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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2652/2020
All'udienza collegiale del giorno 27/05/2025 ore 10:50
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TEODORI ROBERTA presente
Appellato/i
CP_1
Avv. BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO avv. D'Orazio in sost
CP_2
Avv.
Controparte_3
Avv. BEVIVINO FRANCESCO avv. Melis in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 27 maggio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2652/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(CF. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Parte_1 C.F._1
Teodori (CF. )-difensore antistatario- ed elettivamente domiciliata in C.F._2
Via Federico Cesi 44 presso lo studio Cherubini Srl, giusta delega in atti CP_1
- APPELLANTE–
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Rodolfo Murra, sia congiuntamente che disgiuntamente all'Avv. Giovanni
Francesco Biasiotti Mogliazza (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._3 studio di quest'ultimo in Piazza Adriana n. 8 (00193), giusta delega in atti CP_1
-APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATO E APPELLATO–
E
, con sede legale e direzione in Bologna, Via Stalingrado n.45,( C.F. Controparte_4
), già denominata in persona del suo procuratore ad negotia, Dr. P.IVA_2 Controparte_5
elettivamente domiciliata in alla Via della Meloria n.52 presso lo studio CP_6 CP_1
dell'Avv. Francesco Bevivino (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta C.F._4
delega in atti
-APPELLATA-
CP_2
-APPELLATA CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma, n. 4101/2020, pubblicata il 25.02.2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale il Parte_1
esponendo in fatto di essere rovinata a terra mentre percorreva a piedi Viale CP_7
America all'altezza del civico n. 31 in data 15.3.2012 alle ore 6.50 circa, a causa di una macchia d'olio proveniente da una caditoia stradale, posizionata in corrispondenza dell'attraversamento pedale e della fermata dell'autobus, come da verbale ivi redatto dalla Polizia Municipale di CP_1
U.O. XII Gruppo, riportando lesioni fisiche per le quali veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale Sant'Eugenio. Ritenuta sussistente la responsabilità del ai sensi CP_7
dell'art. 2043 c.c. o, in via gradata, in qualità di custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione CP_1
passiva in forza di un contratto di appalto stipulato con il Raggruppamento temporaneo di imprese dì cui era capogruppo la ed avente ad oggetto i lavori di sorveglianza, pronto intervento CP_2
e manutenzione delle strade comunali, delle caditoie e delle gallerie del XII Municipio, ove è sito il luogo del sinistro. In particolare, deduceva la responsabilità esclusiva della ditta CP_1
appaltatrice per i danni lamentati dall'attrice tenuto conto dell'autonomia operativa dell'appaltatore nell'esecuzione del contratto d'appalto, tale da escludere l'operatività dell'art. 2055 c.c. in combinato disposto con l'art. 2049 c.c., sancito in tema di responsabilità del committente.
Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda attorea sia in relazione all'art. CP_1
2051 c.c. per oggettiva impossibilità di monitorare costantemente l'intero manto stradale, sia in relazione all'art. 2043 c,c. per mancata dimostrazione dell'insidia, che richiede la non visibilità e non prevedibilità del pericolo. Il eccepiva, infine, una insufficienza probatoria in ordine alla CP_7
quantificazione dei danni.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di rigetto dell'eccezione di responsabilità, esclusiva della ditta appaltatrice, formulava CP_1
domanda di manleva nei confronti dell'appaltatore, chiedendone la condanna quale garante ai sensi degli artt, 2, 20, 28, 43 e 44 del capitolato speciale d'appalto, nonché la condanna al pagamento in favore di della penale prevista all'art. 20 del capitolato d'appalto. Per l'effetto CP_1 [...] chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la quale capogruppo del CP_1 CP_2
R.T.I. che alla data del 15.3.2012 aveva in manutenzione e sorveglianza Viale America.
Autorizzata e ritualmente effettuata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la in CP_2
qualità di capogruppo del R.T.I. verticale con la la quale eccepiva Controparte_8
preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, c.4 e
163 n. 4 c.p.c. in ragione della genericità delle allegazioni attoree circa il luogo del sinistro, la collocazione dell'asserita insidia e la causa del sinistro. In secondo luogo, la terza chiamata eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva atteso che l'attività di pulizia di sostanza oleosa sul manto stradale non rientra tra le obbligazioni assunte in forza del contratto d'appalto manutentivo in essere con trattandosi di obbligazione gravante su altri soggetti giuridici. Inoltre, CP_1
in relazione alla domanda di garanzia avanzata da la eccepiva la CP_1 CP_9
mancata dimostrazione dell'inadempimento del contratto d'appalto, sostenendone di converso la corretta esecuzione secondo lealtà e buona fede. Per l'effetto chiedeva i1 rigetto della domanda di garanzia impropria avanzata dal nonché il rigetto della domanda di condanna al CP_7
pagamento della penale prevista dall'art. 20 del capitolato d'appalto speciale in favore del CP_7
committente, per difetto dei presupposti contrattuali ivi previsti. .
La deduceva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva CP_9
formulata da asserendo che in base al contratto d'appalto manutentivo in essere tra CP_1
le parti non era venuto meno il dovere di custodia in capo al e, conseguentemente, la CP_7
responsabilità di quest'ultimo ex art. 2051 c.c. Da ultimo la terza chiamata eccepiva che il danno lamentato dall'attrice sarebbe qualificabile come danno in itinere trattandosi di fatto occorso a dipendente . CP_10
Nel merito la eccepiva l'infondatezza della domanda attorea per mancata dimostrazione CP_2
del nesso causale, nonché per difetto del presupposto dell'insidiosità del pericolo, essendo visibile ed evitabile dal pedone con l'ordinaria diligenza. Veniva altresì contestata la congruità dei danni lamentati dall'attrice.
Infine, la al fine di formulare domanda di garanzia nei confronti della CP_2 Controparte_4
in forza della polizza assicurativa con essa stipulata chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa. Autorizzata e ritualmente effettuata la chiamata in causa, la si costituiva in Controparte_4
giudizio eccependo l'infondatezza della domanda attorea ex art. 2051 c.c. in ragione sia dell'impossibilità oggettiva di un costante controllo da parte del custode del manto stradale, sia della negligenza attorea, con la conseguenza che l'incidente occorso fosse qualificabile come caso fortuito.
In ordine alla domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c. la compagnia assicurativa eccepiva l'infondatezza per mancata dimostrazione da parte dell'attrice - su cui grava l'onere probatorio - dell'insidia stradale e del relativo nesso eziologica. Circa il quantum debeatur veniva eccepita l'incongruità dei danni lamentati dall'attrice, oltre che una carenza probatoria sul punto.
Infine, viene contestata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di in base CP_1
alla quale il formulava domanda di garanzia nei confronti della sia in quanto CP_7 CP_9
l'ente non si sarebbe spogliato dell'obbligo di custodia sul manto stradale per effetto del contratto d'appalto manutentivo, sia in quanto l'obbligazione di pulizia della sostanza oleosa era stata appaltata ad altri soggetti e non alla terza chiamata.
Da ultimo, in relazione alla chiamata in garanzia avanzata da nei confronti della CP_9
compagnia assicurativa quest'ultima chiedeva l'accertamento della clausola contrattuale inerente una franchigia di 7.500,00 euro, da detrarre dalla somma eventualmente dovuta in forza della polizza assicurativa. La causa veniva istruita con l'acquisizione di documenti, l'interrogatorio formale dell'attrice, la prova testimoniale di due testi di parte attrice, nonché con consulenza tecnica d'ufficio medico-legale. Quindi veniva, trattenuta in decisione all'udienza del 2/7/2019 sulle conclusioni di cui in epigrafe, con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1) respinge la domanda di parte attrice;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice soccombente”.
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma e/o annullamento della impugnata sentenza n° 4101/2020 - RG 67053/2013 del Tribunale di Roma, Sezione XIII Civile,
Dott.ssa Paola La Rosa, pubblicata il 25.02.2020, in via principale ritenere e dichiarare l'ON responsabile dei danni ex art. 2043 c.c, ovvero ex art. 2051 CP_1
c.c., in solido con la ex artt. 2019 e 2055 c.c., conseguentemente condannare CP_2
l'ON , la e la , in solido, al pagamento CP_1 CP_2 Controparte_11
a favore della Sig.ra di € 15.555,12 (comprensiva delle spese mediche sostenute) Parte_1
quale somma per le lesioni fisiche subite dalla ricorrente conseguenti all'evento verificatosi il giorno
15.03.2012 in Viale America all'altezza del civico n. 311, nell'ambito del quale la predetta CP_1
scivolava su una macchia d'olio proveniente da una caditoia ivi presente, come meglio specificato nell'atto introduttivo, cadendo rovinosamente in terra, oltre al costo di CTU anticipato da parte attrice in primo grado, oltre onorari legali o alla somma che il Giudice riterrà più opportuno oltre agli interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA a favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via subordinata, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita ritenere e dichiarare l'ON
responsabile dei danni ex art. 2043 c.c. ovvero ex art. 2051 c.c., in solido con la CP_1
ex artt. 2019 e 2055 c.c., conseguentemente condannare l'ON CP_2 [...]
, la e la , in solido, al pagamento di quanto quantificato CP_1 CP_2 Controparte_12
dal CTU Dott. per le lesioni subite dalla Sig.ra in conseguenza dell'evento Per_1 Parte_1
verificatosi il giorno 15.03.2012 in Viale America all'altezza del civico n. 311, nell'ambito del CP_1
quale la Sig.ra scivolava su una macchia d'olio proveniente da una caditoia ivi Parte_1
presente, come meglio specificato nell'atto introduttivo, cadendo rovinosamente in terra, oltre onorari legali o alla somma che il Giudice riterrà più opportuno oltre agli interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo, oltre costo di CTU anticipato da parte attrice in primo grado, nonché alle spese mediche anticipate e documentate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio proponendo appello incidentale condizionato CP_1
e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Roma, contrariis rejectis, statuire come in appresso: A) rigettare l'appello così come proposto dalla Sig.ra perché infondato in fatto ed in diritto sia in punto an sia in punto quantum debeatur;
Parte_1
B) in via subordinata ed incidentale nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello così come proposto dalla Sig.ra accogliere l'appello incidentale condizionato formulato da Parte_1
e per l'effetto condannare la n.q. di capogruppo della CP_1 CP_2 [...]
a mallevare di quanto sarà tenuta a versare nei Controparte_13 CP_1 confronti dell'appellante per sorte, interessi legali, spese e quant'altro; C) con vittoria delle spese e degli onorari, IVA, CPA e spese generali come per legge”.
Successivamente si è costituita che ha così concluso: “Voglia Controparte_4
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti, - in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli articoli 342 e 348 bis c.p.c.; - nel merito, rigettare l'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 4101/2020 del Tribunale Civile di Parte_1
Roma e per l'effetto confermare in ogni punto il provvedimento suddetto;
- in via meramente subordinata ridurre l'ammontare del risarcimento alla minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
- con conseguente vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio ai sensi del d.m.
n.55/2014 e successive modifiche oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge”.
La Corte, in data 12.04.2021 ha rigettato l'istanza depositata telematicamente il 01.04.2021 da con la quale è stata chiesta la concessione di un termine per la notifica, al difensore CP_1 dell'appellata contumace della comparsa di costituzione con appello incidentale CP_2 condizionato;
la Corte contestualmente ha confermato l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello principale proposto da è articolato in due motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “Mancato accoglimento della domanda attorea per violazione dell'art. 2051 c.c.”, l'appellante contesta la sentenza in quanto il giudice ha ritenuto, disattendendo la regola probatoria di cui all'art. 2051 c.c., che la presenza di liquido oleoso sul manto stradale non costituisse insidia ma caso fortuito. A tal proposito l'appellante, invece, deduce che una volta provato il nesso di causa tra la cosa ed il danno da parte del danneggiato spetti al custode fornire la prova del fortuito mentre il Tribunale, nel caso di specie, avrebbe esonerato il custode dalla sua dimostrazione ritenendo presuntivamente che la presenza della macchia d'olio integrasse di per sé
l'esimente di legge.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Omessa, insufficiente motivazione della sentenza impugnata”, l'appellante censura la sentenza per carenza di motivazione, posto che la eccessiva sinteticità della stessa non consentirebbe di comprendere le ragioni poste al fondamento del rigetto della pretesa avanzata dalla ed inoltre impedirebbe ogni controllo sul percorso-logico Pt_1
argomentativo seguito dal Giudice di prime cure circa la formazione del proprio convincimento. ha proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello CP_1 principale con il quale chiede di essere mallevata dall'impresa appaltatrice di CP_14
capogruppo della con Deduce, infatti, che dalla lettura CP_13 Controparte_8
delle clausole del contratto di appalto, con cui sono stati affidati da i lavori alla CP_1
suddetta impresa, si evince che si è in presenza di un contratto di appalto misto di lavori e servizi, che ha ad oggetto non solo la manutenzione ma anche la sorveglianza delle opere stradali ricadenti nel territorio del Municipio. Pertanto, nel caso in cui sia ricondotto il sinistro all'esistenza dell'insidia stradale, tale responsabilità è da addebitarsi al difetto di sorveglianza, attribuibile all'inadempimento dell'impresa appaltatrice e non già a CP_1
La sentenza impugnata è così motivata: “Quanto all'eccezione preliminare sollevata da
[...]
di carenza di legittimazione passiva, questa appare infondata per il seguente motivo. A CP_1 prescindere dall'identificazione del soggetto giuridico cui era stata appaltata la pulizia del manto stradale e su cui sarebbe gravata la relativa obbligazione, giova precisare che, in caso di appalto, la responsabilità dell'ente proprietario di cui all'art. 2051 c.c. per i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada pubblica, si trasferisce all'appaltatore soltanto se il bene sia contrattualmente affidato alla custodia esclusiva di quest'ultimo. Di converso, se il bene continua, ad essere destinato alla sua naturale funzione di pubblica utilità, come nel caso della strada che resta aperta al pubblico transito di persone e di veicoli, la custodia permane anche in capo all'ente proprietario, che è pertanto chiamato a rispondere, eventualmente insieme all'appaltatore, dei danni causati ai terzi (Cass., 16.5.2008 n. 12425).
Passando al merito, all'esito dell'istruttoria la domanda attorea risulta infondata e deve essere respinta per le ragioni esposte a seguire. In via principale l'attrice ha domandato il risarcimento dei danni patiti ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, solo in via subordinata, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Spetta, tuttavia, a questo Giudice il potere di qualificazione giuridica dei fatti allegati dall'attore (cfr. ex multis Cass., Sez. 3, n. 11805 del 9.6,2016).
Secondo risalente giurisprudenza, troverebbe applicazione la responsabilità aquiliana ex art. 2043
c.c. ogniqualvolta, nel caso concreto, non possa riconoscersi in capo all'ente pubblico proprietario un concreto ed effettivo potere di custodia e vigilanza sul bene a causa delle caratteristiche - estensione e modalità d'uso - della res, oggetto di utilizzazione generale e diretta da parte dei terzi
(cfr. Cass., 1.12.2004, n. 22592).
In tali ipotesi la responsabilità dell'ente presuppone la dimostrazione da parte dell'attore che il sinistro sia conseguenza diretta e immediata di un'insidia stradale, che non è “un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto” (Cass., 13.7.2011 n. 15375). In altri termini, l'onere probatorio gravante sull'attore investe oltre al danno e al nesso eziologico, anche l'inerzia colposa dell'ente pubblico che non abbia vigilato e rimosso situazioni di trabocchetto o insidia stradale causative del danno.
L'attrice non ha, tuttavia, dimostrato che la macchia oleosa su cui sarebbe scivolata sarebbe qualificabile come situazione di pericolo occulto, in quanto non visibile e non prevedibile ad un utente stradale che adotta una diligenza ordinaria. Piuttosto, i dati emersi in istruttoria, tra cui l'estensione longitudinale della macchia oleosa per circa 30 metri, nonché l'orario in cui si è verificato l'accaduto - ossia le 6.50 circa, quando il sole era già sorto da mezz'ora - sconfessano trattarsi di un pericolo non visibile con l'ordinaria attenzione e prudenza che si chiede ad un pedone in sede di attraversamento stradale.
Ne consegue che, anche qualificando i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 2043
c.c., la domanda non sarebbe stata accolta in quanto carente dei suoi presupposti operativi.
Nondimeno, secondo questo Giudice i fatti allegati dall'attrice devono essere più correttamente inquadrati come responsabilità derivante da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., in base al cui regime aggravato - rectius oggettivo - il custode è esonerato dall'obbligo risarcitorio in caso di positiva dimostrazione del caso fortuito, che può consistere in un fatto del terzo, del danneggiato ovvero in una situazione accidentale imprevedibile ed eccezionale, ove esso sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Muovendo con ordine in relazione ai presupposti operativi dell'art. 2051 c.c. occorre premettere che nel caso di specie rispetto alla strada comunale ove è occorso il sinistro ed interna al centro abitato
è qualificabile come "custode" nell'accezione accolta in giurisprudenza, secondo cui CP_1
"è qualificabile come tale, colui il quale ha la disponibilità giuridica e di fatto della cosa, ossia ha un potere effettivo di controllo sulla stessa, che non coincide con la c.d. custodia tecnico-giuridica, bensì con una concezione atecnica che va valutata, in concreto, caso per caso, in modo da individuare chi effettivamente detiene il potere di governo e di controllo sulla cosa. "Per le ragioni sopra esposte il contratto di appalto manutentivo del manto stradale non ha esonerato il da responsabilità CP_7
ex art. 2051 c.c. L'affermazione di un concreto potere di custodia in capo al è avallato dalla CP_7
giurisprudenza che, distinguendo tra strade interne ed esterne al perimetro del centro abitato, presume, per le prime, la sussistenza di un potere di controllo in capo all'ente comunale (cfr. Cass. sez. VI, 30/09/2016, n. 19612).
L'estensione della rete stradale non è circostanza di per sé idonea ad escludere un tempestivo ed efficiente potere di controllo comunale (cfr. ex multis Cass., Sez. 3, n.16295 del 18.6.2019; Cass. n.
24793 del 5/11/2013).
Ciò premesso in merito alla qualificazione di custode, si osserva che l'istruttoria ha consentito di ritenere raggiunta la prova del sinistro, ossia della caduta in terra della a seguito di Pt_1
scivolamento in terra per la presenza di una macchia oleosa in Viale America. La circostanza è stata confermata dall'acquisito verbale della Polizia Municipale di U.O. XII Gruppo, redatto in CP_1
occasione del sinistro, nonché dalle dichiarazioni testimoniali di teste oculare Testimone_1
rispetto al quale non sono emersi elementi che inducano ad infirmarne l'attendibilità, il quale ha confermato la presenza del liquido oleoso e la caduta dell'attrice dopo il passaggio sulla macchia di liquido oleoso (cfr. verbale di udienza del 27.04.2016). È, tuttavia, da rilevare che nel caso in esame la causa dell'incidente - la presenza di sostanza oleosa sul manto stradale - appare circostanza imprevedibile ed eccezionale idonea ad integrare gli estremi del caso fortuito di cui all'art 2051 c.c., come dedotto dal convenuto e dai terzi chiamati. CP_7
Invero, "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805; Cass. 12/03/2013, n.
6101)” (cfr. ex pluribus Cass., Sez. III, n. 9631 del 19.4.2018).
Nel caso di specie non si tratta di un'insidia connessa alla struttura della pavimentazione stradale, ma piuttosto appare una circostanza presuntivamente ricollegabile alla perdita di olio di un veicolo in transito, sia in ragione dell'alta densità di traffico cui è soggetta la strada in esame, sia soprattutto per l'estensione longitudinale della macchia oleosa, di circa 30 metri, o comunque a circostanze CP_ fortuite non prevedibili e prevenibili da parte dell convenuto. Appare pertanto provata la circostanza del verificarsi del fortuito incidentale non imputabile alla responsabilità di
[...]
ed idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno. CP_1
Va, quindi, esclusa la responsabilità del convenuto in ordine all'accaduto e respinta la CP_7
domanda attorea, con conseguente assorbimento delle domande di manleva rispettivamente spiegate da e da CP_1 CP_2
Sussistono giustificati motivi per disporre, in deroga al criterio della soccombenza, l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, atteso che risulta provata dall'istruttoria svolta la presenza di un'alterazione della sede stradale. Le spese di CTU devono porsi definitivamente a carico di parte attrice soccombente”.
I motivi vanno esaminati congiuntamente afferendo entrambi all'an della responsabilità.
Va premesso che il giudice ha qualificato la fattispecie al suo esame responsabilità per danni da custodia inquadrandola nell'ambito della norma di cui all'art. 2051 c.c.
Sicchè va fatto richiamo alle coordinate di diritto esistenti in tale ambito e come enucleatesi nella giurisprudenza di legittimità negli ultimi anni.
Ebbene, con due sentenze rese in data 1 febbraio 2018, nn. 2480 e 2481, la Cassazione ha affermato i seguenti principi: a) “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento;
a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Con specifico riferimento al tema che qui viene in rilievo e cioè quello della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, il precedente appena ricordato ha ritenuto di chiarire che "...prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.".
Principi, quelli appena qui riassunti, che si sono stabilizzati nella giurisprudenza della terza sezione, per effetto di Cass. n. 2477/2018 coeva alle appena ricordate sentenze nn. 2480 e la n. 2481 -, come
è agevole constatare attraverso le indagini ricostruttive, rilevanti ai fini che qui interessano, svolte da
Cass. n. 27724/2018 e, più recentemente, da Cass. n. 4588/2022 nonché da Cassazione civile sez. un.,
30/06/2022, n.20943-
Fatte le superiori premesse in diritto, reputa questa Corte che la sentenza impugnata non si sia uniformata ai superiori principi espressi in funzione nomofilattica dalla Corte di legittimità.
La presenza della macchia d'olio sulla strada può integrare il caso fortuito, venendo in rilievo un fattore esterno in grado di costituire fonte di danno e da incidere sul rapporto del custode con la cosa, ma grava sull'ente l'onere di provare che tale presenza non fosse prevedibile e quindi evitabile e quindi che si sarebbe formata poco prima del sinistro. Nel caso di specie il giudice ha qualificato la macchia come fortuito incidens ricollegabile al fatto del terzo ma senza alcuna allegazione e prova fornita dalla convenuta per giungere a ritenere che la presenza della macchia di olio nei pressi dell'attraversamento pedonale e dell'autobus fosse stata rilasciata da un mezzo poco prima della caduta. Non è a tal fine condivisibile il ragionamento del giudice secondo cui l'alta densità di traffico peraltro indimostrata ed anzi poco verosimile atteso che si trattava delle prime ore del mattino (ore
6,50) e l'estensione della macchia pari a circa 30 metri posta in modo longitudinale doveva per ciò solo far propendere per la circostanza non prevedibile e prevenibile da parte dell'ente dovendo viceversa il convenuto provare che proprio perché si trattava di via esposta al traffico CP_7 veicolare l'evento del rilascio di sostanze liquide pericolose per il transito pedonale era non prevenibile in quanto verificatosi poco prima del passaggio della Pt_1
Come poi accertato dallo stesso giudice era ipotizzabile un obbligo di custodia effettivo da parte dell'ente trattandosi di strada interna al perimetro del centro abitato per cui, proprio la natura della strada percorsa da mezzi ma anche da pedoni rendeva concretamente esigibile un controllo più puntuale della strada da parte del custode.
Se quindi non può ritenersi sussistente un caso fortuito collegato al fatto del terzo, come ritenuto dal giudice di primo grado, deve viceversa ritenersi che parte attrice non abbia adempiuto al proprio onere probatorio con riferimento alla sussistenza di una situazione di pericolo imprevedibile. Anzi ed al contrario, gli elementi acquisiti portano a ritenere che la situazione di pericolo fosse prevedibile.
In particolare, va considerato che l'incidente si è verificato il 15.3.2012 intorno alle 6.50 e dunque con la luce del mattino ed è stato provato che la macchia oleosa era posta in senso longitudinale per un'estensione di circa 30 metri. Anche la teste ha confermato i fatti e quindi la presenza del Tes_1
liquido oleoso e pertanto può ritenersi che tale materiale fosse visibile. Del resto, lo stesso giudicante, nell'escludere la responsabilità ex art. 2043 c.c., ha ritenuto che si trattava di pericolo ben visibile con l'ordinaria attenzione specialmente per un pedone in sede di attraversamento stradale.
Inoltre non si può affermare che la situazione di pericolo non fosse evitabile, atteso che il materiale era esteso per circa 30 metri e che il danneggiato non ha comprovato l'impossibilità di fermarsi alla vista del materiale ovvero di passare dalla parte non interessata dalla sostanza dispersa.
Pertanto deve essere rigettata la domanda ex art. 2051 c.c.
Per analoghe ragioni non può trovare accoglimento nemmeno la domanda risarcitoria riproposta nel presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo l'appellante dato dimostrazione dell'esistenza di una insidia, caratterizzata da una situazione di pericolo occulto non visibile, inevitabile e imprevedibile, per quanto sopra osservato.
In definitiva l'appello è infondato e va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado pur con diversa motivazione. Al rigetto dell'appello principale consegue l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto da CP_1
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa pari a € 26.000: tabella 12, terzo scaglione, compensi nei minimi stante la non complessità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria/trattazione non espletata). Nulla va disposto per la parte contumace.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, venendo rigettato l'appello principale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale condizionato proposto da avverso la sentenza del Tribunale CP_1
ordinario di Roma n. 3941/20 del 25.2.2020 così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
3) condanna alla refusione a favore di e di Parte_1 CP_1 Controparte_4 delle spese del presente grado che liquida per ciascuna parte appellata in € 1.985,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA;
4) nulla va disposto per la parte rimasta contumace;
5) dà atto della sussistenza nei confronti di dei presupposti richiesti dall'art. 13 Parte_1
comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 per il pagamento del doppio del C.U.
così deciso nella camera di consiglio del 27.5.2025 CP_1
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-