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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 7789/2024 tra
(CUI con l'Avv. LORENZETTI STEFANO Parte_1 C.F._1
Parte Ricorrente
e
Controparte_1
Parte Convenuta ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 27/06/2024, , cittadino cinese, nato il [...] in [...], impugna, previa istanza Parte_1 di sospensiva, la decisione del 04/06/2024 (notificatagli il 26.06.2024) con cui il Questore di Prato, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, espresso il 10/01/2024 ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998.
Unitamente al provvedimento di diniego della domanda, è stato notificato al ricorrente ordine di espulsione del Prefetto di di pari data, a norma del D.L. 20/2023. CP_1
Nel ricorso il richiedente espone: di essere in Italia dal 2011; di non aver mai presentato domanda di protezione internazionale ma solo domanda di emersione nel 2020 non andata a buon fine;
di avere una compagna e un figlio nato in [...] nel febbraio 2012;
1 TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
che il provvedimento impugnato non ha operato alcuna valutazione comparativa proporzionata fra il suo grado di inserimento socio-lavorativo e familiare in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio, arrecandogli quindi danno, pregiudicando in maniera irrimediabile l'integrazione lavorativa raggiunta, unitamente a significative relazioni personali e familiari e alle opportunità di integrazione faticosamente conseguite con la sua permanenza in Italia, e così violando il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U.
A dimostrazione dell'integrazione socio-lavorativa sul Territorio Nazionale ha prodotto con il ricorso e con note scritte del 14.05.2025: contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 14.07.2023; buste paga per il periodo luglio 2023 – dicembre 2023, gennaio 2024- maggio 2024, febbraio 2025-aprile 2025; CU 2024-2025; certificato di nascita e permesso di soggiorno del figlio;
dichiarazione di ospitalità; estratto contributivo INPS;
Ha quindi concluso chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 e annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il suo diritto al riconoscimento della protezione speciale e ordinato alla Questura il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento del 19/07/2024, il giudice relatore per il Collegio, ravvisate le gravi e comprovate ragioni, ha accolto la domanda di sospensiva ed ha provveduto a fissare la trattazione cartolare della causa;
Il di in data 12.05.2025 si è costituito chiedendo il rigetto Controparte_2 CP_1 del ricorso;
Il PM ha prodotto la certificazione richiesta ( casellario e Carichi pendenti) .
La causa è stata infine trattata all'udienza del 14/05/2025 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni scritte e quindi è stata rimessa direttamente al Collegio, in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale ex art 275 c.p.c.
IN DIRITTO
Osserva preliminarmente il Collegio, in rito, che correttamente il ricorrente ha impugnato avanti al Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione, il provvedimento del Questore di Grosseto che, nella sostanza, ha costituito la risposta (negativa) alla sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno anziché il parere della Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale a cui l'atto questorile si adegua.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore,) che la ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
Nel caso di specie appare evidente, non avendolo del resto mai la parte convenuta contradetto , che alla domanda di protezione speciale sebbene sia stata formalizzata il 17.08.2023 vada applicata la normativa precedente all'entrata in vigore del D.L. 30\2024 (' avvenuta l'11.3.2025, in Per_1 ragione di precedente data di fissazione di appuntamento art 7 co.2 del citato decreto (“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente continua ad applicarsi la disciplina previgente”) .
2 TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
Tale tempistica, del resto mai contraddetta dalla parte convenuta la si desume proprio dall'avere il Questore accettato di valutare e decidere sulla la domanda , la cui possibilità di nuova presentazione è appunto esclusa dall'entrata in vigore del D.l. Cutro l'11.3.2023.
Si applica pertanto la normativa previgente al D.L. 30\2023 ovvero, oltre al D.L. 113\2018 (decreto Salvini), anche il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativo dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 .
Nel caso di specie - avendo la difesa della parte ricorrente incentrato le sue produzioni e richieste sul percorso di integrazione lavorativa senza accennare ad instaurazioni di legami familiari- , occorre dare concreto contenuto della nozione di “ vita privata” per le quali si ritiene utile ricorrere alla giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo.
Orbene, nelle diverse pronunce in cui ha valutato quando l'espulsione dello straniero possa costituire un'ingerenza nella sua vita privata e quando siffatta ingerenza sia correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici di cui all'art. 8 C.E.D.U. comma 2 la Corte E.D.U. ha ritenuta integrato il diritto alla “ vita privata” in presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”2 2 Vedi sentenza EM c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del 14 Per_ febbraio 2019, c. Italia: 3 TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
Ritiene il Tribunale che il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale Contr all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie)senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, si sia posto nella stessa ottica della Corte di Strasburgo, prevedendo una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 3).
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20204).
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale è sufficiente bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel
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territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine , sempre salva l'eventuale necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.,.
NEL MERITO
Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie, il Tribunale, pur escludendosi ragioni legittimanti la protezione speciale che si basino sulla attuale situazione sociopolitica del Paese di provenienza, nel caso di specie la normativa sopravvenuta, applicati i suddetti criteri ermeneutici, ritiene che la domanda meriti accoglimento ravvisando, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998 ratione temporis vigente.
A tal fine vanno infatti valorizzati e comparati gli vulnerabilità individuale e il significativo percorso avviato in Italia, adeguatamente documentato.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente sotto l'aspetto lavorativo risulta attualmente lavorare dal 14.7.2023, come risulta dalle produzioni in atti, con contratto a tempo indeterminato come operaio part time presso Confezioni UNO di Liang Bingdi con sede a , come da estratto CP_1 previdenziale I.N.P.S. e vive insieme a un connazionale in un'abitazione sita in , Ruggero CP_1
Tofani n. 38, come da dichiarazione di ospitalità depositata in atti ( all. nota del 14.05.2025).
Tutto ciò dimostra la volontà del ricorrente di costruirsi un percorso lavorativo, con un reddito che è tale ( ha superato nel 2024 i limiti per mantenere il beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato ) he gli consente una propria vita autonoma sul territorio nazionale.
Dalla documentazione allegata al ricorso e prodotta in corso di giudizio, il ricorrente risulta altresì genitore di un minore dodicenne attualmente convivente con la madre.
Non va poi sottovalutato il timore del ricorrente di un 'rientro' nel suo paese di origine, visto che vi manca oramai da diversi anni e prognosticamene incontrerebbe difficoltà ad un immediato reinserimento sociale perdendo quella indipendenza e dignità di condizioni vita, raggiunta in Italia( si ricorda come la durata della permanenza sul Territorio Nazionale sia elemento da tenere in conto nell'accertamento del diritto a non essere espulso).
Quanto sopra appurato e raffrontato -evidenziato che la certificazione penale acquisita tramite il P.M., esente da segnalazioni di rilievo non evidenzia alcun sintomo di pericolosità- fa ritenere che l'allontanamento forzato dal territorio nazionale sarebbe lesivo della vita privata del ricorrente così come delineata dall'elaborazione europea dell'art. 8 C.E.D.U. e recepita dalla legislazione nazionale .
Pertanto, nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998, va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI formulazione vigente alla data di presentazione del ricorso .
Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione dei motivi dell'accoglimento del ricorso che attengono a valutazione di circostanze consolidatesi dopo la pronunzia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.
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P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi Parte_1 dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, di durata biennale convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
spese interamente compensate. dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese di origine.” 3 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 4 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co. 1.1
d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»;
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 7789/2024 tra
(CUI con l'Avv. LORENZETTI STEFANO Parte_1 C.F._1
Parte Ricorrente
e
Controparte_1
Parte Convenuta ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 27/06/2024, , cittadino cinese, nato il [...] in [...], impugna, previa istanza Parte_1 di sospensiva, la decisione del 04/06/2024 (notificatagli il 26.06.2024) con cui il Questore di Prato, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, espresso il 10/01/2024 ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998.
Unitamente al provvedimento di diniego della domanda, è stato notificato al ricorrente ordine di espulsione del Prefetto di di pari data, a norma del D.L. 20/2023. CP_1
Nel ricorso il richiedente espone: di essere in Italia dal 2011; di non aver mai presentato domanda di protezione internazionale ma solo domanda di emersione nel 2020 non andata a buon fine;
di avere una compagna e un figlio nato in [...] nel febbraio 2012;
1 TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
che il provvedimento impugnato non ha operato alcuna valutazione comparativa proporzionata fra il suo grado di inserimento socio-lavorativo e familiare in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio, arrecandogli quindi danno, pregiudicando in maniera irrimediabile l'integrazione lavorativa raggiunta, unitamente a significative relazioni personali e familiari e alle opportunità di integrazione faticosamente conseguite con la sua permanenza in Italia, e così violando il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U.
A dimostrazione dell'integrazione socio-lavorativa sul Territorio Nazionale ha prodotto con il ricorso e con note scritte del 14.05.2025: contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 14.07.2023; buste paga per il periodo luglio 2023 – dicembre 2023, gennaio 2024- maggio 2024, febbraio 2025-aprile 2025; CU 2024-2025; certificato di nascita e permesso di soggiorno del figlio;
dichiarazione di ospitalità; estratto contributivo INPS;
Ha quindi concluso chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 e annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il suo diritto al riconoscimento della protezione speciale e ordinato alla Questura il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento del 19/07/2024, il giudice relatore per il Collegio, ravvisate le gravi e comprovate ragioni, ha accolto la domanda di sospensiva ed ha provveduto a fissare la trattazione cartolare della causa;
Il di in data 12.05.2025 si è costituito chiedendo il rigetto Controparte_2 CP_1 del ricorso;
Il PM ha prodotto la certificazione richiesta ( casellario e Carichi pendenti) .
La causa è stata infine trattata all'udienza del 14/05/2025 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni scritte e quindi è stata rimessa direttamente al Collegio, in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale ex art 275 c.p.c.
IN DIRITTO
Osserva preliminarmente il Collegio, in rito, che correttamente il ricorrente ha impugnato avanti al Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione, il provvedimento del Questore di Grosseto che, nella sostanza, ha costituito la risposta (negativa) alla sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno anziché il parere della Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale a cui l'atto questorile si adegua.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore,) che la ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
Nel caso di specie appare evidente, non avendolo del resto mai la parte convenuta contradetto , che alla domanda di protezione speciale sebbene sia stata formalizzata il 17.08.2023 vada applicata la normativa precedente all'entrata in vigore del D.L. 30\2024 (' avvenuta l'11.3.2025, in Per_1 ragione di precedente data di fissazione di appuntamento art 7 co.2 del citato decreto (“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente continua ad applicarsi la disciplina previgente”) .
2 TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
Tale tempistica, del resto mai contraddetta dalla parte convenuta la si desume proprio dall'avere il Questore accettato di valutare e decidere sulla la domanda , la cui possibilità di nuova presentazione è appunto esclusa dall'entrata in vigore del D.l. Cutro l'11.3.2023.
Si applica pertanto la normativa previgente al D.L. 30\2023 ovvero, oltre al D.L. 113\2018 (decreto Salvini), anche il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativo dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 .
Nel caso di specie - avendo la difesa della parte ricorrente incentrato le sue produzioni e richieste sul percorso di integrazione lavorativa senza accennare ad instaurazioni di legami familiari- , occorre dare concreto contenuto della nozione di “ vita privata” per le quali si ritiene utile ricorrere alla giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo.
Orbene, nelle diverse pronunce in cui ha valutato quando l'espulsione dello straniero possa costituire un'ingerenza nella sua vita privata e quando siffatta ingerenza sia correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici di cui all'art. 8 C.E.D.U. comma 2 la Corte E.D.U. ha ritenuta integrato il diritto alla “ vita privata” in presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”2 2 Vedi sentenza EM c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del 14 Per_ febbraio 2019, c. Italia: 3 TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
Ritiene il Tribunale che il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale Contr all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie)senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, si sia posto nella stessa ottica della Corte di Strasburgo, prevedendo una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 3).
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20204).
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale è sufficiente bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel
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territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine , sempre salva l'eventuale necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.,.
NEL MERITO
Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie, il Tribunale, pur escludendosi ragioni legittimanti la protezione speciale che si basino sulla attuale situazione sociopolitica del Paese di provenienza, nel caso di specie la normativa sopravvenuta, applicati i suddetti criteri ermeneutici, ritiene che la domanda meriti accoglimento ravvisando, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998 ratione temporis vigente.
A tal fine vanno infatti valorizzati e comparati gli vulnerabilità individuale e il significativo percorso avviato in Italia, adeguatamente documentato.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente sotto l'aspetto lavorativo risulta attualmente lavorare dal 14.7.2023, come risulta dalle produzioni in atti, con contratto a tempo indeterminato come operaio part time presso Confezioni UNO di Liang Bingdi con sede a , come da estratto CP_1 previdenziale I.N.P.S. e vive insieme a un connazionale in un'abitazione sita in , Ruggero CP_1
Tofani n. 38, come da dichiarazione di ospitalità depositata in atti ( all. nota del 14.05.2025).
Tutto ciò dimostra la volontà del ricorrente di costruirsi un percorso lavorativo, con un reddito che è tale ( ha superato nel 2024 i limiti per mantenere il beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato ) he gli consente una propria vita autonoma sul territorio nazionale.
Dalla documentazione allegata al ricorso e prodotta in corso di giudizio, il ricorrente risulta altresì genitore di un minore dodicenne attualmente convivente con la madre.
Non va poi sottovalutato il timore del ricorrente di un 'rientro' nel suo paese di origine, visto che vi manca oramai da diversi anni e prognosticamene incontrerebbe difficoltà ad un immediato reinserimento sociale perdendo quella indipendenza e dignità di condizioni vita, raggiunta in Italia( si ricorda come la durata della permanenza sul Territorio Nazionale sia elemento da tenere in conto nell'accertamento del diritto a non essere espulso).
Quanto sopra appurato e raffrontato -evidenziato che la certificazione penale acquisita tramite il P.M., esente da segnalazioni di rilievo non evidenzia alcun sintomo di pericolosità- fa ritenere che l'allontanamento forzato dal territorio nazionale sarebbe lesivo della vita privata del ricorrente così come delineata dall'elaborazione europea dell'art. 8 C.E.D.U. e recepita dalla legislazione nazionale .
Pertanto, nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998, va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI formulazione vigente alla data di presentazione del ricorso .
Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione dei motivi dell'accoglimento del ricorso che attengono a valutazione di circostanze consolidatesi dopo la pronunzia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.
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P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi Parte_1 dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, di durata biennale convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
spese interamente compensate. dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese di origine.” 3 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 4 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co. 1.1
d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»;