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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1112/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO IC, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6095/2022 depositato il 15/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2093/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 15 e pubblicata il 16/03/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160059016184000 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 06.09.2016, il Ricorrente ha ricevuto una comunicazione e-mail finita tra gli “spam” con un Pdf allegato proveniente da Email_3 ; tale allegato (non un Pdf/A firmato digitalmente) conteneva lo stralcio d'un asserito avviso di pagamento portante il n.293.2016.59016184 000. Il ricorrente ha ritenuto di approntare una difesa contro tale stralcio di atto incompleto e conosciuto aliunde, in quanto mai ritualmente notificato, ritenendolo al pari di un estratto ruolo dell'AdR, facoltativamente impugnabile. In data 07.11.2016, il Ricorrente sulla base delle informazioni rilevate da tale stralcio di atto esattoriale ha notificato per raccomandata a/r il proprio ricorso a SI Sicilia SpA che da quanto si evince dalla ricevuta di ritorno di Poste italiane SpA allega ta al Ricorso depositato davanti la CTP di Catania, il 06-12-2016, lo ha ricevuto, in data 09 novembre 2016. Il 10-02-2017 si è costituita l'Agente delle SI.
Dal fascicolo di causa, è emerso che l'allegato file pdf all'e-mail è uno stralcio di cartella esattoriale da
SI Sicilia Spa impugnato in via cautelativa, nonostante tale stralcio di atto fosse pervenuto in modo irrituale e fosse inesistente.
Il 04 ottobre 2021, previo deposito di tempestive Memorie e di Giurisprudenza, il ricorrente eccepiva una serie di rilevanti vizi riguardanti:
-i) la tardiva costituzione della resistente;
-ii) la inammissibilità ed estromissione della documentazione per tardiva costituzione ed irrituale produzione;
-iii) la carenza di legittimazione passiva dell'AdR;
-iv) la carenza di legittimazione processuale attiva del suo procuratore;
-v) l'inammissibilità del difensore e lo stralcio di quanto operato e prodotto;
-vi) la mancanza di prove sulla notificazione della cartella di pagamento sotto vari profili di illegittimità;
-vii) il disconoscimento della documentazione prodotta sotto vari profili;
-viii) il mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'AdR;
-ix) la mancanza di motivazione della cartella di pagamento costituendo il primo atto;
-x) la presenza di sanzioni euro-penali;
-xi) la violazione delle norme CEDU e del Primo Protocollo Aggiunto (1P1) sul diritto di proprietà;
-xii) la prescrizione e/o decadenza della pretesa erariale;
-xiii) la nullità derivata della pretesa erariale.
La Corte di Giustizia di primo grado emetteva l'impugnata sentenza n.2093/15/2021 depositata il 16.10.2021 con la quale rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alle spese di lite. La sentenza n.2093/15/2021 della CTP rigettava tutti le eccezioni per i seguenti motivi secondo i giudici l'eccezione del vizio di notifica a mezzo pec della cartella esattoriale è infondato e, comunque, con il ricorso si ha la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, in applicazione dell'art.156, co.3° c.p.c.; e ciò anche, in conseguenza dell'impugnazione della cartella esattoriale nel “merito”. Sulla mancanza degli atti prodromici alla cartella esattoriale, per i giudici, trattandosi di controllo automatizzato ex-art. 36 bis. Sulla mancata sottoscrizione del ruolo, l'eccezione è infondata poiché ciò ha rilevanza soltanto interna all'AF e, comunque, “l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene”. Sui criteri di calcolo degli interessi, delle spese degli aggi e dei compensi della riscossione l'eccezione è infondata poichè per i giudici quanto ivi riportato nella cartella risponde all'art.8 del D.Lgs.
32/2001; ed lo stesso adempie in maniera congrua all'obbligo di motivazione, come richiamato dall'art.3 della Legge 241/1990 e dall'art.7 della Legge 212/2000. Sull'eccepita decadenza e prescrizione, l'eccezione
è ritenuta infondata atteso che per i giudici la cartella di pagamente risulta notificata nei termini di legge. Il ricorso è infondato e va rigettato con condanna alle spese del ricorrente.
Propone appello il Ricorrente per diversi motivi ed in via preliminare per error in procedendo ed error in iudicando per aver omesso di accertare l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle
Entrate SI con carenza di legitimatio ad processum ed ancora in via preliminare, (e senza rinunziare al i° motivo di inammissibilita') si eccepisce l'error in procedendo et error in iudicando per aver i giudici omesso di accertare la mancanza della prova della “procura speciale” del procuratore della riscossione, sebbene si trattasse di vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, eccepito espressamente dal ricorrente, -- in violazione degli artt. 77 e 100 c.p.c.– comportando l'inammissibilita' del resistente e lo stralcio di quanto dedotto ed offerto dallo stesso come prova documentale in quanto da ritenersi tamquam non esset, pertanto, la sentenza opposta dev'essere revisionata e dichiarata nulla.
L'appellato non è costituito.
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa è poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Risulta decisivo ed assorbente il rilievo relativo al difetto di legittimatio ad processum dell'agente di riscossione appellante.
Il contribuente aveva contestato la mancata produzione in atti, da parte dell'Agente della SI dell'atto notarile con cui il legale rappresentante della società aveva conferito al procuratore, firmatario del mandato alle liti, la legittimazione a rappresentare esso concessionario. Nulla veniva depositato.
Come rilevato da questa Corte anche in analoghe fattispecie già decise deve darsi ragione alla difesa del contribuente, laddove evidenzia che, secondo la più recente giurisprudenza della S.C., l'appellata avrebbe dovuto attivarsi, di propria iniziativa, nella prima difesa utile ad allegare e documentare l'esistenza dell'atto notarile da cui il firmatario del mandato alle liti ripeteva la propria legittimazione ad agire, per conto dell'Agente della SI. Al riguardo, Cass. Civile , Sez. 1, 20.10.2021, sent. n. 29244, secondo cui: “ In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura “ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso”. Non avendo la parte appellata sanato il difetto anzidetto entro la prima difesa utile si impone, pertanto, una declaratoria di inammissibilità della costituzione in giudizio. In violazione degli artt. 77 e 100 c.p.c.– comportando l'inammissibilita' del resistente e lo stralcio di quanto dedotto ed offerto dallo stesso come prova documentale in quanto da ritenersi tamquam non esset, pertanto, la sentenza opposta dev'essere revisionata e dichiarata nulla.
Stante il mancato onere probatorio dell'Agente della SI, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado riformata.
Assorbiti gli altri motivi.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie del contribuente Ricorrente_1 ed in riforma della sentenza appellata dichiara illegittima la cartella di pagamento n.293.2016.59016184 000.
Condanna l'appellato Agente della SI al pagamento in favore dell'appellante signor Ricorrente_1 delle spese del giudizio di primo grado che liquida in complessive € 380,00, oltre IVA, CPA e spese generali al
15%.di secondo grado che liquida in complessive € 400,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SS RI OS SI TA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO IC, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6095/2022 depositato il 15/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2093/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 15 e pubblicata il 16/03/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160059016184000 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 06.09.2016, il Ricorrente ha ricevuto una comunicazione e-mail finita tra gli “spam” con un Pdf allegato proveniente da Email_3 ; tale allegato (non un Pdf/A firmato digitalmente) conteneva lo stralcio d'un asserito avviso di pagamento portante il n.293.2016.59016184 000. Il ricorrente ha ritenuto di approntare una difesa contro tale stralcio di atto incompleto e conosciuto aliunde, in quanto mai ritualmente notificato, ritenendolo al pari di un estratto ruolo dell'AdR, facoltativamente impugnabile. In data 07.11.2016, il Ricorrente sulla base delle informazioni rilevate da tale stralcio di atto esattoriale ha notificato per raccomandata a/r il proprio ricorso a SI Sicilia SpA che da quanto si evince dalla ricevuta di ritorno di Poste italiane SpA allega ta al Ricorso depositato davanti la CTP di Catania, il 06-12-2016, lo ha ricevuto, in data 09 novembre 2016. Il 10-02-2017 si è costituita l'Agente delle SI.
Dal fascicolo di causa, è emerso che l'allegato file pdf all'e-mail è uno stralcio di cartella esattoriale da
SI Sicilia Spa impugnato in via cautelativa, nonostante tale stralcio di atto fosse pervenuto in modo irrituale e fosse inesistente.
Il 04 ottobre 2021, previo deposito di tempestive Memorie e di Giurisprudenza, il ricorrente eccepiva una serie di rilevanti vizi riguardanti:
-i) la tardiva costituzione della resistente;
-ii) la inammissibilità ed estromissione della documentazione per tardiva costituzione ed irrituale produzione;
-iii) la carenza di legittimazione passiva dell'AdR;
-iv) la carenza di legittimazione processuale attiva del suo procuratore;
-v) l'inammissibilità del difensore e lo stralcio di quanto operato e prodotto;
-vi) la mancanza di prove sulla notificazione della cartella di pagamento sotto vari profili di illegittimità;
-vii) il disconoscimento della documentazione prodotta sotto vari profili;
-viii) il mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'AdR;
-ix) la mancanza di motivazione della cartella di pagamento costituendo il primo atto;
-x) la presenza di sanzioni euro-penali;
-xi) la violazione delle norme CEDU e del Primo Protocollo Aggiunto (1P1) sul diritto di proprietà;
-xii) la prescrizione e/o decadenza della pretesa erariale;
-xiii) la nullità derivata della pretesa erariale.
La Corte di Giustizia di primo grado emetteva l'impugnata sentenza n.2093/15/2021 depositata il 16.10.2021 con la quale rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alle spese di lite. La sentenza n.2093/15/2021 della CTP rigettava tutti le eccezioni per i seguenti motivi secondo i giudici l'eccezione del vizio di notifica a mezzo pec della cartella esattoriale è infondato e, comunque, con il ricorso si ha la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, in applicazione dell'art.156, co.3° c.p.c.; e ciò anche, in conseguenza dell'impugnazione della cartella esattoriale nel “merito”. Sulla mancanza degli atti prodromici alla cartella esattoriale, per i giudici, trattandosi di controllo automatizzato ex-art. 36 bis. Sulla mancata sottoscrizione del ruolo, l'eccezione è infondata poiché ciò ha rilevanza soltanto interna all'AF e, comunque, “l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene”. Sui criteri di calcolo degli interessi, delle spese degli aggi e dei compensi della riscossione l'eccezione è infondata poichè per i giudici quanto ivi riportato nella cartella risponde all'art.8 del D.Lgs.
32/2001; ed lo stesso adempie in maniera congrua all'obbligo di motivazione, come richiamato dall'art.3 della Legge 241/1990 e dall'art.7 della Legge 212/2000. Sull'eccepita decadenza e prescrizione, l'eccezione
è ritenuta infondata atteso che per i giudici la cartella di pagamente risulta notificata nei termini di legge. Il ricorso è infondato e va rigettato con condanna alle spese del ricorrente.
Propone appello il Ricorrente per diversi motivi ed in via preliminare per error in procedendo ed error in iudicando per aver omesso di accertare l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle
Entrate SI con carenza di legitimatio ad processum ed ancora in via preliminare, (e senza rinunziare al i° motivo di inammissibilita') si eccepisce l'error in procedendo et error in iudicando per aver i giudici omesso di accertare la mancanza della prova della “procura speciale” del procuratore della riscossione, sebbene si trattasse di vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, eccepito espressamente dal ricorrente, -- in violazione degli artt. 77 e 100 c.p.c.– comportando l'inammissibilita' del resistente e lo stralcio di quanto dedotto ed offerto dallo stesso come prova documentale in quanto da ritenersi tamquam non esset, pertanto, la sentenza opposta dev'essere revisionata e dichiarata nulla.
L'appellato non è costituito.
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa è poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Risulta decisivo ed assorbente il rilievo relativo al difetto di legittimatio ad processum dell'agente di riscossione appellante.
Il contribuente aveva contestato la mancata produzione in atti, da parte dell'Agente della SI dell'atto notarile con cui il legale rappresentante della società aveva conferito al procuratore, firmatario del mandato alle liti, la legittimazione a rappresentare esso concessionario. Nulla veniva depositato.
Come rilevato da questa Corte anche in analoghe fattispecie già decise deve darsi ragione alla difesa del contribuente, laddove evidenzia che, secondo la più recente giurisprudenza della S.C., l'appellata avrebbe dovuto attivarsi, di propria iniziativa, nella prima difesa utile ad allegare e documentare l'esistenza dell'atto notarile da cui il firmatario del mandato alle liti ripeteva la propria legittimazione ad agire, per conto dell'Agente della SI. Al riguardo, Cass. Civile , Sez. 1, 20.10.2021, sent. n. 29244, secondo cui: “ In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura “ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso”. Non avendo la parte appellata sanato il difetto anzidetto entro la prima difesa utile si impone, pertanto, una declaratoria di inammissibilità della costituzione in giudizio. In violazione degli artt. 77 e 100 c.p.c.– comportando l'inammissibilita' del resistente e lo stralcio di quanto dedotto ed offerto dallo stesso come prova documentale in quanto da ritenersi tamquam non esset, pertanto, la sentenza opposta dev'essere revisionata e dichiarata nulla.
Stante il mancato onere probatorio dell'Agente della SI, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado riformata.
Assorbiti gli altri motivi.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie del contribuente Ricorrente_1 ed in riforma della sentenza appellata dichiara illegittima la cartella di pagamento n.293.2016.59016184 000.
Condanna l'appellato Agente della SI al pagamento in favore dell'appellante signor Ricorrente_1 delle spese del giudizio di primo grado che liquida in complessive € 380,00, oltre IVA, CPA e spese generali al
15%.di secondo grado che liquida in complessive € 400,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SS RI OS SI TA