Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01456/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01216/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1216 del 2023, proposto da
- Essence SCS - Società cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Benedetta Mussini ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 9;
contro
- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MA Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna MA Pavin, MA UL HI, Elena MA RA e AL MA ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell’Avvocatura comunale;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
- Nuanda S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giorgio Lezzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 9;
per l’annullamento
- in parte qua, della comunicazione in data 20 aprile 2023, P.G. 0227910.U, con cui il Comune di Milano ha informato la ricorrente del rilascio del permesso di costruire in sanatoria relativo all’immobile sito a Milano, Via Plezzo n. 10, nella parte in cui ha qualificato come ammesse a sanatoria anche le opere in carpenteria metallica, mentre il progetto ne aveva previsto l’integrale demolizione con finalità di ripristino e di conformazione al preesistente stato autorizzato, e ha, quindi, determinato il contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’art. 43 della legge regionale n. 12 del 2005, quantificandolo in complessivi € 416.730,68, di cui: (i) € 79.703,05 (settantanovemilasettecentotre/05) a titolo di oblazione ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 per opere già eseguite; (ii) € 163.038,64 (centosessantatremilatrentootto/64) a titolo di monetizzazione [di cui € 121.520,00 (centoventunomilacinquecentoventi/00) per monetizzazione di dotazioni arboree e € 41.518,64 (quarantunomilacinquecentodiciotto/64) per monetizzazione delle dotazioni territoriali]; (iii) € 173.988,99 (centosettantremilanovecentoottantootto/99) a titolo di contributo di costruzione per opere da eseguirsi;
- del permesso di costruire in sanatoria in data 19 aprile 2023, P.G. 00000072.U, nella solta parte in cui il Comune di Milano ha qualificato come ammesse a sanatoria anche le opere in carpenteria metallica, mentre il progetto ne aveva previsto l’integrale demolizione con finalità di ripristino e di conformazione al preesistente stato autorizzato, e ha, quindi, determinato il contributo dovuto ai sensi dell’art. 43 della legge regionale n. 12 del 2005, computandolo in complessivi € 416.730,68, di cui: (i) € 79.703,05 (settantanovemilasettecentotre/05) a titolo di oblazione ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 per opere già eseguite; (ii) € 163.038,64 (centosessantatremilatrentootto/64) a titolo di monetizzazione [di cui € 121.520,00 (centoventunomilacinquecentoventi/00) per monetizzazione di dotazioni arboree e € 41.518,64 (quarantunomilacinquecentodiciotto/64) per monetizzazione delle dotazioni territoriali]; (iii) € 173.988,99 (centosettantremilanovecentoottantootto/99) a titolo di contributo di costruzione per opere da eseguirsi;
- e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti a quelli sopra impugnati, ivi espressamente incluse la motivata proposta del Responsabile del procedimento redatta in data 30 marzo 2023 e la relazione predisposta dal Servizio Oneri ai fini del computo del contributo di costruzione e della oblazione;
- e per il conseguente accertamento della insussistenza del credito avanzato dal Comune di Milano e, in subordine, per l’estinzione del medesimo diritto di credito fino alla reciproca concorrenza del diritto di credito della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visto l’intervento ad adiuvandum della ricorrente di Nuanda S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere NT De IT;
Uditi, all’udienza pubblica del 12 marzo 2026, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 19 giugno 2023 e depositato in pari data, la parte ricorrente ha impugnato, in parte qua, unitamente a tutti gli atti presupposti e connessi, il permesso di costruire in sanatoria in data 19 aprile 2023, P.G. 00000072.U, nella solta parte in cui il Comune di Milano ha qualificato come ammesse a sanatoria anche le opere in carpenteria metallica, mentre il progetto ne aveva previsto l’integrale demolizione con finalità di ripristino e di conformazione al preesistente stato autorizzato, e ha, quindi, determinato il contributo dovuto ai sensi dell’art. 43 della legge regionale n. 12 del 2005, computandolo in complessivi € 416.730,68, di cui: (i) € 79.703,05 (settantanovemilasettecentotre/05) a titolo di oblazione ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 per opere già eseguite; (ii) € 163.038,64 (centosessantatremilatrentootto/64) a titolo di monetizzazione [di cui € 121.520,00 (centoventunomilacinquecentoventi/00) per monetizzazione di dotazioni arboree e € 41.518,64 (quarantunomilacinquecentodiciotto/64) per monetizzazione delle dotazioni territoriali]; (iii) € 173.988,99 (centosettantremilanovecentoottantootto/99) a titolo di contributo di costruzione per opere da eseguirsi.
Deve premettersi che la società Luchino S.r.l. in data 16 aprile 2019 ha acquistato il complesso immobiliare sito a Milano, Via Plezzo n. 10 (foglio 276, mappali 353 e 452 fra loro graffati), e successivamente lo ha concesso in locazione commerciale alla ricorrente Essence SCS, che ha continuato a detenerlo a tale titolo anche a seguito dell’acquisto della proprietà del predetto compendio in capo alla società Nuanda S.r.l. In data 9 maggio 2019, la locataria Essence ha presentato una s.c.i.a. alternativa a permesso di costruire (P.G. 206451/2019) per un intervento di ristrutturazione edilizia di adeguamento sismico e cambio di destinazione d’uso, autoliquidando un contributo di costruzione in misura pari a € 365.009,89, poi rateizzato, e corrispondendo la prima rata di € 91.252,48. Sulla scorta della s.c.i.a. presentata in data 9 maggio 2019, la ricorrente ha immediatamente avviato i lavori di demolizione del fabbricato preesistente con contestuale realizzazione delle opere strutturali, considerata la situazione di emergenza connessa alla vetustà e all’ammaloramento del suddetto edificio. Successivamente però, con comunicazione del 14 giugno 2019, il Settore Bonifiche del Comune di Milano ha convocato la Conferenza di servizi per valutare la presenza di contaminazioni nel sito, sospendendo i lavori in attesa della definizione del richiamato procedimento ambientale; con il provvedimento datato 7 ottobre 2019, lo Sportello Unico per l’Edilizia - Unità Territoriale A, Ufficio Municipio 3 ha sospeso i lavori avviati dalla ricorrente fino alla conclusione del procedimento di correzione ambientale e al chiarimento di alcuni aspetti edilizi. In conseguenza di ciò, con comunicazione del 23 dicembre 2019 indirizzata agli Uffici comunali, la parte istante ha domandato l’annullamento della s.c.i.a. presentata in data 9 maggio 2019 (P.G. 206451/2019), chiedendo perciò (i) l’interruzione dei futuri pagamenti previsti dal già citato piano di rateizzazione, (ii) la compensazione della prima rata di contributo di costruzione già pagata, per l’importo di € 91.252,48, con il contributo di costruzione da computarsi in relazione ai futuri interventi di riqualificazione e di valorizzazione del Complesso immobiliare e (iii) la restituzione della fideiussione prestata a garanzia delle altre tre quote previste dal piano di rateizzazione. A seguito del completamento della procedura di bonifica ambientale, la ricorrente Essence, in data 9 settembre 2020, ha presentato una istanza di permesso di costruire (P.G. 335165/2020, prog. 13299) per la realizzazione di un Istituto professionale di media superiore (alternativo al liceo artistico e al liceo scientifico sperimentale), previa regolarizzazione delle demolizioni eseguite senza titolo nel 2019 e tramite ristrutturazione ricostruttiva in ampliamento dell’edificio preesistente, in modo da creare una “ scuola spazio vita con giardini spazi di coworking caffetteria e shop ”. Dopo una lunga e articolata interlocuzione procedimentale tra la richiedente e lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Milano, quest’ultimo ha rilasciato, in data 19 aprile 2023, il permesso di costruire (PDC 19/04/2023.0000072.U), con cui sono state autorizzate sia opere consistenti “ nella totale demolizione del capannone esistente e nella realizzazione di strutture portanti fuori terra ”, sia opere consistenti “ nella realizzazione di edificio a destinazione a scola di formazione (servizi privati) di tre piani fuori terra mediante la ricollocazione della SLP esistente e l’inserimento di diritti volumetrici ”; l’intervento è stato qualificato in termini di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 380 del 2001 e di ampliamento per l’inserimento dei diritti perequati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e, del citato D.P.R., così computando una S.L. (superficie lorda) di progetto di complessivi 942,23 mq, costituita da (i) 784,50 mq di S.L. esistente soggetta a ristrutturazione, (ii) 78,45 mq di S.L. premiale ai sensi dell’art. 11, comma 5, lett. m, della legge regionale n. 12 del 2005, in applicazione della D.G.R. n. XI/3508 del 5 agosto 2000 (Allegato, punto m.IE.1 - abbattimento barriere architettoniche e domotica), (iii) 39,23 mq di S.L. premiale ai sensi dell’art. 11, comma 5, lett. m, della legge regionale n. 12 del 2005, in applicazione della D.G.R. n. XI/3508 5 agosto 2000 (Allegato, punto e.2 - riqualificazione ambientale e paesistica) e (iv) 45,11 mq di S.L. premiale ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 28 del 2011. Sulla scorta di tali presupposti, il contributo dovuto ai sensi dell’art. 43 della legge regionale n. 12 del 2005 è stato quantificato in complessivi € 416.730,68, salvo conguaglio, suddiviso in € 79.703,04 a titolo di oblazione di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, € 60.932,18 a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, € 47.883,14 a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria, € 65.173,67 a titolo di contributo di costruzione, € 121.520,00 a titolo monetizzazione per dotazioni arboree ed € 41.518,64 a titolo di monetizzazione delle dotazioni territoriali. In data 19 maggio 2023, la ricorrente ha provveduto al pagamento della prima rata di quanto dovuto secondo il piano di rateizzazione, tuttavia dichiarando di non prestare acquiescenza alle quantificazioni effettuate dal Comune e riservandosi di contestare nelle sedi opportune tale determinazione.
Assumendo l’illegittimità della (sola) qualificazione degli interventi ammessi a sanatoria e del conteggio delle somme dovute a titolo di oblazione e di contributo di costruzione, la ricorrente ha chiesto l’annullamento, in parte qua, del permesso di costruire datato 19 aprile 2023 per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, per illegittima qualificazione e individuazione delle opere da sanare, per eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, del travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per insufficienza della motivazione, per illogicità e per arbitrarietà.
In via subordinata al primo motivo, sono stati dedotti l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, per illegittima e immotivata determinazione dell’oblazione, per omessa motivazione, per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della legge regionale n. 1 del 2012, per errata determinazione dell’oblazione, per eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e del travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per insufficienza della motivazione, per illogicità e per arbitrarietà.
Ulteriormente sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione art. 44, comma 8, della legge regionale n. 12 del 2005, la violazione e falsa applicazione art. 17, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001, l’illegittima e immotivata determinazione del contributo di costruzione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della legge regionale n. 1 del 2012, la violazione e falsa applicazione della deliberazione del Consiglio comunale di Milano n. 73/2007 del 12 dicembre 2007, l’errata determinazione del contributo di costruzione, l’eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e del travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, l’insufficienza della motivazione, l’illogicità e l’arbitrarietà.
Infine, sono stati dedotti, in via subordinata, l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001, l’illegittima e immotivata determinazione del contributo di costruzione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, l’errata determinazione del contributo di costruzione, l’eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e del travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, la contraddittorietà, l’insufficienza della motivazione, l’illogicità e l’arbitrarietà.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
È intervenuta ad adiuvandum della ricorrente la società Nuanda S.r.l.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare, la difesa del Comune di Milano in sede di memoria ha segnalato che, a seguito di specifica interlocuzione tra gli Uffici comunali e la ricorrente, quest’ultima ha proceduto, in sede di pagamento della terza e quarta rata del contributo per il rilascio del permesso di costruire, alla compensazione delle somme già corrisposte in relazione alla s.c.i.a. del 2019, poi annullata.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2026, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la causa.
DIRITTO
1. Il ricorso è da accogliere nei sensi di seguito specificati.
2. Con la prima doglianza del ricorso si assume l’illegittimità del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Milano alla ricorrente, nella parte in cui alla stessa è stato imposto il pagamento di una somma a titolo di oblazione pari a € 79.703,05, ricomprendendo nell’oggetto di sanatoria anche le opere in carpenteria metallica realizzate in attuazione del progetto di cui alla s.c.i.a. presentata da essa ricorrente in data 9 maggio 2019 e non tenendosi affatto conto che quest’ultima in data 23 dicembre 2019 ha formulato una richiesta di annullamento della suddetta s.c.i.a. e successivamente, in data 9 settembre 2020, ha presentato un permesso di costruire a parziale sanatoria, al fine di regolarizzare ex post gli interventi effettuati in carenza di una idonea autorizzazione, senza tuttavia manifestare l’intenzione di mantenere le opere di carpenteria metallica di cui è stata prevista la definitiva rimozione.
2.1. La censura è fondata.
La parte ricorrente, a seguito del decorso dei trenta giorni dalla presentazione, in data 9 maggio 2019, della s.c.i.a. alternativa a permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia di adeguamento sismico e cambio di destinazione d’uso del complesso immobiliare sito a Milano, Via Plezzo n. 10 (P.G. 206451/2019: all. 3 al ricorso), ha avviato le attività di demolizione di parte dei manufatti esistenti, con contestuale realizzazione di elementi in carpenteria metallica. Tuttavia, a seguito del provvedimento comunale del 7 ottobre 2019, recante la sospensione dei lavori fino alla conclusione del procedimento di bonifica ambientale e al chiarimento di alcuni aspetti edilizi (all. 1 del Comune), la predetta ricorrente, con comunicazione del 23 dicembre 2019, ha formulato istanza di annullamento della s.c.i.a. presentata in data 9 maggio 2019 (all. 6 al ricorso). Una volta completata la procedura di bonifica ambientale, la parte privata, in data 9 settembre 2020, ha presentato una istanza di permesso di costruire (P.G. 335165/2020, prog. 13299) per la realizzazione di un Istituto professionale di media superiore (alternativo al liceo artistico e al liceo scientifico sperimentale), previa regolarizzazione delle demolizioni eseguite senza titolo nel 2019 e tramite ristrutturazione ricostruttiva in ampliamento dell’edificio preesistente, in modo da creare una “ scuola spazio vita con giardini spazi di coworking caffetteria e shop ” (all. 3 e 4 del Comune). Nel corso del procedimento amministrativo instauratosi tra gli Uffici comunali e la parte ricorrente al fine di superare le criticità correlate alla peculiarità dell’intervento, quest’ultima ha precisato i contenuti del realizzando intervento edilizio, evidenziando, tra l’altro, che le opere di carpenteria metallica ancora presenti in sito erano state inserite e rappresentate nella pratica soltanto ai fini della relativa regolarizzazione, non essendo prevista la sanatoria di tali opere strutturali, ma la loro integrale demolizione, con ripristino e conformazione a legalità dell’intervento: “ le sole opere realizzate in assenza di idoneo titolo abilitativo e di cui si chiede la regolarizzazione consistono nelle demolizioni eseguite per mettere in sicurezza il crollo degli edifici esistenti, dovuto alla vetustà degli stessi. Le opere strutturali realizzate in assenza di titolo a seguito delle precitate demolizioni, infatti, saranno oggetto di un ripristino attraverso la relativa demolizione e, pertanto, si ritiene non debbano essere sottoposte ad alcuna ulteriore sanzione economica ” (cfr. nota Essence del 6 febbraio 2023, pagg. 3-4: all. 13.1 al ricorso; cfr. anche la precedente nota del 5 agosto 2022: all. 12.1 al ricorso). A supporto di ciò, la ricorrente ha prodotto un’apposita Tavola progettuale in cui sono state puntualmente indicate, in colore blu, le “ opere realizzate senza preventivo titolo e per cui si prevede il ripristino – e quindi la demolizione – prima dell’inizio dei lavori di ricostruzione ”, distinguendole dalle “ demolizioni eseguite senza preventivo titolo ”, colorate in verde, che rappresentano le demolizioni eseguite senza titolo – rectius, eseguite sulla base della s.c.i.a. del 2019, oggetto di istanza di annullamento – per le quali è stata richiesta la sanatoria (Tavola 18: all. 13.2 al ricorso).
La medesima difesa comunale, sulla scorta delle tavole di progetto prodotte dalla società istante (cfr. all. 6 del Comune), ha ammesso che le opere di carpenteria metallica riprodotte “ nei disegni di raffronto delle demolizioni e costruzioni (gialli e rossi) sono rappresentate in giallo, in quanto oggetto di demolizione per la realizzazione del nuovo progetto ”.
Non può perciò condividersi l’assunto comunale, secondo cui le opere di carpenteria metallica, proprio perché non oggetto di sanatoria, non avrebbero dovuto essere rappresentate nelle tavole di progetto allegate alla domanda di permesso di costruire e avrebbero dovuto essere demolite prima della presentazione della citata istanza di permesso (diversamente dovendosi computare in sede di calcolo dell’oblazione), poiché la richiamata precisazione esposta nelle tavole progettuali depositate dalla ricorrente ha un contenuto chiaro e univoco e risulta finalizzata soltanto a fornire una rappresentazione completa ed esaustiva dello stato di fatto preesistente alla realizzazione dell’intervento edilizio effettivamente programmato (e poi assentito dal Comune).
Neppure può ritenersi coerente con il disposto dell’art. 36, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, nella versione vigente ratione temporis, il computo in fase di sanatoria anche delle suddette opere in carpenteria metallica, in quanto le stesse, realizzate senza titolo, sono destinate a essere rimosse in via definitiva: quindi, a differenza dell’intervento di demolizione del capannone preesistente in Via Plezzo n. 10 che deve considerarsi come un abusivo mutamento di un pregresso stato legittimo, la prospettata rimozione delle opere di carpenteria metallica, realizzate senza autorizzazione e quindi illegittimamente, non incide sulla realtà materiale (e giuridica), visto che la parte si è impegnata a rimuovere spontaneamente un’opera abusiva che non è destinata a essere sanata e mantenuta; tale conclusione è confermata dalla circostanza che, ove pure il predetto intervento abusivo fosse stato assoggettato a ordine demolitorio dall’Ente preposto alla vigilanza edilizia, nessuna sanzione pecuniaria si sarebbe potuta irrogare al trasgressore in presenza di una tempestiva rimessione in pristino dell’abuso da parte del soggetto onerato.
2.2. Alla stregua delle suesposte considerazioni, lo scrutinato motivo di ricorso deve essere accolto e per tale ragione deve essere annullato in parte qua il permesso di costruire laddove ha applicato una oblazione di € 79.703,05, non essendo la stessa dovuta.
3. La seconda doglianza – proposta in via subordinata rispetto al primo motivo – con cui sono stati contestati i criteri utilizzati per la concreta determinazione dell’importo dell’oblazione, deve ritersi assorbita a seguito dell’accoglimento della precedente censura, essendo stata accertata la non debenza di alcuna somma a tale titolo.
4. Con il terzo motivo si assume la carenza di motivazione in ordine alla determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti dalla ricorrente e in ogni caso la loro errata quantificazione da parte del Comune, stante l’illegittima qualificazione del progetto assentito quale avente destinazione a terziario e commerciale e non quale servizio privato di interesse generale a carattere culturale, nonché la mancata applicazione sia della riduzione prevista dall’art. 44, comma 8, della legge regionale n. 12 del 2005, sia della riduzione del 20% del contributo di costruzione, stabilita dall’art. 17, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001.
4.1. La doglianza è complessivamente fondata.
In via di premessa, deve rilevarsi che il procedimento finalizzato alla determinazione degli oneri di urbanizzazione non è assoggettato alla disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990, trattandosi di attività paritetica e non autoritativa: “ gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico (…), sicché ad essi non possono applicarsi la disciplina dell’autotutela dettata dall’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio ” (Consiglio di Stato, Ad. plen., 30 agosto 2018, n. 12; anche, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 15 aprile 2024, n. 1087; II, 12 marzo 2021, n. 652; II, 13 ottobre 2020, n. 1888).
La richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione, pertanto, risulta “ sufficientemente motivata attraverso il richiamo ai prestabiliti parametri utilizzati ” trattandosi di attività vincolata, consistente in operazioni meramente matematiche applicative dei criteri stabiliti dalle tabelle parametriche (Consiglio di Stato, IV, 9 gennaio 2023, n. 279; VI, 7 gennaio 2021, n. 207; più di recente, Consiglio di Stato, IV, 18 marzo 2026, n. 2311; II, 21 gennaio 2025, n. 441).
4.2. Passando all’esame della parte della censura con cui è stata contestata la quantificazione degli oneri di urbanizzazione posti a carico della ricorrente, la stessa è parzialmente fondata.
A fronte di un intervento di ristrutturazione edilizia, previa demolizione e ricostruzione, con cambio di destinazione d’uso ed ampliamento per la realizzazione di un edificio a destinazione a scuola di formazione, gli Uffici comunali hanno calcolato gli oneri di urbanizzazione applicando gli importi previsti per l’attività direzionale/commerciale, come stabiliti nella Deliberazione del Consiglio comunale di Milano del 12 dicembre 2007 n. 73/2007, e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 12 del 2005, ivi compresa la riduzione del 60% ai sensi dell’art. 44, comma 8, della citata legge regionale, nonché la riduzione del 20% prevista dall’art. 17, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001.
In realtà, essendo l’immobile oggetto di controversia destinato a ospitare delle Istituzioni operanti nel campo della formazione, espressamente riconosciute sia a livello Ministeriale che regionale (cfr. all. 29 e 30 al ricorso), lo stesso avrebbe dovuto essere assoggettato agli oneri stabiliti per le attrezzature culturali, ai sensi della “ Tabella opere di interesse generale al di fuori del punto c) dell’art. 17, 3° comma del D.P.R. 380/2001 - Tabelle A8 - A9 - C3 ” di cui all’Allegato 3 della suddetta deliberazione consiliare n. 73/2007 (all. 15 al ricorso).
A tale conclusione conduce la circostanza che la richiamata Tabella si riferisce alle “ opere di interesse generale ” non ricomprese nel comma 3, lett. c, dell’art. 17 del D.P.R. n. 380 del 2001, ossia agli interventi non annoverabili tra “ gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici ”, che invece costituiscono opere di urbanizzazione; l’immobile oggetto di controversia pur non essendo ricompreso tra le opere di urbanizzazione, è comunque destinato a essere utilizzato per lo svolgimento di attività di formazione che, pur realizzata da privati, risulta comunque avere una finalità di interesse generale, come dimostrato dagli atti ministeriali che hanno inserito le istituzioni ivi operanti nel circuito delle Scuole paritarie e dell’istruzione tecnologica superiore (all. 29 e 30 al ricorso). Da ciò scaturisce l’assoggettabilità del manufatto de quo al regime di cui all’Allegato 3 alla deliberazione consiliare n. 73/2007.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa comunale, non si ritiene applicabile siffatto regime soltanto alle attività di interesse pubblico, come definite dall’art. 4, comma 2, delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi del P.G.T. – secondo il quale “ si definiscono altresì servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, ai sensi dell’art. 9 comma 10 della L.R. 12/2005, i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale che, a esito di un processo di valutazione e in forza di asservimento, convenzionamento, accreditamento o da regolamento d’uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell’organismo competente in base alla legislazione di settore, risultano idonei ad assicurare un miglioramento della vita individuale e collettiva, e che rispondono alla domanda espressa dalle funzioni insediate nel territorio comunale e dal bacino territoriale di attrazione del Comune, o rispondono ai fabbisogni potenziali generati dalle trasformazioni in atto in riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità ” (all. 17 del Comune) – poiché, ai sensi del successivo comma 5 “ tali servizi sono computati nelle dotazioni urbanistiche di legge ” e quindi rientrano nelle opere di urbanizzazione, che come già evidenziato non ricadono nello spettro della disciplina recata dalla citata Tabella di cui all’Allegato 3, visto che questa, expressis verbis, non si applica alle “ opere di interesse generale ” di cui al comma 3, lett. c, del D.P.R. n. 380 del 2001, ossia alle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti pubblici o privati.
Per tale ragione, risulta irrilevante il mancato convenzionamento dell’Istituzione formativa con il Comune, poiché il citato convenzionamento non rappresenta un presupposto costitutivo della natura di opera di interesse generale dell’immobile che si va a utilizzare, essendo invece determinante tale elemento soltanto nel caso in cui si voglia ricomprendere la costruzione tra le opere di urbanizzazione, che però, si ripete, sono escluse dal perimetro applicativo della Tabella di cui all’Allegato 3 della deliberazione consiliare n. 73/2007.
Quindi anche all’intervento posto in essere dalla ricorrente devono essere applicate le tariffe contenute nella menzionata Tabella, unitamente alle riduzioni del 60% ai sensi dell’art. 44, comma 8, della citata legge regionale, nonché del 20% ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001 (comunque già applicate dagli Uffici comunali, seppure a somme non computate correttamente).
Da ultimo deve rilevarsi che le attrezzature culturali di interesse generale che non rientrano tra le opere di urbanizzazione non sono comunque esentate del tutto dal pagamento degli oneri di urbanizzazione, ma beneficiano soltanto di una tariffa ridotta, a differenza di quanto invece avviene per le opere di urbanizzazione in senso stretto, per le quali non è dovuto affatto il contributo di costruzione (cfr. art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001).
4.3. Ne discende l’accoglimento nei limiti in precedenza specificati della scrutinata censura, con conseguente obbligo in capo agli Uffici comunali di calcolare l’importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto dei suesposti criteri.
5. Risulta infine superato il quarto motivo di ricorso, poiché a seguito di comunicazione del Settore Municipio 3 del Comune di Milano del 19 febbraio 2024, recante adesione alla richiesta di compensazione delle somme già corrisposte dalla ricorrente in relazione alla s.c.i.a. del 2019, poi revocata, la predetta ricorrente ha poi provveduto alla compensazione di quanto già versato in sede di pagamento della terza e quarta rata del contributo per il rilascio del permesso di costruire (cfr. all. 13 e 14 del Comune).
6. In conclusione, la fondatezza della prima e della terza censura determina l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento del permesso di costruire sia nella parte in cui è stato stabilito il pagamento di una oblazione di € 79.703,05, non essendo la stessa dovuta, sia nella parte in cui sono stati quantificati gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, che devono essere rideterminati applicando i criteri stabiliti al precedente paragrafo 4.2.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei rapporti tra la ricorrente e il Comune, mentre si compensano nei confronti dell’interveniente ad adiuvandum.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, nei sensi specificati in motivazione.
Condanna il Comune di Milano al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri e spese generali; le compensa nei confronti dell’interveniente ad adiuvandum; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente a carico del Comune di Milano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL TA, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
NT De IT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT De IT | EL TA |
IL SEGRETARIO