Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/06/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 208/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 208/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLA FEDERICO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RIZZOLI 4 BOLOGNApresso il difensore avv. VILLA
FEDERICO
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
C.F. Controparte_2 C.F._2
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 3399 del 2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata il
30.12.2024.
Svolgimento del processo
1. conseguiva, dal Tribunale di Bologna, decreto ingiuntivo n. 2940/2022, per la Controparte_1 somma di complessivi € 40.000,00 oltre interessi come da domanda e spese.
2. Avverso tale decreto provvisoriamente esecutivo proponeva opposizione Parte_1 contestando la fondatezza della pretesa.
3. Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio chiedendo di Controparte_1 non accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, chiedeva di rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
4. Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra pagina 1 di 3
- rigetta l'opposizione e le domande spiegate nel giudizio riunito e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2940/2022 che dichiara definitivo;
CONDANNA alla refusione delle Parte_1 spese di lite sostenute da e complessivamente in euro 8013,00 Controparte_1 Controparte_2 oltre iva, cap e 15% rimborso forfettario;
oltre alla refusione delle spese di lite sostenute dalla nella fase cautelare di euro 851,00 oltre iva, cap e 15% rimborso forfettario;
oltre rimborso CP_1 spese sostenute dalla nella fase monitoria di €. 286,00 per spese ed €. 1.120,00, più 15% CP_1 spese generali, cpa ed iva se dovuta per compensi. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
5. Proponeva appello in persona del legale rappresentate pro tempore Parte_2 dott.ssa , rassegnando le seguenti conclusioni: CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, respinta e disattesa ogni contraria o diversa conclusione, domanda, richiesta, ragione o eccezione, in totale e/o parziale riforma della Sentenza n° 8392/2022 emessa dal Tribunale di Bologna in data 31.12.2024-2.1.2025,Giudice Dott.ssa Patrizia Bellettati, nei modi e per tutti i motivi di cui in narrativa1) In via preliminare, ove ritenuto necessario ai fini della decisione, rimettere la causa in istruttoria ammettendo le prove dedotte nel Giudizio di Opposizione, specificamente con memoria istruttoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c., non ammesse e reiterate con la nota conclusiva del 9.12.2024, ovvero: ― assunzione dei capitoli di prova da 8 a 23, con i testi ivi indicati;
― ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.;
2) nel merito, in via principale: Part
― dichiarare nullo e/o invalido e/o inesistente e comunque inefficace nei confronti di il negozio simulato e/o ogni eventuale contratto concluso tra le parti avente ad oggetto l'acquisto da parte della sig.ra di immobile in Bologna, via Mario De Maria n. 3/a e/o prestito come Controparte_1 sostenuto nel ricorso per Decreto Ingiuntivo, per carenza di prova scritta ai sensi dell'art. 1350 e/o
1351 c.c. e comunque nullo ex art. 1418 c.c. per indeterminabilità dell'oggetto;
― accertare la natura dissimulata e comunque l'efficacia tra le parti del rapporto di associazione in partecipazione ex art. 2549 ss c.c. intercorso tra la sig.ra e il sig. Controparte_1 CP_2 Part
da una parte, e , dall'altra parte, nei termini esplicitati in narrativa;
[...]
― dichiarare ed accertare ai sensi dell'art. 2553 c.c. non tenuta a corrispondere Parte_1 alcunché in favore della sig.ra a titolo di utili e/o rimborso in relazione Controparte_1 all'Operazione, come definita in narrativa, e/o comunque all'affare e/o insieme di affari connessi e/o ricollegati e/o discendenti dal Preliminare per l'acquisto del Fabbricato e di ogni successivo atto conseguente;
― dichiarare altresi tenuti e condannare la sig.ra e il sig. al Controparte_1 Controparte_2 Part pagamento in favore di , rispettivamente, dell'importo di € 13.028,60 e dell'importo di € 53.028.60, ovvero di ogni maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e comunque nei limiti dell' , a titolo di partecipazione alle perdite subite dall'associazione in Parte_3 partecipazione nell'ambito dell'Operazione come da tabella richiamata in narrativa;
3) nel merito, in via subordinata: ― nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere la sig.ra estranea all'accordo di dissimulato di associazione in partecipazione dichiarare Controparte_1 ed accertare il sig. ha agito in qualità di falsus procurator della sig.ra Controparte_2 CP_1 Part
assumendo obbligazioni nei confronti di pur senza averne i poteri o eccedendo i limiti
[...] delle facoltà conferitegli e conseguentemente dichiarare il sig. tenuto, ai sensi Controparte_2 Part dell'art. 1398 c.c., a tenere indenne e manlevare da qualsiasi danno subito, direttamente e indirettamente connesso all'Operazione;
4) in ogni caso: ― con vittoria di compensi e spese di lite, sia del presente giudizio di appello che relative al Giudizio di Opposizione.
6. Successivamente parte appellante depositava atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c., con cui dichiarava quanto segue:
“nelle more del predetto differimento, le parti, sono addivenute alla condivisione di un accordo pagina 2 di 3 Part transattivo in forza del quale si è obbligata a rinunciare all'azione introdotta con il summenzionato atto di citazione a fronte dell'impegno dei sigg.ri e a non costituirsi CP_2 CP_1
e/o comparire all'udienza di prima comparizione del presente giudizio (l'“Accordo Transattivo”);
4. in data 4.6.2025 le parti hanno provveduto alla sottoscrizione del summenzionato Accordo
Transattivo. Tutto ciò premesso, come in atti rappresentata e difesa dichiara di Parte_1 rinunciare come in effetti rinuncia, ai sensi ed in forza dell'art. 306 c.p.c., senza riserve e condizioni agli atti del presente giudizio di Appello R.G. n° 208/2025, con espressa richiesta a codesta Ecc.ma
Corte di provvedere all'emissione del provvedimento di estinzione del giudizio sopra indicato”
7. Deve ritenersi la regolarità della rinuncia agli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 secondo e terzo comma c.p.c..
8. Deve, quindi, dichiararsi l'estinzione del giudizio,
9. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002.
In tal senso si veda Sez. 5 -, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018: “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– Dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Lama
Il Presidente dott. Manuela Velotti
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