Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 3418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3418 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03418/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00856/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 856 del 2025, proposto da
LI ER, rappresentata e difesa dagli avvocati Dino Caudullo e Irene Di Mauro, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Dino Caudullo in Catania, via Francesco Crispi n. 211;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 3476 del Tribunale di Catania sezione lavoro, emessa in data 25.06.2024 nel procedimento iscritto al n. 889/2024 RG, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da ER LI, è stato dichiarato il diritto della stessa di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e 2022/2023; per l’effetto condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore alla attribuzione alla parte ricorrente della carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui motivazione per un valore complessivo di € 1.500,00 oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/1994;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. NI PP TO TO e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 10 aprile 2025 e depositato in data 24 aprile 2025 la deducente ha rappresentato quanto segue.
Con sentenza n. 3476 resa in data 25 giugno 2024 dal Tribunale di Catania, su ricorso proposto dalla ricorrente - docente precaria che ha prestato nel corso degli anni servizio di insegnamento nella scuola statale con contratti a tempo determinato di durata annuale, fino al termine delle attività didattiche o fino al termine delle lezioni - è stato dichiarato il diritto della deducente di fruire della “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e 2022/2023 e, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato alla attribuzione alla medesima ricorrente della carta elettronica nei termini e per le ragioni ivi precisate per un valore complessivo di € 1.500,00, oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/1994.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione ed è passata in giudicato, come da attestazione del 10 aprile 2025.
Lamenta l’esponente che ad oggi, tuttavia, il Ministero resistente non ha ancora eseguito la sentenza accreditando l’importo riconosciuto a titolo di carta docente nella relativa piattaforma telematica.
Con l’atto introduttivo del giudizio la deducente ha avanzato la domanda in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio con atto di mero stile il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025, presente l’Avvocatura erariale per l’Amministrazione resistente, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente, in sintesi, ha chiesto al Tribunale adito di:
- ordinare all’Amministrazione resistente di dare corretta ed integrale esecuzione alla sentenza n. 3476 emessa in data 25 giugno 2024 dal Tribunale di Catania - Sezione lavoro, compiendo tutti gli atti necessari mediante l’emissione della carta del docente in favore della deducente con accredito su di essa delle somme indicate in sentenza, consentendo alla parte ricorrente di fruire del detto beneficio con effettività;
- nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione resistente;
- condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, e ciò nella misura ritenuta equa e di giustizia.
2. Il ricorso merita di essere accolto nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
2.1. Deve innanzitutto osservarsi che la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato (come da attestazione in data 10 aprile 2025, versata in atti), dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
2.2. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
2.3. In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata l’avvenuta notificazione al Ministero resistente (in particolare, all’indirizzo PEC urp@postacert.istruzione.it) della detta sentenza, in data 27 giugno 2024.
2.4. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito - che non ha specificamente contestato il titolo eseguendo e l’idoneità dello stesso all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento, in applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. - sussiste in capo alla parte resistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe recante l’accertamento del diritto di parte ricorrente “ di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, limitatamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e 2022/2023 ” e la condanna del Ministero resistente “ all'attribuzione della carta elettronica in favore di IL GIULIA, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione, per un valore complessivo di € 1.500,00, oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994 ”.
Deve essere conseguentemente ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
2.5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta (90) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “ può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 27 ottobre 2025, n. 1754; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 24 ottobre 2025, n. 2353; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
2.6. Il Collegio ritiene, invece, di disattendere la domanda di condanna del Ministero resistente alla c.d. penalità di mora, tenuto conto che l’esecuzione delle sentenze di condanna all’attivazione della carta elettronica del docente comporta l’instaurazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 25 agosto 2025, n. 1466); inoltre, è ragionevole ritenere che il ritardo del Ministero nell’adempimento in questione sia riconducibile all’eccezionale mole di procedimenti (come, peraltro, comprovato dal vasto contenzioso giurisdizionale insorto) concernenti il rilascio della carta in esame.
Alla luce di quanto precede, pertanto, la domanda volta a conseguire la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della penalità di mora non può essere accolta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto dei criteri di liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza: cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807, in particolare punto 5.2. della sentenza), con distrazione a favore degli avvocati Dino Caudullo e Irene Di Mauro ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza - al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati;
- respinge la domanda con cui la parte ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero resistente al pagamento della penalità di mora.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 500,00 (€. cinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi a favore degli avvocati Dino Caudullo e Irene Di Mauro ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ..
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CR IA ST, Presidente
NI PP TO TO, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI PP TO TO | CR IA ST |
IL SEGRETARIO