti motivi:
─ dagli atti depositati in prima istanza risulta inequivocabilmente un primo tentativo di notifica eseguito ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982 tramite agente postale, il quale, come si ricava dall'annotazione sulla busta della raccomandata n. 78689891061-3, ha scritto di pugno
“sconosciuto su citofoni e cassette” e ha apposto il timbro “27/07/2018”, con una sigla di sottoscrizione;
inoltre, sul lato della relata è barrata la casella irreperibilità del destinatario e l'agente ha sottoscritto la parte del deposito del plico presso l'ufficio postale ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982;
- 2 - ─ il secondo tentativo è quello eseguito dal messo speciale dell'Ufficio, in data 14/12/2018, e nella relata di notifica depositata risulta la seguente annotazione: “ Indirizzo_1In int 2, cancello automatico chiuso. C'è citofono e cassetta ma senza nominativi, suonato ma senza risposta. Nominativo_2Destinatario sconosciuto. Io sottoscritto , messo Speciale Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Roma ho notificato il presente atto il 18.12.2018 nel Comune di Roma mediante deposito presso la Casa Comunale di Roma ed affissione presso l'Albo pretorio ai sensi dell'art 140 cpc e 60 d.P.R. 600/1973”.
─ pertanto, la notificazione si è pertanto perfezionata e l'avviso di liquidazione si è reso definitivo per mancata impugnazione;
in ragione di ciò, è da rilevare, l'inammissibilità, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992 del ricorso introduttivo e di ciascuno dei motivi di impugnazione avanzati dalla parte nell'atto nel suo complesso;
─ relativamente, alle ulteriori eccezioni di decadenza e prescrizione, la stessa Corte di primo grado ha riconosciuto che “Va comunque rilevato che l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione non dispensa dal pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 76 citato;
inoltre, la pretesa tributaria non appare prescritta, poiché opera il termine decennale di cui all'art. 78 d.P.R. 131/86”. Per le esposte ragioni, l'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, sia confermata la legittimità dell'operato dell'Ufficio, con condanna della parte appellata al rimborso delle spese del giudizio, come da nota allegata. Si è costituito il contribuente, il quale ha depositato controdeduzioni del seguente tenore:
─ le doglianze poste a fondamento dell'unico motivo di appello proposto dall'Agenzia delle Entrate sono state oggetto di esame da parte del giudice di prime cure e l'appellante si limita a ribadire tutto quanto già dedotto nel giudizio di primo grado, tentando di sostenere la legittimità della notifica dell'avviso di accertamento richiamando massime giurisprudenziali inconferenti ed in contrasto con la più recente giurisprudenza richiamata dal ricorrente;
─ la controparte non ha assolto l'onere della prova di una regolare notifica dell'avviso di liquidazione posto a fondamento della cartella impugnata, con conseguente decadenza dell'Ufficio dalla possibilità di riscossione, per violazione dei termini e illegittimità della cartella, così come motivato dalla Corte di primo grado;
─ come documentato in sede di giudizio di primo grado, il contribuente è residente e domiciliato in Indirizzo_1 , int. 2, sin dal 30.06.2011, ove ha sempre regolarmente ricevuto posta, bollette, raccomandate e notifiche di atti giudiziari, stante la presenza di cancello automatico con cassetta postale e nominativo sul citofono;
─ a supporto di tale circostanza è stato depositato avviso dell'Agenzia delle Entrate - OS del 06.11.2018 (cfr. doc. 2), relativo ad altra posizione, regolarmente ricevuto pochi giorni prima che il messo notificatore dell'avviso di liquidazione posto a fondamento della cartella impugnata in data 18.12.2018 relazionasse “destinatario inesistente”;
─ sono state depositate, inoltre, numerose altre comunicazioni A.M.A. e TA.R.I., regolarmente recapitate al medesimo indirizzo tramite raccomandata a/r nel corso degli anni (cfr. doc. 3), nonché fatture relative a utenza telefonica, gas e luce, regolarmente recapitate e attestanti
- 3 - consumi nel periodo di interesse 2018 ed oltre;
─ come puntualmente motivato dalla Corte di primo grado, dalla documentazione ex adverso depositata, e, in particolare, dalla relata di notifica, risulta che la notificazione dell'avviso di accertamento non è stata ritualmente eseguita, atteso che la fattispecie rientra in quella prevista dall'art. 140 c.p.c., ovvero, nell'ipotesi in cui vi è l'abitazione del destinatario nel Comune ove deve eseguirsi la notificazione, che si perfeziona, quindi, al momento del ricevimento da parte del destinatario stesso della cd. raccomandata informativa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione;
─ il procedimento notificatorio di cui all'art. 140 c.p.c. è applicabile anche relativamente al contezioso tributario, nel caso in cui siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non sia stato possibile eseguire la consegna perché questi o altro possibile consegnatario non è stato rinvenuto a tale indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito, come nel caso in specie;
la notifica, deve, invece, essere effettuata applicando la disciplina di cui all'art. 60 comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973, sostitutivo per il procedimento tributario dell'art. 143 c.p.c., nel caso in cui il messo notificatore non reperisca il contribuente, il quale, secondo le notizie acquisite all'atto della notifica, risulta trasferito in luogo sconosciuto;
─ nel caso che ci occupa, l'Ufficio sembrerebbe aver tentato, in data 18.12.2018, la notificazione dell'avviso al ricorrente in Indirizzo_1 , tramite messo, il quale, pur rinvenendo l'abitazione del contribuente, anziché lasciare l'avviso e inoltrare la raccomandata informativa, provvedeva al deposito presso la Casa Comunale di Roma e affissione presso l'Albo pretorio ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e 60 del d.P.R. n. 600/1973;
─ quanto all'asserito primo tentativo di notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982, con raccomandata n.78689891061-3 del 27.07.2018, risalente a ben sei mesi prima della tentata notifica tramite messo, si precisa che l'agente postale, come dallo stesso scritto di pugno, pur avendo rinvenuto il civico e l'abitazione del destinatario, si è limitato ad annotare “sconosciuto su citofoni e cassette”, senza neanche citofonare e non conformando la sua condotta all'ordinaria diligenza, che richiede quantomeno ricerche svolte presso l'ultima residenza conosciuta, ove reperire informazioni (cfr. Cass. 10983 /2021);
─ contrariamente a quanto asserito dall'appellante, nel caso in specie è stato violato il principio di diritto che subordina l'accesso alla procedura di irreperibilità assoluta all'effettivo espletamento delle ricerche della residenza o dell'abitazione del contribuente nel Comune di residenza e della descrizione delle stesse ricerche nella relazione di notifica;
il notificatore, infatti, dopo aver verificato la presenza dell'abitazione del ricorrente, residente e domiciliato sin dal 2011 in Indirizzo_1 , int. 2, avrebbe dovuto procedere, stante la irreperibilità relativa del destinatario, a tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c., come giustamente ritenuto nella sentenza impugnata, in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione (ordinanza n. 9292/2021);
─ il procedimento di notificazione adottato dal messo comunale risulta illegittimo perché il messo comunale non ha appurato, né attestato, che presso l'indirizzo di residenza risultante
- 4 - dall'anagrafe Comunale non vi fosse alcuna reale residenza o domicilio del contribuente, che nel Comune non vi fosse alcuna reale residenza o domicilio del contribuente in esito a procedura di trasferimento e ha effettuato la notifica a “destinatario sconosciuto”, non verbalizzando le ricerche effettuate, che non possono essere ritenute fungibili da elementi acquisiti aliunde e precedentemente alla data di effettuazione della notifica;
─ se il messo avesse eseguito la notifica ex art 140 c.p.c., esperendo tutte le formalità (deposito atto presso la casa comunale;
affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione; comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito medesimo), il contribuente sarebbe stato posto in condizione di venire a conoscenza dell'avviso di accertamento e, quindi, avrebbe potuto far valere le proprie ragioni nelle opportune sedi;
─ per mero scrupolo difensivo, si precisa che la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma con la sentenza n. 1499/2024, depositata il 31/01/2024 (passata in giudicato per mancata impugnazione), ha accolto il ricorso con il quale l'appellato aveva impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2022/002/SC/000005704/0/002 (notificato in data 28.01.2023 per un importo di euro 20.508,75 (depositato già nel fascicolo di primo grado del presente giudizio) concernente la registrazione della sentenza Civile n. 5704/2022 del 19.09.2022, emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 60 del 2016 la cui tassazione per imposta di registro è posta a fondamento della cartella di pagamento relativa al presente giudizio;
in particolare, la Corte di primo grado, con riferimento alla tassazione della sentenza della Corte di appello n. 5704/22, ha accolto i motivi 2 e 3 del ricorso, corrispondenti esattamente ai motivi 3 e 4 del ricorso di primo grado relativo al presente giudizio, riconoscendo l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale invece che in misura fissa. Per le esposte ragioni, la difesa dell'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello, «[…] con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa dei due gradi di giudizio, oltre refusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del d.lgs. n. 546/1992». In previsione dell'odierna udienza la difesa dell'appellato ha depositato una memoria illustrativa, nella quale ha ribadito gli assunti di cui alle controdeduzioni già depositate. La trattazione del processo ha avuto luogo all'odierna udienza in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e, dunque, non può trovare accoglimento.
1.1 Invero, la Corte condivide le osservazioni dei primi giudici e i rilievi formulati dall'appellato nelle sue controdeduzioni circa la nullità della notificazione del prodromico avviso di liquidazione. Come illustrato sopra, trattando dello svolgimento del processo, l'appellante sostiene che l'avviso di liquidazione in questione sia stato ritualmente notificato con la procedura prevista per l'irreperibilità assoluta del destinatario. L'assunto non può essere condiviso, per le ragioni di seguito illustrate.
- 5 - La notificazione effettuata dal messo speciale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma non può essere ritenuta rituale perché non risultano essere state rispettate le previste procedure per tale tipo di notificazione. Secondo quanto si legge nei documenti prodotti dall'appellante, venne effettuato un primo tentativo di notificazione, ai sensi dell'art. 8 della legge della legge n. 890/1982 tramite agente postale, che non andò a buon fine in quanto l'agente postale accertò che il destinatario risultava
“sconosciuto su citofoni e cassette”. In proposito mette conto sottolineare che, diversamente da quanto affermato dall'appellante, l'agente postale non ebbe a compilare e sottoscrivere la parte dell'avviso di ricevimento relativa al deposito del plico presso l'ufficio postale ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982. Ciò spiega, peraltro, il fatto che sia stato effettuato, poi, l'ulteriore tentativo di notificazione di cui appresso. In data 14/12/2018 venne esperito un secondo tentativo di notificazione a cura dal messo speciale dell'Ufficio, il quale ha apposto nella relazione di notificazione la seguente annotazione: “ Indirizzo_1In int 2, cancello automatico chiuso. C'è citofono e cassetta ma senza nominativi, suonato ma senza risposta. Destinatario sconosciuto. Io sottoscritto Nominativo_2, messo Speciale Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Roma ho notificato il presente atto il 18.12.2018 nel Comune di Roma mediante deposito presso la Casa Comunale di Roma ed affissione presso l'Albo pretorio ai sensi dell'art 140 cpc e 60 d.P.R. 600/1973”. A dire dell'Ufficio, tale procedura sarebbe del tutto conforme alla normativa e, quindi, la notificazione sarebbe da ritenere regolare. La Corte ritiene, però, che l'appellante non abbia tenuto conto del fatto che il messo notificatore non ha attestato di aver compiuto tutte le necessarie operazioni per poter ritenere validamente effettuata la notificazione per irreperibilità assoluta del destinatario. Infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità, «[…] in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, ossia mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune (Cass., Sez. 12/2/2020, n. 3378; Cass., Sez. 5, 27/7/2018, n. 19958), presuppone che nel comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e che manchino, quindi, dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto (Cass., Sez. 5, 27/7/2018, n. 19958), per accertare i quali il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ogni ulteriore ricerca nell'ambito del comune di domicilio fiscale (Cass., Sez. 6-5, 7/2/2018, n. 2877; Cass., Sez. 12/2/2020, n. 3378), dovendosi altrimenti procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., qualora il trasferimento costituisca un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune e non una irreperibilità assoluta all'indirizzo conosciuto» (così, Cass., ordinanza n. 25689/2022). Hanno soggiunto, i giudici di legittimità nella menzionata decisione, che «[…] pur non prescrivendo alcuna norma quali attività debbano essere esattamente compiute a tal fine, né
- 6 - con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale debba essere espresso il risultato di tali ricerche, deve considerarsi necessario, ai fini della regolarità della notifica secondo la modalità dettate per i soggetti assolutamente irreperibili, sia che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, effettui nel comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta, per non avere più il contribuente abitazione, ufficio o azienda nel Comune già sede del domicilio fiscale, e che risulti dal verbale che tali ricerche sono state effettuate e sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (Cass., Sez. 5, 27/7/2018, n. 19958; Cass., Sez. 3, 28/3/2001, n. 6911).
Nella specie, la C.T.R. non ha ritenuto che non fossero state eseguite ulteriori ricerche, peraltro non necessarie in caso di reperibilità assoluta (in tal senso, Cass., Sez. 6-5, 19/9/2016, n. 18352), ma ha sostenuto che dalla dicitura «no citofono, no cassette lettere, no informazioni» non emergesse se il messo notificatore avesse fatto ricerche di sorta». Tale pronuncia della Corte di cassazione si attaglia pienamente al caso che ci occupa, giacché il messo notificatore si è limitato ad apporre nella relazione di notificazione la annotazione «[…] C'è 1 citofono e 1 cassetta ma senza nominativi, suonato ma senza risposta» (questa è, in effetti, l'annotazione, che l'appellante ha riportato in modo incompleto), che non dà conto di altri concreti tentativi posti in essere per verificare se, nonostante l'asserita mancanza del nominativo sul citofono e sulla cassetta postale – che l'appellante ha contestato, sia pure senza darne concreta prova – si potesse effettivamente escludere qualsivoglia relazione del destinatario con l'indirizzo in questione. In particolare, non risultano effettuate ricerche anagrafiche per verificare che l'impossibilità di reperire il destinatario dell'atto a quell'indirizzo fosse riconducibile a un cambio di residenza nel Comune.
1.2 In una più recente pronuncia della Corte di cassazione è stato ulteriormente osservato quanto appresso: «[…] Questa Corte (Cass. 11/01/2024; Cass. 31/07/2023, n. 23183, Cass.
08/03/2019, n. 6765), affrontando il tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all'art. 60 lett. e) cit., ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio;
deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. In sostanza, il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale
- 7 - del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.
[…] Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60 lett. e), cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (tra le più recenti, Cass. 31/07/2023, n. 23183, Cass. 08/03/2019, n. 6765)» (Cass., Sez. 5, 03/04/2024, n. 8823, in C.e.d. Cass., rv. 671046 - 01).
1.3 Peraltro, anche uno degli arresti della giurisprudenza di legittimità citati dall'appellante a sostegno della sua tesi (Cass., 31 luglio 2017, n. 19012) è, in realtà, di segno contrario, posto in esso è stato affermato che è «[…] legittima la notifica con il rito degli irreperibili quando l'agente notificatore abbia attestato di non avere rinvenuto il nominativo del destinatario, “né sui citofoni e neppure sulle cassette postali situate all'indirizzo anagrafico – ché anzi risultava al relativo interno dell'edificio un diverso nominativo, ed avendo ricevuto informazioni negative… dai residenti interpellati;
circostanze queste che comprovano in maniera chiara le ricerche effettivamente compiute dall'organo notificatore», il che rende evidente il peso determinante che, in quella fattispecie, avevano avuto le risultanze degli accerti accertamenti effettuati, rispetto alla mera rilevazione dell'assenza del nominativo sul citofono e sulle cassette postali. I giudici di legittimità hanno ribadito gli stessi principi in una successiva pronuncia, nella quale è stato osservato quanto segue: «[…] il procedimento di notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60, comma 1, lett. e) d.P.R. cit., si rende applicabile qualora il messo notificatore non reperisca il contribuente all'indirizzo perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune (Cass., Sez. V, 18 marzo 2015, n. 5374; Cass., Sez. V, 3 luglio 2013, n. 16696; Cass., Sez. V, 27 giugno 2011, n. 14030);
[…] peraltro, la notificazione degli atti impositivi nei confronti degli irreperibili richiede, sotto pena di nullità, che il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, ben prima di dare ingresso al procedimento di notificazione secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere le opportune ricerche volte a verificare che ricorra in fatto l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale, non essendo sufficienti al riguardo neanche le attività di ricerca svolte
- 8 - dall'ufficiale giudiziario presso il portiere dello stabile nel Comune di residenza del contribuente (Cass., Sez. VI, 8 marzo 2019, n. 6765; Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2018, n. 2877; Cass., Sez. VI, 13 novembre 2014, n. 24260);
[…] come risulta dalla relata di notificazione ritrascritta nel motivo di ricorso per specificità, il messo notificatore ha attestato “[…] soc.tà int.ta sco.ta al citofono e cassette postali. Portiere assente”, senza ulteriori attività svolte nelle immediatezze della notificazione;
che, pertanto, nel caso di specie, pur ricorrendo un principio di irreperibilità assoluta, nel momento in cui risulti sconosciuta («sco.ta») all'indirizzo del luogo di notificazione la destinataria della stessa («al citofono e cassette postali»), non risulta in alcun modo che il messo notificatore abbia svolto le opportune ricerche volte ad accertare l'irreperibilità assoluta del destinatario, senza (peraltro) neanche procedere agli accertamenti in loco presso il portiere o altra persona fisica ivi rinvenuta;
che la notificazione della cartella di pagamento si rivela illegittima per mancata esecuzione delle opportune ricerche, non sussistendo í presupposti di fatto per applicare il rito degli irreperibili al caso di specie» (Così, Cass., ordinanza n. 28154/2020). Anche in altra, recente, decisione della Corte di cassazione è stato ribadito che per la notificazione con il rito degli irreperibili assoluti occorre un quid pluris rispetto all'assenza di nominativi sul citofono e sulle cassette postali (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24781 del 2025: «[…] risulta dalle relate di notifica riprodotte nel controricorso dall'Agenzia delle Entrate
OS, l'organo notificatore si era recato all'indirizzo in cui la ricorrente risultava formalmente residente constatando che nessun citofono o cassetta postale riportava il nominativo della ricorrente e che il custode aveva dichiarato che il destinatario si era trasferito.
Conseguentemente, la notifica ex art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/73 è stata correttamente ritenuta valida con la sentenza impugnata, vertendosi in ipotesi di irreperibilità assoluta.».
1.4 Né a diversa conclusione può indurre la circostanza che pure l'agente postale, nel primo tentativo di notificazione ai sensi della legge n. 890/1982, avesse rilevato l'inesistenza del nominativo sul citofono e sulla cassetta delle lettere. Infatti, anche in quell'occasione l'operante si limitò a detta rilevazione, senza attestare di aver compiuto alcun altro tentativo per verificare se si versasse in un caso di irreperibilità assoluta, piuttosto che relativa. A ciò si aggiunga che l'appellato ha documentalmente dimostrato di aver ricevuto altra corrispondenza presso quell'indirizzo, e anche un atto dell'Agenzia delle Entrate - OS (esattamente il sollecito di pagamento n. 09720214092882167000, relativo proprio alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio), il che rafforza il convincimento che l'infruttuosità dei tentativi di notificazione di cui si è detto non erano da ricondurre all'irreperibilità assoluta del destinatario, ma a un'ipotesi di irreperibilità relativa, la cui procedura di notificazione prevedeva, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. adempimenti (affissione dell'avviso, deposito dell'atto presso la casa comunale e spedizione della raccomandata informativa) che nella specie non sono stati effettuati. Come sottolineato dalla Corte di cassazione, «[…] in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all'esito della sentenza della Corte
- 9 - costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. Cass VI - 5, n. 9782/2018, Cass. V, n. 27825/2018)» (così, Cass., Sez. 5, ordinanza n. 8823/2024, cit.).
2. Per tutte le suesposte ragioni, la notificazione dell'atto presupposto non può essere ritenuta valida e, dunque, l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso alla controparte delle spese del presente grado di giudizio che – avuti presenti i criteri direttivi di cui ai decreti ministeriali n. 55/2014 e n. 147/2022, con tabelle allegate, tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta – vengono liquidate nella misura complessiva di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori, se dovuti. In proposito va soggiunto che non può trovare adesione la richiesta dell'appellato di condanna dell'appellante al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Infatti, i primi giudici hanno ritenuto di compensare le spese di lite e, in mancanza di appello incidentale dell'appellato, tale decisione è divenuta irrevocabile e, quindi, non può essere in alcun modo modificata. Va disattesa anche per la richiesta dell'appellato di liquidazione delle spese del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del d.lgs. n. 546/1992 (abrogato dal d.lgs. n. 220/2023, ma, astrattamente, applicabile ratione temporis). Invero, tali spese possono essere liquidate soltanto con riferimento al primo grado di giudizio – in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione e accoglimento delle ragioni espresse in tali atti, secondo quanto previsto dall'art. 17-bis del citato d.lgs. – in quanto soltanto il ricorso introduttivo, ai sensi del comma 1 di detta disposizione, «[…] produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione».
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigetta l'appello dell'Agenzia e condanna l'appellante al rimborso alla controparte delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 3.000(tremila).
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente Francesco UFILUGELLI Maria Silvia RG
- 10 -
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RG RI VI, Presidente UFILUGELLI FRANCESCO, Relatore RGANNI GIOVANNI, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3431/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avvocato - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
─ sentenza n. 2127/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25 e pubblicata il 14/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2019 02520406 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio.
Richieste delle parti:
Appellante: in riforma della sentenza impugnata, sia confermata la legittimità dell'operato dell'Ufficio, con condanna della parte appellata al rimborso delle spese del giudizio, come da nota allegata.
Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa dei due gradi di giudizio, oltre refusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del d.lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 2127/2024, pubblicata il 14 febbraio 2024, la Sezione n. 25 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720190252040623004, con la quale era stato richiesto il pagamento dell'imposta di registro nella misura di euro 36.690,00, oltre sanzioni ed interessi, per un importo complessivo di euro 49.436,58, dovuta a seguito dell'avviso di liquidazione n. 2016/003/SC/0000060/0/007. Il contribuente aveva eccepito l'omessa notificazione dell'avviso di liquidazione presupposto e i primi giudici accoglievano il ricorso, sulla base delle seguenti considerazioni: «[…] Osserva la Commissione, in ordine alla eccepita mancata notifica dell'avviso di liquidazione, che l'Agenzia ha prodotto documentazione volta a comprovare la notifica dell'atto. Dagli atti emerge che l'avviso di liquidazione era stato notificato ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/73, previsto per le Resistente_1ipotesi in cui il destinatario risulti irreperibile, poiché non era stato trovato all'indirizzo di residenza. Il messo speciale dell'Agenzia aveva, pertanto, provveduto, ai sensi del citato articolo 60, al deposito dell'atto presso la Casa Comunale e all'affissione all'Albo Pretorio. Deve, però, rilevarsi che nel caso di specie il contribuente non era presente nell'abitazione al momento dell'arrivo del messo dell'Agenzia, che aveva attestato di aver suonato al citofono dell'interno 2 senza ricevere risposta. La procedura di notifica corretta doveva essere, dunque, quella prevista dall'art. 140 c.p.c. in caso di assenza del destinatario. In tale ipotesi, la notifica si perfeziona al momento del ricevimento da parte del destinatario della cd. raccomandata informativa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione. Nel caso che qui interessa il procedimento notificatorio non è stato rispettato e, quindi, non può ritenersi che l'avviso di liquidazione sia stato ritualmente notificato. Ne consegue l'illegittimità della cartella, poiché non preceduta dalla notifica dell'avviso di liquidazione. Va comunque rilevato che l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione non dispensa dal pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 76 citato;
inoltre, la pretesa tributaria non appare prescritta, poiché opera il termine decennale di cui all'art. 78 d.P.R. 131/86. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, poiché la cartella non poteva essere emessa in assenza di una valida notifica del prodromico avviso di liquidazione. Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.». Avverso la decisione ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma, sulla base dei seguenti motivi:
─ dagli atti depositati in prima istanza risulta inequivocabilmente un primo tentativo di notifica eseguito ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982 tramite agente postale, il quale, come si ricava dall'annotazione sulla busta della raccomandata n. 78689891061-3, ha scritto di pugno
“sconosciuto su citofoni e cassette” e ha apposto il timbro “27/07/2018”, con una sigla di sottoscrizione;
inoltre, sul lato della relata è barrata la casella irreperibilità del destinatario e l'agente ha sottoscritto la parte del deposito del plico presso l'ufficio postale ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982;
- 2 - ─ il secondo tentativo è quello eseguito dal messo speciale dell'Ufficio, in data 14/12/2018, e nella relata di notifica depositata risulta la seguente annotazione: “ Indirizzo_1In int 2, cancello automatico chiuso. C'è citofono e cassetta ma senza nominativi, suonato ma senza risposta. Nominativo_2Destinatario sconosciuto. Io sottoscritto , messo Speciale Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Roma ho notificato il presente atto il 18.12.2018 nel Comune di Roma mediante deposito presso la Casa Comunale di Roma ed affissione presso l'Albo pretorio ai sensi dell'art 140 cpc e 60 d.P.R. 600/1973”.
─ pertanto, la notificazione si è pertanto perfezionata e l'avviso di liquidazione si è reso definitivo per mancata impugnazione;
in ragione di ciò, è da rilevare, l'inammissibilità, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992 del ricorso introduttivo e di ciascuno dei motivi di impugnazione avanzati dalla parte nell'atto nel suo complesso;
─ relativamente, alle ulteriori eccezioni di decadenza e prescrizione, la stessa Corte di primo grado ha riconosciuto che “Va comunque rilevato che l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione non dispensa dal pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 76 citato;
inoltre, la pretesa tributaria non appare prescritta, poiché opera il termine decennale di cui all'art. 78 d.P.R. 131/86”. Per le esposte ragioni, l'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, sia confermata la legittimità dell'operato dell'Ufficio, con condanna della parte appellata al rimborso delle spese del giudizio, come da nota allegata. Si è costituito il contribuente, il quale ha depositato controdeduzioni del seguente tenore:
─ le doglianze poste a fondamento dell'unico motivo di appello proposto dall'Agenzia delle Entrate sono state oggetto di esame da parte del giudice di prime cure e l'appellante si limita a ribadire tutto quanto già dedotto nel giudizio di primo grado, tentando di sostenere la legittimità della notifica dell'avviso di accertamento richiamando massime giurisprudenziali inconferenti ed in contrasto con la più recente giurisprudenza richiamata dal ricorrente;
─ la controparte non ha assolto l'onere della prova di una regolare notifica dell'avviso di liquidazione posto a fondamento della cartella impugnata, con conseguente decadenza dell'Ufficio dalla possibilità di riscossione, per violazione dei termini e illegittimità della cartella, così come motivato dalla Corte di primo grado;
─ come documentato in sede di giudizio di primo grado, il contribuente è residente e domiciliato in Indirizzo_1 , int. 2, sin dal 30.06.2011, ove ha sempre regolarmente ricevuto posta, bollette, raccomandate e notifiche di atti giudiziari, stante la presenza di cancello automatico con cassetta postale e nominativo sul citofono;
─ a supporto di tale circostanza è stato depositato avviso dell'Agenzia delle Entrate - OS del 06.11.2018 (cfr. doc. 2), relativo ad altra posizione, regolarmente ricevuto pochi giorni prima che il messo notificatore dell'avviso di liquidazione posto a fondamento della cartella impugnata in data 18.12.2018 relazionasse “destinatario inesistente”;
─ sono state depositate, inoltre, numerose altre comunicazioni A.M.A. e TA.R.I., regolarmente recapitate al medesimo indirizzo tramite raccomandata a/r nel corso degli anni (cfr. doc. 3), nonché fatture relative a utenza telefonica, gas e luce, regolarmente recapitate e attestanti
- 3 - consumi nel periodo di interesse 2018 ed oltre;
─ come puntualmente motivato dalla Corte di primo grado, dalla documentazione ex adverso depositata, e, in particolare, dalla relata di notifica, risulta che la notificazione dell'avviso di accertamento non è stata ritualmente eseguita, atteso che la fattispecie rientra in quella prevista dall'art. 140 c.p.c., ovvero, nell'ipotesi in cui vi è l'abitazione del destinatario nel Comune ove deve eseguirsi la notificazione, che si perfeziona, quindi, al momento del ricevimento da parte del destinatario stesso della cd. raccomandata informativa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione;
─ il procedimento notificatorio di cui all'art. 140 c.p.c. è applicabile anche relativamente al contezioso tributario, nel caso in cui siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non sia stato possibile eseguire la consegna perché questi o altro possibile consegnatario non è stato rinvenuto a tale indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito, come nel caso in specie;
la notifica, deve, invece, essere effettuata applicando la disciplina di cui all'art. 60 comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973, sostitutivo per il procedimento tributario dell'art. 143 c.p.c., nel caso in cui il messo notificatore non reperisca il contribuente, il quale, secondo le notizie acquisite all'atto della notifica, risulta trasferito in luogo sconosciuto;
─ nel caso che ci occupa, l'Ufficio sembrerebbe aver tentato, in data 18.12.2018, la notificazione dell'avviso al ricorrente in Indirizzo_1 , tramite messo, il quale, pur rinvenendo l'abitazione del contribuente, anziché lasciare l'avviso e inoltrare la raccomandata informativa, provvedeva al deposito presso la Casa Comunale di Roma e affissione presso l'Albo pretorio ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e 60 del d.P.R. n. 600/1973;
─ quanto all'asserito primo tentativo di notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982, con raccomandata n.78689891061-3 del 27.07.2018, risalente a ben sei mesi prima della tentata notifica tramite messo, si precisa che l'agente postale, come dallo stesso scritto di pugno, pur avendo rinvenuto il civico e l'abitazione del destinatario, si è limitato ad annotare “sconosciuto su citofoni e cassette”, senza neanche citofonare e non conformando la sua condotta all'ordinaria diligenza, che richiede quantomeno ricerche svolte presso l'ultima residenza conosciuta, ove reperire informazioni (cfr. Cass. 10983 /2021);
─ contrariamente a quanto asserito dall'appellante, nel caso in specie è stato violato il principio di diritto che subordina l'accesso alla procedura di irreperibilità assoluta all'effettivo espletamento delle ricerche della residenza o dell'abitazione del contribuente nel Comune di residenza e della descrizione delle stesse ricerche nella relazione di notifica;
il notificatore, infatti, dopo aver verificato la presenza dell'abitazione del ricorrente, residente e domiciliato sin dal 2011 in Indirizzo_1 , int. 2, avrebbe dovuto procedere, stante la irreperibilità relativa del destinatario, a tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c., come giustamente ritenuto nella sentenza impugnata, in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione (ordinanza n. 9292/2021);
─ il procedimento di notificazione adottato dal messo comunale risulta illegittimo perché il messo comunale non ha appurato, né attestato, che presso l'indirizzo di residenza risultante
- 4 - dall'anagrafe Comunale non vi fosse alcuna reale residenza o domicilio del contribuente, che nel Comune non vi fosse alcuna reale residenza o domicilio del contribuente in esito a procedura di trasferimento e ha effettuato la notifica a “destinatario sconosciuto”, non verbalizzando le ricerche effettuate, che non possono essere ritenute fungibili da elementi acquisiti aliunde e precedentemente alla data di effettuazione della notifica;
─ se il messo avesse eseguito la notifica ex art 140 c.p.c., esperendo tutte le formalità (deposito atto presso la casa comunale;
affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione; comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito medesimo), il contribuente sarebbe stato posto in condizione di venire a conoscenza dell'avviso di accertamento e, quindi, avrebbe potuto far valere le proprie ragioni nelle opportune sedi;
─ per mero scrupolo difensivo, si precisa che la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma con la sentenza n. 1499/2024, depositata il 31/01/2024 (passata in giudicato per mancata impugnazione), ha accolto il ricorso con il quale l'appellato aveva impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2022/002/SC/000005704/0/002 (notificato in data 28.01.2023 per un importo di euro 20.508,75 (depositato già nel fascicolo di primo grado del presente giudizio) concernente la registrazione della sentenza Civile n. 5704/2022 del 19.09.2022, emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 60 del 2016 la cui tassazione per imposta di registro è posta a fondamento della cartella di pagamento relativa al presente giudizio;
in particolare, la Corte di primo grado, con riferimento alla tassazione della sentenza della Corte di appello n. 5704/22, ha accolto i motivi 2 e 3 del ricorso, corrispondenti esattamente ai motivi 3 e 4 del ricorso di primo grado relativo al presente giudizio, riconoscendo l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale invece che in misura fissa. Per le esposte ragioni, la difesa dell'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello, «[…] con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa dei due gradi di giudizio, oltre refusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del d.lgs. n. 546/1992». In previsione dell'odierna udienza la difesa dell'appellato ha depositato una memoria illustrativa, nella quale ha ribadito gli assunti di cui alle controdeduzioni già depositate. La trattazione del processo ha avuto luogo all'odierna udienza in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e, dunque, non può trovare accoglimento.
1.1 Invero, la Corte condivide le osservazioni dei primi giudici e i rilievi formulati dall'appellato nelle sue controdeduzioni circa la nullità della notificazione del prodromico avviso di liquidazione. Come illustrato sopra, trattando dello svolgimento del processo, l'appellante sostiene che l'avviso di liquidazione in questione sia stato ritualmente notificato con la procedura prevista per l'irreperibilità assoluta del destinatario. L'assunto non può essere condiviso, per le ragioni di seguito illustrate.
- 5 - La notificazione effettuata dal messo speciale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma non può essere ritenuta rituale perché non risultano essere state rispettate le previste procedure per tale tipo di notificazione. Secondo quanto si legge nei documenti prodotti dall'appellante, venne effettuato un primo tentativo di notificazione, ai sensi dell'art. 8 della legge della legge n. 890/1982 tramite agente postale, che non andò a buon fine in quanto l'agente postale accertò che il destinatario risultava
“sconosciuto su citofoni e cassette”. In proposito mette conto sottolineare che, diversamente da quanto affermato dall'appellante, l'agente postale non ebbe a compilare e sottoscrivere la parte dell'avviso di ricevimento relativa al deposito del plico presso l'ufficio postale ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982. Ciò spiega, peraltro, il fatto che sia stato effettuato, poi, l'ulteriore tentativo di notificazione di cui appresso. In data 14/12/2018 venne esperito un secondo tentativo di notificazione a cura dal messo speciale dell'Ufficio, il quale ha apposto nella relazione di notificazione la seguente annotazione: “ Indirizzo_1In int 2, cancello automatico chiuso. C'è citofono e cassetta ma senza nominativi, suonato ma senza risposta. Destinatario sconosciuto. Io sottoscritto Nominativo_2, messo Speciale Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Roma ho notificato il presente atto il 18.12.2018 nel Comune di Roma mediante deposito presso la Casa Comunale di Roma ed affissione presso l'Albo pretorio ai sensi dell'art 140 cpc e 60 d.P.R. 600/1973”. A dire dell'Ufficio, tale procedura sarebbe del tutto conforme alla normativa e, quindi, la notificazione sarebbe da ritenere regolare. La Corte ritiene, però, che l'appellante non abbia tenuto conto del fatto che il messo notificatore non ha attestato di aver compiuto tutte le necessarie operazioni per poter ritenere validamente effettuata la notificazione per irreperibilità assoluta del destinatario. Infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità, «[…] in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, ossia mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune (Cass., Sez. 12/2/2020, n. 3378; Cass., Sez. 5, 27/7/2018, n. 19958), presuppone che nel comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e che manchino, quindi, dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto (Cass., Sez. 5, 27/7/2018, n. 19958), per accertare i quali il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ogni ulteriore ricerca nell'ambito del comune di domicilio fiscale (Cass., Sez. 6-5, 7/2/2018, n. 2877; Cass., Sez. 12/2/2020, n. 3378), dovendosi altrimenti procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., qualora il trasferimento costituisca un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune e non una irreperibilità assoluta all'indirizzo conosciuto» (così, Cass., ordinanza n. 25689/2022). Hanno soggiunto, i giudici di legittimità nella menzionata decisione, che «[…] pur non prescrivendo alcuna norma quali attività debbano essere esattamente compiute a tal fine, né
- 6 - con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale debba essere espresso il risultato di tali ricerche, deve considerarsi necessario, ai fini della regolarità della notifica secondo la modalità dettate per i soggetti assolutamente irreperibili, sia che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, effettui nel comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta, per non avere più il contribuente abitazione, ufficio o azienda nel Comune già sede del domicilio fiscale, e che risulti dal verbale che tali ricerche sono state effettuate e sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (Cass., Sez. 5, 27/7/2018, n. 19958; Cass., Sez. 3, 28/3/2001, n. 6911).
Nella specie, la C.T.R. non ha ritenuto che non fossero state eseguite ulteriori ricerche, peraltro non necessarie in caso di reperibilità assoluta (in tal senso, Cass., Sez. 6-5, 19/9/2016, n. 18352), ma ha sostenuto che dalla dicitura «no citofono, no cassette lettere, no informazioni» non emergesse se il messo notificatore avesse fatto ricerche di sorta». Tale pronuncia della Corte di cassazione si attaglia pienamente al caso che ci occupa, giacché il messo notificatore si è limitato ad apporre nella relazione di notificazione la annotazione «[…] C'è 1 citofono e 1 cassetta ma senza nominativi, suonato ma senza risposta» (questa è, in effetti, l'annotazione, che l'appellante ha riportato in modo incompleto), che non dà conto di altri concreti tentativi posti in essere per verificare se, nonostante l'asserita mancanza del nominativo sul citofono e sulla cassetta postale – che l'appellante ha contestato, sia pure senza darne concreta prova – si potesse effettivamente escludere qualsivoglia relazione del destinatario con l'indirizzo in questione. In particolare, non risultano effettuate ricerche anagrafiche per verificare che l'impossibilità di reperire il destinatario dell'atto a quell'indirizzo fosse riconducibile a un cambio di residenza nel Comune.
1.2 In una più recente pronuncia della Corte di cassazione è stato ulteriormente osservato quanto appresso: «[…] Questa Corte (Cass. 11/01/2024; Cass. 31/07/2023, n. 23183, Cass.
08/03/2019, n. 6765), affrontando il tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all'art. 60 lett. e) cit., ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio;
deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. In sostanza, il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale
- 7 - del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.
[…] Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60 lett. e), cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (tra le più recenti, Cass. 31/07/2023, n. 23183, Cass. 08/03/2019, n. 6765)» (Cass., Sez. 5, 03/04/2024, n. 8823, in C.e.d. Cass., rv. 671046 - 01).
1.3 Peraltro, anche uno degli arresti della giurisprudenza di legittimità citati dall'appellante a sostegno della sua tesi (Cass., 31 luglio 2017, n. 19012) è, in realtà, di segno contrario, posto in esso è stato affermato che è «[…] legittima la notifica con il rito degli irreperibili quando l'agente notificatore abbia attestato di non avere rinvenuto il nominativo del destinatario, “né sui citofoni e neppure sulle cassette postali situate all'indirizzo anagrafico – ché anzi risultava al relativo interno dell'edificio un diverso nominativo, ed avendo ricevuto informazioni negative… dai residenti interpellati;
circostanze queste che comprovano in maniera chiara le ricerche effettivamente compiute dall'organo notificatore», il che rende evidente il peso determinante che, in quella fattispecie, avevano avuto le risultanze degli accerti accertamenti effettuati, rispetto alla mera rilevazione dell'assenza del nominativo sul citofono e sulle cassette postali. I giudici di legittimità hanno ribadito gli stessi principi in una successiva pronuncia, nella quale è stato osservato quanto segue: «[…] il procedimento di notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60, comma 1, lett. e) d.P.R. cit., si rende applicabile qualora il messo notificatore non reperisca il contribuente all'indirizzo perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune (Cass., Sez. V, 18 marzo 2015, n. 5374; Cass., Sez. V, 3 luglio 2013, n. 16696; Cass., Sez. V, 27 giugno 2011, n. 14030);
[…] peraltro, la notificazione degli atti impositivi nei confronti degli irreperibili richiede, sotto pena di nullità, che il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, ben prima di dare ingresso al procedimento di notificazione secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere le opportune ricerche volte a verificare che ricorra in fatto l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale, non essendo sufficienti al riguardo neanche le attività di ricerca svolte
- 8 - dall'ufficiale giudiziario presso il portiere dello stabile nel Comune di residenza del contribuente (Cass., Sez. VI, 8 marzo 2019, n. 6765; Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2018, n. 2877; Cass., Sez. VI, 13 novembre 2014, n. 24260);
[…] come risulta dalla relata di notificazione ritrascritta nel motivo di ricorso per specificità, il messo notificatore ha attestato “[…] soc.tà int.ta sco.ta al citofono e cassette postali. Portiere assente”, senza ulteriori attività svolte nelle immediatezze della notificazione;
che, pertanto, nel caso di specie, pur ricorrendo un principio di irreperibilità assoluta, nel momento in cui risulti sconosciuta («sco.ta») all'indirizzo del luogo di notificazione la destinataria della stessa («al citofono e cassette postali»), non risulta in alcun modo che il messo notificatore abbia svolto le opportune ricerche volte ad accertare l'irreperibilità assoluta del destinatario, senza (peraltro) neanche procedere agli accertamenti in loco presso il portiere o altra persona fisica ivi rinvenuta;
che la notificazione della cartella di pagamento si rivela illegittima per mancata esecuzione delle opportune ricerche, non sussistendo í presupposti di fatto per applicare il rito degli irreperibili al caso di specie» (Così, Cass., ordinanza n. 28154/2020). Anche in altra, recente, decisione della Corte di cassazione è stato ribadito che per la notificazione con il rito degli irreperibili assoluti occorre un quid pluris rispetto all'assenza di nominativi sul citofono e sulle cassette postali (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24781 del 2025: «[…] risulta dalle relate di notifica riprodotte nel controricorso dall'Agenzia delle Entrate
OS, l'organo notificatore si era recato all'indirizzo in cui la ricorrente risultava formalmente residente constatando che nessun citofono o cassetta postale riportava il nominativo della ricorrente e che il custode aveva dichiarato che il destinatario si era trasferito.
Conseguentemente, la notifica ex art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/73 è stata correttamente ritenuta valida con la sentenza impugnata, vertendosi in ipotesi di irreperibilità assoluta.».
1.4 Né a diversa conclusione può indurre la circostanza che pure l'agente postale, nel primo tentativo di notificazione ai sensi della legge n. 890/1982, avesse rilevato l'inesistenza del nominativo sul citofono e sulla cassetta delle lettere. Infatti, anche in quell'occasione l'operante si limitò a detta rilevazione, senza attestare di aver compiuto alcun altro tentativo per verificare se si versasse in un caso di irreperibilità assoluta, piuttosto che relativa. A ciò si aggiunga che l'appellato ha documentalmente dimostrato di aver ricevuto altra corrispondenza presso quell'indirizzo, e anche un atto dell'Agenzia delle Entrate - OS (esattamente il sollecito di pagamento n. 09720214092882167000, relativo proprio alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio), il che rafforza il convincimento che l'infruttuosità dei tentativi di notificazione di cui si è detto non erano da ricondurre all'irreperibilità assoluta del destinatario, ma a un'ipotesi di irreperibilità relativa, la cui procedura di notificazione prevedeva, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. adempimenti (affissione dell'avviso, deposito dell'atto presso la casa comunale e spedizione della raccomandata informativa) che nella specie non sono stati effettuati. Come sottolineato dalla Corte di cassazione, «[…] in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all'esito della sentenza della Corte
- 9 - costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. Cass VI - 5, n. 9782/2018, Cass. V, n. 27825/2018)» (così, Cass., Sez. 5, ordinanza n. 8823/2024, cit.).
2. Per tutte le suesposte ragioni, la notificazione dell'atto presupposto non può essere ritenuta valida e, dunque, l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso alla controparte delle spese del presente grado di giudizio che – avuti presenti i criteri direttivi di cui ai decreti ministeriali n. 55/2014 e n. 147/2022, con tabelle allegate, tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta – vengono liquidate nella misura complessiva di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori, se dovuti. In proposito va soggiunto che non può trovare adesione la richiesta dell'appellato di condanna dell'appellante al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Infatti, i primi giudici hanno ritenuto di compensare le spese di lite e, in mancanza di appello incidentale dell'appellato, tale decisione è divenuta irrevocabile e, quindi, non può essere in alcun modo modificata. Va disattesa anche per la richiesta dell'appellato di liquidazione delle spese del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del d.lgs. n. 546/1992 (abrogato dal d.lgs. n. 220/2023, ma, astrattamente, applicabile ratione temporis). Invero, tali spese possono essere liquidate soltanto con riferimento al primo grado di giudizio – in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione e accoglimento delle ragioni espresse in tali atti, secondo quanto previsto dall'art. 17-bis del citato d.lgs. – in quanto soltanto il ricorso introduttivo, ai sensi del comma 1 di detta disposizione, «[…] produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione».
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigetta l'appello dell'Agenzia e condanna l'appellante al rimborso alla controparte delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 3.000(tremila).
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente Francesco UFILUGELLI Maria Silvia RG
- 10 -