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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 8774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8774 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 9360/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE Il giudice monocratico, dott.ssa Alessia Notaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile pendente TRA
, C.F. , nata a [...] il giorno Parte_1 C.F._1
8.2.1982 ed ivi residente a[...], per questa procedura elettivamente domiciliata in Napoli alla Via M. D'Ayala n. 6 presso gli Avv.ti Candida D'Agostino, C.F.: , e C.F.: C.F._2 CP_1
, entrambi del Foro di Napoli, che la rappresentano e di- C.F._3 fendono in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi qua- le parte integrante dell'atto di citazione;
p.e.c.:
[...]
e Email_1
OPPONENTE E
C.F.: , nata a Controparte_2 C.F._4
Reggio Calabria il 20.5.1977 e residente in [...], rap- presentata e difesa dall'avv. Andrea Zoccali, nonché presso di lui elettivamente domiciliata in Milano alla via Monte di Pietà n. 15; p.e.c.:
[...]
Email_2
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3551/2023 del 10.5.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio l'avv. chiedeva al Tribunale di Controparte_2
Napoli ingiungersi a il pagamento della somma di € Parte_1
148.830,25, oltre a interessi e spese, a titolo di competenze legali per il patrocinio prestato nel suo interesse nel corso del processo n. 2934/2014 svoltosi innanzi al Tribunale penale di Milano. Il Tribunale di Napoli, con il decreto ingiuntivo n. 3551/2023, ingiungeva alla sig.ra il pagamento della somma richiesta;
Pt_1 avverso il citato decreto ingiuntivo proponeva opposizione l'ingiunta con atto no- tificato a mezzo p.e.c. in data 22.6.2023, deducendo i seguenti motivi:
- Carenza di prova e irrilevanza probatoria della documentazione depositata dalla controparte: l'opponente disconosceva i documenti allegati al fascicolo mo- nitorio ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 co. I e 215 c.p.c. e degli artt. 2702 e 2719 c.c; in particolare, negava che la sottoscrizione apposta ai documenti rubri- cati ai nn. 6 e 7 fosse la propria e deduceva l'abusivo riempimento dei documenti rubricati ai nn. 3, 4 e 5, asserendo di aver apposto la propria firma su fogli bian- chi poi consegnati alla controparte e da questa compilati absque pactis;
1
- Carenza di prova in ordine alla debenza dell'IVA indicata nelle note pro- forma;
- Duplicazione della richiesta di pagamento e genericità delle notule pro- forma su cui il credito è fondato;
- Sussistenza di un patto pregresso e diverso da quello assunto dalla credi- trice;
- Carenza di prova in ordine all'attività svolta dalla controparte;
- Infondatezza della domanda in ragione dell'assenza di un chiaro preventi- vo e di un contratto e, comunque, della natura vessatoria dell'eventuale contratto. Pertanto, l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: revo- care l'opposto decreto ingiuntivo;
accertare e dichiarare che, per l'attività svolta, l'Avv. ha diritto al compenso pattuito in presenza dell'Avv. Domenico CP_2
Aiello, pari a complessivi € 30.000,00; in subordine, liquidare il giusto compenso in favore della parte opposta ai sensi del D.M. vigente, in ragione dell'assenza di un preventivo di spesa. In via istruttoria, l'opponente chiedeva ammettersi interrogatorio formale e prova testimoniale, formulandone i capitoli. Si costituiva tempestivamente l'avv. chiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione proposta dall'opponente sig.ra e - per l'effetto - confermare il decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 3551/2023, pubblicato in data 10 maggio 2023; concedere la provvisoria esecutorietà quantomeno parziale del decreto in- giuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità per fatto illecito della sig.ra ai sensi dell'art. Parte_1
2043 del Codice Civile e condannarla al risarcimento dei danni morali e reputa- zionali arrecati all'avv. da determinarsi e liquidarsi Controparte_2 in via equitativa;
in subordine, in via riconvenzionale, nel caso in cui le note pro- forma dell'avv. accettate dalla sig.ra non dovessero essere ri- CP_2 Pt_1 tenute efficaci prove scritte e in ogni altro caso in cui il decreto ingiuntivo doves- se essere revocato, accertare e dichiarare il diritto dell'avv. a ricevere CP_2 compensi da determinare, ai sensi del D.M. 55/2014 - per tutta l'attività prestata in favore della sig.ra dal 23 febbraio 2015 al 15 febbraio 2023 Parte_1
- in complessivi Euro 176.504,20 oltre spese generali in misura del 15%, CPA e IVA, per complessivi Euro 257.482,44, oltre interessi moratori da determinarsi ai sensi dell'art. 1284, comma 1 del Codice Civile fino alla data della domanda e ai sensi dell'art. 1284, comma 4 del Codice Civile dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo. In via istruttoria, la parte opposta presentava istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. in relazione ai documenti disconosciuti dalla controparte;
chiedeva ammettersi prova testimoniale formulandone i capitoli;
si opponeva all'ammissione della prova testimoniale richiesta dalla controparte e depositava, oltre al fascicolo di parte del procedimento monitorio, i seguenti documenti: A. Sentenza del Tribunale di Milano n. 2246/2023 pubblicata in data 15 maggio 2023. B. Esposto al Consiglio dell'Ordine di Napoli, trasmesso via pec il 29 giu- gno 2023. C. Ricevuta deposito denuncia-querela presso la Procura della Repub- blica di Milano nei confronti della sig.ra . D. Profilo professio- Parte_1 nale dell'avv. pubblicato sul sito dello studio legale Aiello CP_2 Parte_2
[...
[...] [...]
E. Diffida dell'avv. del 23 luglio 2012 e documentazione
[...] CP_2 relativa a dissequestro cassetta di sicurezza 32 F. Decreto di perquisi- Pt_1 zione del 16 febbraio 2015 nei confronti della sig.ra . G. Istan- Parte_1 za di dissequestro del 30 marzo 2015. H. Decreto di dissequestro del 22 aprile
2015. I. Avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., notificato in data 30 giugno 2015 all'avv. J. Screenshot messaggi CP_2 whatsapp 19 gennaio 2016. K. Screenshot messaggi whatsapp del 13 aprile 2016. L. Screenshot messaggi whatsapp del 11 maggio 2016. M. Screenshot messaggi whatsapp del 6 dicembre 2016. N. Screenshot messaggi whatsapp del 28 settem- bre 2021. O. Screenshot chat whatsapp De Vivo_Rag. Spinelli. P.,P1,P2,P3 Atti e documenti rilasciati dal Tribunale del Riesame di Milano e istanza di riesame di misura reale. P4, P5 P6 P7 P8 Richiesta conversione sequestro preventivo. Istan- za dissequestro avv. Memoria dissequestro avv. Ordinan- CP_2 CP_2 za Tribunale di Milano dissequestro beni sig.ra . Q. Richiesta Parte_1 di rinvio a giudizio dei PP.MM e decreto di fissazione udienza preliminare ex artt. 418 e 419 c.p.p., del 15 dicembre 2015, 15 aprile 2016, emesso dalla dott.ssa Laura Anna Marchiondelli. Q1,Q2,Q3 Documenti oggetto di studio per la discus- sione delle eccezioni preliminari durante l'udienza preliminare. Q4 Ordinanza G.U.P. su eccezioni preliminari. Q5, Q6, Q7 Trascrizioni udienze davanti al G.U.P., dott.ssa Marchiondelli. Q8 Decreto di rinvio a giudizio del 19 ottobre
2016, G.U.P dott.ssa Marchiondelli. R. Trascrizione udienza 3 luglio 2017. R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 Seconda trascrizione udienza dibattimentale 3 luglio
2017. Trascrizione udienza dibattimentale 11 settembre 2017. Trascrizione udienza dibattimentale 2 luglio 2018. Trascrizione udienza dibattimentale 7 maggio 2018. Trascrizione udienza dibattimentale 10 dicembre 2018. Trascrizio- ne udienza dibattimentale 14 novembre 2018. Trascrizione udienza dibattimenta- le 24 settembre 2018. 33 R.8 R.9 Trascrizione udienza dibattimentale 28 maggio
2018. Trascrizione udienza dibattimentale 29 gennaio 2018. R.10 Trascrizione udienza dibattimentale 7 ottobre 2019. R.11 Trascrizione udienza dibattimentale 9 dicembre 2019. R.12 Trascrizione udienza dibattimentale 11 novembre 2019. R. 13 Trascrizione udienza 16 dicembre 2019. R.14 Trascrizione udienza dibat- timentale 18 novembre 2019. R.15 Trascrizione udienza dibattimentale 23 set- tembre 2019. R.16 Trascrizione udienza dibattimentale 28 ottobre 2019. R.17 Trascrizione udienza dibattimentale 30 settembre 2019. R.18 Trascrizione udien- za dibattimentale 3 febbraio 2020. R.19 Seconda trascrizione udienza dibattimen- tale 3 febbraio 2020. R.20 Trascrizione udienza dibattimentale 13 gennaio 2020. R.21 Trascrizione udienza dibattimentale 17 febbraio 2020. R.22 Trascrizione udienza dibattimentale 20 gennaio 2020. R.23 Trascrizione udienza dibattimenta- le 30 novembre 2020. R.24 Trascrizione udienza dibattimentale 3 novembre
2021. R.25 Trascrizione udienza dibattimentale 20 ottobre 2021. R.26 Trascri- zione udienza dibattimentale 24 novembre 2021. R.27 Trascrizione udienza di- battimentale 24 marzo 2021; R.28 Trascrizione udienza dibattimentale 27 gen- naio 2021. R.29 Trascrizione udienza dibattimentale 16 febbraio 2022. R.30 Tra- scrizione udienza dibattimentale 2 marzo 2022. R.31 Trascrizione udienza dibat- timentale 16 marzo 2022. R. 32 Trascrizione udienza dibattimentale 18 maggio
2022. R.33 Trascrizione udienza dibattimentale 23 febbraio 2022. R.34 Trascri- zione udienza dibattimentale 25 maggio 2022. R.35 Trascrizione udienza dibat-
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timentale 30 marzo 2022. R.bis Ordinanza del 23 settembre 2019. R.ter R.quater Ordinanza del 6 ottobre 2021. Ordinanza del 3 novembre 2021. R.quinquies Or- dinanza del 23 marzo 2022. R.sexies, septies, octies, novies Requisitorie e me- morie PP.MM. R. decies Trascrizione udienza dibattimentale del 28 settembre 2022. 34 S. Documentazione relativa al procedimento amministrativo ex art. 47 del D.Lgs. 231/2007. T. Screenshot messaggi whatsapp 16 dicembre 2017. U. Screenshot messaggi whatsapp 8 settembre 2021. V. Screenshot messaggi wha- tsapp altri solleciti di pagamento. W. Scrittura di comparazione - Copia autentica atto di compravendita immobiliare del 14 novembre 2022, a rogito Notaio
[...]
di Napoli, Rep. 14769, Racc. 10127. X. Scrittura di comparazione - Per_1
Verbale di perquisizione e sequestro del 17 febbraio 2015 sottoscritto dalla sig.ra
. Y. Scrittura di comparazione - Processo verbale del 19 giugno Parte_1
2017 sottoscritto dalla sig.ra Z. Scrittura di comparazione - Relazione Pt_1 di notificazione Procura della Repubblica di Milano sottoscritta dalla sig.ra
[...]
. AA. Delega conferita dalla sig.ra all'avv. Ma- Parte_3 Parte_1 scalchi in data 10 ottobre 2017, allegata a email della sig.ra . BB. Calco- Pt_1 lo compensi D.M. 55/2014 – Subprocedimento cautelare. CC. Calcolo compensi D.M. 55/2014 – Indagini preliminari. DD. Calcolo compensi D.M. 55/2014 – Udienza preliminare EE. Calcolo compensi D.M. 55/2014 – Dibattimento. FF. Calcolo compensi D.M. 55/2014 – Stragiudiziale. Con memorie depositate in data 11.12.2023, l'opponente si riportava alle proprie conclusioni;
si opponeva alla concessione della provvisoria esecutorietà del de- creto ingiuntivo;
chiedeva l'ammissione della prova testimoniale formulandone i relativi capitoli;
si riservava di proporre querela di falso per il riempimento abu- sivo dei documenti recanti la sua sottoscrizione e contestava la domanda ricon- venzionale di controparte perché inammissibile, improcedibile, improponibile e infondata. Con memorie depositate in data 3.1.2024, la parte opposta si riportava alle pro- prie conclusioni;
si opponeva alle istanze istruttorie di controparte, deducendo l'inammissibilità della prova testimoniale in relazione a tutti i capitoli formulati e l'incapacità a testimoniare di depositava in via telematica i Testimone_1 seguenti documenti: GG. nota proforma accettata del 6 giugno 2022 (già presente nel Fascicolo Monitorio); HH. nota proforma accettata del 19 settembre 2022 (già presente nel Fascicolo Monitorio); 11 II. JJ. email avv. del 25 set- CP_2 tembre 2019 con preventivo compensi;
visura catastale relativa a beni immobili di proprietà della sig.ra ; KK1. indice atti di indagine;
KK2. Parte_1 faldone 1 atti di indagine;
KK3. faldone 1 bis atti di indagine;
KK4. faldone 2 atti di indagine;
KK5. faldone 3 atti di indagine;
KK6. faldone 4 atti di indagine;
KK7. faldone 5 atti di indagine;
KK8. faldone 6 atti di indagine;
KK9. faldone 7 atti di indagine;
KK10. faldone 8 atti di indagine;
KK11. faldone 9 atti di indagi- ne;
KK12. faldone 10 atti di indagine;
KK13. faldone 11 atti di indagine;
KK14. faldone 12 atti di indagine;
KK15. faldone 13 atti di indagine;
KK16. faldone 14 atti di indagine;
KK17. faldone 15 atti di indagine;
KK18. faldone 16 atti di in- dagine;
KK19. faldone 17 atti di indagine;
KK20. faldone 18 atti di indagine;
KK21. faldone 19 atti di indagine;
KK21. faldone 20 atti di indagine;
KK22. fal- done 21 atti di indagine;
KK23. faldone 22 atti di indagine;
KK24. faldone 23 atti di indagine;
KK25. faldone 24 atti di indagine;
KK26. faldone 25 atti di indagine;
4
LL. decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 8854/2023 del Tribunale di Milano;
MM. notifica atto di opposizione a decreto ingiuntivo sig.ra Tes_1
.
[...]
All'udienza del 25.1.2024 veniva esperito il tentativo di conciliazione e, su ri- chiesta delle parti, il giudice concedeva un rinvio onde consentire l'illustrazione da parte dei difensori della proposta transattiva. Con ordinanza del 26.2.2024, all'esito di udienza svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il giudice, atteso il mancato raggiungimento di un ac- cordo transattivo, concedeva la provvisoria esecuzione parziale del decreto in- giuntivo n. 3551/2023 limitatamente alla somma non contestata di € 30.000; con- feriva nomina al CTU;
ammetteva la prova orale con riferimento Persona_2 al seguente capo: “vero è che, in data 21.9.2021, l'Avv. ha incontrato CP_2 la Sig.ra in un bar di Milano poste nelle immediate vicinanze Parte_1 del suo studio, dopo aver preso appuntamento ed ivi le ha chiesto di apporre sot- toscrizioni su n. 4 fogli bianchi riferendole che esse le sarebbero servite per il de- posito di atti processuali?”, ritenendo superflui i restanti;
fissava il calendario del processo. All'udienza del 21.3.2024 veniva conferito al CTU dott. il se- Persona_2 guente incarico: “esaminati gli atti di causa e acquisito il saggio grafico: verifichi l'autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture apposte sui preventivi : “doc. 6 nota proforma accettata il 06.06.22 (doc. GG delle memorie n. 2 di parte oppo- sta)” avente ad oggetto la nota proforma del 6.6.2022 emessa per “compensi per assistenza legale giudiziale … attività giudiziale dall'8 settembre 2021 fino alla fase decisoria” e “doc. 7 nota proforma accettata il 19.09.22” (doc. HH delle memorie n. 2 di parte opposta) avente ad oggetto la nota proforma del giorno 19.9.2022 emessa per “Saldo compensi legali fase decisoria primo grado – proc. pen. N. 2934/2014 RGNR e n. 13453/16 RG TRIB”. Il CTU depositava la propria relazione peritale in data 23.9.2024. All'udienza del 10.10.2024, attesa l'assenza della teste intimata a comparire, ve- niva disposto rinvio al 6.2.2025. All'udienza del 6.2.2025 veniva escussa la teste Testimone_1
Con decreto del 7.2.2025 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fis- sava l'udienza di rimessione in decisione, da svolgersi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Con nota depositata il 9.7.2025 e con le successive comparse conclusionali e memorie di replica, l'opponente contestava l'esito della perizia grafologica e si riportava alle proprie conclusioni. Con nota depositata il 18.6.2025 e con le successive comparse conclusionali e memorie di replica, il convenuto si riportava alle proprie conclusioni. All'udienza del 18.9.2025, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, trattene- va la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e va respinta.
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In diritto, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta inva- riata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di co- gnizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà ve- ste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credi- to, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto in- giuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto sosten- ziale, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gen- naio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civi- le, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n. 7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347). Naturalmente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'ob- bligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 maggio 2009, n. 11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio 2007, n. 11302: nella fattispecie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza del giudice di meri- to che, senza decidere sui mezzi istruttori richiesti dall'opposto, aveva accolto l'opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo). A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fon- damentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto], sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempi- mento della controparte: è il debitore convenuto [e, dunque, nel giudizio di oppo- sizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente] a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cassaz. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cassaz. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cassaz. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo 2015, n. 1439). La giurisprudenza, in proposito, ha, altresì, chiarito come: "In tema di opposizio- ne a decreto ingiuntivo, l'opponente è gravato dall'onere di contestazione specifi- ca proprio della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., e dall'onere di particolare esaustività che deve connotare l'atto di opposizione anche al fine di scongiurare la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto eventualmente richiesta dal creditore opposto, qualo-
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ra non lo sia stata dal giudice del monitorio" (cfr. Tribunale Taranto, sez. II, 06/12/2016, n. 3393). Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, risulta provata la fonte nego- ziale del diritto azionato da parte opposta, ovvero il contratto di prestazione d'opera intellettuale, così come provato è il quantum debeatur. Difatti, non vi è contestazione circa il conferimento del mandato all'avv. Maria Emanuela Ma- scalchi, avvenuto con atto di nomina di difensore di fiducia del 23 febbraio 2015, depositato nel fascicolo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mi- lano in data 26 febbraio 2015. Neppure vi è contestazione in ordine all'attività svolta dall'avv. nell'ambito del processo n. 2934/2014 svoltosi innanzi CP_2 al Tribunale penale di Milano nell'interesse dell'odierna opponente Pt_1
Il corrispettivo dovuto per tale attività risulta cristallizzato nelle note
[...] proforma prodotte da parte opposta, sulla cui rilevanza probatoria occorre sof- fermarsi. Orbene, le notule redatte dall'avv. e sottoscritte dall'odierna opponen- CP_2 te hanno senz'altro la valenza di ricognizione di debito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c.. Pertanto, poiché la ricognizione di debito dispensa colui a fa- vore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la sig.ra
[...]
avrebbe dovuto fornire la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del rap- Pt_1 porto sottostante;
prova che non è stata fornita. Difatti, con particolare riferimento ai documenti di cui ai nn. 5 e 6 allegati al fa- scicolo monitorio, l'opponente negava l'autenticità della sottoscrizione ivi appo- sta e ne effettuava il disconoscimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 co. I e 215 c.p.c. e degli artt. 2702 e 2719 c.c. Tuttavia, in virtù dell'istanza di verifi- cazione presentata dalla controparte, veniva effettuata perizia grafologica all'esito della quale veniva accertata l'autenticità di dette sottoscrizioni. Non si ravvisano, del resto, ragioni per disattendere le risultanze della CTU. In ordine, invece, ai documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5 allegati al fascicolo monito- rio, l'opponente, pur riconoscendo come propria la sottoscrizione ivi apposta, ne deduceva l'abusivo riempimento. In particolare, la sig.ra riferiva di aver Pt_1 incontrato in data 29.9.2021 l'avv. in un luogo pubblico di Milano e di CP_2 aver apposto, su sua richiesta, la propria sottoscrizione su alcuni fogli bianchi. L'avvocato avrebbe, secondo quanto esposto nell'atto di opposizione, giustificato tale richiesta asserendo la necessità delle firme al fine di depositare non meglio precisati atti processuali, per poi riempire abusivamente le pagine firmate con le notule successivamente depositate. Sul punto veniva escussa la teste sorella dell'opponente e pre- Testimone_1 sente all'incontro tenutosi il 29.9.2021 a Milano, chiamata a rispondere al se- guente quesito: “vero è che, in data 21.9.2021, l'Avv. ha incontrato la CP_2
Sig.ra in un bar di Milano posto nelle immediate vicinanze del Parte_1 suo studio, dopo aver preso appuntamento ed ivi le ha chiesto di apporre sotto- scrizioni su n. 4 fogli bianchi riferendole che esse le sarebbero servite per il de- posito di atti processuali?”. La teste rispondeva in senso affermativo, dichiaran- do di aver anch'ella sottoscritto i medesimi fogli, confermando che l'avv. Ma- scalchi avrebbe dovuto avvalersene per il deposito di atti processuali e afferman- do che né lei stessa né la sorella avevano ravvisato la necessità di chiedere ulte- riori informazioni, atteso il buon rapporto di fiducia instauratosi con l'avvocato.
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La difesa di parte opposta eccepiva la nullità della prova testimoniale per inam- missibilità della stessa, chiedendo in subordine dichiararsi l'inattendibilità della teste. Ritiene questo Tribunale che la teste escussa non rientra nelle ipotesi di incapaci- tà di cui all'art. 246 c.p.c., non vantando un interesse nella causa tale da legitti- mare la sua partecipazione al giudizio;
nondimeno, melius re perpensa, si ritiene che l'abusivo riempimento dedotto da parte attrice non possa essere oggetto di prova testimoniale. Difatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità “il disconoscimento non costituisce il mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento absque pactis, sia che si tratti di riempimento contra pacta, dovendo, invece, essere proposta la querela di falso, se si sostenga che nessun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse diver- so” (in tal senso Cass. civ. n. 25445 del 16.12.2010). Ciò posto, il disconoscimento effettuato da parte opponente non vale ad inficiare la valenza probatoria dei documenti in discorso, poichè, nel caso di specie, i fogli sottoscritti dalla sig.ra sarebbero stati, stando a quanto dedotto, abusi- Pt_1 vamente riempiti absque pactis e non già contra pacta. Ciò in quanto le firme ap- poste avrebbero avuto la sola finalità di consentire all'avv. il deposito CP_2 di atti processuali, non esistendo alcun accordo in merito al riempimento delle pagine sottoscritte, con creazione da parte dell'avv. “di un documento CP_2 radicalmente diverso da quel che doveva essere e costituisce dunque una falsità materiale” (Corte d'Appello di Milano, sez, I, 11 aprile 2023, n. 1200). Se ne de- duce che l'unico rimedio processuale esperibile al fine di provare l'abusivo riem- pimento dedotto fosse la querela di falso, rimedio di cui la parte opponente non si è avvalsa. Alla luce di tali considerazioni, non risulta provata né la falsità delle note pro- forma prodotte, né tantomeno l'esistenza di un accordo raggiunto oralmente in presenza dell'avv. Aiello in forza del quale il compenso spettante all'avv. Ma- scalchi non avrebbe dovuto superare gli euro 30.000,00, accordo di cui non vi è alcuna traccia e che, comunque, sarebbe privo di rilevanza. Non occorre, invece, prova della debenza dell'IVA, essendo il pagamento dell'imposta previsto dalla legge e non rimesso alla volontà delle parti. In merito alla dedotta nullità della pattuizione del compenso spettante all'avv. per carenza della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 2233 CP_2
c.c., si rileva che la firma di una fattura proforma da parte del cliente, dimostran- do l'adesione alla proposta dell'avvocato, integra accettazione di una proposta contrattuale scritta e, pertanto, soddisfa il requisito di forma previsto dal legisla- tore. Si rileva, inoltre, come l'avv. abbia assolto l'obbligo di comuni- CP_2 care per iscritto alla cliente il preventivo di spesa mediante messaggio di posta elettronica inviato il 25.9.2019, depositato da parte opposta. Per quanto concerne l'asserita vessatorietà del contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato tra l'avv. e la sig.ra occorre precisare CP_2 Pt_1 che, in base all'art. 33 cod. cons., una clausola può dirsi vessatoria, e dunque nul- la, quando determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei di-
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ritti e degli obblighi nascenti dal contratto. Oggetto del sindacato di vessatorietà è, tuttavia, unicamente l'equilibrio normativo del contratto e non già l'equilibrio economico: la vessatorietà è uno strumento che, in ragione della fisiologica asimmetria informativa che connota il contratto tra professionista e consumatore e della natura di contraente debole di quest'ultimo, consente al giudice di sinda- care il regolamento contrattuale e vagliare l'equilibrio tra diritti e obblighi na- scenti dal contratto. L'equilibrio economico è rimesso all'autonomia negoziale delle parti e non è, di regola, sindacabile dal giudice. Difatti, ai sensi dell'art. 34 c.d. cons., la valutazione del carattere vessatorio non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto né all'adeguatezza del corrispettivo, purché tali ele- menti siano individuati in maniera chiara e comprensibile. Nel caso di specie, le fatture proforma sottoscritte dall'opponente contengono certamente un'indicazione chiara e comprensibile degli importi di volta in volta dovuti. Si ritiene dunque, in conclusione, che i motivi addotti a sostegno dell'opposizione siano tutti infondati;
il decreto ingiuntivo va, quindi, conferma- to. Con riguardo alla domanda riconvenzionale di parte opposta, non si ritiene rag- giunta la prova in ordine ai danni morali e reputazionali asseritamente subiti dall'avv. E' infatti pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui, CP_2 in materia di risarcimento del danno da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata. Ebbene, nessuna prova è stata fornita in ordine alle conseguenze dannose patite dall'avv. a causa delle con- CP_2 dotte dell'odierna opponente;
pertanto, la domanda va rigettata. In virtù della regola della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara definitiva- mente esecutivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale di parte opposta;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida ex DM 147/2022 in € 10.577 per compensi oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 6.10.2025 IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Notaro
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio generico Silvana Todisco
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE Il giudice monocratico, dott.ssa Alessia Notaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile pendente TRA
, C.F. , nata a [...] il giorno Parte_1 C.F._1
8.2.1982 ed ivi residente a[...], per questa procedura elettivamente domiciliata in Napoli alla Via M. D'Ayala n. 6 presso gli Avv.ti Candida D'Agostino, C.F.: , e C.F.: C.F._2 CP_1
, entrambi del Foro di Napoli, che la rappresentano e di- C.F._3 fendono in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi qua- le parte integrante dell'atto di citazione;
p.e.c.:
[...]
e Email_1
OPPONENTE E
C.F.: , nata a Controparte_2 C.F._4
Reggio Calabria il 20.5.1977 e residente in [...], rap- presentata e difesa dall'avv. Andrea Zoccali, nonché presso di lui elettivamente domiciliata in Milano alla via Monte di Pietà n. 15; p.e.c.:
[...]
Email_2
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3551/2023 del 10.5.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio l'avv. chiedeva al Tribunale di Controparte_2
Napoli ingiungersi a il pagamento della somma di € Parte_1
148.830,25, oltre a interessi e spese, a titolo di competenze legali per il patrocinio prestato nel suo interesse nel corso del processo n. 2934/2014 svoltosi innanzi al Tribunale penale di Milano. Il Tribunale di Napoli, con il decreto ingiuntivo n. 3551/2023, ingiungeva alla sig.ra il pagamento della somma richiesta;
Pt_1 avverso il citato decreto ingiuntivo proponeva opposizione l'ingiunta con atto no- tificato a mezzo p.e.c. in data 22.6.2023, deducendo i seguenti motivi:
- Carenza di prova e irrilevanza probatoria della documentazione depositata dalla controparte: l'opponente disconosceva i documenti allegati al fascicolo mo- nitorio ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 co. I e 215 c.p.c. e degli artt. 2702 e 2719 c.c; in particolare, negava che la sottoscrizione apposta ai documenti rubri- cati ai nn. 6 e 7 fosse la propria e deduceva l'abusivo riempimento dei documenti rubricati ai nn. 3, 4 e 5, asserendo di aver apposto la propria firma su fogli bian- chi poi consegnati alla controparte e da questa compilati absque pactis;
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- Carenza di prova in ordine alla debenza dell'IVA indicata nelle note pro- forma;
- Duplicazione della richiesta di pagamento e genericità delle notule pro- forma su cui il credito è fondato;
- Sussistenza di un patto pregresso e diverso da quello assunto dalla credi- trice;
- Carenza di prova in ordine all'attività svolta dalla controparte;
- Infondatezza della domanda in ragione dell'assenza di un chiaro preventi- vo e di un contratto e, comunque, della natura vessatoria dell'eventuale contratto. Pertanto, l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: revo- care l'opposto decreto ingiuntivo;
accertare e dichiarare che, per l'attività svolta, l'Avv. ha diritto al compenso pattuito in presenza dell'Avv. Domenico CP_2
Aiello, pari a complessivi € 30.000,00; in subordine, liquidare il giusto compenso in favore della parte opposta ai sensi del D.M. vigente, in ragione dell'assenza di un preventivo di spesa. In via istruttoria, l'opponente chiedeva ammettersi interrogatorio formale e prova testimoniale, formulandone i capitoli. Si costituiva tempestivamente l'avv. chiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione proposta dall'opponente sig.ra e - per l'effetto - confermare il decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 3551/2023, pubblicato in data 10 maggio 2023; concedere la provvisoria esecutorietà quantomeno parziale del decreto in- giuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità per fatto illecito della sig.ra ai sensi dell'art. Parte_1
2043 del Codice Civile e condannarla al risarcimento dei danni morali e reputa- zionali arrecati all'avv. da determinarsi e liquidarsi Controparte_2 in via equitativa;
in subordine, in via riconvenzionale, nel caso in cui le note pro- forma dell'avv. accettate dalla sig.ra non dovessero essere ri- CP_2 Pt_1 tenute efficaci prove scritte e in ogni altro caso in cui il decreto ingiuntivo doves- se essere revocato, accertare e dichiarare il diritto dell'avv. a ricevere CP_2 compensi da determinare, ai sensi del D.M. 55/2014 - per tutta l'attività prestata in favore della sig.ra dal 23 febbraio 2015 al 15 febbraio 2023 Parte_1
- in complessivi Euro 176.504,20 oltre spese generali in misura del 15%, CPA e IVA, per complessivi Euro 257.482,44, oltre interessi moratori da determinarsi ai sensi dell'art. 1284, comma 1 del Codice Civile fino alla data della domanda e ai sensi dell'art. 1284, comma 4 del Codice Civile dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo. In via istruttoria, la parte opposta presentava istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. in relazione ai documenti disconosciuti dalla controparte;
chiedeva ammettersi prova testimoniale formulandone i capitoli;
si opponeva all'ammissione della prova testimoniale richiesta dalla controparte e depositava, oltre al fascicolo di parte del procedimento monitorio, i seguenti documenti: A. Sentenza del Tribunale di Milano n. 2246/2023 pubblicata in data 15 maggio 2023. B. Esposto al Consiglio dell'Ordine di Napoli, trasmesso via pec il 29 giu- gno 2023. C. Ricevuta deposito denuncia-querela presso la Procura della Repub- blica di Milano nei confronti della sig.ra . D. Profilo professio- Parte_1 nale dell'avv. pubblicato sul sito dello studio legale Aiello CP_2 Parte_2
[...
[...] [...]
E. Diffida dell'avv. del 23 luglio 2012 e documentazione
[...] CP_2 relativa a dissequestro cassetta di sicurezza 32 F. Decreto di perquisi- Pt_1 zione del 16 febbraio 2015 nei confronti della sig.ra . G. Istan- Parte_1 za di dissequestro del 30 marzo 2015. H. Decreto di dissequestro del 22 aprile
2015. I. Avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., notificato in data 30 giugno 2015 all'avv. J. Screenshot messaggi CP_2 whatsapp 19 gennaio 2016. K. Screenshot messaggi whatsapp del 13 aprile 2016. L. Screenshot messaggi whatsapp del 11 maggio 2016. M. Screenshot messaggi whatsapp del 6 dicembre 2016. N. Screenshot messaggi whatsapp del 28 settem- bre 2021. O. Screenshot chat whatsapp De Vivo_Rag. Spinelli. P.,P1,P2,P3 Atti e documenti rilasciati dal Tribunale del Riesame di Milano e istanza di riesame di misura reale. P4, P5 P6 P7 P8 Richiesta conversione sequestro preventivo. Istan- za dissequestro avv. Memoria dissequestro avv. Ordinan- CP_2 CP_2 za Tribunale di Milano dissequestro beni sig.ra . Q. Richiesta Parte_1 di rinvio a giudizio dei PP.MM e decreto di fissazione udienza preliminare ex artt. 418 e 419 c.p.p., del 15 dicembre 2015, 15 aprile 2016, emesso dalla dott.ssa Laura Anna Marchiondelli. Q1,Q2,Q3 Documenti oggetto di studio per la discus- sione delle eccezioni preliminari durante l'udienza preliminare. Q4 Ordinanza G.U.P. su eccezioni preliminari. Q5, Q6, Q7 Trascrizioni udienze davanti al G.U.P., dott.ssa Marchiondelli. Q8 Decreto di rinvio a giudizio del 19 ottobre
2016, G.U.P dott.ssa Marchiondelli. R. Trascrizione udienza 3 luglio 2017. R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 Seconda trascrizione udienza dibattimentale 3 luglio
2017. Trascrizione udienza dibattimentale 11 settembre 2017. Trascrizione udienza dibattimentale 2 luglio 2018. Trascrizione udienza dibattimentale 7 maggio 2018. Trascrizione udienza dibattimentale 10 dicembre 2018. Trascrizio- ne udienza dibattimentale 14 novembre 2018. Trascrizione udienza dibattimenta- le 24 settembre 2018. 33 R.8 R.9 Trascrizione udienza dibattimentale 28 maggio
2018. Trascrizione udienza dibattimentale 29 gennaio 2018. R.10 Trascrizione udienza dibattimentale 7 ottobre 2019. R.11 Trascrizione udienza dibattimentale 9 dicembre 2019. R.12 Trascrizione udienza dibattimentale 11 novembre 2019. R. 13 Trascrizione udienza 16 dicembre 2019. R.14 Trascrizione udienza dibat- timentale 18 novembre 2019. R.15 Trascrizione udienza dibattimentale 23 set- tembre 2019. R.16 Trascrizione udienza dibattimentale 28 ottobre 2019. R.17 Trascrizione udienza dibattimentale 30 settembre 2019. R.18 Trascrizione udien- za dibattimentale 3 febbraio 2020. R.19 Seconda trascrizione udienza dibattimen- tale 3 febbraio 2020. R.20 Trascrizione udienza dibattimentale 13 gennaio 2020. R.21 Trascrizione udienza dibattimentale 17 febbraio 2020. R.22 Trascrizione udienza dibattimentale 20 gennaio 2020. R.23 Trascrizione udienza dibattimenta- le 30 novembre 2020. R.24 Trascrizione udienza dibattimentale 3 novembre
2021. R.25 Trascrizione udienza dibattimentale 20 ottobre 2021. R.26 Trascri- zione udienza dibattimentale 24 novembre 2021. R.27 Trascrizione udienza di- battimentale 24 marzo 2021; R.28 Trascrizione udienza dibattimentale 27 gen- naio 2021. R.29 Trascrizione udienza dibattimentale 16 febbraio 2022. R.30 Tra- scrizione udienza dibattimentale 2 marzo 2022. R.31 Trascrizione udienza dibat- timentale 16 marzo 2022. R. 32 Trascrizione udienza dibattimentale 18 maggio
2022. R.33 Trascrizione udienza dibattimentale 23 febbraio 2022. R.34 Trascri- zione udienza dibattimentale 25 maggio 2022. R.35 Trascrizione udienza dibat-
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timentale 30 marzo 2022. R.bis Ordinanza del 23 settembre 2019. R.ter R.quater Ordinanza del 6 ottobre 2021. Ordinanza del 3 novembre 2021. R.quinquies Or- dinanza del 23 marzo 2022. R.sexies, septies, octies, novies Requisitorie e me- morie PP.MM. R. decies Trascrizione udienza dibattimentale del 28 settembre 2022. 34 S. Documentazione relativa al procedimento amministrativo ex art. 47 del D.Lgs. 231/2007. T. Screenshot messaggi whatsapp 16 dicembre 2017. U. Screenshot messaggi whatsapp 8 settembre 2021. V. Screenshot messaggi wha- tsapp altri solleciti di pagamento. W. Scrittura di comparazione - Copia autentica atto di compravendita immobiliare del 14 novembre 2022, a rogito Notaio
[...]
di Napoli, Rep. 14769, Racc. 10127. X. Scrittura di comparazione - Per_1
Verbale di perquisizione e sequestro del 17 febbraio 2015 sottoscritto dalla sig.ra
. Y. Scrittura di comparazione - Processo verbale del 19 giugno Parte_1
2017 sottoscritto dalla sig.ra Z. Scrittura di comparazione - Relazione Pt_1 di notificazione Procura della Repubblica di Milano sottoscritta dalla sig.ra
[...]
. AA. Delega conferita dalla sig.ra all'avv. Ma- Parte_3 Parte_1 scalchi in data 10 ottobre 2017, allegata a email della sig.ra . BB. Calco- Pt_1 lo compensi D.M. 55/2014 – Subprocedimento cautelare. CC. Calcolo compensi D.M. 55/2014 – Indagini preliminari. DD. Calcolo compensi D.M. 55/2014 – Udienza preliminare EE. Calcolo compensi D.M. 55/2014 – Dibattimento. FF. Calcolo compensi D.M. 55/2014 – Stragiudiziale. Con memorie depositate in data 11.12.2023, l'opponente si riportava alle proprie conclusioni;
si opponeva alla concessione della provvisoria esecutorietà del de- creto ingiuntivo;
chiedeva l'ammissione della prova testimoniale formulandone i relativi capitoli;
si riservava di proporre querela di falso per il riempimento abu- sivo dei documenti recanti la sua sottoscrizione e contestava la domanda ricon- venzionale di controparte perché inammissibile, improcedibile, improponibile e infondata. Con memorie depositate in data 3.1.2024, la parte opposta si riportava alle pro- prie conclusioni;
si opponeva alle istanze istruttorie di controparte, deducendo l'inammissibilità della prova testimoniale in relazione a tutti i capitoli formulati e l'incapacità a testimoniare di depositava in via telematica i Testimone_1 seguenti documenti: GG. nota proforma accettata del 6 giugno 2022 (già presente nel Fascicolo Monitorio); HH. nota proforma accettata del 19 settembre 2022 (già presente nel Fascicolo Monitorio); 11 II. JJ. email avv. del 25 set- CP_2 tembre 2019 con preventivo compensi;
visura catastale relativa a beni immobili di proprietà della sig.ra ; KK1. indice atti di indagine;
KK2. Parte_1 faldone 1 atti di indagine;
KK3. faldone 1 bis atti di indagine;
KK4. faldone 2 atti di indagine;
KK5. faldone 3 atti di indagine;
KK6. faldone 4 atti di indagine;
KK7. faldone 5 atti di indagine;
KK8. faldone 6 atti di indagine;
KK9. faldone 7 atti di indagine;
KK10. faldone 8 atti di indagine;
KK11. faldone 9 atti di indagi- ne;
KK12. faldone 10 atti di indagine;
KK13. faldone 11 atti di indagine;
KK14. faldone 12 atti di indagine;
KK15. faldone 13 atti di indagine;
KK16. faldone 14 atti di indagine;
KK17. faldone 15 atti di indagine;
KK18. faldone 16 atti di in- dagine;
KK19. faldone 17 atti di indagine;
KK20. faldone 18 atti di indagine;
KK21. faldone 19 atti di indagine;
KK21. faldone 20 atti di indagine;
KK22. fal- done 21 atti di indagine;
KK23. faldone 22 atti di indagine;
KK24. faldone 23 atti di indagine;
KK25. faldone 24 atti di indagine;
KK26. faldone 25 atti di indagine;
4
LL. decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 8854/2023 del Tribunale di Milano;
MM. notifica atto di opposizione a decreto ingiuntivo sig.ra Tes_1
.
[...]
All'udienza del 25.1.2024 veniva esperito il tentativo di conciliazione e, su ri- chiesta delle parti, il giudice concedeva un rinvio onde consentire l'illustrazione da parte dei difensori della proposta transattiva. Con ordinanza del 26.2.2024, all'esito di udienza svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il giudice, atteso il mancato raggiungimento di un ac- cordo transattivo, concedeva la provvisoria esecuzione parziale del decreto in- giuntivo n. 3551/2023 limitatamente alla somma non contestata di € 30.000; con- feriva nomina al CTU;
ammetteva la prova orale con riferimento Persona_2 al seguente capo: “vero è che, in data 21.9.2021, l'Avv. ha incontrato CP_2 la Sig.ra in un bar di Milano poste nelle immediate vicinanze Parte_1 del suo studio, dopo aver preso appuntamento ed ivi le ha chiesto di apporre sot- toscrizioni su n. 4 fogli bianchi riferendole che esse le sarebbero servite per il de- posito di atti processuali?”, ritenendo superflui i restanti;
fissava il calendario del processo. All'udienza del 21.3.2024 veniva conferito al CTU dott. il se- Persona_2 guente incarico: “esaminati gli atti di causa e acquisito il saggio grafico: verifichi l'autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture apposte sui preventivi : “doc. 6 nota proforma accettata il 06.06.22 (doc. GG delle memorie n. 2 di parte oppo- sta)” avente ad oggetto la nota proforma del 6.6.2022 emessa per “compensi per assistenza legale giudiziale … attività giudiziale dall'8 settembre 2021 fino alla fase decisoria” e “doc. 7 nota proforma accettata il 19.09.22” (doc. HH delle memorie n. 2 di parte opposta) avente ad oggetto la nota proforma del giorno 19.9.2022 emessa per “Saldo compensi legali fase decisoria primo grado – proc. pen. N. 2934/2014 RGNR e n. 13453/16 RG TRIB”. Il CTU depositava la propria relazione peritale in data 23.9.2024. All'udienza del 10.10.2024, attesa l'assenza della teste intimata a comparire, ve- niva disposto rinvio al 6.2.2025. All'udienza del 6.2.2025 veniva escussa la teste Testimone_1
Con decreto del 7.2.2025 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fis- sava l'udienza di rimessione in decisione, da svolgersi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Con nota depositata il 9.7.2025 e con le successive comparse conclusionali e memorie di replica, l'opponente contestava l'esito della perizia grafologica e si riportava alle proprie conclusioni. Con nota depositata il 18.6.2025 e con le successive comparse conclusionali e memorie di replica, il convenuto si riportava alle proprie conclusioni. All'udienza del 18.9.2025, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, trattene- va la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e va respinta.
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In diritto, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta inva- riata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di co- gnizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà ve- ste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credi- to, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto in- giuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto sosten- ziale, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gen- naio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civi- le, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n. 7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347). Naturalmente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'ob- bligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 maggio 2009, n. 11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio 2007, n. 11302: nella fattispecie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza del giudice di meri- to che, senza decidere sui mezzi istruttori richiesti dall'opposto, aveva accolto l'opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo). A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fon- damentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto], sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempi- mento della controparte: è il debitore convenuto [e, dunque, nel giudizio di oppo- sizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente] a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cassaz. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cassaz. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cassaz. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo 2015, n. 1439). La giurisprudenza, in proposito, ha, altresì, chiarito come: "In tema di opposizio- ne a decreto ingiuntivo, l'opponente è gravato dall'onere di contestazione specifi- ca proprio della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., e dall'onere di particolare esaustività che deve connotare l'atto di opposizione anche al fine di scongiurare la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto eventualmente richiesta dal creditore opposto, qualo-
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ra non lo sia stata dal giudice del monitorio" (cfr. Tribunale Taranto, sez. II, 06/12/2016, n. 3393). Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, risulta provata la fonte nego- ziale del diritto azionato da parte opposta, ovvero il contratto di prestazione d'opera intellettuale, così come provato è il quantum debeatur. Difatti, non vi è contestazione circa il conferimento del mandato all'avv. Maria Emanuela Ma- scalchi, avvenuto con atto di nomina di difensore di fiducia del 23 febbraio 2015, depositato nel fascicolo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mi- lano in data 26 febbraio 2015. Neppure vi è contestazione in ordine all'attività svolta dall'avv. nell'ambito del processo n. 2934/2014 svoltosi innanzi CP_2 al Tribunale penale di Milano nell'interesse dell'odierna opponente Pt_1
Il corrispettivo dovuto per tale attività risulta cristallizzato nelle note
[...] proforma prodotte da parte opposta, sulla cui rilevanza probatoria occorre sof- fermarsi. Orbene, le notule redatte dall'avv. e sottoscritte dall'odierna opponen- CP_2 te hanno senz'altro la valenza di ricognizione di debito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c.. Pertanto, poiché la ricognizione di debito dispensa colui a fa- vore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la sig.ra
[...]
avrebbe dovuto fornire la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del rap- Pt_1 porto sottostante;
prova che non è stata fornita. Difatti, con particolare riferimento ai documenti di cui ai nn. 5 e 6 allegati al fa- scicolo monitorio, l'opponente negava l'autenticità della sottoscrizione ivi appo- sta e ne effettuava il disconoscimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 co. I e 215 c.p.c. e degli artt. 2702 e 2719 c.c. Tuttavia, in virtù dell'istanza di verifi- cazione presentata dalla controparte, veniva effettuata perizia grafologica all'esito della quale veniva accertata l'autenticità di dette sottoscrizioni. Non si ravvisano, del resto, ragioni per disattendere le risultanze della CTU. In ordine, invece, ai documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5 allegati al fascicolo monito- rio, l'opponente, pur riconoscendo come propria la sottoscrizione ivi apposta, ne deduceva l'abusivo riempimento. In particolare, la sig.ra riferiva di aver Pt_1 incontrato in data 29.9.2021 l'avv. in un luogo pubblico di Milano e di CP_2 aver apposto, su sua richiesta, la propria sottoscrizione su alcuni fogli bianchi. L'avvocato avrebbe, secondo quanto esposto nell'atto di opposizione, giustificato tale richiesta asserendo la necessità delle firme al fine di depositare non meglio precisati atti processuali, per poi riempire abusivamente le pagine firmate con le notule successivamente depositate. Sul punto veniva escussa la teste sorella dell'opponente e pre- Testimone_1 sente all'incontro tenutosi il 29.9.2021 a Milano, chiamata a rispondere al se- guente quesito: “vero è che, in data 21.9.2021, l'Avv. ha incontrato la CP_2
Sig.ra in un bar di Milano posto nelle immediate vicinanze del Parte_1 suo studio, dopo aver preso appuntamento ed ivi le ha chiesto di apporre sotto- scrizioni su n. 4 fogli bianchi riferendole che esse le sarebbero servite per il de- posito di atti processuali?”. La teste rispondeva in senso affermativo, dichiaran- do di aver anch'ella sottoscritto i medesimi fogli, confermando che l'avv. Ma- scalchi avrebbe dovuto avvalersene per il deposito di atti processuali e afferman- do che né lei stessa né la sorella avevano ravvisato la necessità di chiedere ulte- riori informazioni, atteso il buon rapporto di fiducia instauratosi con l'avvocato.
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La difesa di parte opposta eccepiva la nullità della prova testimoniale per inam- missibilità della stessa, chiedendo in subordine dichiararsi l'inattendibilità della teste. Ritiene questo Tribunale che la teste escussa non rientra nelle ipotesi di incapaci- tà di cui all'art. 246 c.p.c., non vantando un interesse nella causa tale da legitti- mare la sua partecipazione al giudizio;
nondimeno, melius re perpensa, si ritiene che l'abusivo riempimento dedotto da parte attrice non possa essere oggetto di prova testimoniale. Difatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità “il disconoscimento non costituisce il mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento absque pactis, sia che si tratti di riempimento contra pacta, dovendo, invece, essere proposta la querela di falso, se si sostenga che nessun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse diver- so” (in tal senso Cass. civ. n. 25445 del 16.12.2010). Ciò posto, il disconoscimento effettuato da parte opponente non vale ad inficiare la valenza probatoria dei documenti in discorso, poichè, nel caso di specie, i fogli sottoscritti dalla sig.ra sarebbero stati, stando a quanto dedotto, abusi- Pt_1 vamente riempiti absque pactis e non già contra pacta. Ciò in quanto le firme ap- poste avrebbero avuto la sola finalità di consentire all'avv. il deposito CP_2 di atti processuali, non esistendo alcun accordo in merito al riempimento delle pagine sottoscritte, con creazione da parte dell'avv. “di un documento CP_2 radicalmente diverso da quel che doveva essere e costituisce dunque una falsità materiale” (Corte d'Appello di Milano, sez, I, 11 aprile 2023, n. 1200). Se ne de- duce che l'unico rimedio processuale esperibile al fine di provare l'abusivo riem- pimento dedotto fosse la querela di falso, rimedio di cui la parte opponente non si è avvalsa. Alla luce di tali considerazioni, non risulta provata né la falsità delle note pro- forma prodotte, né tantomeno l'esistenza di un accordo raggiunto oralmente in presenza dell'avv. Aiello in forza del quale il compenso spettante all'avv. Ma- scalchi non avrebbe dovuto superare gli euro 30.000,00, accordo di cui non vi è alcuna traccia e che, comunque, sarebbe privo di rilevanza. Non occorre, invece, prova della debenza dell'IVA, essendo il pagamento dell'imposta previsto dalla legge e non rimesso alla volontà delle parti. In merito alla dedotta nullità della pattuizione del compenso spettante all'avv. per carenza della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 2233 CP_2
c.c., si rileva che la firma di una fattura proforma da parte del cliente, dimostran- do l'adesione alla proposta dell'avvocato, integra accettazione di una proposta contrattuale scritta e, pertanto, soddisfa il requisito di forma previsto dal legisla- tore. Si rileva, inoltre, come l'avv. abbia assolto l'obbligo di comuni- CP_2 care per iscritto alla cliente il preventivo di spesa mediante messaggio di posta elettronica inviato il 25.9.2019, depositato da parte opposta. Per quanto concerne l'asserita vessatorietà del contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato tra l'avv. e la sig.ra occorre precisare CP_2 Pt_1 che, in base all'art. 33 cod. cons., una clausola può dirsi vessatoria, e dunque nul- la, quando determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei di-
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ritti e degli obblighi nascenti dal contratto. Oggetto del sindacato di vessatorietà è, tuttavia, unicamente l'equilibrio normativo del contratto e non già l'equilibrio economico: la vessatorietà è uno strumento che, in ragione della fisiologica asimmetria informativa che connota il contratto tra professionista e consumatore e della natura di contraente debole di quest'ultimo, consente al giudice di sinda- care il regolamento contrattuale e vagliare l'equilibrio tra diritti e obblighi na- scenti dal contratto. L'equilibrio economico è rimesso all'autonomia negoziale delle parti e non è, di regola, sindacabile dal giudice. Difatti, ai sensi dell'art. 34 c.d. cons., la valutazione del carattere vessatorio non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto né all'adeguatezza del corrispettivo, purché tali ele- menti siano individuati in maniera chiara e comprensibile. Nel caso di specie, le fatture proforma sottoscritte dall'opponente contengono certamente un'indicazione chiara e comprensibile degli importi di volta in volta dovuti. Si ritiene dunque, in conclusione, che i motivi addotti a sostegno dell'opposizione siano tutti infondati;
il decreto ingiuntivo va, quindi, conferma- to. Con riguardo alla domanda riconvenzionale di parte opposta, non si ritiene rag- giunta la prova in ordine ai danni morali e reputazionali asseritamente subiti dall'avv. E' infatti pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui, CP_2 in materia di risarcimento del danno da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata. Ebbene, nessuna prova è stata fornita in ordine alle conseguenze dannose patite dall'avv. a causa delle con- CP_2 dotte dell'odierna opponente;
pertanto, la domanda va rigettata. In virtù della regola della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara definitiva- mente esecutivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale di parte opposta;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida ex DM 147/2022 in € 10.577 per compensi oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 6.10.2025 IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Notaro
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio generico Silvana Todisco
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