Articolo 3 della Legge 4 aprile 1957, n. 245
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 maggio 1957
Art. 3.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1956-57 sara' provveduto con una equivalente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Entrata in vigore il 1 maggio 1957