Art. 3.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1956-57 sara' provveduto con una equivalente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1956-57 sara' provveduto con una equivalente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.