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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/11/2025, n. 4741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4741 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1232 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa SA NA GIUDICE Rel. Est.
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 1232 /2025 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RAPICAVOLI MARCO Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
MINISTERO C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente
1) si ordini all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieri (TO) ove è stato trascritto
l'atto, vista la sussistenza delle condizioni necessarie, ai sensi dell'art. 3, L. 164 del 14 aprile
1982 e successive modiche ex art. 31 D.Lgs. 1 settembre 2011 n.ro 150 nonché dell'attuale
1 modifica ex D.lgs. 149/2022. Di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a atto nr.o 252 parte 1 serie A Comune di Chieri (TO) facendo constare per Parte_1
mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “ ” e come “ ” e Per_1 Parte_1
non altrimenti;
2) autorizzare contestualmente l'esponente a sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione (RCS) presso le specifiche strutture sanitare ritenuto necessario per il completamento del percorso di affermazione di genere .
In subordine
Qualora l'Ill.mo Giudice ritenesse di non concedere contestualmente le domande principali, vista la sussistenza delle condizioni necessarie: ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Chieri (TO) ove è stato trascritto l'atto, vista la sussistenza delle condizioni necessarie, ai sensi dell'art. 3, L. 164 del 14 aprile 1982 e successive modiche ex art. 31
D.Lgs. 1 settembre 2011 n.ro 150 nonché dell'attuale modifica ex D.lgs. 149/2022. Di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a atto nr.o 252 Parte_1
parte 1 serie A Comune di Chieri (TO) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “ ” e come “ ” e non altrimenti Per_1 Parte_1
A spese compensate ed irripetibili non essendo stata formulata alcuna domanda al P.M. evocato.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 16/01/2025 notificato al Pubblico Ministero in sede, avendo allegato disforia di genere e documentato percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile, il ricorrente ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e la rettificazione del prenome da a nonché Pt_1 Parte_1
2 di contestualmente concedere autorizzazione a sottoporsi ad interventi chirurgici necessari al completamento del percorso di affermazione di genere.
La causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del 13/10/2025.
Il P.M. nulla ha opposto.
La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso merita ad avviso del Collegio accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, pronunce entrambe condivise da questo
Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4,
d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, sufficiente essendo il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzione, recependo l'evoluzione giurisprudenziale che aveva espressamente escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica dovessero necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi
3 dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale – ad avviso del Collegio – non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non sia più necessaria laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver già completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere funzionale alla pronuncia di rettificazione di sesso mediante trattamenti ormonali e psicologici. In detti casi, la parte otterrà comunque una sentenza di rettificazione di sesso a seguito dell'accertamento dell'intervenuto percorso di transizione di genere;
ne consegue che, non essendo più necessario l'intervento chirurgico per ottenere la predetta pronuncia, non sarà necessaria nemmeno l'autorizzazione del Tribunale a sottoporvisi. L'intervento di riconversione chirurgica potrà seguire all'intervenuta rettificazione di sesso per il raggiungimento di un maggior benessere psicofisico del soggetto e non necessiterà, in questi casi, di autorizzazione.
Diverso il caso di documentazione medica che attesti che il percorso di transizione di genere non sia ancora completo e necessiti di intervento chirurgico di riconversione del sesso: in tal caso necessiterà l'autorizzazione del Tribunale.
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
4 - Il ricorrente è seguito dal Centro Interdipartimentale Disturbi Identità di Genere
(C.I.D.I.Ge.M.) dell'Azienda ospedaliera universitaria Citta della Salute e della
Scienza di Torino sin dal 25/06/2021;
- la relazione psichiatrica del C.I.D.I.Ge.M. conclude nel senso della sussistenza della disforia di genere, rilevando come il ricorrente si senta appartenente al genere femminile. “Coesiste un Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti in buon compenso con la terapia psicofarmacologica, che però non cotroindica il proseguimento del percorso chirurgico di affermazione di genere ed anzi, con alta probabilità, lo stesso migliorerà la sua qualità di vita attenuando ulteriormente il suo disagio grazie all'adeguamento dei caratteri sessuali in senso femminile”;
- la relazione endocrinologica del C.I.D.I.Ge.M. in atti dà atto del percorso ormonale femminilizzante intrapreso dal ricorrente a partire dal 23/01/2024 e seguito con costanza;
- la relazione clinica conclusiva, infine, conferma che il ricorrente “vive il ruolo di genere femminile in tutti i contesti e che la disforia di genere si è manifestata in età infantile ed è presumibilmente irreversibile. Egli è consapevole dei vantaggi e degli svantaggi determinati dagli interventi di Affermazione Chirurgica del Genere ed ha come prospettiva un notevole ulteriore miglioramento della qualità di vita.”
A fronte di tali elementi ritiene, pertanto, il Tribunale che sussistano i presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte ricorrente, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione al ricorrente del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
5 L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge
164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. cit. (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome del ricorrente deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto dall'interessato, da “ in , risultando quest'ultimo il nome con il Pt_1 Parte_1
quale da molti anni parte ricorrente è conosciuto nel mondo esterno.
Nulla osta all'accoglimento, in questa sede, anche della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile.
Se il previo intervento chirurgico non è più necessario per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà essere autorizzato contestualmente all'immediata rettifica, dovendo il Giudice di merito unicamente accertare che non vi siano controindicazioni mediche all'esecuzione dell'intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato.
Nel caso di specie, le relazioni mediche in atti confortano tale conclusione, escludendo l'esistenza di controindicazioni cliniche all'intervento chirurgico e, anzi, valutandone la positività in termini di completamento del percorso di transizione, di piena realizzazione dell'identità di parte attrice e di miglioramento della qualità della sua vita, sicché la domanda dev'essere accolta.
L'intervento richiesto dalla ricorrente deve essere, nella fattispecie in esame, autorizzato, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, non risultando, dalle relazioni agli atti, che il percorso di transizione di genere possa considerarsi, ad oggi, già concluso.
6 Nulla sulle spese di lite, attesa l'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000,
RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a , nato a [...] il Parte_1
16/07/1988, attribuendo il sesso femminile ed il prenome di ”; Parte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieri di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 252 parte I serie A del registro Parte_1
degli atti di nascita dell'anno 1988 del Comune di Chieri) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “FEMMINILE” e come “GABRIELLE” e non altrimenti;
, nato a Chieri il [...], a sottoporsi a [...] Controparte_2
medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 4.11.2025
Il Presidente
Il Giudice Relatore Dott. Alberto Tetamo
Dott.ssa SA NA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa SA NA GIUDICE Rel. Est.
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 1232 /2025 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RAPICAVOLI MARCO Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
MINISTERO C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente
1) si ordini all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieri (TO) ove è stato trascritto
l'atto, vista la sussistenza delle condizioni necessarie, ai sensi dell'art. 3, L. 164 del 14 aprile
1982 e successive modiche ex art. 31 D.Lgs. 1 settembre 2011 n.ro 150 nonché dell'attuale
1 modifica ex D.lgs. 149/2022. Di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a atto nr.o 252 parte 1 serie A Comune di Chieri (TO) facendo constare per Parte_1
mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “ ” e come “ ” e Per_1 Parte_1
non altrimenti;
2) autorizzare contestualmente l'esponente a sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione (RCS) presso le specifiche strutture sanitare ritenuto necessario per il completamento del percorso di affermazione di genere .
In subordine
Qualora l'Ill.mo Giudice ritenesse di non concedere contestualmente le domande principali, vista la sussistenza delle condizioni necessarie: ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Chieri (TO) ove è stato trascritto l'atto, vista la sussistenza delle condizioni necessarie, ai sensi dell'art. 3, L. 164 del 14 aprile 1982 e successive modiche ex art. 31
D.Lgs. 1 settembre 2011 n.ro 150 nonché dell'attuale modifica ex D.lgs. 149/2022. Di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a atto nr.o 252 Parte_1
parte 1 serie A Comune di Chieri (TO) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “ ” e come “ ” e non altrimenti Per_1 Parte_1
A spese compensate ed irripetibili non essendo stata formulata alcuna domanda al P.M. evocato.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 16/01/2025 notificato al Pubblico Ministero in sede, avendo allegato disforia di genere e documentato percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile, il ricorrente ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e la rettificazione del prenome da a nonché Pt_1 Parte_1
2 di contestualmente concedere autorizzazione a sottoporsi ad interventi chirurgici necessari al completamento del percorso di affermazione di genere.
La causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del 13/10/2025.
Il P.M. nulla ha opposto.
La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso merita ad avviso del Collegio accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, pronunce entrambe condivise da questo
Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4,
d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, sufficiente essendo il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzione, recependo l'evoluzione giurisprudenziale che aveva espressamente escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica dovessero necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi
3 dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale – ad avviso del Collegio – non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non sia più necessaria laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver già completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere funzionale alla pronuncia di rettificazione di sesso mediante trattamenti ormonali e psicologici. In detti casi, la parte otterrà comunque una sentenza di rettificazione di sesso a seguito dell'accertamento dell'intervenuto percorso di transizione di genere;
ne consegue che, non essendo più necessario l'intervento chirurgico per ottenere la predetta pronuncia, non sarà necessaria nemmeno l'autorizzazione del Tribunale a sottoporvisi. L'intervento di riconversione chirurgica potrà seguire all'intervenuta rettificazione di sesso per il raggiungimento di un maggior benessere psicofisico del soggetto e non necessiterà, in questi casi, di autorizzazione.
Diverso il caso di documentazione medica che attesti che il percorso di transizione di genere non sia ancora completo e necessiti di intervento chirurgico di riconversione del sesso: in tal caso necessiterà l'autorizzazione del Tribunale.
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
4 - Il ricorrente è seguito dal Centro Interdipartimentale Disturbi Identità di Genere
(C.I.D.I.Ge.M.) dell'Azienda ospedaliera universitaria Citta della Salute e della
Scienza di Torino sin dal 25/06/2021;
- la relazione psichiatrica del C.I.D.I.Ge.M. conclude nel senso della sussistenza della disforia di genere, rilevando come il ricorrente si senta appartenente al genere femminile. “Coesiste un Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti in buon compenso con la terapia psicofarmacologica, che però non cotroindica il proseguimento del percorso chirurgico di affermazione di genere ed anzi, con alta probabilità, lo stesso migliorerà la sua qualità di vita attenuando ulteriormente il suo disagio grazie all'adeguamento dei caratteri sessuali in senso femminile”;
- la relazione endocrinologica del C.I.D.I.Ge.M. in atti dà atto del percorso ormonale femminilizzante intrapreso dal ricorrente a partire dal 23/01/2024 e seguito con costanza;
- la relazione clinica conclusiva, infine, conferma che il ricorrente “vive il ruolo di genere femminile in tutti i contesti e che la disforia di genere si è manifestata in età infantile ed è presumibilmente irreversibile. Egli è consapevole dei vantaggi e degli svantaggi determinati dagli interventi di Affermazione Chirurgica del Genere ed ha come prospettiva un notevole ulteriore miglioramento della qualità di vita.”
A fronte di tali elementi ritiene, pertanto, il Tribunale che sussistano i presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte ricorrente, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione al ricorrente del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
5 L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge
164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. cit. (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome del ricorrente deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto dall'interessato, da “ in , risultando quest'ultimo il nome con il Pt_1 Parte_1
quale da molti anni parte ricorrente è conosciuto nel mondo esterno.
Nulla osta all'accoglimento, in questa sede, anche della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile.
Se il previo intervento chirurgico non è più necessario per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà essere autorizzato contestualmente all'immediata rettifica, dovendo il Giudice di merito unicamente accertare che non vi siano controindicazioni mediche all'esecuzione dell'intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato.
Nel caso di specie, le relazioni mediche in atti confortano tale conclusione, escludendo l'esistenza di controindicazioni cliniche all'intervento chirurgico e, anzi, valutandone la positività in termini di completamento del percorso di transizione, di piena realizzazione dell'identità di parte attrice e di miglioramento della qualità della sua vita, sicché la domanda dev'essere accolta.
L'intervento richiesto dalla ricorrente deve essere, nella fattispecie in esame, autorizzato, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, non risultando, dalle relazioni agli atti, che il percorso di transizione di genere possa considerarsi, ad oggi, già concluso.
6 Nulla sulle spese di lite, attesa l'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000,
RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a , nato a [...] il Parte_1
16/07/1988, attribuendo il sesso femminile ed il prenome di ”; Parte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieri di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 252 parte I serie A del registro Parte_1
degli atti di nascita dell'anno 1988 del Comune di Chieri) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “FEMMINILE” e come “GABRIELLE” e non altrimenti;
, nato a Chieri il [...], a sottoporsi a [...] Controparte_2
medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 4.11.2025
Il Presidente
Il Giudice Relatore Dott. Alberto Tetamo
Dott.ssa SA NA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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